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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/07/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. RG 148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 148/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 13 maggio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f.: ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Ciccarelli
appellante
e
(c.f. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...] incorporante la a seguito di atto di fusione per Controparte_2 CP_3 incorporazione del 23.11.2022) in persona del suo procuratore speciale Dott. CP_4
;
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Cappuccilli
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 17/2024 del Tribunale di Vasto, pubblicata in data 12.01.2024
L'udienza del 13.05. 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni dell'appellante: “Ai sensi di quanto disposto ex art. 1 d.l. 2/2021, ed in ossequio al relativo provvedimento, che ha disposto la trattazione scritta per l'udienza del 13 maggio 2025, la difesa dell'appellante nel riportarsi all'atto Parte_1 di gravame, così rassegna e precisa le proprie conclusioni: voglia l'Eccellentissima
Corte di Appello de L'Aquila, in totale riforma della impugnata sentenza n. 17/2024 pubbl. il 12/01/2024 RG n. 1049/2021 Repert. n. 19/2024 del 12/01/2024, il Tribunale di Vasto, notificata il 16 gennaio 2024, in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la nullità della sentenza impugnata per essere stata resa dal GOP diverso dal giudice dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni.
In subordine ed in accoglimento degli ulteriori motivi di gravame accogliere
l'originaria opposizione e per l'effetto revocarsi e porsi nel nulla, comunque dichiarandosene l'inefficacia, l'opposto decreto ingiuntivo.
Accertarsi e dichiararsi l'inesistenza di ragioni creditorie in favore dell'opposta per intervenuta prescrizione e decadenza dall'azione nei confronti dell'opponente;
Dichiararsi la nullità della fideiussione prestata da a favore del Parte_1
Monte Paschi di Siena nel corpo del contratto di mutuo erogato l'8.1.2008 a favore della Controparte_5
pag. 2/22 In estremo subordine, dichiararsi non dovute dall'opponente le spese e compensi liquidate con il decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da porsi a carico dell'opposta soccombente, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio sulle eccezioni nuove formulate dall'appellata con la comparsa di risposta”.
Conclusioni appellata: “L'Avv. Alessandra Cappuccilli, nell'interesse della società appellata, si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito con la propria comparsa di risposta e così precisa le proprie conclusioni:
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, provvedere come appresso:
a) rigettare integralmente la proposta impugnazione, siccome inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza appellata;
b) in via subordinata, in caso di riforma, anche parziale, della sentenza appellata, condannare comunque l'opponente a pagare la somma che la Corte riterrà a credito della società appellata;
c) in ogni caso, condannare l'appellante alla rivalsa, in favore della società appellata, delle spese e competenze del presente giudizio.
Salvo e riservato ogni diritto”.
FATTO
1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 17/2024 pubblicata in data 12 gennaio 2024 il
Tribunale di Vasto rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 301/2021 proposta da , con il quale era stato ingiunto a quest'ultimo, in solido con Parte_1
e quali garanti della fallita società Controparte_6 Controparte_7
di pagare in favore di la somma di € Controparte_5 Controparte_1
723.884,31 oltre interessi e le spese del procedimento monitorio, quale saldo del mutuo pag. 3/22 ipotecario contratto in data 8.01.2008 dalla debitrice principale Meccanica Engineering
s.r.l.
1.2 Eccepiva l'opponente l'inammissibilità dell'azione monitoria, ritenuta ultronea in quanto la causale del credito derivava dal contratto di mutuo ipotecario che costituisce ex lege titolo esecutivo.
Nel merito, eccepiva la nullità assoluta della fideiussione rilasciata in seno al contratto di mutuo stipulato tra la banca e in quanto contenente Controparte_5 clausole contrarie a norme imperative essendo state redatte su modello uniforme ABI e quindi nulle, violando il divieto di intese anticoncorrenziali ex art 2 co. 2 lett. a) L.
287/1990 per cui i fideiussori che hanno sottoscritto un contratto con clausole identiche allo schema predisposto dall'ABI non rispondono dei debiti del debitore garantito con il loro patrimonio.
L'opponente eccepiva, inoltre, la prescrizione del credito essendo stato il mutuo stipulato in data 08.01.2008 e mai validamente interrotto, e la violazione dell'art. 1957
c.c., avendo il creditore proposto azioni di recupero contro il debitore principale e i coobbligati a distanza di sette anni dalla risoluzione ex art 7 del capitolato del contratto di mutuo, ovvero di due anni dalla dichiarazione di fallimento della società debitrice.
Contestava il quantum del credito azionato, non essendo giuridicamente rilevante l'estratto conto allegato al ricorso mai comunicato all'opponente, a cui non era stata inviata alcuna comunicazione nell'arco temporale tra la stipula del mutuo e il ricorso per ingiunzione
1.3 Si costituiva in giudizio rappresentata da ora Controparte_1 CP_3
contestando le avverse deduzioni ed eccezioni e Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.4 All'esito dell'istruzione documentale della causa, il primo giudice innanzitutto rigettava l'eccezione di inammissibilità della domanda monitoria in quanto, pur essendo il mutuo ipotecario titolo esecutivo, lo stesso non consentiva l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili dei garanti ma solo sui beni del debitore principale, già oggetto di pag. 4/22 espropriazione immobiliare (r.g.e. n. 47/2018 Tribunale di Vasto) dal cui esito era derivata una parziale soddisfazione del credito.
Secondo il Tribunale costituisce diritto del creditore ricorrere a tutti gli strumenti posti a tutela delle ragioni creditorie dall'ordinamento fra i quali è compresa l'iscrizione ipotecaria sui beni dei garanti, rendendosi pertanto necessario il ricorso al procedimento monitorio al fine di ottenere il titolo idoneo allo scopo.
Quanto all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, il Tribunale riteneva che la fattispecie in esame rientrasse nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, essendo stato previsto non soltanto il pagamento del garante a semplice richiesta del beneficiario, ma anche l'espressa rinuncia al diritto di preventiva escussione del debitore principale e a far valere le eccezioni basate sugli artt.
1955,1957 e 1205 c.c.
Risultando reciso il vincolo di accessorietà dell'obbligazione di garanzia proprio della fideiussione, ne derivava che il negozio doveva qualificarsi come contratto autonomo di garanzia rispetto al quale doveva ritenersi inapplicabile il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, che fa riferimento allo schema contrattuale predisposto dall'Abi per la fideiussione omnibus e per i contratti stipulati nell'arco temporale compreso dal 2002 al 2005, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo il Tribunale di Vasto, pertanto, sebbene nel contratto risultassero inserite clausole simili a quelle censurate dalla Banca d'Italia, non era possibile estendere gli effetti e le conseguenze del provvedimento n 55/2005 al caso concreto in ragione della natura del negozio.
