Sentenza 18 aprile 1972
Massime • 1
In ipotesi di morte di una parte costituita in giudizio a mezzo di procuratore,l'atto di riassunzione del processo puo essere notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte defunta,nell'ultimo domicilio,entro il termine di un anno che decorre dalla morte e non gia dalla data nella quale il procuratore della parte,poi deceduta,dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento della morte del suo rappresentato. E deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 303,secondo comma,cod proc civ,cosi interpretato,prospettata sotto il profilo che il diritto di difesa della controparte puo essere pregiudicato dalla dichiarazione tardiva della morte della parte fatta dal procuratore,perche potrebbe essere gia decorso il termine di un anno dall'evento della morte entro il quale sarebbe stata possibile la notificazione nell'ultimo domicilio del de cuius, poiche l'art 305 cod proc civ-con il quale va posto in relazione il citato art 303 cod proc civ-assegna per la riassunzione il termine perentorio di sei mesi(decorrente dalla data in cui il procuratore della parte deceduta ha dichiarato l'evento in udienza o lo ha notificato alle altre parti),ed entro questo termine la controparte ha il tempo di svolgere le indagini per individuare gli eredi della parte defunta. ( V 998'67,mass n 327294).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/1972, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 18 aprile 1972 |
Testo completo
In ipotesi di morte di una parte costituita in giudizio a mezzo di procuratore,l'atto di riassunzione del processo puo essere notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte defunta,nell'ultimo domicilio,entro il termine di un anno che decorre dalla morte e non gia dalla data nella quale il procuratore della parte,poi deceduta,dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento della morte del suo rappresentato. E deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 303,secondo comma,cod proc civ,cosi interpretato,prospettata sotto il profilo che il diritto di difesa della controparte puo essere pregiudicato dalla dichiarazione tardiva della morte della parte fatta dal procuratore,perche potrebbe essere gia decorso il termine di un anno dall'evento della morte entro il quale sarebbe stata possibile la notificazione nell'ultimo domicilio del de cuius, poiche l'art 305 cod proc civ-con il quale va posto in relazione il citato art 303 cod proc civ-assegna per la riassunzione il termine perentorio di sei mesi(decorrente dalla data in cui il procuratore della parte deceduta ha dichiarato l'evento in udienza o lo ha notificato alle altre parti),ed entro questo termine la controparte ha il tempo di svolgere le indagini per individuare gli eredi della parte defunta. ( V 998'67,mass n 327294).*