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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 09/06/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 33/2025, promossa da
( ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Gambino Alfio MariO;
-ricorrente- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.1.2025 la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002291794 deducendone l'illegittimità e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: - in via preliminare sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato ricorrendone i gravi motivi;
- annullare totalmente, archiviare e/o revocare per i motivi esposti l'ordinanza ingiunzione dell' sede di Catania, ordinando altresì la non debenza delle somme ivi CP_1
1 riportate in capo alla ricorrente, accertando in ogni caso l'intervenuta prescrizione del credito
e/o decadenza dell'Ente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria del 7.58.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver annullato CP_1
in autotutela l'ordinanza opposta e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note scritte del 8.5.2025 parte ricorrente ha preso atto dell'annullamento e insisto nella richiesta di condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
L'udienza del 9.6.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento dell'ordinanza opposta da parte dell' , come documentato in CP_1
atti.
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'annullamento dell'atto opposto induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio mediante l'atto di annullamento in autotutela. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione del principio della CP_1
soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto quindi conto del valore delle sanzioni, secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M. 55/2014, come
2 modificato dal D.M. 147/2022 (fino a € 5.200,00). Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 33 /2025 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà delle CP_1 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 443,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 09/06/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 09/06/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 33/2025, promossa da
( ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Gambino Alfio MariO;
-ricorrente- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.1.2025 la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002291794 deducendone l'illegittimità e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: - in via preliminare sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato ricorrendone i gravi motivi;
- annullare totalmente, archiviare e/o revocare per i motivi esposti l'ordinanza ingiunzione dell' sede di Catania, ordinando altresì la non debenza delle somme ivi CP_1
1 riportate in capo alla ricorrente, accertando in ogni caso l'intervenuta prescrizione del credito
e/o decadenza dell'Ente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria del 7.58.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver annullato CP_1
in autotutela l'ordinanza opposta e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note scritte del 8.5.2025 parte ricorrente ha preso atto dell'annullamento e insisto nella richiesta di condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
L'udienza del 9.6.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento dell'ordinanza opposta da parte dell' , come documentato in CP_1
atti.
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'annullamento dell'atto opposto induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio mediante l'atto di annullamento in autotutela. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione del principio della CP_1
soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto quindi conto del valore delle sanzioni, secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M. 55/2014, come
2 modificato dal D.M. 147/2022 (fino a € 5.200,00). Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 33 /2025 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà delle CP_1 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 443,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 09/06/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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