Il Tribunale rigettava anche le eccezioni di prescrizione e di decadenza in quanto dalla documentazione prodotta nel monitorio e dalle eccezioni e deduzioni dell'opposta emergeva l'attività messa in atto dalla banca a fronte dell'inadempimento della mutuataria, idonea ad interrompere il decorso sia del termine decennale di prescrizione che quello di decadenza ex art 1957 c.c.
pag. 5/22 Al riguardo evidenziava come per tabulas fosse possibile ricostruire il rapporto de quo, sorto con la stipula del contratto di mutuo dell'09.01.2008, evidenziando che nel settembre 2016, stante l'inadempimento nel pagamento delle rate, la banca aveva comunicato il recesso sia alla debitrice principale che ai garanti. Risultava, inoltre, che: dopo il fallimento della società debitrice la banca aveva provveduto ad insinuarsi nel passivo del fallimento e che stante la natura fondiaria del credito era stato notificato anche all'opponente nel novembre 2017 atto di precetto, opposto dai garanti con giudizio definito con declaratoria di incompetenza;
successivamente alla cessione del credito dalla banca alla cessionaria questa aveva proseguito le Controparte_1 azioni di recupero notificando alla fallita nuovo atto di precetto e instaurando un procedimento di espropriazione immobiliare da cui aveva ricavato la somma di €
316.700,00.
Aggiungeva che lo aveva espressamente rinunciato ai termini di decadenza ex art Pt_1
1957 c.c. concordando che i diritti derivanti dalla fideiussione rimanessero integri fino alla totale estinzione del debito garantito di modo che l'estinzione della fideiussione risultasse collegata all'estinzione dell'obbligazione principale, escludendosi implicitamente l'operatività del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c, in ossequio all'orientamento, ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità riportata, per il quale la fideiussione si estingue soltanto al momento dell'estinzione dell'obbligazione principale, cioè con l'integrale soddisfacimento del debito garantito, non essendo l'azione del creditore in tal caso soggetta ad alcun termine di decadenza.
Il Tribunale considerava infondato anche l'ultimo motivo di opposizione in quanto l'opposta aveva dimostrato sia l'origine che la consistenza del proprio diritto di credito che risultava correttamente quantificato e ciò in quanto nel caso in cui il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento concesso a titolo di mutuo, come nel caso di specie, la prova del credito può ritenersi fornita attraverso la semplice produzione del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte. Nel caso di specie l'opposta aveva adempiuto al proprio onere probatorio con la produzione del contratto di mutuo e dell'estratto di saldaconto ex art 50 TUB a fronte pag. 6/22 del quale l'opponente si era limitata a una generica contestazione, mentre avrebbe dovuto contestare in maniera specifica l'ammontare del credito e fornire la prova dei tempestivi pagamenti delle rate.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguivano la soccombenza venendo poste a carico dell'opponente.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Vasto ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
2.1 “.. nullità assoluta della sentenza in quanto emessa da Giudice onorario nonché diverso da quello innanzi al quale erano state precisate le conclusioni”.
Secondo l'appellante dallo storico del fascicolo è possibile evincere che la causa assegnata in origine alla Dottoressa era stata assegnata al ruolo della Dottoressa CP_8 che aveva disposto l'udienza di precisazione delle conclusioni nella forma Per_1 della trattazione scritta per il 13.12.2023 differendo l'udienza del 12.12.23 fissata dal precedente magistrato, con la conseguenza che la sentenza risultava pronunciata da un giudice diverso da quello innanzi al quale erano state precisate le conclusioni e pertanto era affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ex art 158 c.p.c.
Ha chiesto, pertanto, la restituzione del procedimento al Tribunale di Vasto ex art. 354
c.p.c.
2.2. “Inammissibilità dell'ingiunzione”.
Secondo l'appellante non sussistevano nel caso di specie le condizioni per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo al fine di procedere all'iscrizione ipotecaria, avendo la giurisprudenza di legittimità indicato come limiti alla duplicazione del titolo sia il principio di consumazione dell'azione e il divieto del bis in idem, che impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento del medesimo credito, sia il principio dell'interesse ex art 100 c.p.c., e il divieto dell'abuso del diritto (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.). Di conseguenza, di fronte alla pendenza di un giudizio di divisione ereditaria, che impedisce qualunque atto di sottrazione dei beni comunitari, dopo circa dieci anni di inerzia nei confronti del pag. 7/22 debitore principale la banca avrebbe potuto notificare precetti e pignoramenti ai fideiussori senza necessità di munirsi di un ulteriore privilegio rappresentato dall'ipoteca giudiziale.
2.3“Della prescrizione e decadenza ex art 1955 e 1957 c.c.”.
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado per non avere il Tribunale tenuto conto della violazione da parte della banca del principio che impone a chiunque di comportarsi secondo buona fede e correttezza e di non aggravare la posizione del debitore.
Nel caso di specie ha lamentato l'omessa considerazione da parte del Tribunale dell'inerzia della banca che, nonostante la debitrice principale non avesse pagato nessuna rata del mutuo e nonostante le comunicazioni CRIF e C.R., era rimasta inattiva per anni, aggravando la posizione dei fideiussori.
2.4 “Circa la prescrizione”.
Con questo motivo la sentenza impugnata è stata censurata nella parte in cui ha fatto riferimento alla prescrizione decennale, mentre in realtà l'appellante aveva espressamente invocato la prescrizione di cui agli artt. 1955, 1956 e specificamente di cui all'art. 1957 c.c.; essendo stata l'azione promossa dopo nove anni, i termini di prescrizione erano decorsi ex art 1957 c.c., giacché contrattualmente il contratto di mutuo si era risolto già nel 2008 a causa della morosità della debitrice.
Ha dedotto, altresì, il vizio di omessa pronuncia non essendosi il Tribunale pronunciato sul disconoscimento dei documenti ex adverso prodotti.
Quanto al termine semestrale ex art 1957 c.c., entro il quale il creditore può pretendere l'adempimento, ha sostenuto che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, non è sufficiente che il creditore agisca in via stragiudiziale, inviando una nota pro forma al debitore o notificando un atto di precetto non seguito dall'esecuzione, dovendo l'istanza esser proposta in via giudiziale.
2.5 “Sul quantum”.
pag. 8/22 L'appellante ha contestato l'ammontare del credito azionato con il monitorio e dunque l'estratto conto, dovendosi identificare la posizione debitoria nel differenziale tra l'importo precettato e quanto forzosamente riscosso e quindi in € 458.762,70, maggiorato degli interessi del 5,74% annuo nominale, e non nell'importo di €
769.262,70 intimato dall'appellata con l'atto di precetto del 22.11.17, ottenuto detraendo dall'importo originario del mutuo di € 1000.000,00 la somma di €
310.500,00, incamerata con l'esecuzione forzata.
3.Si è costituita in grado di appello e per essa Controparte_1 [...]
(incorporante ) rilevando la manifesta Controparte_2 CP_3 inammissibilità ed infondatezza della proposta impugnazione.
Quanto alla censura di nullità della sentenza, ha evidenziato l'erroneità della ricostruzione offerta dall'appellante emergendo dallo storico del fascicolo come il G.O.
Dott. autore della sentenza appellata, era lo stesso avanti al quale le parti Per_2 avevano precisato le conclusioni mediante deposito di note scritte in data 13.12.2023, essendo l'assegnazione della causa al predetto antecedente, in quanto risalente al
20.09.2023.
