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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2076/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Pier Parte_1 C.F._1
Ermanno Pavanello, elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, sito in Lendinara
(RO) Via U. Saba n. 2;
- attrice -
CONTRO
(C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
), e (C.F. ), rappresentati e C.F._3 Controparte_4 C.F._4 difesi dall'Avv.to Alessandro Fornasiero e dall'Avv.to Silvia Buoso, elettivamente domiciliati presso lo
Studio di quest'ultimo difensore sito in Rovigo, via Mazzini n. 24;
- convenuti -
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ) residente a Controparte_5 C.F._5
Rovigo, Via Sante Baseggio, nata a [...] il [...] (C.F. CP_6 C.F._6
) residente a [...] int.5
[...]
- convenuti contumaci -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 18.6.2024
Per i convenuti costituiti: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 18.6.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo,
e ciò in ossequio al disposto contenuto all'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dall'art. 45 c.
17 della L. 18.6.2009 n. 69.
1. In via del tutto preliminare, va esaminata l'eccezione di improcedibilità.
L'eccezione è infondata.
L'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010 recita: “L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”.
Nella specie, l'eccezione è stata formulata per la prima volta nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6,
c.p.c., allorquando, con ogni evidenza, era già maturata la preclusione di cui alla citata norma, fissata alla prima udienza, tenutasi il 15.2.2023 ed in occasione della quale nessuna eccezione è stata sollevata dai convenuti.
Ciò posto, è possibile procedere oltre, dovendosi ritenere realizzata la condizione di procedibilità.
2. In occasione della prima difesa utile successiva alla costituzione dei convenuti, la difesa della parte attrice ha eccepito il conflitto di interesse tra il ed i convenuti costituiti, in quanto CP_1
entrambi avrebbero svolto le medesime difese, in contrasto con la posizione degli altri condomini, ossia l'attrice ed i convenuti non costituiti, con conseguente nullità della costituzione in giudizio dei condomini.
A ben vedere, l'eccezione formulata dall'attrice riguarda il conflitto di interessi relativo alla posizione dei difensori delle parti, nella specie comuni ai convenuti costituiti.
Come noto, il divieto, per l'avvocato, di assumere validamente l'incarico di difesa contemporanea di due parti tra loro in conflitto (anche solo potenziale) di interessi determina la nullità del secondo mandato difensivo non soltanto in caso di contestuale costituzione del difensore in un unico giudizio, ma anche in ipotesi di costituzione in giudizi diversi. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il conflitto di interessi dell'avvocato che aveva difeso l'assicurato nel giudizio di cognizione avente ad oggetto la sua responsabilità professionale, all'esito del quale si era formato il titolo esecutivo, e la compagnia assicurativa, quale terza pignorata opponente, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi)
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28427 del 11/10/2023).
Nel caso di specie, a parere di questo giudicante, non è ravvisabile alcun conflitto concreto, né attuale né potenziale.
Sul punto la difesa di parte ricorrente, richiamati i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità circa la validità della procura rilasciata da soggetti in conflitto di interessi, si è limitata a dedurre che il sarebbe tenuto a tenere una condotta processuale imparziale rispetto ai CP_1
2 condomini ed alle eventuali posizioni dagli stessi espresse in occasione dell'assemblea condominiale.
Tali argomentazioni sono prive di pregio, in quanto, aderendo alle stesse, si finirebbe per sostenere che ogni qual volta il è evocato in un giudizio di impugnazione di delibera dell'assemblea CP_1
condominiale dovrebbe costituirsi senza svolgere particolari difese, rimettendosi alla valutazione del
Tribunale circa la fondatezza o meno dei motivi di impugnazione, evitando il rischio di assumere un contegno processuale con l'uno o l'altro condomino.
Come noto, l'applicazione dei principi sopra richiamati non va svolta in maniera acritica ed astratta: in caso di costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno della attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata. (Nella specie la S.C. ha affermato la sussistenza del conflitto di interessi in relazione all'atto di appello, proposto da uno stesso difensore nell'interesse di congiunti di due vittime dello stesso sinistro stradale, posto che, stante l'incapienza del massimale assicurativo e la conseguente necessità di sua ripartizione proporzionale tra i danneggiati, l'accoglimento dell'appello in punto di responsabilità di una delle vittime avrebbe determinato la riduzione del "quantum" risarcitorio spettante agli eredi dell'altra) (Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 26769 del 18/09/2023).
Nel caso di specie, non è emerso, né stato chiarito dalla parte attrice, come si esplichi in concreto il dedotto conflitto di interessi;
al contrario, le difese svolte dal sono tese a sostenere la CP_1
legittimità della delibera assembleare e tale posizione necessariamente finisce per coincidere con quella dei condomini persone fisiche che corrispondono, nella specie, alla maggioranza espressa nell'assemblea.
Ciò posto, è possibile procedere all'esame del merito.
3. Ancora preliminarmente, giova richiamare la rilevante distinzione tra i concetti di annullabilità e nullità delle delibere assembleari, già affrontata dalla Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n.
4806 del 7.3.2005 e recentemente ribadita con pronuncia a Sezioni Unite n. 9839 del 14.4.2021.
Tale precisazione appare dirimente, in quanto risulta doveroso procedere ad una corretta qualificazione delle doglianze mosse dalla ricorrente, la quale ha genericamente fatto riferimento a “nullità” ed alla
“annullabilità” della delibera impugnata.
Ebbene, in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario
3 all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005).
E ancora, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021).
A maggiore specificazione, tale ultima pronuncia ha chiarito che la residuale categoria della nullità si realizza nei casi di: 1) mancanza originaria degli elementi costituivi essenziali;
2) impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico;
3) illiceità.
4 3.1 Prima dell'esame del primo motivo di impugnazione, appare opportuno precisare l'oggetto del presente giudizio.
