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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2669/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2669/2024 V.G. posta in decisione il 17.09.2024 e promossa dai coniugi
(C.F. , nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Cervia (RA), Via Confine n.14 (avv. Tania Bilancioni)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in CP_1 C.F._2
Via Tito Livio n.6 (avv. Tania Bilancioni)
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
14.06.2024; preso atto che l'udienza del 17.09.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano le figlie in data 03/08/2008, e Persona_1
in data 08/03/2010, minorenni;
Persona_2
rilevato che è pendente avanti il Tribunale per i Minorenni di Bologna il procedimento RG n.
546/21 Vg, instaurato su ricorso del PM. ex art. 333 cc e ss., nel quale è stato emesso decreto provvisorio del 20/05/2021 con il quale è stato disposto l'affidamento delle minori ai Servizi sociali competenti per territorio;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; vista la relazione dei Servizi sociali di Cervia del 13/02/2024; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- dispone preliminarmente, ex art 38 disp. att. c.c., la propria competenza a decidere il procedimento rg n. 546/2021 VG pendente avanti Tribunale per i Minorenni di Bologna, instaurato su ricorso del
PM. ex art. 333 cc e ss., con trasmissione del relativo fascicolo all'intestato Tribunale;
- dispone che le figlie minori e rimangano affidate ai Servizi Sociali di Cervia e che Per_1 Per_2
gli stessi continuino nel supporto delle minori, predisponendo piani di sostegno e interventi educativi, formativi e psicologici opportuni;
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
e (C.F. ), celebrato con rito C.F._1 CP_1 C.F._2 civile a Cervia (RA) il giorno 20/12/2009, iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 62, parte I, anno 2009;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Cervia (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“2) I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere ove vorranno, come di fatto già accade, garantendo l'assoluto rispetto reciproco.
3) In merito alla collocazione figlie e diritti di vista: disporre che le figlie minori siano collocate prevalentemente presso l'abitazione della madre ove hanno la residenza anagrafica, con diritto
del padre di tenere con sé le figlie dal venerdì pomeriggio alle 17.00 alla domenica sera dopo cena, nonché possano trascorrere le festività ad anni alterni con uno o l'altro genitore;
i
genitori potranno apportare modifiche previo accordo.
4) In merito alle disposizioni di carattere economico riguardante le figlie: - Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento per le figlie, anche oltre il raggiungimento della loro maggiore età, sino alla
loro autosufficienza economica, la somma mensile di Euro 200,00 cadauna (totali Euro 400,00)
che verrà corrisposta, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario
periodico sul conto corrente intestato alla signora acceso su BCC Iban Parte_1
[...]) – Tali somme verranno annualmente rivalutate, secondo gli
indici ISTAT del mese precedente, a decorrere dal mese di giugno 2025.
-Disporre che le spese straordinarie sostenute per i figli siano ripartiti fra i due genitori nella
misura del 50% ciascuno e che nel caso in cui siano state sostenute per intero da un genitore,
l'altro esegua il rimborso alla parte che le ha anticipate, entro e non oltre 7 giorni dalla presa
visione della documentazione fiscale relativa a detta spesa. Si intendono quali spese
straordinarie, che necessitano o non necessitano di preventivo accordo, quelle individuate dal
“Protocollo per i procedimenti in materia familiare” del 2015 in vigore presso il Tribunale di
Ravenna al quale si rimanda, secondo quanto ivi indicato. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro
dovrà manifestare tempestivamente e comunque in un tempo non superiore a 10 gg sempre per iscritto e con esplicita motivazione l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come
assenso alla richiesta.
5) Le parti dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti e di non avere
diritto ad assegni di mantenimento ai quali rinunciano nonché di avere già definito ogni altro
rapporto patrimoniale/economico fra loro in essere, pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
6) Le parti si prestano reciproco assenso, qualora necessario, al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio e eventuali loro rinnovi, anche per le figlie.
7) Le parti espressamente rinunciano all'impugnazione della sentenza ove emessa alle
condizioni di cui al presente ricorso congiunto.
8) Le spese tutte della presente procedura sono interamente a carico della sig.ra
[...]
