Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 01/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.153/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
, P I con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CARDAMONE ANGELO,
-parte attrice opponente- contro
P I , con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
BUONGARZONE CARLO,
-parte convenuta opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti all'udienza del 15.01.25
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La in persona del legale rapp.te, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1060/2022 emesso dall'intestato tribunale su istanza della per il pagamento della Controparte_2
somma di Euro 6.467,71 oltre interessi e spese del monitorio, a saldo di diverse fatture emesse per vendita di materiali e ricambi per autoveicoli.
La parte opponente ha negato la sussistenza del credito ingiunto, contestando il ricevimento della merce ed allegando corrispondenza della avvenuta
1
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La sentenza viene redatta ai sensi dell'art 132 cpc come riformato dalla Legge
69/09, mediante la breve esposizione delle motivazioni in fatto ed in diritto sottese alla decisione, senza necessità di ripercorrere l'intera vicenda processuale se non laddove necessario alla miglior comprensione della controversia
Il compendio probatorio è costituito dalla documentazione versata in atti e dalle testimonianze escusse in giudizio.
La società creditrice lamenta il mancato pagamento delle fatture emesse e versate in atti, relative a diverse forniture, come allegate al fascicolo monitorio e depositate nel presente giudizio di opposizione.
Si tratta di fatture accompagnatorie o fatture emesse all'esito di diverse consegne di merce , recanti l'indicazione dei relativi DDT di consegna, come indicate nella comparsa di costituzione e risposta (n. 1 del 15.01.2015 per
€.2.547,71= insoluta per €.627,71= al 15.02.2015, n. 151 del 31.01.2015 per
€.1.317,76= insoluta per €.457,76= al 28.02.2015, n. 529 del 28.02.2015 per
€.2.768,42= insoluta al 28.03.2015, n. 779 del 21.03.2015 per €.330,62= insoluta al 21.04.2015, n. 152011 del 28.05.2015 per €.52,95= insoluta al
28.05.2015, n. 171171 del 01.04.2017 per €.280,92= insoluta al 01.05.2017, n.
171699 del 12.05.2017 per €.587,22= insoluta al 12.06.2017, n. 171700 del
13.05.2017 per €.583,18= insoluta al 13.06.2017, n. 171703 del 13.05.2017 per
€.413,95= insoluta al 13.06.2017, n. 171704 del 13.05.2017 per €.338,14= insoluta al 13.06.2017, n. 2003106 del 10.09.2020 per €.26,84= insoluta al
10.09.2020)
L'opponente, nel contestare la sussistenza del credito, contesta l'obbligazione dedotta come supportata dalle fatture sopra indicate ed allegate al ricorso per
2 ingiunzione , ritenendo non provata l'obbligazione in base alle fatture prodotte, perché prive di documentazione o firma di ricevuta della merce .
Riguardo alle prove testimoniali assunte in giudizio, i testi non sono stati in grado di ricordare la vendita riferita di ogni singola fattura, limitandosi a confermare la sussistenza del rapporto commerciale esistente con la ditta opponente e la gestione del cliente nonché la modalità di consegna e pagamento.
In particolare , addetto alla filiale di Ascoli Piceno della Testimone_1
società opposta, sentito all'udienza del 24.05.24, riferiva di essere addetto alla vendita e precisava che la fattura veniva redatta dall'ufficio di Macerata sulla base dei DDT che l'addetto emetteva al momento in cui la merce usciva dal magazzino .
Il teste ancora, dichiarava “ Sicuramente alcune delle Testimone_1
bolle indicate nella fattura le ho redatte io , ma non sono in grado di ricordare in modo più preciso la circostanza” ed ancora “ ricordo che ho preso dei soldi in acconto per tale fattura n 1 /15 , ma non ricordo quanto” “io facevo la prima nota che ogni fine settimana veniva inviata a Macerata , nella prima nota contabilizzavo la fattura il giorno e l'importo ricevuto” “ se la fattura era immediata io preparavo la fattura e poi il ragazzo che si occupava della consegna la dava al Centro assistenza oppure venivano a prenderla al banco .
Anche il teste magazziniere addetto alla consegna della merce, Testimone_2
sentito all'udienza del 10.07.24 precisava che le fatture accompagnatorie, venivano consegnate a chi riceveva la merce e firmate da questi, e poi veniva riportata la copia firmata della fattura in negozio e il giorno seguente si consegnava all'incaricato che veniva da Macerata.
La prova testimoniale pur confermando la sussistenza dei rapporti e la modalità di esecuzione delle consegne operate dalla non Controparte_2
può ritenersi sufficiente a provare l'intera obbligazione creditoria, risultante dalla somma di ogni singola fattura, in mancanza di idonea documentazione contabile, sottoscritta per ricevuta ( Documenti di trasporto o fatture accompagnatorie).
3 A fronte delle contestazioni dell'opponente, riguardo alla prova della ricezione della merce parte opposta, attore in senso sostanziale alla quale compete l'onere di provare in sede giudiziale la prestazione dedotta, con la seconda memoria ex art 183 VI comma cpc, ha prodotto solo 5 fatture ( la n 699/17 = euro
587,22 , 700 /17= euro 583,18 703 /17= 413,95 704/17= 338,16 e 106/20 =
26.84) tra quelle azionate in via monitoria, recanti la firma per ricevuta del destinatario .
Per le suddette fatture accompagnatorie, in mancanza di contestazione o disconoscimento di parte opponente, deve ritenersi provata l'obbligazione creditoria per l'importo complessivo di euro 1.949,35, ai sensi dell'art 115 cpc in mancanza di prova, da parte opponente, dell'avvenuto pagamento ,
Non risulta sufficientemente dimostrato il restante credito portato dalle altre fatture, in mancanza di prova documentale della merce ricevuta o consegnata e stante la genericità delle risultanze della prova testimoniale riguardo alle specifiche fatture.
La sentenza va emessa nei termini sopra descritti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n 1060 /22 e condanna della opponente al pagamento della somma di euro 1.949,35 a saldo delle seguenti fatture: n 699/17 = euro 587,22
, 700 /17= euro 583,18 703 /17= 413,95 704/17= 338,16 e 106/20 = 26.84. oltre al riconoscimento degli interessi sulla sorte come da domanda monitoria.
Stante la parziale soccombenza, le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo, a carico della parte opponente in misura di ½ secondo i valori minimi del relativo scaglione e compensate tra le parti per la restante quota di
½
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, decidendo in composizione monocratica decidendo sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n 1060 emesso il 26.11.22 dal Tribunale di Macerata , in parziale accoglimento dell'opposizione,
-revoca il decreto ingiuntivo n 1060 / 22.
4 Condanna l'opponente al pagamento in favore della società opposta, della somma di euro 1.949,35 come portata dalle fatture indicate in narrativa oltre interessi come da domanda della fase monitoria, dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in misura di ½ , pari ad euro 1.250,00 oltre oneri accessori come per legge. Compensa tra le parti la restante quota di ½ .
Così deciso in Macerata il 28/03/2025 .
Il giudice on.
Silvia Mosconi
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