Ha precisato inoltre come non fosse ravvisabile, secondo l'insegnamento della giurisprudenza riportata, alcuna causa di nullità della sentenza per essere stata adottata da un Giudice onorario.
Ha provveduto, quindi, a ricostruire i rapporti intercorsi fra le parti dalla stipula del mutuo ipotecario del 08.01.2008 per l'importo di € 1.000.000,00 da parte di
[...]
con garanzia prestata fino alla concorrenza di € 2.000.000,00 da Controparte_5 [...]
, (deceduto il 14.02.15 e a cui sono succeduti Parte_1 Persona_3 [...]
, e ) e Parte_1 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_7
, a cui era seguita la comunicazione del 22.09.16 con la quale la
[...] [...]
in dipendenza dell'inadempimento della mutuante, aveva Controparte_9 formalizzato la revoca di tutti gli affidamenti e il recesso dai rapporti bancari intrattenuti;
ha esposto che dopo la dichiarazione di fallimento della società
[...]
(Tribunale di Vasto in data 3.02.17) la banca aveva depositato istanza Controparte_5
pag. 9/22 di insinuazione al passivo in data 24.03.17 e che successivamente, data la natura Contr fondiaria del credito, con atto di precetto notificato il 22.11.2017 aveva intimato alla società debitrice e ai garanti il pagamento delle somme rinvenienti dal mutuo de quo e che l'opposizione a precetto proposta da e Parte_1 [...]
si era conclusa con ordinanza con cui il Tribunale di Vasto aveva Controparte_7 dichiarato la propria incompetenza sulle questioni afferenti la nullità della garanzia per violazione della cosiddetta legge antitrust, assegnando termine di sessanta giorni per la riassunzione della causa avanti il Tribunale delle Imprese di Roma, mai formalizzata.
Ha aggiunto che il credito oggetto di causa era stato ceduto alla Controparte_1 che aveva proseguito nelle azioni di recupero notificando un nuovo precetto nei confronti della fallita in data 21.03.2018 e pignoramento di cui alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E 47/2018 Tribunale di Vasto all'esito della quale ( dopo la vendita dell'immobile pignorato ) la cessionaria aveva incamerato la somma di € 316.700,00 a parziale soddisfazione del credito vantato, con conseguente diritto della stessa ad agire nei confronti dei garanti per il recupero della residua somma spettante.
Contestati tutti i motivi di appello avversari, ha affermato di aver dato prova della sussistenza ed entità del credito vantato con la produzione del contratto di mutuo, dell'estratto di saldaconto ex art 50 TUB e del conteggio analitico del credito aggiornato al 22.04.21 limitandosi l'appellante a contestazioni generiche riguardo alla quantificazione del credito, senza spiegare le ragioni per le quali i conteggi prodotti dall'appellata fossero errati.
4. Motivi della decisione
L'appello è infondato e va rigettato.
4.1 L'appellante con il primo motivo adduce la nullità della sentenza di primo grado in quanto pronunciata da un giudice diverso da quello innanzi al quale sono state precisate le conclusioni
Tale motivo non appare sorretto da adeguato fondamento logico-giuridico in quanto dagli atti di causa e dallo storico del fascicolo risulta quanto segue: con ordinanza del pag. 10/22 29.11.2022 il giudice dott.ssa Iannetta, rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.12.2023; in seguito, in data 1.12.22, la dott.ssa Iannetta era sostituita dalla dott.ssa che, con Per_1 decreto ex art 127 ter c.p.c. del 04.05.23, differiva l'udienza di precisazione delle conclusioni al 13.12.2023 disponendone la sostituzione con il deposito telematico di note scritte.
Successivamente, in data 20.09.2023 vi era la sostituzione della dott.ssa con Per_1 il giudice onorario Tito Antonini, dinanzi al quale si svolgeva l'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.12.23, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, e che provvedeva alla pronuncia della sentenza qui impugnata.
Ciò posto in fatto, va rammentato che secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (SS.UU. n. 26938/13; Cass. n. 2279/20; Cass.
4255/2020; Cass. n. 14144/2020) vi deve essere corrispondenza tra il giudice dinanzi al quale le parti hanno rassegnato le conclusioni ed assunto la causa in decisione e quello che pronuncia la sentenza, non potendo essere sostituito l'organo giudicante nella fase compresa tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza se non previa rinnovazione di detta udienza, a pena di nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c. avendo, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità chiarito che “la sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., con la conseguenza che, da un lato, il vizio può essere fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ. - sicché resta sanato in difetto di impugnazione - mentre, dall'altro, l'emersione del vizio in sede di appello non consente la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ..(Cass. n. 14144/2020) non rientrando in alcuna delle ipotesi tassativamente previste.
Nel caso di specie dunque non vi è stato alcun vizio di costituzione del giudice essendo la sentenza stata pronunciata dallo stesso innanzi al quale le parti hanno precisato le pag. 11/22 conclusioni, sebbene nelle forme della trattazione scritta, essendo la sostituzione del giudice intervenuta prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
precisandosi altresì che anche se vi fosse stata la violazione denunciata dall'appellante essa sarebbe stata causa di nullità delle sentenza di primo grado con la conseguenza che il giudice d'appello sarebbe stato tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, provvedendo alla rinnovazione delle decisione senza dover rimettere la causa al primo giudice, al contrario di quanto richiesto dall'appellante.
Nessuna valenza può, poi, con evidenza riconoscersi alla circostanza che la sentenza impugnata sia stata emessa da giudice onorario avendo sul punto la Suprema Corte chiarito (da ultimo Cass. n. 29237/2024) che “I giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, stante la piena assimilazione, ai sensi dell'art. 106 Cost., dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, sicché deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata”.
4.2 Quanto alla censura sull'inammissibilità dell'ingiunzione non potendo il creditore già in possesso di titolo esecutivo munirsi di un secondo titolo, la Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass . n. 13612/2025) “Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché
l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo”
La Suprema Corte (Cass. n. 21768/2019) ha chiarito come sia possibile per il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale, invece di iniziare l'esecuzione sulla base di questo, domandare un decreto ingiuntivo, allegando il titolo stragiudiziale quale prova scritta del proprio credito e ciò “sul presupposto che il decreto ingiuntivo era in grado di offrire al creditore una tutela maggiore e più stabile di quella offerta dal titolo
pag. 12/22 stragiudiziale, ed in particolare l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale” e che “ il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale, e che abbia già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria: sia perché
l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontarie ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore”
La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente
l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta
l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 (Rv. 635325 - 01). Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'azione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in considerazione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi, fraudolenti
o vessatori”.
Nel caso di specie, nessuno di questi limiti sussiste: non quello del creditore che abbia già ottenuto il medesimo titolo giacché con il mutuo è stata iscritta ipoteca solo sul bene pag. 13/22 della debitrice principale (oggetto di esecuzione forzata da cui era conseguito un ricavo di € 316.700,00).
