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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1399/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 17.4.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv.ti OREFICE Salvatore e GIORDANO Giuseppe,
Via Privata Detta Maffettone 8 - Napoli (Na)
CONTRO
Controparte_1 avv. ALESSANDRINI Pietro, Via C. Ciglia 54 – CP_1
Controparte_2 avv. GIAMMARIA Francesco,
c/o avv.GALIZIA Osvaldo, Via Monte Rotella 10 - CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 27.10.2023 Parte_1 conveniva in giudizio la Controparte_3 esponendo di aver lavorato alle dipendenze di Controparte_2
con inquadramento nel livello D del CCNL Sanità e mansioni Controparte_2 di infermiere pediatrico, presso l'U.O.C Neonatologia del P.O. di in favore CP_1 dell'utilizzatore , in forza di n.4 contratti di lavo ine per i Parte_2 seguenti periodi:
• dal 1.6.2017 al 30.9.2017;
• dal 1.10.2017 al 31.10.2017 (prorogato fino al 31.1.2018, poi al 28.2.2018 ed infine al 31.3.2018);
• dal 1.4.2018 al 31.5.2018 (prorogato fino al 30.6.2018);
• dal 1.7.2018 al 31.8.2018 (prorogato al 10.9.2018 e infine al 20.9.2018).
Lamentando il mancato pagamento della indennità professionale specifica per la professione di Infermiere (e di cui all'art.90 CCNL Sanità) nonché delle indennità/maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno (e di cui agli artt.30 e 31 CCNL Sanità, in relazione alle ore di lavoro prestate risultanti dai fogli di presenza allegati al ricorso), domandava la condanna in solido di somministratore e utilizzatore, ai sensi dell'art.35 D.Lgs 81/2015, al pagamento delle conseguenti differenze retributive, che quantificava nella complessiva somma di €8.864,48 (di cui €892,36 a titolo di incidenza sul TFR).
La e si Controparte_1 Controparte_2 costituivano in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale e nel merito resistendo alla domanda e deducendo il regolare pagamento di quanto dovuto alla lavoratrice
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
L'eccezione di prescrizione, sollevata dalle parti resistenti, è fondata, considerato che la continuità tra successivi contratti a tempo determinato non può reputarsi rilevante ai fini della sospensione della prescrizione, dovendo i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente:
• “Nel caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il termine di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo considerarsi autonomamente e distintamente i crediti scaturenti da ciascun contratto da quelli derivanti dagli altri, senza che possano produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi, stante la tassatività delle cause sospensive previste dagli artt.
2 2941 e 2942 c.c., o possa ravvisarsi, in tali casi, il "metus" del lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 20918 del 05/08/2019, Rv. 654798 - 02);
• “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” (Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 36197 del 28/12/2023, Rv. 669686 - 01).
Del resto, non è domandata la dichiarazione della nullità del termine o della irregolarità della somministrazione, né è comunque dedotta alcuna rilevante ragione di nullità del termine, non essendo sufficiente dedurre che la ricorrente
“ha lavorato per conto della resistente sempre presso il medesimo utilizzatore e senza soluzione di continuità”.
Deve invece richiamarsi la norma ratione temporis applicabile, consistente nell'art.34 (Disciplina dei rapporti di lavoro) D.Lgs.81/2015, che disponeva che “
2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore” - laddove le richiamate disposizioni del capo III-Lavoro a tempo determinato, che non si applicano alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, consistono nell'art.19 (Apposizione del termine e durata massima), nell'art.21 (Proroghe e rinnovi), nell'art.23 (Numero complessivo di contratti a tempo determinato) e nell'art.24 (Diritti di precedenza) -.
Peraltro anche nella normativa successivamente introdotta dal D.L.87/2018 conv. in L.96/2018 (cd. Decreto Dignità), l'art.34 (Disciplina dei rapporti di lavoro) D.Lgs.81/2015, disponeva che “
2.In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore” - laddove le richiamate disposizioni del capo III-Lavoro a tempo determinato, che non si applicano alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, consistono nell'art.21 (Proroghe e rinnovi), nell'art.23 (Numero complessivo di contratti a tempo determinato) e nell'art.24 (Diritti di precedenza) -.
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A fronte dunque del primo atto interruttivo della prescrizione del 9.5.2023 (PEC inviata a e considerato che a norma Controparte_2
3 dell'art.1310 comma 1 c.c. “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”), risulta prescritto ogni diritto vantato dal 1.6.2017 al 9.5.2018.
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Con riferimento invece al residuale periodo non prescritto dal 10.5.2018 al 20.9.2018, non può ritenersi dovuto quanto preteso a titolo di indennità professionale specifica per la professione di Infermiere, alla luce delle specifiche deduzioni mosse da per la quale “Si precisa che solo per un Controparte_2 errore di indicazione delle voci tra le indennità aziendali e non contrattuali, gli importi non sono visualizzati con le specifiche denominazioni richiamate da controparte tra le voci paga, ma, indipendentemente dal nome utilizzato, non solo la ricorrente percepiva quanto oggi rivendicato ma, proprio a causa della erronea denominazione, l'indennità professionale specifica le è stata erogata per 13 mensilità anziché per 12” (memoria di costituzione, pagg.7-8).
Tali deduzioni sono rimaste del resto sostanzialmente non contestate da parte ricorrente, che nelle note difensive conclusive si limita ad evidenziare che
“si precisa che le differenze retributive maturate dalla lavoratrice, in buona parte sono dovute al mancato pagamento, con gli adeguati parametri del ccnl di settore, delle ore di lavoro straordinario e delle ore di lavoro nei giorni festivi”, limitando le difese conclusive alle indennità correlate all'orario di lavoro.
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Tuttavia, sempre con riferimento al suddetto residuale periodo non prescritto dal 10.5.2018 al 20.9.2018, a fronte degli importi maggiormente corrisposti (per quanto appena osservato) per indennità professionale specifica, devono ritenersi compensate, in difetto di specifiche deduzioni contabili in ordine alla misura dell'incidenza di tali importi sul quantum preteso, le differenze eventualmente dovute in relazione all'orario di lavoro.
Deve in generale riscontrarsi la scarsa chiarezza dei conteggi allegati al ricorso, consistenti, nella sostanza, in mere stampe contabili tratte da un programma informatico, e non già in una esplicativa relazione di un CTP-consulente tecnico di parte, che illustri motivatamente i termini dei calcoli effettuati, sicchè tali conteggi tanto meno potrebbero essere recepiti a fondamento di una decisione di accoglimento, quanto più specifiche e puntuali siano, come nel caso di specie, le contestazioni contabili mosse da parte resistente.
Parte Ed infatti la convenuta ha invece esposto che dall'esame della documentazione relativa alla ricorrente emerge che tutti gli emolumenti complessivamente dovuti alla stessa, maturati nel periodo da giugno 2017 e settembre 2018 (e dunque anche con riferimento al limitato periodo non prescritto dal 10.5.2018 al 20.9.2018), sono stati regolarmente calcolati e Parte comunicati dalla medesima all'agenzia interinale, rappresentando anzi un
4 Parte saldo complessivo a favore della alla luce dei dati risultanti: a) dalle allegate rilevazioni delle presenze mensili periodo giugno 2017-settembre 2018; b) dall'allegato report recante il dettaglio delle voci variabili maturate dalla ricorrente nel periodo giugno 2017 e settembre 2018, comunicate all'agenzia interinale;
c) dall'allegato report recante la sintesi delle richieste delle voci variabili mensili rappresentate da parte ricorrente e dall'allegato report di confronto tra i dati contenuti nei suddetti report sub. b) e sub c).
Né a fronte delle reciproche contestazioni contabili risulterebbe esperibile una CTU contabile, di fatto inammissibilmente esplorativa degli eventuali crediti Parte (o debiti, nella prospettazione della della ricorrente.
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Infine, non risultano specificamente conteggiate, nella domanda di condanna formulata nel ricorso, le pur dedotte in ricorso ferie non godute, sicchè la relativa domanda risulta inammissibile (dovendosene comunque reputare l'infondatezza nel merito, considerato che ai sensi dell'art.5 comma 8 D.L.95/2012 conv. in L.135/2012 “
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. (…)”).
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Il ricorso va pertanto rigettato.
La risoluzione della controversia anche in termini di mancato assolvimento degli oneri probatori e le incertezze derivanti dall'esame dei conteggi in atti giustificano la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 17.4.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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