Art. 15.
All' articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , dopo il primo comma viene inserito il seguente:
"Il beneficio di cui al presente articolo viene conservato alla vedova anche se per effetto della morte dell'invalido venga a perdere la cittadinanza italiana".
All' articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , dopo il primo comma viene inserito il seguente:
"Il beneficio di cui al presente articolo viene conservato alla vedova anche se per effetto della morte dell'invalido venga a perdere la cittadinanza italiana".