Neppure può ritenersi sussistere la carenza di interesse, perché il mutuo de quo non consentiva al creditore di iscrivere ipoteca sui beni dei garanti, mentre con il decreto ingiuntivo lo stesso poteva porre un vincolo sui beni di questi ultimi, procedendo ad iscrivere ipoteca giudiziale, con la possibilità di soddisfarsi in via privilegiata in caso di azioni esecutive;
né vi è prova dell'abuso del diritto o del processo da parte del creditore.
4.3.1 Quanto alle censure con le quali si lamenta l'inerzia della banca in violazione degli artt. 1955 e 1957 c.c., giova esaminare la natura della garanzia rilasciata dall'appellante, derivandone conseguenze diverse in ordine all'individuazione del termine semestrale ex art. 1957 c.c. a seconda che trattasi di fideiussione o contratto autonomo di garanzia.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità anche di recente (Cass. n. 5478/2024) ha ribadito che ““le Sezioni Unite di questa Corte, già ormai da alcuni anni (cfr. sentenza
n. 3947 del 2010), nell'esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia ed i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, hanno avuto modo di statuire che: «Il contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il
pag. 14/22 fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
La distinzione si traduce contrattualmente nell'inserimento nel testo negoziale delle clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, in quanto l'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto fra creditore e debitore principale
è l'aspetto che rende evidente l'assenza dell'elemento dell'accessorietà (rimanendo comunque sempre possibile l'exceptio doli), non essendo sufficiente invece la sola presenza della clausola “a prima richiesta” (Cass. SS.UU n. 3947/2010, confermata da successive pronunce).
Nel caso di specie esaminando il contratto di finanziamento e in particolare all'art. 7, ove è previsto per i garanti ( , ) Parte_1 Persona_3 Controparte_7
“esplicita e formale rinunzia al diritto di preventiva escussione del debitore principale
e con rinuncia altresì a far valere il disposto degli artt. 1955, 1957 e 1205 c.c.” e l'impegno per gli stessi a pagare “alla Banca mutuante, a semplice richiesta scritta e anche in caso di opposizione del debitore, l'importo che, tra capitale, rate di ammortamento scadute, interessi ordinari e muratori, spese legali e ogni altro accessorio fosse dovuto dal debitore stesso in dipendenza del presente contratto”, appare evidente, applicando i criteri distintivi indicati dalla giurisprudenza, che trattasi di contratto autonomo di garanzia risultando reciso il vincolo di accessorietà della garanzia che contraddistingue la fideiussione e derivandone che la forma dell'istanza di pagamento idonea ad interrompere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e il correlativo onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale possa ritenersi soddisfatto, oltre che con l'esperimento di un'azione giudiziale, anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, avendo chiarito la Suprema Corte (Cass. n.
pag. 15/22 31509/21) che “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del Cc, deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del Cc – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente”.
A ciò si aggiunga che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, ancora di recente riaffermato, ““la decadenza del creditore dalla fideiussione, per non aver proposto tempestivamente, ai sensi dell'articolo 1957 del c.c., contro il debitore le sue
«istanze» (da intendersi come i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione), non opera in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, come la circostanza che il debitore abbia presentato domanda di concordato preventivo o sia dichiarato fallito, poiché l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando risulti evidente e giuridicamente inseparabile, non può in alcun modo integrare gli estremi della negligenza del creditore e, per l'effetto, considerarsi causa efficiente dell'estinzione della garanzia. In particolare, al creditore né in sede di concordato preventivo, né in quella della successiva procedura fallimentare è concessa altra possibilità se non quella dell'agire per il mero riconoscimento del credito in sede
pag. 16/22 concordataria e di instare per l'ammissione al passivo” (cfr. Cass. n. 2607/2024; Cass.
n. 2532/2005; Cass. n. 11771/2002).
Nel caso di specie, deve osservarsi che, avendo la creditrice provveduto ad insinuarsi al passivo del fallimento della in data 24.03.17 (la dichiarazione Controparte_5 di fallimento è del 03.02.2017, quindi quando non era ancora spirato il termine semestrale decorrente dalla risoluzione dei rapporti avvenuta con comunicazione inviata dalla Banca del 22.09.16 di revoca affidamenti e recesso dai Controparte_9 rapporti bancari), non vi era ragione per dare applicazione all'art. 1957 c.c. e instaurare ulteriori azioni;
inoltre va ricordato che la creditrice, stante la natura fondiaria del credito, aveva provveduto ad avviare anche la procedura esecutiva notificando il precetto in data 22.11.2017 alla debitrice principale e ai garanti, per cui risulta evidente che la banca non è rimasta inattiva, ma ha coltivato ogni iniziativa volta al recupero del proprio credito.
4.3.2 Neppure può invocarsi la nullità delle garanzie prestate per violazione della normativa antitrust in quanto inapplicabile ai contratti autonomi di garanzia;
anche qualora, in ipotesi, si volesse inquadrare la garanzia oggetto di causa come fideiussione, essendo la stessa risalente al 2008 ne consegue che il provvedimento della Banca
d'Italia del 2005, come è noto e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non potrebbe comunque considerarsi prova privilegiata, incombendo sul garante l'onere di provare l'intesa anticoncorrenziale, onere probatorio rimasto del tutto disatteso.
4.3.3 Quanto alla prescrizione eccepita dall'appellante per essere il mutuo risolto nel
2008 non avendo il debitore pagato nemmeno una rata, giova rammentare che (Cass. n.
4232/2023) “Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301;
Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798). Si è, in particolare, spiegato: «la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere
pag. 17/22 costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.
D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata
(art. 1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero» (Cass., n. 2301/04, cit.).
Precisa, altresì, la Suprema Corte che “ Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata”. “Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass., sez. 3, 14/07/1994,
n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3, 08/08/2013, n. 18915).
Da ciò pertanto risulta evidente l'infondatezza delle argomentazioni fornite al riguardo dall'appellante avendo la Banca, come sopra illustrato, posto in essere tempestivamente atti interruttivi della prescrizione e iniziative finalizzate al recupero del credito.
4.3.4 Inconferente appare anche il richiamo all'art. 1955 c.c.; sul punto, oltre ad evidenziarsi l'espressa rinuncia dei garanti ad avvalersi del disposto di cui agli artt.
1955, 1957 e 1205 c.c. (art. 7 del finanziamento) va rammentato l'insegnamento della pag. 18/22 Suprema Corte (Cass. n. 4175/2020, Cass, 6685/2924) per cui “il fatto del debitore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 cod.civ., ai fini della liberazione del debitore, non può consistere nella mera inazione , ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione, ex art.
1949 cod.civ., o di regresso, ex art. 1950 cod.civ.) e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore”: nel caso di specie la sussistenza delle predette violazioni è rimasta del tutto indimostrata limitandosi l'appellante a sostenere la violazione del termine ex art 1957 c.c. risultata infondata per le ragioni sopra esposte.
4.3.5 Quanto al disconoscimento della documentazione prodotta in primo grado dall'appellata, la Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità ( Cass.
9690/2023) “in tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione di cui all'art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta.”: nel caso di specie a fronte della produzione documentale effettuata in primo grado dall'appellata con la comparsa di costituzione e risposta, l'appellante avrebbe dovuto effettuare il disconoscimento alla prima udienza di comparizione ( udienza del
28.06.2022) e non con la memoria ex art 183 c.p.c., per cui tale disconoscimento è tardivo e dunque inammissibile;
si rileva, inoltre, la genericità del disconoscimento, effettuato senza rispettare i requisiti di specificità richiamati dalla giurisprudenza di legittimità per la quale il disconoscimento deve avvenire attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed inequivoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (da ultimo Cass. n.
23213/24, per la quale“ il disconoscimento, pur senza vincoli di forma, debba rivestire i connotati della chiarezza, della puntualità e della specificità, cioè a dire debba consistere in una dichiarazione di inequivoca negazione della genuinità della copia con
pag. 19/22 la esplicita indicazione degli aspetti per i quali si assuma differisca le copia prodotta rispetto all'originale, senza che possano a tal fine reputarsi sufficienti clausole di stile, rimostranze ambigue, generiche o omnicomprensive (da ultimo - e con dovizia di argomentazioni - Cass. 20/12/2021, n. 40750; conf. Cass. 13/05/2021, n. 12794; Cass.
20/06/2019, n. 16557; Cass. 21/02/2019, n. 5141; Cass. 02/09/2016, n. 17526; Cass.
17/02/2015, n. 3122; Cass. 03/04/2014, n. 7775).. Pertanto, ad integrare gli estremi di un disconoscimento idoneo a ridimensionare la valenza di prova di una copia analogica di documenti informatici non rileva ex se la denuncia dell'avvenuto deposito di una «mera copia» o l'affermazione generica di un'inidoneità probatoria di essa: occorre, per contro, una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta”).
4.4 Infondate appaiono anche le censure in ordine alla quantificazione della posizione debitoria azionata con il monitorio che secondo l'appellante sarebbe stata pari al differenziale tra l'importo indicato nel precetto del 22.11.17 e quanto riscosso con l'esecuzione forzata. Ed invero occorre considerare che all'importo precettato vanno aggiunti gli ulteriori interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale sulle rate scadute dalle singole scadenze al soddisfo, oltre gli interessi sul capitale a scadere dalla chiusura del rapporto (comunicazione del recesso della Banca del 22.09.17) al soddisfo, risultando l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto del 30.07.21 composto dal capitale residuo del mutuo (€ 600.347,20), dalle rate scadute e insolute ( € 174.326,04), oltre che dagli interessi di mora calcolati sulle singole scadenze e sino alla risoluzione del rapporto (€ 11.454,73) e ulteriori interessi di mora calcolati secondo il tasso contrattuale dalla risoluzione del rapporto ( comunicazione recesso della banca del
22.09.17) al 22.04.21; solo infine, dall'importo così complessivamente calcolato, è stata detratta la somma di € 316.700,00 recuperata con l'esecuzione forzata, per cui corretto risulta l'importo ingiunto. Pare opportuno precisare, altresì, che l'appellata, come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, aveva assolto al proprio onere probatorio con la produzione del contratto di mutuo, il piano di ammortamento e la certificazione ex art. 50 TUB (neppure necessaria nel caso di specie, trattandosi di pag. 20/22 rimborso di un finanziamento, ai fini del quale, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità in recente pronuncia (Cass. ord. n. 21/2023) “non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca”, risultando sufficiente la produzione del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento, unitamente alla comunicazione di messa in mora (documentazione presente nel caso di specie), e l'allegazione dell'inadempimento della controparte su cui gravava l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte, rimasto privo di riscontro essendosi l'appellante limitato ad una contestazione generica in ordine alla quantificazione del credito senza puntuali indicazioni sulle ragioni dell'erroneità dei conteggi prodotti dall'appellata.
5. In conclusione, assorbito ogni altro motivo di doglianza, l'appello deve essere rigettato con piena conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite sono regolate secondo i principi della soccombenza mediante la liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (valore da € 520.001 ad € 1.000.000), fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
6.Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 17/2024 resa dal Tribunale di Vasto, pubblicata in data 12.01.24, la Corte
d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 21/22 1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in € 18.511,00 per compensi, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge;
3) dà atto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 30 giugno 2025
Consigliere rel. est. Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
pag. 22/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 148/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 13 maggio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f.: ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Ciccarelli
appellante
e
(c.f. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...] incorporante la a seguito di atto di fusione per Controparte_2 CP_3 incorporazione del 23.11.2022) in persona del suo procuratore speciale Dott. CP_4
;
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Cappuccilli
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 17/2024 del Tribunale di Vasto, pubblicata in data 12.01.2024
L'udienza del 13.05. 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni dell'appellante: “Ai sensi di quanto disposto ex art. 1 d.l. 2/2021, ed in ossequio al relativo provvedimento, che ha disposto la trattazione scritta per l'udienza del 13 maggio 2025, la difesa dell'appellante nel riportarsi all'atto Parte_1 di gravame, così rassegna e precisa le proprie conclusioni: voglia l'Eccellentissima
Corte di Appello de L'Aquila, in totale riforma della impugnata sentenza n. 17/2024 pubbl. il 12/01/2024 RG n. 1049/2021 Repert. n. 19/2024 del 12/01/2024, il Tribunale di Vasto, notificata il 16 gennaio 2024, in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la nullità della sentenza impugnata per essere stata resa dal GOP diverso dal giudice dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni.
In subordine ed in accoglimento degli ulteriori motivi di gravame accogliere
l'originaria opposizione e per l'effetto revocarsi e porsi nel nulla, comunque dichiarandosene l'inefficacia, l'opposto decreto ingiuntivo.
Accertarsi e dichiararsi l'inesistenza di ragioni creditorie in favore dell'opposta per intervenuta prescrizione e decadenza dall'azione nei confronti dell'opponente;
Dichiararsi la nullità della fideiussione prestata da a favore del Parte_1
Monte Paschi di Siena nel corpo del contratto di mutuo erogato l'8.1.2008 a favore della Controparte_5
pag. 2/22 In estremo subordine, dichiararsi non dovute dall'opponente le spese e compensi liquidate con il decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da porsi a carico dell'opposta soccombente, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio sulle eccezioni nuove formulate dall'appellata con la comparsa di risposta”.
Conclusioni appellata: “L'Avv. Alessandra Cappuccilli, nell'interesse della società appellata, si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito con la propria comparsa di risposta e così precisa le proprie conclusioni:
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, provvedere come appresso:
a) rigettare integralmente la proposta impugnazione, siccome inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza appellata;
b) in via subordinata, in caso di riforma, anche parziale, della sentenza appellata, condannare comunque l'opponente a pagare la somma che la Corte riterrà a credito della società appellata;
c) in ogni caso, condannare l'appellante alla rivalsa, in favore della società appellata, delle spese e competenze del presente giudizio.
Salvo e riservato ogni diritto”.
FATTO
1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 17/2024 pubblicata in data 12 gennaio 2024 il
Tribunale di Vasto rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 301/2021 proposta da , con il quale era stato ingiunto a quest'ultimo, in solido con Parte_1
e quali garanti della fallita società Controparte_6 Controparte_7
di pagare in favore di la somma di € Controparte_5 Controparte_1
723.884,31 oltre interessi e le spese del procedimento monitorio, quale saldo del mutuo pag. 3/22 ipotecario contratto in data 8.01.2008 dalla debitrice principale Meccanica Engineering
s.r.l.