Dal tenore delle difese svolte, delle conclusioni rassegnate e della finalità dell'azione svolta dall'attrice, il Tribunale reputa che si sia in presenza di un giudizio di impugnazione di delibera assembleare;
di conseguenza, la verifica circa la natura condominiale o meno dell'autorimessa/seminterrato non assurge a specifica domanda di accertamento, ma può al più essere esaminata incidenter tantum, come peraltro in più occasioni chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “D'altro canto, essendo il giudizio in esame una impugnazione di deliberazione assembleare ex art. 1137 c.c., va considerato come esula dai limiti della legittimazione passiva dell'amministratore una domanda volta ad ottenere
l'accertamento della condominialità, o meno, di un bene, ai fini dell'art. 1117 c.c., giacché tale domanda impone il litisconsorzio necessario di tutti i condomini;
ne consegue che, nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, in cui la legittimazione passiva spetta all'amministratore, l'allegazione dell'appartenenza o dell'estraneità di un bene alle parti comuni di un condominio può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale, ma privo di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli (arg. da Cass. Sez. 2, 31/08/2017, n. 20612)”(Cfr. in motivazione Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23001 del 2019).
Orbene, ritenuta sussistente la titolarità passiva dell'amministratore rispetto a tutti i motivi di impugnazioni articolati dall'attrice, si osserva che l'art. 1117 c.c. stabilisce: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso
l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà
5 individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”.
Ebbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di condominio negli edifici, per stabilire se un locale tra quelli indicati dall'art. 1117, n. 2., c.c. - suscettibili di utilizzazioni diverse ed anche autonome - sia comune, occorre accertare se, prima della costituzione del condominio, come conseguenza dell'alienazione dei singoli appartamenti da parte dell'originario proprietario dell'intero fabbricato, vi sia stata, espressamente o di fatto, una destinazione del bene al servizio comune ovvero se questa gli sia stata sottratta (Cass. civ. Sez. II Sent., 14-06-2017, n. 14796).
In applicazione di tale norma, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che i locali sotterranei per autorimesse e la galleria commerciale non costituiscono parti dell'edificio condominiale soggette alla presunzione legale di proprietà comune di cui all'art. 1117 c.c. (nella formulazione di tale norma antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 220/2012).
Infatti, le autorimesse ed i locali commerciali, anche se situati nel perimetro dell'edificio condominiale, non sono inclusi fra quelli di proprietà comune elencati nel citato art. 1117 c.c. (neppure sotto l'aspetto di "parte dell'edificio necessaria all'uso comune") e il non può, ad esempio, perciò CP_1
giovarsi della relativa presunzione al fine di pretendere il contributo di ogni condomino alle relative spese di manutenzione, così come al che adduca di non essere tenuto al detto contributo per CP_1
non essere comproprietario di tali locali non incombe l'onere della relativa prova negativa (onere probatorio - positivo - che incombe invece al il quale, in caso di parti dell'edificio comuni, CP_1
per la presunzione stabilita dall'art. 1117 c.c., intenda vincere detta presunzione pretendendo la proprietà esclusiva).
Da ciò consegue che “Al fine di accertare l'obbligo del di sostenere (in misura CP_1
proporzionale) le spese di manutenzione di un locale non incluso fra quelli di proprietà comune elencati nell'art. 1117 c.c., occorre, quindi, che sia data la prova dell'appartenenza di detti locali in proprietà comune e al fine anzidetto determinante è l'esame dei titoli di acquisto e delle eventuali convenzioni (cfr. Cass. Sez. 2, 22/10/1997, n. 10371; Cass. Sez. 3, 17/08/1990, n. 8376). Né, ai fini dell'accertamento dell'appartenenza al condominio di galleria ed autorimesse sotterranee, può assumere rilievo il regolamento di condominio di formazione assembleare, o la planimetria ivi riportata, non costituendo il regolamento un titolo di proprietà, ove non si tratti di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini (cfr. Cass. Sez. 2, 03/05/1993, n. 5125)” (Cfr. in motivazione Cass., Sez. 2, Sentenza n.
23001 del 2019).
6 In ogni caso, a parere di questo giudicante, anche a ritenersi applicabile al caso di specie l'art. 1117 c.c. nella attuale o nella previgente formulazione, non muterebbe l'esito del presente giudizio, in quanto parte attrice ha fornito prova idonea a comprovare la natura condominiale del seminterrato adibito a garage e ripostiglio.
Come noto, ai fini di stabilire se esista un titolo contrario alla presunzione di comunione sancita dalla norma dell'articolo 1117 cod. civ. occorre fare riferimento all'atto costitutivo del , cioè al CP_1
primo atto di trasferimento di una unità immobiliare dall'originario proprietario ad altro soggetto (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9062 del 04/11/1994; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11844 del 26/11/1997; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1498 del 12/02/1998; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5442 del 04/06/1999; Sez. 2, Sentenza n.
11812 del 27/05/2011; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4372 del 04/03/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16915 del 19/08/2015; Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 20693 del 09/08/2018).
A maggiore specificazione, la presunzione di comunione, tra i condomini di un edificio condominiale, delle parti comuni indicate dall'art. 1117 cod. civ., può esser superata soltanto se il contrario risulta dal titolo, non dalla singola situazione di fatto (Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3409 del 22/03/2000).
E ancora, per l'esclusione della presunzione di proprietà comune, di cui al citato art. 1117 cod. civ., non
è necessario che il contrario risulti in modo espresso dal titolo, essendo sufficiente che da questo emergano elementi univoci che siano in contrasto con la reale esistenza di un diritto di comunione, dovendo la citata presunzione fondarsi sempre su elementi obiettivi che rivelino l'attitudine funzionale del bene al servizio o al godimento collettivo, con la conseguenza che, quando il bene, per le sue obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una sola parte dell'immobile, la quale formi oggetto di un autonomo diritto di proprietà, ovvero risulti comunque essere stato a suo tempo destinato dall'originario proprietario dell'intero immobile ad un uso esclusivo, in guisa da rilevare - in base ad elementi obiettivamente rilevabili, secondo l'incensurabile apprezzamento dei giudici di merito - che si tratta di un bene avente una propria autonomia e indipendenza, non legato da una destinazione di servizio rispetto all'edificio condominiale, viene meno il presupposto per l'operatività della detta presunzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8119 del 28/04/2004).
Nella specie, l'atto con cui è stato originariamente costituito il Condominio è la compravendita n. 1759 del 18.7.1984, Notaio stipulata tra gli originari comproprietari, e Per_1 CP_7 CP_8
e rispettivamente e (cfr. doc. n. 8 di parte attrice;
doc.
[...] Controparte_3 Controparte_2
n. 4 r n. 5 di parte convenuta).
Orbene, dall'esame di detto titolo, è riscontrabile per tabulas come oggetto della vendita siano stati:
- un appartamento;
7 - la “quota pari a 1/6 del locale a garage e ripostiglio posti al piano seminterrato”, specificamente censito al Catasto come indicato nell'atto;
- la “quota pari ad 1/6 dell'area su cui sorge l'intero edificio, […] sulle fondamenta, muri maestri, tetto e quant'altro è comune per legge in un fabbricato di tipo condominiale”.
Al contempo, si osserva che nel contratto in questione, al punto primo, si legge: “I signori CP_8
e cedono e vendono con ogni garanzia di legge alle ditte più sotto menzionate,
[...] CP_7
unità immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale sito in Comune di Rovigo, Viale Trieste,
e precisamente […]”.
Da tale formulazione si deduce che tutti i beni successivamente elencati ed oggetto della compravendita, che ha determinato la costituzione del condominio, siano riconducibili ad un fabbricato condominiale.
Inoltre, non appare trascurabile la circostanza per la quale è stata ceduta la quota di 1/6 della proprietà del seminterrato, in tal modo preservando la comunione e, di conseguenza, la natura condominiale dello stesso.
Significativa è, poi, la circostanza che la quota oggetto della compravendita abbia misura pari a quella delle altre parti comuni pure identificate nel contratto, ossia 1/6.
In questa prospettiva interpretativa, dunque, va valorizzata la circostanza che la vendita del bene non è avvenuta mediante acquisto della proprietà esclusiva da parte di uno dei condomini, essendo persistita la situazione di comunione pro indiviso.
Tanto costituisce ulteriore riscontro della destinazione di servizio del seminterrato al rispetto all'edificio condominiale.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni è attribuita al condominio, deve escludersi che un singolo condomino abbia potuto acquisirne con atto successivo la proprietà esclusiva dall'originario unico proprietario, seppure il bene, per la conformazione dei luoghi, sia di fatto goduto ed utilizzato più proficuamente e frequentemente da tale condomino piuttosto che dagli altri (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 6359 del 03/05/2002).
3.2 A tali dirimenti elementi interpretativi dell'atto di costituzione del , vanno poi CP_1
affiancate ulteriori considerazioni attinenti più strettamente alla collocazione del bene in questione.
In tema di condominio negli edifici, deve intendersi oggetto di proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., la porzione di terreno su cui viene a poggiare l'intero stabile e, quindi, quella più profonda, esistente sotto il piano cantinato più basso, con la conseguenza che i vani scantinati possono presumersi
8 comuni, in mancanza di un titolo contrario, non già in quanto facenti parte del "suolo su cui sorge l'edificio", ma solo se ed in quanto risultino obbiettivamente destinati all'uso ed al godimento comune
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16315 del 26/07/2011).
E ancora, in materia di condominio, la zona esistente in profondità al di sotto dell'area superficiaria che
è alla base dell'edificio, in mancanza di un titolo che ne attribuisca ad alcuno di essi la proprietà esclusiva, rientra per presunzione in quella comune tra i condomini. Nessuno di costoro, pertanto, può, senza il consenso degli altri, procedere all'escavazione del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti, in quanto, attraendo la cosa comune nell'orbita della sua disponibilità esclusiva, limiterebbe l'altrui uso e godimento ad essa pertinenti (Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 29925 del 18/11/2019).
Come sopra evidenziato, è pacifico oltre che riscontrabile per tabulas che si sia in presenza di un bene in comunione pro indiviso sin dal momento della costituzione del condominio e che tale situazione non
è mai sostanzialmente mutata anche in ragione delle vicende successorie e del cambiamento dei titolari del diritto di proprietà nel tempo.
A fronte di numerosi elementi che depongono nel senso della natura condominiale del seminterrato adibito a garage/ripostiglio, il Tribunale reputa che non ne siano invece emersi di segno contrario.
Infatti, il mero dato catastale non appare confliggente con le argomentazioni sopra spese, anche tenuto conto del consolidato principio per cui la scheda catastale, avendo solo valore indiziario, non è idonea, di per sé, a vincere la presunzione di condominialità sancita dall'art. 1117 c.c. (Cfr. Cass. N. 9523 del
2014).
In tal senso, non appare dirimente la circostanza, pure evidenziata dalla difesa dei convenuti, per cui il bene abbia una identificazione catastale autonoma e sia qualificabile come bene “non graffato”, dunque scindibile dagli ulteriori beni che compongono il . CP_1
Sul punto, vale richiamare il principio secondo cui “in materia di proprietà, il principio generale che regola il regime giuridico della comunione "pro indiviso" è quello della libera disponibilità della quota ideale, sicché è ben possibile che ciascun comunista autonomamente venda o prometta di vendere la sua quota, valido essendo il contratto anche nell'ipotesi in cui il bene sia dalle parti considerato un "unicum" inscindibile, risultando in tal caso l'alienazione meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte alla stipula dell'atto” (Cass. civ. Sez. II, 11/03/2004, n. 4965).
