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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1766/2019 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Mario Trapani, c.f. presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia in Napoli, alla via Salita Arenella n. 25, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
E
,c.f. , rappresentato e difeso dell'avv.to Controparte_1 C.F._3
Marisa Vita, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._4
Napoli, al viale Campi Flegrei n. 21, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
NONCHÉ
, c.f. rappresentata e difesa dell'avv.to Maria CP_2 C.F._5
Cristina Cotticelli, c.f. , unitamente alla quale elettivamente C.F._6
domicilia in Casavatore (NA), alla via Guglielmo Marconi n. 198, presso lo studio dell'avv.to Roberto Megale, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2501/2019 pubblicata il 7.3.2019.
Conclusioni per l'appellante : in riforma della sentenza gravata e Parte_1 in accoglimento dell'appello, accertare l'“esclusiva responsabilità civile dei citati convenuti, odierni appellati, in ordine alle gravi affermazioni illegittimamente mosse
1 all'attore e alla condotta perpetrata come rappresentata in modo artefatto” e condannarli “solidalmente tra loro e/o nelle rispettive singole qualità, anche in relazione al rispettivo grado di colpa e responsabilità”, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (anche morali), quantificati in euro 26.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data della “ingiusta denuncia”, del 13.03.2007, fino all'effettivo pagamento.
Conclusioni per l'appellato : rigettare l'appello e confermare la Controparte_1
sentenza impugnata.
Conclusioni per l'appellata : rigettare l'appello e confermare la sentenza CP_2
impugnata
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto di citazione del 17.12.2014, l'avv.to convenne, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli, e ed espose: a) che era stato Controparte_1 CP_2
nominato dal difensore di fiducia nel procedimento penale, pendente innanzi al CP_1
Giudice di Pace di Avellino, nel quale quest'ultimo era accusato del reato di diffamazione;
b) che nel suddetto procedimento penale aveva eccepito la tardività della querela e aveva chiesto, senza esito positivo, un rinvio per produrre documentazione a sostegno dell'eccezione, documentazione non reperibile per causa a lui non imputabile;
c) che all'udienza in cui - aperto il dibattimento - si era proceduto all'esame della persona offesa, era stato sostituito dall'avv.to nominato d'ufficio CP_2
difensore del;
d) che era regolarmente comparso, svolgendo il proprio mandato CP_1 difensivo, all'udienza del 18.10.2005 e a quella del 3.3.2006, nella quale il processo veniva rinviato ad altra data, con riserva di successiva indicazione della stessa;
e) che, non avendo ricevuto comunicazione della data di rinvio, disposta fuori udienza, non era comparso alle successive udienze, e, in particolare, all'udienza del 10.11.2006, nella quale la causa venne discussa e decisa con sentenza di condanna del per il reato CP_1
di diffamazione;
f) che, essendo venuto meno il rapporto fiduciario col proprio assistito, aveva comunicato a quest'ultimo di non volersi occupare della proposizione dell'appello avverso la citata sentenza, e gli aveva suggerito di rivolgersi al collega, avv.to Michele Russo;
g) che il , non accogliendo il suggerimento, aveva CP_1 nominato l'avv.to quale suo difensore di fiducia per il giudizio di appello CP_2
- che, tardivamente proposto, era stato dichiarato inammissibile - e aveva sporto denuncia, in data 13.03.2007, nei suoi confronti, per il reato di infedele patrocinio di cui
2 all'art. 380 c.p., addebitandogli la mancata presenza all'udienza del 24.5.2005 e a quella conclusiva del 10.11.2006, nonché l'inerzia nella proposizione dell'appello; h) che era stato rinviato a giudizio a seguito della suddetta denuncia, giudizio conclusosi dinanzi al Tribunale di Avellino con sentenza di assoluzione n. 205/2014; i) che, in pendenza del procedimento penale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli lo aveva sottoposto a procedimento disciplinare, conclusosi con totale proscioglimento.
Tanto premesso l'attore rappresentò che aveva subito “ingiuste e strumentali accuse” di infedele patrocinio, mosse con la consapevole attribuzione di fatti e comportamenti che entrambi i convenuti sapevano non corrispondenti al vero, con conseguente configurabilità del reato di calunnia, precisando che era imputabile all'avv.to CP_2
- che aveva ricevuto da l'incarico di difensore di fiducia in data
[...] Controparte_1
21.12.2006, ossia nove giorni prima della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza di condanna del - il tardivo deposito dell'appello, e che l'avv.to CP_1 CP_2 aveva esplicitamente “formulato per iscritto inveritiere accuse”, rendendosi responsabile con il del reato di calunnia nei suoi confronti. CP_1
Pertanto l'attore, sul rilievo che, a causa delle suddette accuse, era stato sottoposto ad ingiusti procedimenti, uno penale e l'altro disciplinare - entrambi conclusisi con pronunce di assoluzione - con conseguente gravissima lesione dell'onore, della reputazione e della integrità psico-fisica, e che gli erano residuati postumi di carattere fisico e psicologico, inquadrabili nella categoria del disturbo post-traumatico da stress
(DPTS), con una sintomatologia da ansia generalizzata, necessitante di supporto specialistico, riconducibili alla condotta dei convenuti e, in particolare, alla denuncia illegittima sporta dal , con l'avallo tecnico dell'avv.to concluse CP_1 CP_2
chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 52.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (anche morali), o della diversa somma da quantificare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della proposizione della denuncia del 13.03.2007.
§ 1.2. Si costituì e contestò la fondatezza dell'avversa pretesa, Controparte_1
rappresentando la sussistenza di plurimi profili di responsabilità professionale dell'avv.to , consistiti nella diserzione delle udienze e nell'omessa Pt_1 comunicazione relativa all'imminente scadenza del termine per la proposizione dell'appello. Spiegò quindi, domanda riconvenzionale di condanna dell'avv.to al pagamento della somma di euro 26.000,00, a titolo di ristoro per il Pt_1
3 pregiudizio di natura economica ed esistenziale, causatogli dalla condotta negligente dell'attore.
§ 1.3. Si costituì l'avv.to ed eccepì il difetto di legittimazione passiva CP_2 rispetto alla domanda risarcitoria proposta dall'avv.to , evidenziando la Pt_1
propria estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio, e sottolineando che CP_1
le aveva chiesto assistenza legale quando i termini per la proposizione
[...] dell'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino erano già scaduti, sull'erronea convinzione che i termini scadessero trenta giorni dopo il ritiro della sentenza, avvenuto il 12.12.2006, e quindi il 12.01.2007, mentre i suddetti termini erano già scaduti il 21.12.2006.
§ 1.4. Svolta l'attività istruttoria, con sentenza n. 2501/2019 il Tribunale di Napoli rigettò la domanda attorea e respinse, altresì, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto , in quanto non assistita da adeguata prova. CP_1
§ 1.5. La decisione del primo giudice – per quel che ancora rileva nella presente sede di gravame – si fonda sui motivi che di seguito si sintetizzano.
1) La condotta dell'avv.to integra un'ipotesi di imperizia, tale da delineare la Pt_1 colpa del professionista per inadempimento dell'incarico professionale conferitogli. In particolare l'attore non ha chiarito il motivo della propria assenza all'udienza del 3 marzo 2006 e alle udienze successive nelle quali si è svolto il procedimento penale per diffamazione a carico del;
a prescindere dalla ritualità della comunicazione dei CP_1 rinvii delle udienze, l'avv.to avrebbe dovuto diligentemente attivarsi presso Pt_1
la cancelleria del Giudice di Pace al fine di acquisire tempestiva notizia delle date delle udienze di rinvio e presenziarvi. Inoltre, l'avv.to ha privato il della Pt_1 CP_1
possibilità di proporre appello, in tempo utile, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino, che lo ha condannato per diffamazione, atteso che aveva indirizzato il proprio assistito presso altro collega, senza, peraltro, rinunciare formalmente al mandato, nonostante l'imminente scadenza del termine per l'impugnazione, che maturava il 30.12.2006 (la teste ha riferito che la sentenza di condanna Testimone_1 era stata ritirata dall'avv.to il quale aveva affermato che il termine per Pt_1
proporre appello sarebbe scaduto il 20.01.2007).
3) Ai fini della risarcibilità del danno derivante da una denuncia/querela, nel caso in cui il processo penale si sia chiuso con una sentenza di assoluzione, è necessario che l'attore dimostri che la querela sia stata deliberatamente dannosa, cioè strumentale e volutamente distorta. Solo se viene fornita la dimostrazione della consapevolezza, da
4 parte del querelante, dell'innocenza del querelato, si può pretendere il risarcimento del danno. Nel caso di specie la condotta di non è assistita dal suddetto Controparte_1 presupposto soggettivo. Del resto, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale determina l'interruzione del nesso di causalità tra la denuncia inziale e il danno eventuale subìto dal denunciato assolto.
4) Non è ravvisabile alcuna responsabilità a carico dell'avv.to , considerato che, CP_2 dall'istruttoria svolta, non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare che la convenuta avesse sollecitato o indotto il a promuovere iniziative giudiziarie nei CP_1 confronti dell'avv.to . Difatti, la convenuta non ha mai assunto la veste di Pt_1
denunciante, né ha sporto denuncia quale procuratore del . CP_1
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, a cui Parte_1
hanno resistito, costituendosi, e Controparte_1 CP_2
Con provvedimento depositato il 10.3.2025 è stata fissata l'udienza del 15.4.2025 di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., con assegnazione alle parti del termine per il deposito di note conclusionali sino a dieci giorni prima della suddetta udienza. All'udienza del 15.4.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa.
§ 2.1. Il gravame proposto è articolato nei motivi di gravame così rubricati: “ERRONEA
RICOSTRUZIONE E VALUTAZIONE DEI FATTI RILEVANTI AI FINI DELLA
DECISIONE. PROPOSIZIONE DI RICOSTRUZIONE DEI FATTI DIFFORME DALLA
DINAMICA, E DALLA REALTA'. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 113,115 E 116 C.P.C. MOTIVAZIONE ERRONEA, ILLOGICA E INSUFFICIENTE”.
Il difensore dell'appellante, a sostegno del gravame, deduce: a) che ha svolto con indiscussa diligenza l'incarico difensivo nel giudizio penale di diffamazione a carico del
, presenziando all'udienza del 6 marzo 2006 - diversamente da quanto affermato CP_1
dal primo giudice - udienza nella quale la causa non fu discussa stante la richiesta di rinvio del pubblico ministero, richiesta accolta dal giudicante che, però, non indicò nel verbale la data dell'udienza di rinvio;
b) che “se la comunicazione del rinvio a cura della Cancelleria non fosse avvenuta, così come è accaduto, si sarebbe integrata una nullità della udienza successiva al rinvio e di quelle ancora a seguire;
e l'avv. Pt_1
(difensore dell'imputato) non era tenuto affatto a sanare eventuali vizi per omessa notifica, perché essa costitutiva circostanza favorevole al proprio assistito ”; c) CP_1 che, a seguito della palesata mancanza di fiducia da parte dell'assistito, l'avv.to aveva consigliato tempestivamente a quest'ultimo, uno stimato collega, Pt_1
5 l'avv.to Michele Russo, per la proposizione dell'impugnazione della sentenza del giudice di pace di Avellino di condanna del per il reato di diffamazione, atteso CP_1 che “si premurava di fissare subito un appuntamento, largamente nei termini per interporre l'impugnazione avverso la sentenza di condanna del GdP di Avellino”; d) che il giudice di prime cure ha tratto “con semplicistica approssimazione le proprie erronee e contraddittorie argomentazioni” da alcune parti della sentenza del Tribunale di Avellino che assolveva l'avv. dal reato di infedele patrocinio, sentenza non Pt_1
passata in giudicato perché impugnata dal medesimo avv.to al fine di ottenere Pt_1
una formula assolutoria più favorevole rispetto a quella adottata dal giudice di primo grado ('il fatto non costituisce reato'), vale a dire un'assoluzione 'per non aver commesso il fatto' o perché 'il fatto non sussiste'; e) che dagli atti del procedimento penale a carico del emerge che, dopo la sentenza di condanna del per Pt_1 CP_1 diffamazione, quest'ultimo non confermava la sua fiducia all'avv.to , ma gli Pt_1 revocava verbalmente l'incarico, e che, quindi, l'avv.to non avrebbe potuto Pt_1 interferire nell'operato di altro avvocato che il avrebbe nominato;
f) che è CP_1 incontestato che il si recò dall'avv.to Michele Russo, al quale l'avv.to CP_1 Pt_1 segnalò l'imminenza della scadenza dei termini per l'impugnazione della sentenza.
Il difensore dell'appellante, con riguardo alla responsabilità risarcitoria dell'avv.to
[...]
CP_
- esclusa dal primo giudice - deduce che quest'ultima, in sede di discussione della causa di appello nell'interesse del , al fine di conseguire un esame nel merito CP_1 dell'impugnazione, aveva sostanzialmente addebitato all'avv.to il ritardo Pt_1
nella proposizione dell'appello, circostanza che - a suo dire - non poteva ricadere sull'imputato , segnalando che quest'ultimo aveva deferito l'avv.to al CP_1 Pt_1
Consiglio dell'Ordine e lo aveva denunciato alla Procura della Repubblica. Aggiunge che l'avv.to , in una nota di accompagnamento alla nomina di difensore di fiducia CP_2
da parte del , nel procedimento per infedele patrocinio a carico dell'avv.to CP_1
, aveva scritto: “deposito nomina difensore di fiducia del 15 gennaio 2008 - Pt_1
Copia del verbale stenotipico dell'udienza del 29/11/2007 tenutasi innanzi al Tribunale di Avellino, contenente ordinanza dichiarante l'inammissibilità dell'appello proposto dal in quanto tardivamente proposto… rendendo, così, definitivo il nocumento CP_1 allo stesso provocato dalla cattiva gestione dell'attività processuale da parte dell'indagato ”. Argomenta, quindi, che l'avv.to “1) ha sostenuto il Pt_1 CP_2
falso, con condotta consapevole (in quanto legale) e diffamatoria;
2) ha accusato appunto in ben due sedi giudiziarie - dibattimento e procura - l'incolpevole collega
6 ; 3) ha sostenuto e fomentato le accuse e il contegno accusatorio dell'ing. Pt_1
, il quale poi si costituirà anche parte civile nel processo penale ex art. 380 c.p. CP_1
a carico del ”. Pt_1
La difesa dell'appellante sostiene, poi, che non è il solo comportamento calunnioso ad integrare il danno patito dal , ma è sufficiente la condotta diffamatoria e/o Pt_1
illegittima in una accezione ampia e calata nelle dinamiche specifiche della vicenda
“dove i convenuti non sono soggetti inavveduti, ma consapevoli del loro agire”.
Infine l'appellante invoca le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn.
26972-26973- 26974 e 26975 del 2008 sulla risarcibilità del danno non patrimoniale.
§ 3. L'appello è infondato.
Pur ritenendo che l'avv.to abbia espletato diligentemente il mandato difensivo Pt_1
- avendo compiuto quanto necessario per non pregiudicare la difesa del nel CP_1 procedimento penale a carico di quest'ultimo per il reato di diffamazione - non risulta scalfita la decisione del primo giudice di rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'avv.to , quale conseguenza della denuncia sporta da nei Pt_1 Controparte_1
confronti del difensore in data 13.03.2007, alla quale ha fatto seguito un procedimento penale conclusosi con l'assoluzione dell'avv.to . Pt_1
E invero va pienamente condiviso il punto di motivazione della sentenza del primo giudice nella parte in cui afferma che, ai fini della risarcibilità del danno derivante da una denuncia, nel caso in cui il processo penale si sia chiuso con una sentenza di assoluzione, è necessario che l'attore dimostri che la denuncia sia stata sporta nella consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza del denunciato - consapevolezza non ravvisabile nel caso di specie - e che, in ogni caso, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale determina l'interruzione del nesso di causalità tra la denuncia iniziale e il danno eventuale subìto dal denunciato assolto.
Quindi non coglie nel segno il rilievo del difensore degli appellanti secondo cui - ai fini dell'accoglimento della richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali che assume di aver patito colui che è stato destinatario di una denuncia penale dalla quale è scaturito un processo conclusosi con l'assoluzione del denunciato - è sufficiente che il denunciante abbia avuto una “condotta diffamatoria e/o illegittima in una accezione ampia”.
Sul punto va richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio - come quello di patrocinio infedele di cui all'art. 380 c.p.c. - non è fonte di responsabilità per danni a carico del
7 denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando la denuncia possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato ( cfr. Cass. sentenza n. 1542 del
26/01/2010). Più di recente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13093 del
13.05.2024, ha ribadito il suddetto principio, affermando che “La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)”.
Ciò posto, come ritenuto dal primo giudice, non emergono elementi concreti dai quali si possa desumere che avesse sporto denuncia nei confronti dell'avv.to Controparte_1
nella consapevolezza che quest'ultimo avesse avuto una condotta lecita, al Pt_1
solo fine di arrecargli nocumento, strumentalizzando il ricorso alla giustizia, e non è ravvisabile il cosciente intento di esporre l'avv.to al rischio di un Pt_1
procedimento penale ingiusto. E invero non si può escludere che vi fossero elementi oggettivi, quali la mancata presentazione del difensore ad alcune udienze relative alla trattazione del procedimento penale per diffamazione a carico del e, in CP_1
particolare a quella di decisione della causa - tali da indurre quest'ultimo a ritenere che l'avv.to non avesse assolto fedelmente ai sui doveri professionali e a sporgere Pt_1
denuncia.
Non è superfluo il richiamo anche al principio affermato dalla sentenza della Corte di
Cassazione, sez. penale, n. 12209/2020 secondo cui la “consapevolezza dell'innocenza della persona accusata richiesta ai fini della sussistenza del reato calunnia è esclusa nel caso in cui la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza del denunciante.”.
8 Alla luce delle suesposte ragioni, ma anche per quanto di seguito si va ad illustrare, non sussistono elementi che consentono di ipotizzare una responsabilità risarcitoria in capo all'avv.to . CP_2
E invero l'appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria formulata nei confronti dell'avv.to in ragione CP_2 dell'estraneità di quest'ultima al rapporto professionale tra l'avv.to e il Pt_1
, e alla denuncia con cui quest'ultimo aveva dato origine al procedimento penale CP_1
per infedele patrocinio a carico del primo.
L'appellante lamenta che l'avv.to dopo aver depositato un atto di appello CP_2 tardivo, avrebbe “sostenuto il falso, con condotta consapevole e diffamatoria”, accusando l'avv.to in due diverse sedi giudiziarie (dibattimento e procura), Pt_1
sostenendo e fomentando il contegno accusatorio del , che si sarebbe poi CP_1
costituito parte civile nel processo penale a carico del proprio precedente difensore.
Tale doglianza non può essere condivisa.
Le deduzioni dell'appellante attengono alle dichiarazioni rese dall'avv.to CP_2 all'udienza di discussione nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna emessa nei confronti del . In tale sede, infatti, l'avv.to rappresentava che CP_1 CP_2
la tardività del gravame era imputabile alle particolari modalità con cui il aveva CP_1 appreso della sentenza emessa nei suoi confronti, specificando che l'imputato aveva provveduto a deferire l'avv.to al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pt_1
Napoli e a presentare denuncia presso la Procura della Repubblica. Inoltre, sono richiamate le dichiarazioni dell'avv.to rese nell'ambito del procedimento penale CP_2 per infedele patrocinio a carico dell'odierno appellante, e contenute nella nota di deposito del 16.1.2008, con le quali l'avv.to imputava alla condotta dell'avv.to CP_2
l'irrevocabilità della sentenza di condanna emessa a carico del , che Pt_1 CP_1 aveva definitivamente cristallizzato il nocumento “provocato dalla cattiva gestione dell'attività processuale da parte dell'indagato ”. Pt_1
E' evidente che si tratta di dichiarazioni contenute in atti processuali, la cui portata asseritamente diffamatoria è esclusa, in radice, dalla correlazione logica e funzionale con l'oggetto dei giudizi in cui l'avv.to ha espletato il mandato professionale CP_2
conferitole dal . CP_1
Sul punto va infatti richiamato il principio secondo cui, “in tema di diffamazione, la speciale esimente contemplata dall'art. 598 c.p., ma anche la norma dell'art. 89 c.p.c., rilevante nel contesto proprio del giudizio civile, con la quale il legislatore ha inteso
9 garantire alle parti del processo e ai rispettivi difensori la massima libertà nell'esercizio del diritto di difesa, trova applicazione con riguardo alle offese che riguardino in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia e abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni svolte a sostegno della tesi prospettata o per
l'accoglimento della domanda proposta” (cfr., tra le altre, Cass. n. 13797/2018).
Nel caso di specie, le dichiarazioni dell'avv.to - peraltro non veicolate con toni CP_2
particolarmente critici - risultano essere strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa tecnica, attenendo specificamente alla tutela della posizione giudiziale del
, tanto nel procedimento penale per diffamazione a carico dello stesso, quanto CP_1 nel procedimento per il reato di infedele patrocinio a carico dell'avv.to , in cui Pt_1
il aveva assunto dapprima la qualità di persona offesa e, in seguito, di parte CP_1
civile.
Dunque, non può condividersi l'assunto di parte appellante secondo cui le dichiarazioni della procuratrice sarebbero espressione di un contegno preordinato a indurre il CP_1
a intentare azioni giudiziarie illegittime e ingiuste nei confronti dell'avv.to . Pt_1
Per quanto esposto le allegazioni dell'appellante non appaiono sufficienti a fondare una responsabilità dell'avv.to per il pregiudizio asseritamente subìto dall'avv.to CP_2
in conseguenza delle vicende oggetto di causa. Pt_1
§ 2.4. Resta, quindi, assorbito l'esame delle deduzioni del difensore dell'appellante afferenti alla natura e alla prova del danno lamentato dall'avv.to , come esposte Pt_1 nella parte conclusiva dell'atto di gravame.
In definitiva, l'appello proposto dall'avv.to va rigettato. Pt_1
§ 3. Le spese del gravame – liquidate in base al D.M. n. 147/2022, scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 (tenuto conto del valore della controversia, che supera l'importo di euro 26.000,00 in quanto l'appellante chiede oltre a tale importo anche gli interessi legali e la rivalutazione dal 3.07.2007) - vanno poste a carico dell'appellante soccombente, compensandole per la metà in considerazione della circostanza che la mancata comparizione del'avv.to alle udienze conclusive Pt_1
dinanzi al Giudice di Pace di Avellino, relative al processo per diffamazione a carico del , trova giustificazione nella pacifica circostanza che della data di tali udienze CP_1
l'avv.to non aveva avuto alcuna comunicazione dalla cancelleria, ed anche in Pt_1 considerazione del fatto che, venuto meno il rapporto di fiducia con il , l'avv.to CP_1
aveva indicato a quest'ultimo altro difensore, l'avv.to Michele Russo, al fine Pt_1
di proporre appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino.
10 I compensi si liquidano, a favore di ciascuna parte appellata, nella misura prossima ai minimi di tariffa con riguardo alla fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della contenuta complessità delle questioni poste a fondamento della decisione e del modello decisorio semplificato, utilizzato per la definizione del gravame, e nella misura pari ai minimi di tariffa con riguardo alla fase istruttoria/trattazione, atteso che in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria, con attribuzione ai procuratori antistatari.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellato , spese che, già compensate per la metà, Controparte_1
si liquidano in euro 2.600,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario, avv.to Marisa Vita;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellata spese che, già compensate per la metà, si CP_2
liquidano in euro 2.600,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario, avv.to Maria Cristina Cotticelli;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 15.04.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1766/2019 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Mario Trapani, c.f. presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia in Napoli, alla via Salita Arenella n. 25, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
E
,c.f. , rappresentato e difeso dell'avv.to Controparte_1 C.F._3
Marisa Vita, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._4
Napoli, al viale Campi Flegrei n. 21, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
NONCHÉ
, c.f. rappresentata e difesa dell'avv.to Maria CP_2 C.F._5
Cristina Cotticelli, c.f. , unitamente alla quale elettivamente C.F._6
domicilia in Casavatore (NA), alla via Guglielmo Marconi n. 198, presso lo studio dell'avv.to Roberto Megale, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2501/2019 pubblicata il 7.3.2019.
Conclusioni per l'appellante : in riforma della sentenza gravata e Parte_1 in accoglimento dell'appello, accertare l'“esclusiva responsabilità civile dei citati convenuti, odierni appellati, in ordine alle gravi affermazioni illegittimamente mosse
1 all'attore e alla condotta perpetrata come rappresentata in modo artefatto” e condannarli “solidalmente tra loro e/o nelle rispettive singole qualità, anche in relazione al rispettivo grado di colpa e responsabilità”, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (anche morali), quantificati in euro 26.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data della “ingiusta denuncia”, del 13.03.2007, fino all'effettivo pagamento.
Conclusioni per l'appellato : rigettare l'appello e confermare la Controparte_1
sentenza impugnata.
Conclusioni per l'appellata : rigettare l'appello e confermare la sentenza CP_2
impugnata
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto di citazione del 17.12.2014, l'avv.to convenne, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli, e ed espose: a) che era stato Controparte_1 CP_2
nominato dal difensore di fiducia nel procedimento penale, pendente innanzi al CP_1
Giudice di Pace di Avellino, nel quale quest'ultimo era accusato del reato di diffamazione;
b) che nel suddetto procedimento penale aveva eccepito la tardività della querela e aveva chiesto, senza esito positivo, un rinvio per produrre documentazione a sostegno dell'eccezione, documentazione non reperibile per causa a lui non imputabile;
c) che all'udienza in cui - aperto il dibattimento - si era proceduto all'esame della persona offesa, era stato sostituito dall'avv.to nominato d'ufficio CP_2
difensore del;
d) che era regolarmente comparso, svolgendo il proprio mandato CP_1 difensivo, all'udienza del 18.10.2005 e a quella del 3.3.2006, nella quale il processo veniva rinviato ad altra data, con riserva di successiva indicazione della stessa;
e) che, non avendo ricevuto comunicazione della data di rinvio, disposta fuori udienza, non era comparso alle successive udienze, e, in particolare, all'udienza del 10.11.2006, nella quale la causa venne discussa e decisa con sentenza di condanna del per il reato CP_1
di diffamazione;
f) che, essendo venuto meno il rapporto fiduciario col proprio assistito, aveva comunicato a quest'ultimo di non volersi occupare della proposizione dell'appello avverso la citata sentenza, e gli aveva suggerito di rivolgersi al collega, avv.to Michele Russo;
g) che il , non accogliendo il suggerimento, aveva CP_1 nominato l'avv.to quale suo difensore di fiducia per il giudizio di appello CP_2
- che, tardivamente proposto, era stato dichiarato inammissibile - e aveva sporto denuncia, in data 13.03.2007, nei suoi confronti, per il reato di infedele patrocinio di cui
2 all'art. 380 c.p., addebitandogli la mancata presenza all'udienza del 24.5.2005 e a quella conclusiva del 10.11.2006, nonché l'inerzia nella proposizione dell'appello; h) che era stato rinviato a giudizio a seguito della suddetta denuncia, giudizio conclusosi dinanzi al Tribunale di Avellino con sentenza di assoluzione n. 205/2014; i) che, in pendenza del procedimento penale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli lo aveva sottoposto a procedimento disciplinare, conclusosi con totale proscioglimento.
Tanto premesso l'attore rappresentò che aveva subito “ingiuste e strumentali accuse” di infedele patrocinio, mosse con la consapevole attribuzione di fatti e comportamenti che entrambi i convenuti sapevano non corrispondenti al vero, con conseguente configurabilità del reato di calunnia, precisando che era imputabile all'avv.to CP_2
- che aveva ricevuto da l'incarico di difensore di fiducia in data
[...] Controparte_1
21.12.2006, ossia nove giorni prima della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza di condanna del - il tardivo deposito dell'appello, e che l'avv.to CP_1 CP_2 aveva esplicitamente “formulato per iscritto inveritiere accuse”, rendendosi responsabile con il del reato di calunnia nei suoi confronti. CP_1
Pertanto l'attore, sul rilievo che, a causa delle suddette accuse, era stato sottoposto ad ingiusti procedimenti, uno penale e l'altro disciplinare - entrambi conclusisi con pronunce di assoluzione - con conseguente gravissima lesione dell'onore, della reputazione e della integrità psico-fisica, e che gli erano residuati postumi di carattere fisico e psicologico, inquadrabili nella categoria del disturbo post-traumatico da stress
(DPTS), con una sintomatologia da ansia generalizzata, necessitante di supporto specialistico, riconducibili alla condotta dei convenuti e, in particolare, alla denuncia illegittima sporta dal , con l'avallo tecnico dell'avv.to concluse CP_1 CP_2
chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 52.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (anche morali), o della diversa somma da quantificare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della proposizione della denuncia del 13.03.2007.
§ 1.2. Si costituì e contestò la fondatezza dell'avversa pretesa, Controparte_1
rappresentando la sussistenza di plurimi profili di responsabilità professionale dell'avv.to , consistiti nella diserzione delle udienze e nell'omessa Pt_1 comunicazione relativa all'imminente scadenza del termine per la proposizione dell'appello. Spiegò quindi, domanda riconvenzionale di condanna dell'avv.to al pagamento della somma di euro 26.000,00, a titolo di ristoro per il Pt_1
3 pregiudizio di natura economica ed esistenziale, causatogli dalla condotta negligente dell'attore.
§ 1.3. Si costituì l'avv.to ed eccepì il difetto di legittimazione passiva CP_2 rispetto alla domanda risarcitoria proposta dall'avv.to , evidenziando la Pt_1
propria estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio, e sottolineando che CP_1
le aveva chiesto assistenza legale quando i termini per la proposizione
[...] dell'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino erano già scaduti, sull'erronea convinzione che i termini scadessero trenta giorni dopo il ritiro della sentenza, avvenuto il 12.12.2006, e quindi il 12.01.2007, mentre i suddetti termini erano già scaduti il 21.12.2006.
§ 1.4. Svolta l'attività istruttoria, con sentenza n. 2501/2019 il Tribunale di Napoli rigettò la domanda attorea e respinse, altresì, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto , in quanto non assistita da adeguata prova. CP_1
§ 1.5. La decisione del primo giudice – per quel che ancora rileva nella presente sede di gravame – si fonda sui motivi che di seguito si sintetizzano.
1) La condotta dell'avv.to integra un'ipotesi di imperizia, tale da delineare la Pt_1 colpa del professionista per inadempimento dell'incarico professionale conferitogli. In particolare l'attore non ha chiarito il motivo della propria assenza all'udienza del 3 marzo 2006 e alle udienze successive nelle quali si è svolto il procedimento penale per diffamazione a carico del;
a prescindere dalla ritualità della comunicazione dei CP_1 rinvii delle udienze, l'avv.to avrebbe dovuto diligentemente attivarsi presso Pt_1
la cancelleria del Giudice di Pace al fine di acquisire tempestiva notizia delle date delle udienze di rinvio e presenziarvi. Inoltre, l'avv.to ha privato il della Pt_1 CP_1
possibilità di proporre appello, in tempo utile, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino, che lo ha condannato per diffamazione, atteso che aveva indirizzato il proprio assistito presso altro collega, senza, peraltro, rinunciare formalmente al mandato, nonostante l'imminente scadenza del termine per l'impugnazione, che maturava il 30.12.2006 (la teste ha riferito che la sentenza di condanna Testimone_1 era stata ritirata dall'avv.to il quale aveva affermato che il termine per Pt_1
proporre appello sarebbe scaduto il 20.01.2007).
3) Ai fini della risarcibilità del danno derivante da una denuncia/querela, nel caso in cui il processo penale si sia chiuso con una sentenza di assoluzione, è necessario che l'attore dimostri che la querela sia stata deliberatamente dannosa, cioè strumentale e volutamente distorta. Solo se viene fornita la dimostrazione della consapevolezza, da
4 parte del querelante, dell'innocenza del querelato, si può pretendere il risarcimento del danno. Nel caso di specie la condotta di non è assistita dal suddetto Controparte_1 presupposto soggettivo. Del resto, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale determina l'interruzione del nesso di causalità tra la denuncia inziale e il danno eventuale subìto dal denunciato assolto.
4) Non è ravvisabile alcuna responsabilità a carico dell'avv.to , considerato che, CP_2 dall'istruttoria svolta, non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare che la convenuta avesse sollecitato o indotto il a promuovere iniziative giudiziarie nei CP_1 confronti dell'avv.to . Difatti, la convenuta non ha mai assunto la veste di Pt_1
denunciante, né ha sporto denuncia quale procuratore del . CP_1
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, a cui Parte_1
hanno resistito, costituendosi, e Controparte_1 CP_2
Con provvedimento depositato il 10.3.2025 è stata fissata l'udienza del 15.4.2025 di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., con assegnazione alle parti del termine per il deposito di note conclusionali sino a dieci giorni prima della suddetta udienza. All'udienza del 15.4.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa.
§ 2.1. Il gravame proposto è articolato nei motivi di gravame così rubricati: “ERRONEA
RICOSTRUZIONE E VALUTAZIONE DEI FATTI RILEVANTI AI FINI DELLA
DECISIONE. PROPOSIZIONE DI RICOSTRUZIONE DEI FATTI DIFFORME DALLA
DINAMICA, E DALLA REALTA'. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 113,115 E 116 C.P.C. MOTIVAZIONE ERRONEA, ILLOGICA E INSUFFICIENTE”.
Il difensore dell'appellante, a sostegno del gravame, deduce: a) che ha svolto con indiscussa diligenza l'incarico difensivo nel giudizio penale di diffamazione a carico del
, presenziando all'udienza del 6 marzo 2006 - diversamente da quanto affermato CP_1
dal primo giudice - udienza nella quale la causa non fu discussa stante la richiesta di rinvio del pubblico ministero, richiesta accolta dal giudicante che, però, non indicò nel verbale la data dell'udienza di rinvio;
b) che “se la comunicazione del rinvio a cura della Cancelleria non fosse avvenuta, così come è accaduto, si sarebbe integrata una nullità della udienza successiva al rinvio e di quelle ancora a seguire;
e l'avv. Pt_1
(difensore dell'imputato) non era tenuto affatto a sanare eventuali vizi per omessa notifica, perché essa costitutiva circostanza favorevole al proprio assistito ”; c) CP_1 che, a seguito della palesata mancanza di fiducia da parte dell'assistito, l'avv.to aveva consigliato tempestivamente a quest'ultimo, uno stimato collega, Pt_1
5 l'avv.to Michele Russo, per la proposizione dell'impugnazione della sentenza del giudice di pace di Avellino di condanna del per il reato di diffamazione, atteso CP_1 che “si premurava di fissare subito un appuntamento, largamente nei termini per interporre l'impugnazione avverso la sentenza di condanna del GdP di Avellino”; d) che il giudice di prime cure ha tratto “con semplicistica approssimazione le proprie erronee e contraddittorie argomentazioni” da alcune parti della sentenza del Tribunale di Avellino che assolveva l'avv. dal reato di infedele patrocinio, sentenza non Pt_1
passata in giudicato perché impugnata dal medesimo avv.to al fine di ottenere Pt_1
una formula assolutoria più favorevole rispetto a quella adottata dal giudice di primo grado ('il fatto non costituisce reato'), vale a dire un'assoluzione 'per non aver commesso il fatto' o perché 'il fatto non sussiste'; e) che dagli atti del procedimento penale a carico del emerge che, dopo la sentenza di condanna del per Pt_1 CP_1 diffamazione, quest'ultimo non confermava la sua fiducia all'avv.to , ma gli Pt_1 revocava verbalmente l'incarico, e che, quindi, l'avv.to non avrebbe potuto Pt_1 interferire nell'operato di altro avvocato che il avrebbe nominato;
f) che è CP_1 incontestato che il si recò dall'avv.to Michele Russo, al quale l'avv.to CP_1 Pt_1 segnalò l'imminenza della scadenza dei termini per l'impugnazione della sentenza.
Il difensore dell'appellante, con riguardo alla responsabilità risarcitoria dell'avv.to
[...]
CP_
- esclusa dal primo giudice - deduce che quest'ultima, in sede di discussione della causa di appello nell'interesse del , al fine di conseguire un esame nel merito CP_1 dell'impugnazione, aveva sostanzialmente addebitato all'avv.to il ritardo Pt_1
nella proposizione dell'appello, circostanza che - a suo dire - non poteva ricadere sull'imputato , segnalando che quest'ultimo aveva deferito l'avv.to al CP_1 Pt_1
Consiglio dell'Ordine e lo aveva denunciato alla Procura della Repubblica. Aggiunge che l'avv.to , in una nota di accompagnamento alla nomina di difensore di fiducia CP_2
da parte del , nel procedimento per infedele patrocinio a carico dell'avv.to CP_1
, aveva scritto: “deposito nomina difensore di fiducia del 15 gennaio 2008 - Pt_1
Copia del verbale stenotipico dell'udienza del 29/11/2007 tenutasi innanzi al Tribunale di Avellino, contenente ordinanza dichiarante l'inammissibilità dell'appello proposto dal in quanto tardivamente proposto… rendendo, così, definitivo il nocumento CP_1 allo stesso provocato dalla cattiva gestione dell'attività processuale da parte dell'indagato ”. Argomenta, quindi, che l'avv.to “1) ha sostenuto il Pt_1 CP_2
falso, con condotta consapevole (in quanto legale) e diffamatoria;
2) ha accusato appunto in ben due sedi giudiziarie - dibattimento e procura - l'incolpevole collega
6 ; 3) ha sostenuto e fomentato le accuse e il contegno accusatorio dell'ing. Pt_1
, il quale poi si costituirà anche parte civile nel processo penale ex art. 380 c.p. CP_1
a carico del ”. Pt_1
La difesa dell'appellante sostiene, poi, che non è il solo comportamento calunnioso ad integrare il danno patito dal , ma è sufficiente la condotta diffamatoria e/o Pt_1
illegittima in una accezione ampia e calata nelle dinamiche specifiche della vicenda
“dove i convenuti non sono soggetti inavveduti, ma consapevoli del loro agire”.
Infine l'appellante invoca le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn.
26972-26973- 26974 e 26975 del 2008 sulla risarcibilità del danno non patrimoniale.
§ 3. L'appello è infondato.
Pur ritenendo che l'avv.to abbia espletato diligentemente il mandato difensivo Pt_1
- avendo compiuto quanto necessario per non pregiudicare la difesa del nel CP_1 procedimento penale a carico di quest'ultimo per il reato di diffamazione - non risulta scalfita la decisione del primo giudice di rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'avv.to , quale conseguenza della denuncia sporta da nei Pt_1 Controparte_1
confronti del difensore in data 13.03.2007, alla quale ha fatto seguito un procedimento penale conclusosi con l'assoluzione dell'avv.to . Pt_1
E invero va pienamente condiviso il punto di motivazione della sentenza del primo giudice nella parte in cui afferma che, ai fini della risarcibilità del danno derivante da una denuncia, nel caso in cui il processo penale si sia chiuso con una sentenza di assoluzione, è necessario che l'attore dimostri che la denuncia sia stata sporta nella consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza del denunciato - consapevolezza non ravvisabile nel caso di specie - e che, in ogni caso, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale determina l'interruzione del nesso di causalità tra la denuncia iniziale e il danno eventuale subìto dal denunciato assolto.
Quindi non coglie nel segno il rilievo del difensore degli appellanti secondo cui - ai fini dell'accoglimento della richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali che assume di aver patito colui che è stato destinatario di una denuncia penale dalla quale è scaturito un processo conclusosi con l'assoluzione del denunciato - è sufficiente che il denunciante abbia avuto una “condotta diffamatoria e/o illegittima in una accezione ampia”.
Sul punto va richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio - come quello di patrocinio infedele di cui all'art. 380 c.p.c. - non è fonte di responsabilità per danni a carico del
7 denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando la denuncia possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato ( cfr. Cass. sentenza n. 1542 del
26/01/2010). Più di recente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13093 del
13.05.2024, ha ribadito il suddetto principio, affermando che “La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)”.
Ciò posto, come ritenuto dal primo giudice, non emergono elementi concreti dai quali si possa desumere che avesse sporto denuncia nei confronti dell'avv.to Controparte_1
nella consapevolezza che quest'ultimo avesse avuto una condotta lecita, al Pt_1
solo fine di arrecargli nocumento, strumentalizzando il ricorso alla giustizia, e non è ravvisabile il cosciente intento di esporre l'avv.to al rischio di un Pt_1
procedimento penale ingiusto. E invero non si può escludere che vi fossero elementi oggettivi, quali la mancata presentazione del difensore ad alcune udienze relative alla trattazione del procedimento penale per diffamazione a carico del e, in CP_1
particolare a quella di decisione della causa - tali da indurre quest'ultimo a ritenere che l'avv.to non avesse assolto fedelmente ai sui doveri professionali e a sporgere Pt_1
denuncia.
Non è superfluo il richiamo anche al principio affermato dalla sentenza della Corte di
Cassazione, sez. penale, n. 12209/2020 secondo cui la “consapevolezza dell'innocenza della persona accusata richiesta ai fini della sussistenza del reato calunnia è esclusa nel caso in cui la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza del denunciante.”.
8 Alla luce delle suesposte ragioni, ma anche per quanto di seguito si va ad illustrare, non sussistono elementi che consentono di ipotizzare una responsabilità risarcitoria in capo all'avv.to . CP_2
E invero l'appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria formulata nei confronti dell'avv.to in ragione CP_2 dell'estraneità di quest'ultima al rapporto professionale tra l'avv.to e il Pt_1
, e alla denuncia con cui quest'ultimo aveva dato origine al procedimento penale CP_1
per infedele patrocinio a carico del primo.
L'appellante lamenta che l'avv.to dopo aver depositato un atto di appello CP_2 tardivo, avrebbe “sostenuto il falso, con condotta consapevole e diffamatoria”, accusando l'avv.to in due diverse sedi giudiziarie (dibattimento e procura), Pt_1
sostenendo e fomentando il contegno accusatorio del , che si sarebbe poi CP_1
costituito parte civile nel processo penale a carico del proprio precedente difensore.
Tale doglianza non può essere condivisa.
Le deduzioni dell'appellante attengono alle dichiarazioni rese dall'avv.to CP_2 all'udienza di discussione nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna emessa nei confronti del . In tale sede, infatti, l'avv.to rappresentava che CP_1 CP_2
la tardività del gravame era imputabile alle particolari modalità con cui il aveva CP_1 appreso della sentenza emessa nei suoi confronti, specificando che l'imputato aveva provveduto a deferire l'avv.to al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pt_1
Napoli e a presentare denuncia presso la Procura della Repubblica. Inoltre, sono richiamate le dichiarazioni dell'avv.to rese nell'ambito del procedimento penale CP_2 per infedele patrocinio a carico dell'odierno appellante, e contenute nella nota di deposito del 16.1.2008, con le quali l'avv.to imputava alla condotta dell'avv.to CP_2
l'irrevocabilità della sentenza di condanna emessa a carico del , che Pt_1 CP_1 aveva definitivamente cristallizzato il nocumento “provocato dalla cattiva gestione dell'attività processuale da parte dell'indagato ”. Pt_1
E' evidente che si tratta di dichiarazioni contenute in atti processuali, la cui portata asseritamente diffamatoria è esclusa, in radice, dalla correlazione logica e funzionale con l'oggetto dei giudizi in cui l'avv.to ha espletato il mandato professionale CP_2
conferitole dal . CP_1
Sul punto va infatti richiamato il principio secondo cui, “in tema di diffamazione, la speciale esimente contemplata dall'art. 598 c.p., ma anche la norma dell'art. 89 c.p.c., rilevante nel contesto proprio del giudizio civile, con la quale il legislatore ha inteso
9 garantire alle parti del processo e ai rispettivi difensori la massima libertà nell'esercizio del diritto di difesa, trova applicazione con riguardo alle offese che riguardino in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia e abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni svolte a sostegno della tesi prospettata o per
l'accoglimento della domanda proposta” (cfr., tra le altre, Cass. n. 13797/2018).
Nel caso di specie, le dichiarazioni dell'avv.to - peraltro non veicolate con toni CP_2
particolarmente critici - risultano essere strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa tecnica, attenendo specificamente alla tutela della posizione giudiziale del
, tanto nel procedimento penale per diffamazione a carico dello stesso, quanto CP_1 nel procedimento per il reato di infedele patrocinio a carico dell'avv.to , in cui Pt_1
il aveva assunto dapprima la qualità di persona offesa e, in seguito, di parte CP_1
civile.
Dunque, non può condividersi l'assunto di parte appellante secondo cui le dichiarazioni della procuratrice sarebbero espressione di un contegno preordinato a indurre il CP_1
a intentare azioni giudiziarie illegittime e ingiuste nei confronti dell'avv.to . Pt_1
Per quanto esposto le allegazioni dell'appellante non appaiono sufficienti a fondare una responsabilità dell'avv.to per il pregiudizio asseritamente subìto dall'avv.to CP_2
in conseguenza delle vicende oggetto di causa. Pt_1
§ 2.4. Resta, quindi, assorbito l'esame delle deduzioni del difensore dell'appellante afferenti alla natura e alla prova del danno lamentato dall'avv.to , come esposte Pt_1 nella parte conclusiva dell'atto di gravame.
In definitiva, l'appello proposto dall'avv.to va rigettato. Pt_1
§ 3. Le spese del gravame – liquidate in base al D.M. n. 147/2022, scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 (tenuto conto del valore della controversia, che supera l'importo di euro 26.000,00 in quanto l'appellante chiede oltre a tale importo anche gli interessi legali e la rivalutazione dal 3.07.2007) - vanno poste a carico dell'appellante soccombente, compensandole per la metà in considerazione della circostanza che la mancata comparizione del'avv.to alle udienze conclusive Pt_1
dinanzi al Giudice di Pace di Avellino, relative al processo per diffamazione a carico del , trova giustificazione nella pacifica circostanza che della data di tali udienze CP_1
l'avv.to non aveva avuto alcuna comunicazione dalla cancelleria, ed anche in Pt_1 considerazione del fatto che, venuto meno il rapporto di fiducia con il , l'avv.to CP_1
aveva indicato a quest'ultimo altro difensore, l'avv.to Michele Russo, al fine Pt_1
di proporre appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino.
10 I compensi si liquidano, a favore di ciascuna parte appellata, nella misura prossima ai minimi di tariffa con riguardo alla fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della contenuta complessità delle questioni poste a fondamento della decisione e del modello decisorio semplificato, utilizzato per la definizione del gravame, e nella misura pari ai minimi di tariffa con riguardo alla fase istruttoria/trattazione, atteso che in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria, con attribuzione ai procuratori antistatari.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellato , spese che, già compensate per la metà, Controparte_1
si liquidano in euro 2.600,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario, avv.to Marisa Vita;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellata spese che, già compensate per la metà, si CP_2
liquidano in euro 2.600,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario, avv.to Maria Cristina Cotticelli;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 15.04.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
11