1.2 Eccepiva l'opponente l'inammissibilità dell'azione monitoria, ritenuta ultronea in quanto la causale del credito derivava dal contratto di mutuo ipotecario che costituisce ex lege titolo esecutivo.
Nel merito, eccepiva la nullità assoluta della fideiussione rilasciata in seno al contratto di mutuo stipulato tra la banca e in quanto contenente Controparte_5 clausole contrarie a norme imperative essendo state redatte su modello uniforme ABI e quindi nulle, violando il divieto di intese anticoncorrenziali ex art 2 co. 2 lett. a) L.
287/1990 per cui i fideiussori che hanno sottoscritto un contratto con clausole identiche allo schema predisposto dall'ABI non rispondono dei debiti del debitore garantito con il loro patrimonio.
L'opponente eccepiva, inoltre, la prescrizione del credito essendo stato il mutuo stipulato in data 08.01.2008 e mai validamente interrotto, e la violazione dell'art. 1957
c.c., avendo il creditore proposto azioni di recupero contro il debitore principale e i coobbligati a distanza di sette anni dalla risoluzione ex art 7 del capitolato del contratto di mutuo, ovvero di due anni dalla dichiarazione di fallimento della società debitrice.
Contestava il quantum del credito azionato, non essendo giuridicamente rilevante l'estratto conto allegato al ricorso mai comunicato all'opponente, a cui non era stata inviata alcuna comunicazione nell'arco temporale tra la stipula del mutuo e il ricorso per ingiunzione
1.3 Si costituiva in giudizio rappresentata da ora Controparte_1 CP_3
contestando le avverse deduzioni ed eccezioni e Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.4 All'esito dell'istruzione documentale della causa, il primo giudice innanzitutto rigettava l'eccezione di inammissibilità della domanda monitoria in quanto, pur essendo il mutuo ipotecario titolo esecutivo, lo stesso non consentiva l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili dei garanti ma solo sui beni del debitore principale, già oggetto di pag. 4/22 espropriazione immobiliare (r.g.e. n. 47/2018 Tribunale di Vasto) dal cui esito era derivata una parziale soddisfazione del credito.
Secondo il Tribunale costituisce diritto del creditore ricorrere a tutti gli strumenti posti a tutela delle ragioni creditorie dall'ordinamento fra i quali è compresa l'iscrizione ipotecaria sui beni dei garanti, rendendosi pertanto necessario il ricorso al procedimento monitorio al fine di ottenere il titolo idoneo allo scopo.
Quanto all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, il Tribunale riteneva che la fattispecie in esame rientrasse nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, essendo stato previsto non soltanto il pagamento del garante a semplice richiesta del beneficiario, ma anche l'espressa rinuncia al diritto di preventiva escussione del debitore principale e a far valere le eccezioni basate sugli artt.
1955,1957 e 1205 c.c.
Risultando reciso il vincolo di accessorietà dell'obbligazione di garanzia proprio della fideiussione, ne derivava che il negozio doveva qualificarsi come contratto autonomo di garanzia rispetto al quale doveva ritenersi inapplicabile il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, che fa riferimento allo schema contrattuale predisposto dall'Abi per la fideiussione omnibus e per i contratti stipulati nell'arco temporale compreso dal 2002 al 2005, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo il Tribunale di Vasto, pertanto, sebbene nel contratto risultassero inserite clausole simili a quelle censurate dalla Banca d'Italia, non era possibile estendere gli effetti e le conseguenze del provvedimento n 55/2005 al caso concreto in ragione della natura del negozio.
Il Tribunale rigettava anche le eccezioni di prescrizione e di decadenza in quanto dalla documentazione prodotta nel monitorio e dalle eccezioni e deduzioni dell'opposta emergeva l'attività messa in atto dalla banca a fronte dell'inadempimento della mutuataria, idonea ad interrompere il decorso sia del termine decennale di prescrizione che quello di decadenza ex art 1957 c.c.
pag. 5/22 Al riguardo evidenziava come per tabulas fosse possibile ricostruire il rapporto de quo, sorto con la stipula del contratto di mutuo dell'09.01.2008, evidenziando che nel settembre 2016, stante l'inadempimento nel pagamento delle rate, la banca aveva comunicato il recesso sia alla debitrice principale che ai garanti. Risultava, inoltre, che: dopo il fallimento della società debitrice la banca aveva provveduto ad insinuarsi nel passivo del fallimento e che stante la natura fondiaria del credito era stato notificato anche all'opponente nel novembre 2017 atto di precetto, opposto dai garanti con giudizio definito con declaratoria di incompetenza;
successivamente alla cessione del credito dalla banca alla cessionaria questa aveva proseguito le Controparte_1 azioni di recupero notificando alla fallita nuovo atto di precetto e instaurando un procedimento di espropriazione immobiliare da cui aveva ricavato la somma di €
316.700,00.
Aggiungeva che lo aveva espressamente rinunciato ai termini di decadenza ex art Pt_1
1957 c.c. concordando che i diritti derivanti dalla fideiussione rimanessero integri fino alla totale estinzione del debito garantito di modo che l'estinzione della fideiussione risultasse collegata all'estinzione dell'obbligazione principale, escludendosi implicitamente l'operatività del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c, in ossequio all'orientamento, ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità riportata, per il quale la fideiussione si estingue soltanto al momento dell'estinzione dell'obbligazione principale, cioè con l'integrale soddisfacimento del debito garantito, non essendo l'azione del creditore in tal caso soggetta ad alcun termine di decadenza.
Il Tribunale considerava infondato anche l'ultimo motivo di opposizione in quanto l'opposta aveva dimostrato sia l'origine che la consistenza del proprio diritto di credito che risultava correttamente quantificato e ciò in quanto nel caso in cui il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento concesso a titolo di mutuo, come nel caso di specie, la prova del credito può ritenersi fornita attraverso la semplice produzione del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte. Nel caso di specie l'opposta aveva adempiuto al proprio onere probatorio con la produzione del contratto di mutuo e dell'estratto di saldaconto ex art 50 TUB a fronte pag. 6/22 del quale l'opponente si era limitata a una generica contestazione, mentre avrebbe dovuto contestare in maniera specifica l'ammontare del credito e fornire la prova dei tempestivi pagamenti delle rate.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguivano la soccombenza venendo poste a carico dell'opponente.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Vasto ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
2.1 “.. nullità assoluta della sentenza in quanto emessa da Giudice onorario nonché diverso da quello innanzi al quale erano state precisate le conclusioni”.
Secondo l'appellante dallo storico del fascicolo è possibile evincere che la causa assegnata in origine alla Dottoressa era stata assegnata al ruolo della Dottoressa CP_8 che aveva disposto l'udienza di precisazione delle conclusioni nella forma Per_1 della trattazione scritta per il 13.12.2023 differendo l'udienza del 12.12.23 fissata dal precedente magistrato, con la conseguenza che la sentenza risultava pronunciata da un giudice diverso da quello innanzi al quale erano state precisate le conclusioni e pertanto era affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ex art 158 c.p.c.
Ha chiesto, pertanto, la restituzione del procedimento al Tribunale di Vasto ex art. 354
c.p.c.
2.2. “Inammissibilità dell'ingiunzione”.
Secondo l'appellante non sussistevano nel caso di specie le condizioni per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo al fine di procedere all'iscrizione ipotecaria, avendo la giurisprudenza di legittimità indicato come limiti alla duplicazione del titolo sia il principio di consumazione dell'azione e il divieto del bis in idem, che impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento del medesimo credito, sia il principio dell'interesse ex art 100 c.p.c., e il divieto dell'abuso del diritto (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.). Di conseguenza, di fronte alla pendenza di un giudizio di divisione ereditaria, che impedisce qualunque atto di sottrazione dei beni comunitari, dopo circa dieci anni di inerzia nei confronti del pag. 7/22 debitore principale la banca avrebbe potuto notificare precetti e pignoramenti ai fideiussori senza necessità di munirsi di un ulteriore privilegio rappresentato dall'ipoteca giudiziale.
2.3“Della prescrizione e decadenza ex art 1955 e 1957 c.c.”.
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado per non avere il Tribunale tenuto conto della violazione da parte della banca del principio che impone a chiunque di comportarsi secondo buona fede e correttezza e di non aggravare la posizione del debitore.
Nel caso di specie ha lamentato l'omessa considerazione da parte del Tribunale dell'inerzia della banca che, nonostante la debitrice principale non avesse pagato nessuna rata del mutuo e nonostante le comunicazioni CRIF e C.R., era rimasta inattiva per anni, aggravando la posizione dei fideiussori.
2.4 “Circa la prescrizione”.
Con questo motivo la sentenza impugnata è stata censurata nella parte in cui ha fatto riferimento alla prescrizione decennale, mentre in realtà l'appellante aveva espressamente invocato la prescrizione di cui agli artt. 1955, 1956 e specificamente di cui all'art. 1957 c.c.; essendo stata l'azione promossa dopo nove anni, i termini di prescrizione erano decorsi ex art 1957 c.c., giacché contrattualmente il contratto di mutuo si era risolto già nel 2008 a causa della morosità della debitrice.
Ha dedotto, altresì, il vizio di omessa pronuncia non essendosi il Tribunale pronunciato sul disconoscimento dei documenti ex adverso prodotti.
Quanto al termine semestrale ex art 1957 c.c., entro il quale il creditore può pretendere l'adempimento, ha sostenuto che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, non è sufficiente che il creditore agisca in via stragiudiziale, inviando una nota pro forma al debitore o notificando un atto di precetto non seguito dall'esecuzione, dovendo l'istanza esser proposta in via giudiziale.
2.5 “Sul quantum”.
pag. 8/22 L'appellante ha contestato l'ammontare del credito azionato con il monitorio e dunque l'estratto conto, dovendosi identificare la posizione debitoria nel differenziale tra l'importo precettato e quanto forzosamente riscosso e quindi in € 458.762,70, maggiorato degli interessi del 5,74% annuo nominale, e non nell'importo di €
769.262,70 intimato dall'appellata con l'atto di precetto del 22.11.17, ottenuto detraendo dall'importo originario del mutuo di € 1000.000,00 la somma di €
310.500,00, incamerata con l'esecuzione forzata.
3.Si è costituita in grado di appello e per essa Controparte_1 [...]
(incorporante ) rilevando la manifesta Controparte_2 CP_3 inammissibilità ed infondatezza della proposta impugnazione.
Quanto alla censura di nullità della sentenza, ha evidenziato l'erroneità della ricostruzione offerta dall'appellante emergendo dallo storico del fascicolo come il G.O.
Dott. autore della sentenza appellata, era lo stesso avanti al quale le parti Per_2 avevano precisato le conclusioni mediante deposito di note scritte in data 13.12.2023, essendo l'assegnazione della causa al predetto antecedente, in quanto risalente al
20.09.2023.
Ha precisato inoltre come non fosse ravvisabile, secondo l'insegnamento della giurisprudenza riportata, alcuna causa di nullità della sentenza per essere stata adottata da un Giudice onorario.
Ha provveduto, quindi, a ricostruire i rapporti intercorsi fra le parti dalla stipula del mutuo ipotecario del 08.01.2008 per l'importo di € 1.000.000,00 da parte di
[...]
con garanzia prestata fino alla concorrenza di € 2.000.000,00 da Controparte_5 [...]
, (deceduto il 14.02.15 e a cui sono succeduti Parte_1 Persona_3 [...]
, e ) e Parte_1 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_7
, a cui era seguita la comunicazione del 22.09.16 con la quale la
[...] [...]
in dipendenza dell'inadempimento della mutuante, aveva Controparte_9 formalizzato la revoca di tutti gli affidamenti e il recesso dai rapporti bancari intrattenuti;
ha esposto che dopo la dichiarazione di fallimento della società
[...]
(Tribunale di Vasto in data 3.02.17) la banca aveva depositato istanza Controparte_5
pag. 9/22 di insinuazione al passivo in data 24.03.17 e che successivamente, data la natura Contr fondiaria del credito, con atto di precetto notificato il 22.11.2017 aveva intimato alla società debitrice e ai garanti il pagamento delle somme rinvenienti dal mutuo de quo e che l'opposizione a precetto proposta da e Parte_1 [...]
si era conclusa con ordinanza con cui il Tribunale di Vasto aveva Controparte_7 dichiarato la propria incompetenza sulle questioni afferenti la nullità della garanzia per violazione della cosiddetta legge antitrust, assegnando termine di sessanta giorni per la riassunzione della causa avanti il Tribunale delle Imprese di Roma, mai formalizzata.
Ha aggiunto che il credito oggetto di causa era stato ceduto alla Controparte_1 che aveva proseguito nelle azioni di recupero notificando un nuovo precetto nei confronti della fallita in data 21.03.2018 e pignoramento di cui alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E 47/2018 Tribunale di Vasto all'esito della quale ( dopo la vendita dell'immobile pignorato ) la cessionaria aveva incamerato la somma di € 316.700,00 a parziale soddisfazione del credito vantato, con conseguente diritto della stessa ad agire nei confronti dei garanti per il recupero della residua somma spettante.
Contestati tutti i motivi di appello avversari, ha affermato di aver dato prova della sussistenza ed entità del credito vantato con la produzione del contratto di mutuo, dell'estratto di saldaconto ex art 50 TUB e del conteggio analitico del credito aggiornato al 22.04.21 limitandosi l'appellante a contestazioni generiche riguardo alla quantificazione del credito, senza spiegare le ragioni per le quali i conteggi prodotti dall'appellata fossero errati.
4. Motivi della decisione
L'appello è infondato e va rigettato.