Anche l'ulteriore elemento posto in rilievo dai convenuti e relativo alla composizione delle tabelle millesimali non appare decisivo, atteso che i beni indicati dall'articolo 1117 cod. civ., con elencazione non tassativa ma solo esemplificativa, si intendono comuni per presunzione derivante sia dall'attitudine
9 oggettiva che dalla concreta destinazione degli stessi al servizio comune, ragione per cui “La parte che voglia vincere tale presunzione ha l'onere di fornire la prova contraria, non potendo al riguardo valere né le risultanze del regolamento condominiale né l'eventuale inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un condomino” (Cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, 13-03-2009,
n. 6175).
In definitiva, la delibera deve intendersi affetta da nullità limitatamente al punto n. 1) per mancanza originaria degli elementi costituivi essenziali della stessa, essendo stata omessa qualsiasi votazione da parte dell'assemblea, in quanto erroneamente ritenuto il bene non avente natura condominiale.
3.3 Ciò posto, va tuttavia precisato come, accertata incidenter tantum la natura condominiale del seminterrato, non è facoltà di questo giudicante quella di regolamentare l'uso della cosa comune.
Infatti, come correttamente osservato dalla difesa dei convenuti, in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito;
ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave CP_1
pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.. (cfr. Cass. N. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 5061 del 25/02/2020).
Tali argomentazioni risultano assorbenti anche alla domanda pure svolta dall'attrice, volta ad ottenere l'ordine “ai condòmini Avv. , e di rimuovere a CP_7 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
loro cura e spese nel termine che verrà loro assegnato tutti i mobili e suppellettili di loro proprietà che si rinvengono all'interno del locale seminterrato destinato a garage onde consentire all'attrice di ricoverarvi la propria autovettura e di farne, quindi, pari uso secondo il disposto di cui all'art. 1102
c.c.”; trattasi, per vero, di domanda comunque formulata in maniera estremamente generica, posto che negli scritti difensivi neppure sono specificamente individuati i beni riferibili ai convenuti.
Parimenti assorbita risulta la domanda ex art. 614-bis c.p.c..
4. Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, in primo luogo occorre esaminare se, come dedotto dai convenuti, si sia realizzata la cessazione della materia del contendere.
Nello specifico, i convenuti hanno evidenziato che in data 21.12.2022 si è tenuta una nuova assemblea, in occasione della quale i condomini si sono nuovamente espressi sulla richiesta della di Parte_1
individuare l'area esterna uso posto/i auto e l'assegnazione in uso turnario.
10 Dunque, è stato confermato il voto negativo espresso nella delibera sul punto del 30.6.2022, rafforzato dal voto contrario anche di , sebbene alla richiesta rivolta al da parte della Controparte_4 CP_1
condomina si siano associati i condomini , raggiungendo tot 350,0500 Parte_1 Parte_2
millesimi condominiali, contro quattro voti contrari per un tot 649,9500 millesimi.
Ebbene, il Tribunale reputa che non possa dichiararsi cessata la materia del contendere.
Infatti, in caso di impugnazione della delibera condominiale, la cessazione della materia del contendere può ravvisarsi soltanto quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal che impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una CP_1
decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
5997 del 23/02/2022).
Nella specie, il voto negativo dell'assemblea del 30.6.2022 è stato ribadito, sebbene con una più nutrita maggioranza, dall'assemblea del 21.12.2022, dunque non in modo conforme a quanto richiesto dall'odierna ricorrente.
4.1 In ogni caso, le censure sollevate dalla sono prive di pregio. Parte_1
La ricorrente ha dedotto che la delibera sarebbe nulla od annullabile in quanto la motivazione addotta da chi ha espresso voto sfavorevole non appare condivisibile, non rientrando la richiesta dell'uso turnario del cortile con finalità di parcheggio tra le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c..
In disparte ogni considerazione sulla qualificazione di tale utilizzo della cosa comune e della riconducibilità o meno della stessa alla disciplina dell'art. 1120 c.c., ciò che rileva è il voto contrario espresso a maggioranza dall'assemblea.
Infatti, proprio accedendo alla soluzione interpretativa sostenuta dall'attrice, è sufficiente il voto già espresso dall'assemblea sulla modalità di utilizzo della cosa comune.
A tal proposito, il Tribunale reputa condivisibile il principio per il quale i limiti dettati dall'art. 1102 possono essere resi più rigorosi dal regolamento di comunione, formato a norma dell'art. 1106, da delibere assembleari adottate con i quorum prescritti dalla legge, ai sensi dell'art. 1105, fermo restando che non è consentita l'introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni (Cass.
II, n. 27233/2013).
Nella specie, l'assemblea condominiale ha fatto mera applicazione della facoltà di regolare l'utilizzo della cosa comune, in deroga ai limiti dettati dall'art. 1102 c.c..
11 Invero, non è affatto individuabile un generalizzato divieto imposto ai condomini di utilizzo delle parti comuni, ma è data mera specificazione delle modalità di utilizzo rispetto a specifiche attività, anche in senso negativo.
4.2 Per mera completezza, si osserva che non avrebbero condotto a diverso esito le istanze istruttorie formulate dalle parti e ritenute inammissibili, per le ragioni espresse con ordinanza del 9.10.2023 e da intendersi ivi integralmente richiamate.
5. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., si rileva che la domanda di parte attrice è stata solo parzialmente accolta, ragione per cui si configura una ipotesi di reciproca soccombenza, idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Nulla sulle spese di lite con riferimento alla posizione dei convenuti contumaci e Controparte_5
. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia dei convenuti e;
Controparte_5 CP_6
• accoglie la domanda di parte attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la nullità della delibera dell'assemblea del 30.6.2022, limitatamente al punto 1);
• rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
• dichiara compensate le spese di lite;
• nulla sulle spese nei confronti di e . Controparte_5 CP_6
Rovigo, 3.2.2025
Il Giudice
dott. Nicola Del Vecchio
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2076/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Pier Parte_1 C.F._1
Ermanno Pavanello, elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, sito in Lendinara
(RO) Via U. Saba n. 2;
- attrice -
CONTRO
(C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
), e (C.F. ), rappresentati e C.F._3 Controparte_4 C.F._4 difesi dall'Avv.to Alessandro Fornasiero e dall'Avv.to Silvia Buoso, elettivamente domiciliati presso lo
Studio di quest'ultimo difensore sito in Rovigo, via Mazzini n. 24;
- convenuti -
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ) residente a Controparte_5 C.F._5
Rovigo, Via Sante Baseggio, nata a [...] il [...] (C.F. CP_6 C.F._6
) residente a [...] int.5
[...]
- convenuti contumaci -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 18.6.2024
Per i convenuti costituiti: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 18.6.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo,
e ciò in ossequio al disposto contenuto all'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dall'art. 45 c.
17 della L. 18.6.2009 n. 69.
1. In via del tutto preliminare, va esaminata l'eccezione di improcedibilità.
L'eccezione è infondata.
L'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010 recita: “L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”.
Nella specie, l'eccezione è stata formulata per la prima volta nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6,
c.p.c., allorquando, con ogni evidenza, era già maturata la preclusione di cui alla citata norma, fissata alla prima udienza, tenutasi il 15.2.2023 ed in occasione della quale nessuna eccezione è stata sollevata dai convenuti.
Ciò posto, è possibile procedere oltre, dovendosi ritenere realizzata la condizione di procedibilità.
2. In occasione della prima difesa utile successiva alla costituzione dei convenuti, la difesa della parte attrice ha eccepito il conflitto di interesse tra il ed i convenuti costituiti, in quanto CP_1
entrambi avrebbero svolto le medesime difese, in contrasto con la posizione degli altri condomini, ossia l'attrice ed i convenuti non costituiti, con conseguente nullità della costituzione in giudizio dei condomini.
A ben vedere, l'eccezione formulata dall'attrice riguarda il conflitto di interessi relativo alla posizione dei difensori delle parti, nella specie comuni ai convenuti costituiti.
Come noto, il divieto, per l'avvocato, di assumere validamente l'incarico di difesa contemporanea di due parti tra loro in conflitto (anche solo potenziale) di interessi determina la nullità del secondo mandato difensivo non soltanto in caso di contestuale costituzione del difensore in un unico giudizio, ma anche in ipotesi di costituzione in giudizi diversi. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il conflitto di interessi dell'avvocato che aveva difeso l'assicurato nel giudizio di cognizione avente ad oggetto la sua responsabilità professionale, all'esito del quale si era formato il titolo esecutivo, e la compagnia assicurativa, quale terza pignorata opponente, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi)
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28427 del 11/10/2023).
Nel caso di specie, a parere di questo giudicante, non è ravvisabile alcun conflitto concreto, né attuale né potenziale.
Sul punto la difesa di parte ricorrente, richiamati i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità circa la validità della procura rilasciata da soggetti in conflitto di interessi, si è limitata a dedurre che il sarebbe tenuto a tenere una condotta processuale imparziale rispetto ai CP_1
2 condomini ed alle eventuali posizioni dagli stessi espresse in occasione dell'assemblea condominiale.
Tali argomentazioni sono prive di pregio, in quanto, aderendo alle stesse, si finirebbe per sostenere che ogni qual volta il è evocato in un giudizio di impugnazione di delibera dell'assemblea CP_1
condominiale dovrebbe costituirsi senza svolgere particolari difese, rimettendosi alla valutazione del
Tribunale circa la fondatezza o meno dei motivi di impugnazione, evitando il rischio di assumere un contegno processuale con l'uno o l'altro condomino.
Come noto, l'applicazione dei principi sopra richiamati non va svolta in maniera acritica ed astratta: in caso di costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno della attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata. (Nella specie la S.C. ha affermato la sussistenza del conflitto di interessi in relazione all'atto di appello, proposto da uno stesso difensore nell'interesse di congiunti di due vittime dello stesso sinistro stradale, posto che, stante l'incapienza del massimale assicurativo e la conseguente necessità di sua ripartizione proporzionale tra i danneggiati, l'accoglimento dell'appello in punto di responsabilità di una delle vittime avrebbe determinato la riduzione del "quantum" risarcitorio spettante agli eredi dell'altra) (Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 26769 del 18/09/2023).
Nel caso di specie, non è emerso, né stato chiarito dalla parte attrice, come si esplichi in concreto il dedotto conflitto di interessi;
al contrario, le difese svolte dal sono tese a sostenere la CP_1
legittimità della delibera assembleare e tale posizione necessariamente finisce per coincidere con quella dei condomini persone fisiche che corrispondono, nella specie, alla maggioranza espressa nell'assemblea.
Ciò posto, è possibile procedere all'esame del merito.
3. Ancora preliminarmente, giova richiamare la rilevante distinzione tra i concetti di annullabilità e nullità delle delibere assembleari, già affrontata dalla Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n.
4806 del 7.3.2005 e recentemente ribadita con pronuncia a Sezioni Unite n. 9839 del 14.4.2021.
Tale precisazione appare dirimente, in quanto risulta doveroso procedere ad una corretta qualificazione delle doglianze mosse dalla ricorrente, la quale ha genericamente fatto riferimento a “nullità” ed alla
“annullabilità” della delibera impugnata.
Ebbene, in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario
3 all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005).
E ancora, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021).
A maggiore specificazione, tale ultima pronuncia ha chiarito che la residuale categoria della nullità si realizza nei casi di: 1) mancanza originaria degli elementi costituivi essenziali;
2) impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico;
3) illiceità.
4 3.1 Prima dell'esame del primo motivo di impugnazione, appare opportuno precisare l'oggetto del presente giudizio.
Dal tenore delle difese svolte, delle conclusioni rassegnate e della finalità dell'azione svolta dall'attrice, il Tribunale reputa che si sia in presenza di un giudizio di impugnazione di delibera assembleare;
di conseguenza, la verifica circa la natura condominiale o meno dell'autorimessa/seminterrato non assurge a specifica domanda di accertamento, ma può al più essere esaminata incidenter tantum, come peraltro in più occasioni chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “D'altro canto, essendo il giudizio in esame una impugnazione di deliberazione assembleare ex art. 1137 c.c., va considerato come esula dai limiti della legittimazione passiva dell'amministratore una domanda volta ad ottenere
l'accertamento della condominialità, o meno, di un bene, ai fini dell'art. 1117 c.c., giacché tale domanda impone il litisconsorzio necessario di tutti i condomini;
ne consegue che, nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, in cui la legittimazione passiva spetta all'amministratore, l'allegazione dell'appartenenza o dell'estraneità di un bene alle parti comuni di un condominio può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale, ma privo di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli (arg. da Cass. Sez. 2, 31/08/2017, n. 20612)”(Cfr. in motivazione Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23001 del 2019).
Orbene, ritenuta sussistente la titolarità passiva dell'amministratore rispetto a tutti i motivi di impugnazioni articolati dall'attrice, si osserva che l'art. 1117 c.c. stabilisce: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso
l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà
5 individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”.
Ebbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di condominio negli edifici, per stabilire se un locale tra quelli indicati dall'art. 1117, n. 2., c.c. - suscettibili di utilizzazioni diverse ed anche autonome - sia comune, occorre accertare se, prima della costituzione del condominio, come conseguenza dell'alienazione dei singoli appartamenti da parte dell'originario proprietario dell'intero fabbricato, vi sia stata, espressamente o di fatto, una destinazione del bene al servizio comune ovvero se questa gli sia stata sottratta (Cass. civ. Sez. II Sent., 14-06-2017, n. 14796).
In applicazione di tale norma, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che i locali sotterranei per autorimesse e la galleria commerciale non costituiscono parti dell'edificio condominiale soggette alla presunzione legale di proprietà comune di cui all'art. 1117 c.c. (nella formulazione di tale norma antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 220/2012).
Infatti, le autorimesse ed i locali commerciali, anche se situati nel perimetro dell'edificio condominiale, non sono inclusi fra quelli di proprietà comune elencati nel citato art. 1117 c.c. (neppure sotto l'aspetto di "parte dell'edificio necessaria all'uso comune") e il non può, ad esempio, perciò CP_1
giovarsi della relativa presunzione al fine di pretendere il contributo di ogni condomino alle relative spese di manutenzione, così come al che adduca di non essere tenuto al detto contributo per CP_1
non essere comproprietario di tali locali non incombe l'onere della relativa prova negativa (onere probatorio - positivo - che incombe invece al il quale, in caso di parti dell'edificio comuni, CP_1
per la presunzione stabilita dall'art. 1117 c.c., intenda vincere detta presunzione pretendendo la proprietà esclusiva).
Da ciò consegue che “Al fine di accertare l'obbligo del di sostenere (in misura CP_1
proporzionale) le spese di manutenzione di un locale non incluso fra quelli di proprietà comune elencati nell'art. 1117 c.c., occorre, quindi, che sia data la prova dell'appartenenza di detti locali in proprietà comune e al fine anzidetto determinante è l'esame dei titoli di acquisto e delle eventuali convenzioni (cfr. Cass. Sez. 2, 22/10/1997, n. 10371; Cass. Sez. 3, 17/08/1990, n. 8376). Né, ai fini dell'accertamento dell'appartenenza al condominio di galleria ed autorimesse sotterranee, può assumere rilievo il regolamento di condominio di formazione assembleare, o la planimetria ivi riportata, non costituendo il regolamento un titolo di proprietà, ove non si tratti di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini (cfr. Cass. Sez. 2, 03/05/1993, n. 5125)” (Cfr. in motivazione Cass., Sez. 2, Sentenza n.
23001 del 2019).
6 In ogni caso, a parere di questo giudicante, anche a ritenersi applicabile al caso di specie l'art. 1117 c.c. nella attuale o nella previgente formulazione, non muterebbe l'esito del presente giudizio, in quanto parte attrice ha fornito prova idonea a comprovare la natura condominiale del seminterrato adibito a garage e ripostiglio.
Come noto, ai fini di stabilire se esista un titolo contrario alla presunzione di comunione sancita dalla norma dell'articolo 1117 cod. civ. occorre fare riferimento all'atto costitutivo del , cioè al CP_1
primo atto di trasferimento di una unità immobiliare dall'originario proprietario ad altro soggetto (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9062 del 04/11/1994; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11844 del 26/11/1997; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1498 del 12/02/1998; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5442 del 04/06/1999; Sez. 2, Sentenza n.
11812 del 27/05/2011; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4372 del 04/03/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16915 del 19/08/2015; Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 20693 del 09/08/2018).
A maggiore specificazione, la presunzione di comunione, tra i condomini di un edificio condominiale, delle parti comuni indicate dall'art. 1117 cod. civ., può esser superata soltanto se il contrario risulta dal titolo, non dalla singola situazione di fatto (Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3409 del 22/03/2000).
E ancora, per l'esclusione della presunzione di proprietà comune, di cui al citato art. 1117 cod. civ., non
è necessario che il contrario risulti in modo espresso dal titolo, essendo sufficiente che da questo emergano elementi univoci che siano in contrasto con la reale esistenza di un diritto di comunione, dovendo la citata presunzione fondarsi sempre su elementi obiettivi che rivelino l'attitudine funzionale del bene al servizio o al godimento collettivo, con la conseguenza che, quando il bene, per le sue obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una sola parte dell'immobile, la quale formi oggetto di un autonomo diritto di proprietà, ovvero risulti comunque essere stato a suo tempo destinato dall'originario proprietario dell'intero immobile ad un uso esclusivo, in guisa da rilevare - in base ad elementi obiettivamente rilevabili, secondo l'incensurabile apprezzamento dei giudici di merito - che si tratta di un bene avente una propria autonomia e indipendenza, non legato da una destinazione di servizio rispetto all'edificio condominiale, viene meno il presupposto per l'operatività della detta presunzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8119 del 28/04/2004).
Nella specie, l'atto con cui è stato originariamente costituito il Condominio è la compravendita n. 1759 del 18.7.1984, Notaio stipulata tra gli originari comproprietari, e Per_1 CP_7 CP_8
e rispettivamente e (cfr. doc. n. 8 di parte attrice;
doc.
[...] Controparte_3 Controparte_2
n. 4 r n. 5 di parte convenuta).
Orbene, dall'esame di detto titolo, è riscontrabile per tabulas come oggetto della vendita siano stati:
- un appartamento;
7 - la “quota pari a 1/6 del locale a garage e ripostiglio posti al piano seminterrato”, specificamente censito al Catasto come indicato nell'atto;
- la “quota pari ad 1/6 dell'area su cui sorge l'intero edificio, […] sulle fondamenta, muri maestri, tetto e quant'altro è comune per legge in un fabbricato di tipo condominiale”.
Al contempo, si osserva che nel contratto in questione, al punto primo, si legge: “I signori CP_8
e cedono e vendono con ogni garanzia di legge alle ditte più sotto menzionate,
[...] CP_7
unità immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale sito in Comune di Rovigo, Viale Trieste,
e precisamente […]”.
Da tale formulazione si deduce che tutti i beni successivamente elencati ed oggetto della compravendita, che ha determinato la costituzione del condominio, siano riconducibili ad un fabbricato condominiale.
Inoltre, non appare trascurabile la circostanza per la quale è stata ceduta la quota di 1/6 della proprietà del seminterrato, in tal modo preservando la comunione e, di conseguenza, la natura condominiale dello stesso.
Significativa è, poi, la circostanza che la quota oggetto della compravendita abbia misura pari a quella delle altre parti comuni pure identificate nel contratto, ossia 1/6.
In questa prospettiva interpretativa, dunque, va valorizzata la circostanza che la vendita del bene non è avvenuta mediante acquisto della proprietà esclusiva da parte di uno dei condomini, essendo persistita la situazione di comunione pro indiviso.
Tanto costituisce ulteriore riscontro della destinazione di servizio del seminterrato al rispetto all'edificio condominiale.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni è attribuita al condominio, deve escludersi che un singolo condomino abbia potuto acquisirne con atto successivo la proprietà esclusiva dall'originario unico proprietario, seppure il bene, per la conformazione dei luoghi, sia di fatto goduto ed utilizzato più proficuamente e frequentemente da tale condomino piuttosto che dagli altri (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 6359 del 03/05/2002).
3.2 A tali dirimenti elementi interpretativi dell'atto di costituzione del , vanno poi CP_1
affiancate ulteriori considerazioni attinenti più strettamente alla collocazione del bene in questione.
In tema di condominio negli edifici, deve intendersi oggetto di proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., la porzione di terreno su cui viene a poggiare l'intero stabile e, quindi, quella più profonda, esistente sotto il piano cantinato più basso, con la conseguenza che i vani scantinati possono presumersi
8 comuni, in mancanza di un titolo contrario, non già in quanto facenti parte del "suolo su cui sorge l'edificio", ma solo se ed in quanto risultino obbiettivamente destinati all'uso ed al godimento comune
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16315 del 26/07/2011).
E ancora, in materia di condominio, la zona esistente in profondità al di sotto dell'area superficiaria che
è alla base dell'edificio, in mancanza di un titolo che ne attribuisca ad alcuno di essi la proprietà esclusiva, rientra per presunzione in quella comune tra i condomini. Nessuno di costoro, pertanto, può, senza il consenso degli altri, procedere all'escavazione del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti, in quanto, attraendo la cosa comune nell'orbita della sua disponibilità esclusiva, limiterebbe l'altrui uso e godimento ad essa pertinenti (Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 29925 del 18/11/2019).
Come sopra evidenziato, è pacifico oltre che riscontrabile per tabulas che si sia in presenza di un bene in comunione pro indiviso sin dal momento della costituzione del condominio e che tale situazione non
è mai sostanzialmente mutata anche in ragione delle vicende successorie e del cambiamento dei titolari del diritto di proprietà nel tempo.
A fronte di numerosi elementi che depongono nel senso della natura condominiale del seminterrato adibito a garage/ripostiglio, il Tribunale reputa che non ne siano invece emersi di segno contrario.
Infatti, il mero dato catastale non appare confliggente con le argomentazioni sopra spese, anche tenuto conto del consolidato principio per cui la scheda catastale, avendo solo valore indiziario, non è idonea, di per sé, a vincere la presunzione di condominialità sancita dall'art. 1117 c.c. (Cfr. Cass. N. 9523 del
2014).
In tal senso, non appare dirimente la circostanza, pure evidenziata dalla difesa dei convenuti, per cui il bene abbia una identificazione catastale autonoma e sia qualificabile come bene “non graffato”, dunque scindibile dagli ulteriori beni che compongono il . CP_1
Sul punto, vale richiamare il principio secondo cui “in materia di proprietà, il principio generale che regola il regime giuridico della comunione "pro indiviso" è quello della libera disponibilità della quota ideale, sicché è ben possibile che ciascun comunista autonomamente venda o prometta di vendere la sua quota, valido essendo il contratto anche nell'ipotesi in cui il bene sia dalle parti considerato un "unicum" inscindibile, risultando in tal caso l'alienazione meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte alla stipula dell'atto” (Cass. civ. Sez. II, 11/03/2004, n. 4965).
Anche l'ulteriore elemento posto in rilievo dai convenuti e relativo alla composizione delle tabelle millesimali non appare decisivo, atteso che i beni indicati dall'articolo 1117 cod. civ., con elencazione non tassativa ma solo esemplificativa, si intendono comuni per presunzione derivante sia dall'attitudine
9 oggettiva che dalla concreta destinazione degli stessi al servizio comune, ragione per cui “La parte che voglia vincere tale presunzione ha l'onere di fornire la prova contraria, non potendo al riguardo valere né le risultanze del regolamento condominiale né l'eventuale inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un condomino” (Cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, 13-03-2009,
n. 6175).
In definitiva, la delibera deve intendersi affetta da nullità limitatamente al punto n. 1) per mancanza originaria degli elementi costituivi essenziali della stessa, essendo stata omessa qualsiasi votazione da parte dell'assemblea, in quanto erroneamente ritenuto il bene non avente natura condominiale.
3.3 Ciò posto, va tuttavia precisato come, accertata incidenter tantum la natura condominiale del seminterrato, non è facoltà di questo giudicante quella di regolamentare l'uso della cosa comune.
Infatti, come correttamente osservato dalla difesa dei convenuti, in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito;
ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave CP_1
pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.. (cfr. Cass. N. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 5061 del 25/02/2020).
Tali argomentazioni risultano assorbenti anche alla domanda pure svolta dall'attrice, volta ad ottenere l'ordine “ai condòmini Avv. , e di rimuovere a CP_7 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
loro cura e spese nel termine che verrà loro assegnato tutti i mobili e suppellettili di loro proprietà che si rinvengono all'interno del locale seminterrato destinato a garage onde consentire all'attrice di ricoverarvi la propria autovettura e di farne, quindi, pari uso secondo il disposto di cui all'art. 1102
c.c.”; trattasi, per vero, di domanda comunque formulata in maniera estremamente generica, posto che negli scritti difensivi neppure sono specificamente individuati i beni riferibili ai convenuti.
Parimenti assorbita risulta la domanda ex art. 614-bis c.p.c..
4. Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, in primo luogo occorre esaminare se, come dedotto dai convenuti, si sia realizzata la cessazione della materia del contendere.
Nello specifico, i convenuti hanno evidenziato che in data 21.12.2022 si è tenuta una nuova assemblea, in occasione della quale i condomini si sono nuovamente espressi sulla richiesta della di Parte_1
individuare l'area esterna uso posto/i auto e l'assegnazione in uso turnario.
10 Dunque, è stato confermato il voto negativo espresso nella delibera sul punto del 30.6.2022, rafforzato dal voto contrario anche di , sebbene alla richiesta rivolta al da parte della Controparte_4 CP_1
condomina si siano associati i condomini , raggiungendo tot 350,0500 Parte_1 Parte_2
millesimi condominiali, contro quattro voti contrari per un tot 649,9500 millesimi.
Ebbene, il Tribunale reputa che non possa dichiararsi cessata la materia del contendere.
Infatti, in caso di impugnazione della delibera condominiale, la cessazione della materia del contendere può ravvisarsi soltanto quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal che impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una CP_1
decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
5997 del 23/02/2022).
Nella specie, il voto negativo dell'assemblea del 30.6.2022 è stato ribadito, sebbene con una più nutrita maggioranza, dall'assemblea del 21.12.2022, dunque non in modo conforme a quanto richiesto dall'odierna ricorrente.
4.1 In ogni caso, le censure sollevate dalla sono prive di pregio. Parte_1
La ricorrente ha dedotto che la delibera sarebbe nulla od annullabile in quanto la motivazione addotta da chi ha espresso voto sfavorevole non appare condivisibile, non rientrando la richiesta dell'uso turnario del cortile con finalità di parcheggio tra le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c..
In disparte ogni considerazione sulla qualificazione di tale utilizzo della cosa comune e della riconducibilità o meno della stessa alla disciplina dell'art. 1120 c.c., ciò che rileva è il voto contrario espresso a maggioranza dall'assemblea.
Infatti, proprio accedendo alla soluzione interpretativa sostenuta dall'attrice, è sufficiente il voto già espresso dall'assemblea sulla modalità di utilizzo della cosa comune.
A tal proposito, il Tribunale reputa condivisibile il principio per il quale i limiti dettati dall'art. 1102 possono essere resi più rigorosi dal regolamento di comunione, formato a norma dell'art. 1106, da delibere assembleari adottate con i quorum prescritti dalla legge, ai sensi dell'art. 1105, fermo restando che non è consentita l'introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni (Cass.
II, n. 27233/2013).
Nella specie, l'assemblea condominiale ha fatto mera applicazione della facoltà di regolare l'utilizzo della cosa comune, in deroga ai limiti dettati dall'art. 1102 c.c..
11 Invero, non è affatto individuabile un generalizzato divieto imposto ai condomini di utilizzo delle parti comuni, ma è data mera specificazione delle modalità di utilizzo rispetto a specifiche attività, anche in senso negativo.
4.2 Per mera completezza, si osserva che non avrebbero condotto a diverso esito le istanze istruttorie formulate dalle parti e ritenute inammissibili, per le ragioni espresse con ordinanza del 9.10.2023 e da intendersi ivi integralmente richiamate.
5. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., si rileva che la domanda di parte attrice è stata solo parzialmente accolta, ragione per cui si configura una ipotesi di reciproca soccombenza, idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Nulla sulle spese di lite con riferimento alla posizione dei convenuti contumaci e Controparte_5
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia dei convenuti e;
Controparte_5 CP_6
• accoglie la domanda di parte attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la nullità della delibera dell'assemblea del 30.6.2022, limitatamente al punto 1);
• rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
• dichiara compensate le spese di lite;
• nulla sulle spese nei confronti di e . Controparte_5 CP_6
Rovigo, 3.2.2025
Il Giudice
dott. Nicola Del Vecchio
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