.” Parte_1 Così deciso a Ravenna il 19/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2669/2024 V.G. posta in decisione il 17.09.2024 e promossa dai coniugi
(C.F. , nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Cervia (RA), Via Confine n.14 (avv. Tania Bilancioni)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in CP_1 C.F._2
Via Tito Livio n.6 (avv. Tania Bilancioni)
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
14.06.2024; preso atto che l'udienza del 17.09.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano le figlie in data 03/08/2008, e Persona_1
in data 08/03/2010, minorenni;
Persona_2
rilevato che è pendente avanti il Tribunale per i Minorenni di Bologna il procedimento RG n.
546/21 Vg, instaurato su ricorso del PM. ex art. 333 cc e ss., nel quale è stato emesso decreto provvisorio del 20/05/2021 con il quale è stato disposto l'affidamento delle minori ai Servizi sociali competenti per territorio;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; vista la relazione dei Servizi sociali di Cervia del 13/02/2024; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- dispone preliminarmente, ex art 38 disp. att. c.c., la propria competenza a decidere il procedimento rg n. 546/2021 VG pendente avanti Tribunale per i Minorenni di Bologna, instaurato su ricorso del
PM. ex art. 333 cc e ss., con trasmissione del relativo fascicolo all'intestato Tribunale;
- dispone che le figlie minori e rimangano affidate ai Servizi Sociali di Cervia e che Per_1 Per_2
gli stessi continuino nel supporto delle minori, predisponendo piani di sostegno e interventi educativi, formativi e psicologici opportuni;
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
e (C.F. ), celebrato con rito C.F._1 CP_1 C.F._2 civile a Cervia (RA) il giorno 20/12/2009, iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 62, parte I, anno 2009;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Cervia (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“2) I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere ove vorranno, come di fatto già accade, garantendo l'assoluto rispetto reciproco.
3) In merito alla collocazione figlie e diritti di vista: disporre che le figlie minori siano collocate prevalentemente presso l'abitazione della madre ove hanno la residenza anagrafica, con diritto
del padre di tenere con sé le figlie dal venerdì pomeriggio alle 17.00 alla domenica sera dopo cena, nonché possano trascorrere le festività ad anni alterni con uno o l'altro genitore;
i
genitori potranno apportare modifiche previo accordo.
4) In merito alle disposizioni di carattere economico riguardante le figlie: - Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento per le figlie, anche oltre il raggiungimento della loro maggiore età, sino alla
loro autosufficienza economica, la somma mensile di Euro 200,00 cadauna (totali Euro 400,00)
che verrà corrisposta, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario
periodico sul conto corrente intestato alla signora acceso su BCC Iban Parte_1
[...]) – Tali somme verranno annualmente rivalutate, secondo gli
indici ISTAT del mese precedente, a decorrere dal mese di giugno 2025.
-Disporre che le spese straordinarie sostenute per i figli siano ripartiti fra i due genitori nella
misura del 50% ciascuno e che nel caso in cui siano state sostenute per intero da un genitore,
l'altro esegua il rimborso alla parte che le ha anticipate, entro e non oltre 7 giorni dalla presa
visione della documentazione fiscale relativa a detta spesa. Si intendono quali spese
straordinarie, che necessitano o non necessitano di preventivo accordo, quelle individuate dal
“Protocollo per i procedimenti in materia familiare” del 2015 in vigore presso il Tribunale di
Ravenna al quale si rimanda, secondo quanto ivi indicato. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro
dovrà manifestare tempestivamente e comunque in un tempo non superiore a 10 gg sempre per iscritto e con esplicita motivazione l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come
assenso alla richiesta.
5) Le parti dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti e di non avere
diritto ad assegni di mantenimento ai quali rinunciano nonché di avere già definito ogni altro
rapporto patrimoniale/economico fra loro in essere, pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
6) Le parti si prestano reciproco assenso, qualora necessario, al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio e eventuali loro rinnovi, anche per le figlie.
7) Le parti espressamente rinunciano all'impugnazione della sentenza ove emessa alle
condizioni di cui al presente ricorso congiunto.
8) Le spese tutte della presente procedura sono interamente a carico della sig.ra
[...]
.” Parte_1 Così deciso a Ravenna il 19/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi