Sentenza 17 febbraio 2017
Sentenza 18 maggio 2017
Accoglimento
Sentenza 28 febbraio 2018
Ordinanza collegiale 28 febbraio 2020
Decreto presidenziale 28 maggio 2021
Ordinanza collegiale 13 dicembre 2021
Sentenza 7 gennaio 2025
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- 1. Niente incompatibilità del GIP tra messa alla prova e rito abbreviato nella stessa fase (Corte cost. n. 190/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 dicembre 2025
Con la sentenza n. 190 del 18 dicembre 2025, la Corte costituzionale ha detto “no” alla richiesta di ampliare l'incompatibilità prevista dall'art. 34, comma 2, c.p.p.: il GIP che ha ammesso l'imputato alla messa alla prova (anche riqualificando il fatto) non diventa automaticamente incompatibile a definire poi lo stesso procedimento con giudizio abbreviato, se la MAP viene revocata o “saltata” e l'imputato chiede l'abbreviato. Il caso concreto (in due righe) Nel giudizio immediato, l'imputato chiede messa alla prova e, in subordine, abbreviato. Il GIP ammette la MAP riqualificando il titolo di reato; poi la MAP viene revocata (o comunque non prosegue) e si torna sull'abbreviato. Il GIP …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanze del 2 maggio 2025 (iscritte ai numeri 102 e 103 reg. ord. del 2025), del 7 maggio 2025 (iscritte ai numeri 104 e 105 reg. ord. del 2025), del 9 maggio 2025 (iscritte ai numeri 112, 113 e 114 reg. ord. del 2025) e del 7 agosto 2025 (iscritta al n. 177 reg. ord. del 2025), la Corte d'appello di Lecce, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 4 luglio 2024, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui «non prevede la incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che abbia in precedenza ammesso l'imputato alla messa alla prova, in tale sede esprimendosi espressamente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e riqualificando la ipotesi originariamente contestata in diverso titolo di reato». Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00038/2025REG.PROV.COLL.
N. 06534/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6534 del 2017, proposto dal -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Izzo, Alessandro Vinci Orlando e Aldo Fera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la IO IO, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Commissario ad Acta per la Sanità della IO IO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Baglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione terza, n. -OMISSIS-del 28 febbraio 2018, relativa all’accreditamento della struttura di alta specialità “Istituto Clinico Cardiologico”.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della IO IO, dell’Azienda Policlinico Umberto I e del Commissario ad acta per la Sanità della IO IO;
Vista la memoria del 26 novembre 2024 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione della parte ricorrente e della IO IO;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 il consigliere Nicola D'Angelo;
Nessuno comparso per le altre parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società -OMISSIS- ha impugnato al Tar del IO il diniego opposto dalla IO IO (determinazione n. -OMISSIS-del 14 ottobre 2013) sull’istanza di accreditamento per le prestazioni di cardiochirurgia della sua struttura sanitaria di alta specialità denominata “Istituto Clinico Cardiologico”.
2. Il ricorso è stato accolto con la sentenza n. -OMISSIS-. Tuttavia, nonostante quest’ultima pronuncia, la ricorrente si è vista respingere nuovamente l’istanza di accreditamento, per effetto della determinazione n. -OMISSIS-, medio tempore adottata dalla IO.
3. Per l’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- la società -OMISSIS- ha proposto un nuovo ricorso al Tar del IO che con la sentenza n. 2540 del 2017 lo ha dichiarato inammissibile.
4. Relativamente all’esecuzione della sentenza del Tar del IO n. -OMISSIS- e per la riforma della decisione dello stesso Tribunale n. 2540 del 2017 la società ricorrente ha proposto ricorso al Consiglio di Stato. Questa Sezione con la sentenza n. -OMISSIS-del 2018 ha quindi disposto l’esecuzione richiesta, statuendo l’obbligo della IO IO di esaminare l’stanza di accreditamento a valle dell’adozione degli atti di riassetto della rete ospedaliera e di nuova stima del fabbisogno e dei bacini di utenza.
5. Permanendo l’inottemperanza della IO, la società ricorrente ha chiesto l’esecuzione della citata sentenza n. -OMISSIS-del 20218. Di conseguenza, con ordinanza collegiale n. 1458 del 2020 questa Sezione ha nominato quale Commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero della Salute, ovvero un dirigente dallo stesso delegato, per provvedere in via sostitutiva nel termine di 90 giorni.
6. Il Commissario ad acta è stato successivamente indicato nella persona del dottor -OMISSIS-
7. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-del 2021 è stata poi accolta l’istanza di quest’ultimo di proroga dei termini per provvedere.
8. Con nota depositata il 17 febbraio 2022 lo stesso Commissario ha dato, infine, atto dell’adempimento dell’incarico affidato che ha portato alla conclusione di un accordo per l’accreditamento mediante un provvedimento sostitutivo adottato dalla IO ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990 (determinazione regionale n. -OMISSIS-del 10 febbraio 2022).
9. Con memoria del 26 novembre 2024 parte ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere.
10. La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.
11. Ciò premesso, il Collegio, per tutte le ragioni esposte e in accoglimento delle conclusioni della parte ricorrente, dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine a quanto richiesto in sede di ottemperanza.
12. Le spese del giudizio sono poste a carico della IO IO e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 6534 del 2017), come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la IO IO al pagamento delle spese del giudizio in favore della società ricorrente nella misura complessiva di euro 2.000,00(duemila/00), oltre agli altri oneri previsti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO