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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/12/2024, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.334 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 16.12.2024
TRA
- Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentato e P.IVA_1
difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Andriulli e
Maria Maddalena Berloco, giusta procura generale alle liti, conferita con atto a rogito del Dott. Notaio in Roma, in data 21.07.2015, Persona_1
Rep.n.80974, con domicilio eletto presso l'ufficio legale dell' , in Pt_1
Taranto alla Via Golfo di Taranto 7/D;
-APPELLANTE-
E
( ),rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Cazzato Stefania, ed elettivamente domiciliata nello studio dello stesso difensore in Taranto, Via Mezzetti n. 31, con mandato al margine della comparsa di costituzione del giusdizio di opposizone a decreto ingiuntivo;
-APPELLATO-
All'udienza dell' 16.12.2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1195/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro,rigettava il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n° 1177/2017 emesso dal Tribunale di Taranto G. LAV. proposto dall' con il Pt_1
quale era stato ingiunto il pagamento in favore di di € 15.668,07 Controparte_1
( di cui € 13.788,60 ed € 1.879,47 per crediti retributivi diversi dal TFR) oltre accessori e spese del monitorio e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Condannava l' al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' in persona del legale Pt_1
rappresentante, lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva concludendo per il rigetto dell'avverso gravame. Controparte_1
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza gravata, perché erronea,ingiustamente gravatoria e non conforme alle prescrizioni di legge nel ritenere dovuto dall' CP_2
al Sig. , l'importo preteso da quest'ultimo a titolo di TFR.Erronea
[...] CP_1
anche con riguardo alla liquidazione dei crediti diversi dal TFR (retribuzione relativa al novembre 2014) e per non aver considerato la carenza del previo ricorso amministrativo.
2 L'appello è infondato.
Ebbene,con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, l' conveniva in Pt_1
giudizio,il sig. per sentire “ accertare e dichiarare che nulla deve Controparte_1
l' ad per le causali di cui al decreto ingiuntivo e di Pt_1 Controparte_1
conseguenza revocare il decreto ingiuntivo”.
L'Istituto a sostegno dell'opposizione deduceva che il datore di lavoro (poi fallito) dell' ,ovvero la società SIE SOLARI IMPIANTI,aveva versato in gran CP_1
parte al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturate dall' 01.01.2007 in poi pari ad
€ 12.512,85,pertanto per dette somme l'opposto avrebbe dovuto presentare istanza amministrativa di pagamento al Fondo di Tesoreria,mentre solo per la residua parte,pari ad € 1.275,75,avrebbe avuto azione nei confronti del Fondo di Garanzia ex
L.297\1982.Assumeva,inoltre,che la mensilità retributiva richiesta (novembre 2014)
non si collocava nei 12 mesi antecedenti il deposito della prima istanza di fallimento del datore di lavoro.
Ebbene,in primis giova ricordare che la normativa, primaria e secondaria, richiamata in tema di Fondo di Garanzia ex L.297\82, disciplina l'erogazione del Pt_1
trattamento di fine rapporto nei seguenti termini: 1) il lavoratore presenta una sola domanda per l'intero t.f.r. al proprio datore di lavoro;
2) il Fondo di Tesoreria istituito presso l' garantisce il pagamento al lavoratore della quota Pt_1
corrispondente ai versamenti effettuati dal datore di lavoro;
3) il datore di lavoro è
obbligato a pagare al lavoratore la restante parte del t.f.r.; 4) il datore di lavoro è
tenuto altresì, quale causa, ad anticipare al lavoratore anche la Controparte_3
quota a carico del fondo di tesoreria;
5) tale quota viene poi posta dal datore di lavoro a conguaglio con i contributi da lui dovuti, nel mese di erogazione del t.f.r., al fondo di tesoreria ed, in caso di incapienza degli stessi, con i contributi complessivamente dovuti agli enti previdenziali;
6) in caso di incapienza anche di questi ultimi, il datore di lavoro non può anticipare al lavoratore la quota a carico del
3 fondo di tesoreria, ma deve dare immediata comunicazione della incapienza complessiva al medesimo fondo;
7) quest'ultimo provvede entro 30 giorni al pagamento diretto della quota di sua spettanza al lavoratore.
Siffatto meccanismo è rimasto di fatto inapplicato nella fattispecie in esame in quanto:
1. il datore di lavoro, non ha corrisposto il TFR accantonato dal lavoratore;
2.
il lavoratore si è dotato del titolo esecutivo e provato l'ammontare del credito supportato da prova scritta;
il datore di lavoro non ha effettuato alcuna dichiarazione di insolvenza, ma ha operato, così come dimostrato in atti, le trattenute sulla retribuzione atte a devolvere la quota di TFR al fondo di tesoreria .
4. La società Pt_1
è stata cancellata dal registro delle imprese e pertanto il lavoratore non può rivolgere la richiesta di pagamento al datore di lavoro.
5. Il lavoratore ha dimostrato sia lo stato di insolvenza del datore di lavoro che l'operatività del fondo di garanzia.
In mancanza del meccanismo di automaticità previsto dal fondo di tesoreria per insolvenza del datore di lavoro, obbligato al pagamento del TFR accantonato dal lavoratore resta, così come correttamente indicato in sentenza, il fondo di garanzia
, che a norma dell'art 1 comma 755 della Legge 296/2006, dovrà garantire il Pt_1
pagamento del TFR accantonato dal ricorrente, ma non corrisposto dal datore di lavoro.
Invero, rilevava correttamente il giudice di prime cure che nel caso concreto,è
emerso che la società ex datrice di lavoro, operava un indebito conguaglio in quanto omise di versare all' il TFR per conto del Fondo di Tesoreria, tant'è CP_1
che poi il lavoratore veniva ammesso allo stato passivo del fallimento per l'intero importo.
Risulta, pertanto, nella fattispecie, che l'ex datrice di lavoro dell' abbia di CP_1
fatto distratto la somma corrispondente al TFR dovuto al dipendente, indebitamente conguagliando debiti contributivi con somme non a suo credito per mancata anticipazione del TFR per conto del Fondo.
4 L'eccezione di inammissibilità/improponibilità sollevata al riguardo dall' è, Pt_1
altresì,infondata, anche alla luce della pregnante considerazione per la quale oggetto del presente giudizio è l'istanza del lavoratore di accesso al Fondo di Garanzia e non a quello di Tesoreria.
E' evidente,dunque, che nella fattispecie per cui è causa, l'intero ammontare del t.f.r.
maturato dal sig. faccia carico al Fondo di Garanzia. Controparte_1
Il sig. è stato ammesso al passivo del Fallimento della SIE SOLARI CP_1
IMPIANTI S.R.L. per l'intero ammontare del TFR. dallo stesso maturato nel corso del rapporto di lavoro intercorso dal 3.4.2006 al 26.11.2014, pari ad €. 13.788,60 -
così come risulta dalla comunicazione del curatore del fallimento (prodotta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), riguardante l'esito del procedimento di accertamento del passivo ex art. 97 L.F., datata 22.11.2017 - conformemente, tra l'altro, alla richiesta del creditore . Controparte_1
Circa le doglianze formulate dall'istituto appellante nel II° e III° motivo di appello,si rileva che non si contesta nel merito la pretesa fatta valere dal lavoratore ma si lamenta solo la carenza di documentazione idonea a verificare l'ammontare del credito rivendicato ovvero del previo ricorso amministrativo .
Orbene,per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, oggetto del giudizio di cognizione che si instaura a seguito della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non è la verifica delle condizioni legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo medesimo, bensì la fondatezza, nel merito, della pretesa azionata dal creditore opposto.
Ad ogni buon conto, fa rilevare, sulla prima questione, che il ricorso amministrativo avverso il diniego sulla domanda di accesso al Fondo di Garanzia non appare necessario in quanto, in vero, non previsto espressamente da alcuna norma di legge ed, in ogni caso, il tribunale ha reso sul punto esauriente motivazione evidenziando l'irrilevanza della eccezione, dal momento che, in ogni caso, i termini virtuali di
5 definizione dello stesso erano ampiamente decorsi alla data della prima udienza del giudizio di opp osizione , senza che l'istituto avesse mai provveduto a soddisfare la legittima richiesta dell' avanzata nei confronti del Fond o di Garanzia in via CP_1
amminist rativa.
Anche per quanto concerne i crediti diversi dal TFR.,costituiti nel caso di specie,
dall'ultima mensilità (novembre 2014), l'appello verte esclusivamente sulla pretesa assenza delle condizioni legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo e non il merito della richiesta fatta, per cui valga qui quanto innanzi considerato .
Infondata appare anche la pretesa dell'istituto di verificare ulteriormente il credito, sia sotto il profilo dell' “an” che del “quantum”, considerato che, nella specie, la verifica risulta già compiuta dagli organi della procedura fal limentare .
In ogni caso, dal Modello SR52 inviato dal lavoratore all' era possibile evincere Pt_1
tutti gli elementi utili ai fini del pagamento. Non senza rilevare che, pur a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, l' non provvedeva, comunque;
alla Pt_1
liquidazione del credito vantato, proponendo una opposizione pretestuosa e defatigante.
Per mero tuziorismo difensivo, si ribadisce, in questa sede, che il ricorrente odierno appellato ha lavorato alle dipendenze della Sie Solari Impianti s.r.l. dal 3.4.2006 al
26.11.2014 e che in coincidenza dell'ultimo mese di lavoro (novembre 2014) usufruiva di ferie su disposizione aziendale. L'importo della retribuzione, così come già analiticamente dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo, cui ha fatto seguito il decreto monitorio oggetto di opposizione, è stato determinato facendo riferimento alla retribuzione base così come risultante dalla precedente busta paga di ottobre
2014 (prodotta in primo grado),l'ultima in possesso del lavoratore e, pertanto,
sicuramente determinata per difetto, senza computare alcun altro emolumento aggiuntivo anche perché, come si è detto, durante il mese di novembre il sig.
usufruiva di ferie “forzate” . CP_1
6 Quanto alla collocazione temporale del mese di novembre 2014, anche in questo caso, è già stato precisato, nel ricorso per decreto ingiuntivo, che esso rientra nei 12
mesi che hanno preceduto la data del 4.6.2015 di inoltro, nei confronti dell'azienda datrice di lavoro, del ricorso per il riconoscimento dei crediti per i quali il ricorrente ha chiesto l'intervento del Fondo di Garanzia (cfr. ricorso del 4.6.2015, prodotto nel giudizio di opposizione in primo grado).
In conclusione,la sentenza è immune da vizi denunziati,l'appello dev'essere rigettato.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore di che si liquidano in € 1500,00 oltre accessori con distrazione Parte_2
in favore dell'avv.Stefania Cazzato anticipante;
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n.
228/2012, art.1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto 16.12.2024
Il Consigliere Ausiliario Relatore Il Presidente
Dott.Antonella Gialdino Dott.Annamaria Lastella
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.334 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 16.12.2024
TRA
- Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentato e P.IVA_1
difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Andriulli e
Maria Maddalena Berloco, giusta procura generale alle liti, conferita con atto a rogito del Dott. Notaio in Roma, in data 21.07.2015, Persona_1
Rep.n.80974, con domicilio eletto presso l'ufficio legale dell' , in Pt_1
Taranto alla Via Golfo di Taranto 7/D;
-APPELLANTE-
E
( ),rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Cazzato Stefania, ed elettivamente domiciliata nello studio dello stesso difensore in Taranto, Via Mezzetti n. 31, con mandato al margine della comparsa di costituzione del giusdizio di opposizone a decreto ingiuntivo;
-APPELLATO-
All'udienza dell' 16.12.2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1195/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro,rigettava il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n° 1177/2017 emesso dal Tribunale di Taranto G. LAV. proposto dall' con il Pt_1
quale era stato ingiunto il pagamento in favore di di € 15.668,07 Controparte_1
( di cui € 13.788,60 ed € 1.879,47 per crediti retributivi diversi dal TFR) oltre accessori e spese del monitorio e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Condannava l' al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' in persona del legale Pt_1
rappresentante, lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva concludendo per il rigetto dell'avverso gravame. Controparte_1
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza gravata, perché erronea,ingiustamente gravatoria e non conforme alle prescrizioni di legge nel ritenere dovuto dall' CP_2
al Sig. , l'importo preteso da quest'ultimo a titolo di TFR.Erronea
[...] CP_1
anche con riguardo alla liquidazione dei crediti diversi dal TFR (retribuzione relativa al novembre 2014) e per non aver considerato la carenza del previo ricorso amministrativo.
2 L'appello è infondato.
Ebbene,con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, l' conveniva in Pt_1
giudizio,il sig. per sentire “ accertare e dichiarare che nulla deve Controparte_1
l' ad per le causali di cui al decreto ingiuntivo e di Pt_1 Controparte_1
conseguenza revocare il decreto ingiuntivo”.
L'Istituto a sostegno dell'opposizione deduceva che il datore di lavoro (poi fallito) dell' ,ovvero la società SIE SOLARI IMPIANTI,aveva versato in gran CP_1
parte al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturate dall' 01.01.2007 in poi pari ad
€ 12.512,85,pertanto per dette somme l'opposto avrebbe dovuto presentare istanza amministrativa di pagamento al Fondo di Tesoreria,mentre solo per la residua parte,pari ad € 1.275,75,avrebbe avuto azione nei confronti del Fondo di Garanzia ex
L.297\1982.Assumeva,inoltre,che la mensilità retributiva richiesta (novembre 2014)
non si collocava nei 12 mesi antecedenti il deposito della prima istanza di fallimento del datore di lavoro.
Ebbene,in primis giova ricordare che la normativa, primaria e secondaria, richiamata in tema di Fondo di Garanzia ex L.297\82, disciplina l'erogazione del Pt_1
trattamento di fine rapporto nei seguenti termini: 1) il lavoratore presenta una sola domanda per l'intero t.f.r. al proprio datore di lavoro;
2) il Fondo di Tesoreria istituito presso l' garantisce il pagamento al lavoratore della quota Pt_1
corrispondente ai versamenti effettuati dal datore di lavoro;
3) il datore di lavoro è
obbligato a pagare al lavoratore la restante parte del t.f.r.; 4) il datore di lavoro è
tenuto altresì, quale causa, ad anticipare al lavoratore anche la Controparte_3
quota a carico del fondo di tesoreria;
5) tale quota viene poi posta dal datore di lavoro a conguaglio con i contributi da lui dovuti, nel mese di erogazione del t.f.r., al fondo di tesoreria ed, in caso di incapienza degli stessi, con i contributi complessivamente dovuti agli enti previdenziali;
6) in caso di incapienza anche di questi ultimi, il datore di lavoro non può anticipare al lavoratore la quota a carico del
3 fondo di tesoreria, ma deve dare immediata comunicazione della incapienza complessiva al medesimo fondo;
7) quest'ultimo provvede entro 30 giorni al pagamento diretto della quota di sua spettanza al lavoratore.
Siffatto meccanismo è rimasto di fatto inapplicato nella fattispecie in esame in quanto:
1. il datore di lavoro, non ha corrisposto il TFR accantonato dal lavoratore;
2.
il lavoratore si è dotato del titolo esecutivo e provato l'ammontare del credito supportato da prova scritta;
il datore di lavoro non ha effettuato alcuna dichiarazione di insolvenza, ma ha operato, così come dimostrato in atti, le trattenute sulla retribuzione atte a devolvere la quota di TFR al fondo di tesoreria .
4. La società Pt_1
è stata cancellata dal registro delle imprese e pertanto il lavoratore non può rivolgere la richiesta di pagamento al datore di lavoro.
5. Il lavoratore ha dimostrato sia lo stato di insolvenza del datore di lavoro che l'operatività del fondo di garanzia.
In mancanza del meccanismo di automaticità previsto dal fondo di tesoreria per insolvenza del datore di lavoro, obbligato al pagamento del TFR accantonato dal lavoratore resta, così come correttamente indicato in sentenza, il fondo di garanzia
, che a norma dell'art 1 comma 755 della Legge 296/2006, dovrà garantire il Pt_1
pagamento del TFR accantonato dal ricorrente, ma non corrisposto dal datore di lavoro.
Invero, rilevava correttamente il giudice di prime cure che nel caso concreto,è
emerso che la società ex datrice di lavoro, operava un indebito conguaglio in quanto omise di versare all' il TFR per conto del Fondo di Tesoreria, tant'è CP_1
che poi il lavoratore veniva ammesso allo stato passivo del fallimento per l'intero importo.
Risulta, pertanto, nella fattispecie, che l'ex datrice di lavoro dell' abbia di CP_1
fatto distratto la somma corrispondente al TFR dovuto al dipendente, indebitamente conguagliando debiti contributivi con somme non a suo credito per mancata anticipazione del TFR per conto del Fondo.
4 L'eccezione di inammissibilità/improponibilità sollevata al riguardo dall' è, Pt_1
altresì,infondata, anche alla luce della pregnante considerazione per la quale oggetto del presente giudizio è l'istanza del lavoratore di accesso al Fondo di Garanzia e non a quello di Tesoreria.
E' evidente,dunque, che nella fattispecie per cui è causa, l'intero ammontare del t.f.r.
maturato dal sig. faccia carico al Fondo di Garanzia. Controparte_1
Il sig. è stato ammesso al passivo del Fallimento della SIE SOLARI CP_1
IMPIANTI S.R.L. per l'intero ammontare del TFR. dallo stesso maturato nel corso del rapporto di lavoro intercorso dal 3.4.2006 al 26.11.2014, pari ad €. 13.788,60 -
così come risulta dalla comunicazione del curatore del fallimento (prodotta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), riguardante l'esito del procedimento di accertamento del passivo ex art. 97 L.F., datata 22.11.2017 - conformemente, tra l'altro, alla richiesta del creditore . Controparte_1
Circa le doglianze formulate dall'istituto appellante nel II° e III° motivo di appello,si rileva che non si contesta nel merito la pretesa fatta valere dal lavoratore ma si lamenta solo la carenza di documentazione idonea a verificare l'ammontare del credito rivendicato ovvero del previo ricorso amministrativo .
Orbene,per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, oggetto del giudizio di cognizione che si instaura a seguito della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non è la verifica delle condizioni legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo medesimo, bensì la fondatezza, nel merito, della pretesa azionata dal creditore opposto.
Ad ogni buon conto, fa rilevare, sulla prima questione, che il ricorso amministrativo avverso il diniego sulla domanda di accesso al Fondo di Garanzia non appare necessario in quanto, in vero, non previsto espressamente da alcuna norma di legge ed, in ogni caso, il tribunale ha reso sul punto esauriente motivazione evidenziando l'irrilevanza della eccezione, dal momento che, in ogni caso, i termini virtuali di
5 definizione dello stesso erano ampiamente decorsi alla data della prima udienza del giudizio di opp osizione , senza che l'istituto avesse mai provveduto a soddisfare la legittima richiesta dell' avanzata nei confronti del Fond o di Garanzia in via CP_1
amminist rativa.
Anche per quanto concerne i crediti diversi dal TFR.,costituiti nel caso di specie,
dall'ultima mensilità (novembre 2014), l'appello verte esclusivamente sulla pretesa assenza delle condizioni legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo e non il merito della richiesta fatta, per cui valga qui quanto innanzi considerato .
Infondata appare anche la pretesa dell'istituto di verificare ulteriormente il credito, sia sotto il profilo dell' “an” che del “quantum”, considerato che, nella specie, la verifica risulta già compiuta dagli organi della procedura fal limentare .
In ogni caso, dal Modello SR52 inviato dal lavoratore all' era possibile evincere Pt_1
tutti gli elementi utili ai fini del pagamento. Non senza rilevare che, pur a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, l' non provvedeva, comunque;
alla Pt_1
liquidazione del credito vantato, proponendo una opposizione pretestuosa e defatigante.
Per mero tuziorismo difensivo, si ribadisce, in questa sede, che il ricorrente odierno appellato ha lavorato alle dipendenze della Sie Solari Impianti s.r.l. dal 3.4.2006 al
26.11.2014 e che in coincidenza dell'ultimo mese di lavoro (novembre 2014) usufruiva di ferie su disposizione aziendale. L'importo della retribuzione, così come già analiticamente dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo, cui ha fatto seguito il decreto monitorio oggetto di opposizione, è stato determinato facendo riferimento alla retribuzione base così come risultante dalla precedente busta paga di ottobre
2014 (prodotta in primo grado),l'ultima in possesso del lavoratore e, pertanto,
sicuramente determinata per difetto, senza computare alcun altro emolumento aggiuntivo anche perché, come si è detto, durante il mese di novembre il sig.
usufruiva di ferie “forzate” . CP_1
6 Quanto alla collocazione temporale del mese di novembre 2014, anche in questo caso, è già stato precisato, nel ricorso per decreto ingiuntivo, che esso rientra nei 12
mesi che hanno preceduto la data del 4.6.2015 di inoltro, nei confronti dell'azienda datrice di lavoro, del ricorso per il riconoscimento dei crediti per i quali il ricorrente ha chiesto l'intervento del Fondo di Garanzia (cfr. ricorso del 4.6.2015, prodotto nel giudizio di opposizione in primo grado).
In conclusione,la sentenza è immune da vizi denunziati,l'appello dev'essere rigettato.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore di che si liquidano in € 1500,00 oltre accessori con distrazione Parte_2
in favore dell'avv.Stefania Cazzato anticipante;
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n.
228/2012, art.1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto 16.12.2024
Il Consigliere Ausiliario Relatore Il Presidente
Dott.Antonella Gialdino Dott.Annamaria Lastella
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