4.1 L'appellante con il primo motivo adduce la nullità della sentenza di primo grado in quanto pronunciata da un giudice diverso da quello innanzi al quale sono state precisate le conclusioni
Tale motivo non appare sorretto da adeguato fondamento logico-giuridico in quanto dagli atti di causa e dallo storico del fascicolo risulta quanto segue: con ordinanza del pag. 10/22 29.11.2022 il giudice dott.ssa Iannetta, rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.12.2023; in seguito, in data 1.12.22, la dott.ssa Iannetta era sostituita dalla dott.ssa che, con Per_1 decreto ex art 127 ter c.p.c. del 04.05.23, differiva l'udienza di precisazione delle conclusioni al 13.12.2023 disponendone la sostituzione con il deposito telematico di note scritte.
Successivamente, in data 20.09.2023 vi era la sostituzione della dott.ssa con Per_1 il giudice onorario Tito Antonini, dinanzi al quale si svolgeva l'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.12.23, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, e che provvedeva alla pronuncia della sentenza qui impugnata.
Ciò posto in fatto, va rammentato che secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (SS.UU. n. 26938/13; Cass. n. 2279/20; Cass.
4255/2020; Cass. n. 14144/2020) vi deve essere corrispondenza tra il giudice dinanzi al quale le parti hanno rassegnato le conclusioni ed assunto la causa in decisione e quello che pronuncia la sentenza, non potendo essere sostituito l'organo giudicante nella fase compresa tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza se non previa rinnovazione di detta udienza, a pena di nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c. avendo, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità chiarito che “la sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., con la conseguenza che, da un lato, il vizio può essere fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ. - sicché resta sanato in difetto di impugnazione - mentre, dall'altro, l'emersione del vizio in sede di appello non consente la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ..(Cass. n. 14144/2020) non rientrando in alcuna delle ipotesi tassativamente previste.
Nel caso di specie dunque non vi è stato alcun vizio di costituzione del giudice essendo la sentenza stata pronunciata dallo stesso innanzi al quale le parti hanno precisato le pag. 11/22 conclusioni, sebbene nelle forme della trattazione scritta, essendo la sostituzione del giudice intervenuta prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
precisandosi altresì che anche se vi fosse stata la violazione denunciata dall'appellante essa sarebbe stata causa di nullità delle sentenza di primo grado con la conseguenza che il giudice d'appello sarebbe stato tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, provvedendo alla rinnovazione delle decisione senza dover rimettere la causa al primo giudice, al contrario di quanto richiesto dall'appellante.
Nessuna valenza può, poi, con evidenza riconoscersi alla circostanza che la sentenza impugnata sia stata emessa da giudice onorario avendo sul punto la Suprema Corte chiarito (da ultimo Cass. n. 29237/2024) che “I giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, stante la piena assimilazione, ai sensi dell'art. 106 Cost., dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, sicché deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata”.
4.2 Quanto alla censura sull'inammissibilità dell'ingiunzione non potendo il creditore già in possesso di titolo esecutivo munirsi di un secondo titolo, la Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass . n. 13612/2025) “Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché
l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo”
La Suprema Corte (Cass. n. 21768/2019) ha chiarito come sia possibile per il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale, invece di iniziare l'esecuzione sulla base di questo, domandare un decreto ingiuntivo, allegando il titolo stragiudiziale quale prova scritta del proprio credito e ciò “sul presupposto che il decreto ingiuntivo era in grado di offrire al creditore una tutela maggiore e più stabile di quella offerta dal titolo
pag. 12/22 stragiudiziale, ed in particolare l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale” e che “ il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale, e che abbia già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria: sia perché
l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontarie ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore”
La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente
l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta
l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 (Rv. 635325 - 01). Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'azione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in considerazione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi, fraudolenti
o vessatori”.
Nel caso di specie, nessuno di questi limiti sussiste: non quello del creditore che abbia già ottenuto il medesimo titolo giacché con il mutuo è stata iscritta ipoteca solo sul bene pag. 13/22 della debitrice principale (oggetto di esecuzione forzata da cui era conseguito un ricavo di € 316.700,00).
Neppure può ritenersi sussistere la carenza di interesse, perché il mutuo de quo non consentiva al creditore di iscrivere ipoteca sui beni dei garanti, mentre con il decreto ingiuntivo lo stesso poteva porre un vincolo sui beni di questi ultimi, procedendo ad iscrivere ipoteca giudiziale, con la possibilità di soddisfarsi in via privilegiata in caso di azioni esecutive;
né vi è prova dell'abuso del diritto o del processo da parte del creditore.
4.3.1 Quanto alle censure con le quali si lamenta l'inerzia della banca in violazione degli artt. 1955 e 1957 c.c., giova esaminare la natura della garanzia rilasciata dall'appellante, derivandone conseguenze diverse in ordine all'individuazione del termine semestrale ex art. 1957 c.c. a seconda che trattasi di fideiussione o contratto autonomo di garanzia.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità anche di recente (Cass. n. 5478/2024) ha ribadito che ““le Sezioni Unite di questa Corte, già ormai da alcuni anni (cfr. sentenza
n. 3947 del 2010), nell'esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia ed i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, hanno avuto modo di statuire che: «Il contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il
pag. 14/22 fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
La distinzione si traduce contrattualmente nell'inserimento nel testo negoziale delle clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, in quanto l'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto fra creditore e debitore principale
è l'aspetto che rende evidente l'assenza dell'elemento dell'accessorietà (rimanendo comunque sempre possibile l'exceptio doli), non essendo sufficiente invece la sola presenza della clausola “a prima richiesta” (Cass. SS.UU n. 3947/2010, confermata da successive pronunce).
Nel caso di specie esaminando il contratto di finanziamento e in particolare all'art. 7, ove è previsto per i garanti ( , ) Parte_1 Persona_3 Controparte_7
“esplicita e formale rinunzia al diritto di preventiva escussione del debitore principale
e con rinuncia altresì a far valere il disposto degli artt. 1955, 1957 e 1205 c.c.” e l'impegno per gli stessi a pagare “alla Banca mutuante, a semplice richiesta scritta e anche in caso di opposizione del debitore, l'importo che, tra capitale, rate di ammortamento scadute, interessi ordinari e muratori, spese legali e ogni altro accessorio fosse dovuto dal debitore stesso in dipendenza del presente contratto”, appare evidente, applicando i criteri distintivi indicati dalla giurisprudenza, che trattasi di contratto autonomo di garanzia risultando reciso il vincolo di accessorietà della garanzia che contraddistingue la fideiussione e derivandone che la forma dell'istanza di pagamento idonea ad interrompere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e il correlativo onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale possa ritenersi soddisfatto, oltre che con l'esperimento di un'azione giudiziale, anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, avendo chiarito la Suprema Corte (Cass. n.
pag. 15/22 31509/21) che “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del Cc, deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del Cc – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente”.
A ciò si aggiunga che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, ancora di recente riaffermato, ““la decadenza del creditore dalla fideiussione, per non aver proposto tempestivamente, ai sensi dell'articolo 1957 del c.c., contro il debitore le sue
«istanze» (da intendersi come i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione), non opera in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, come la circostanza che il debitore abbia presentato domanda di concordato preventivo o sia dichiarato fallito, poiché l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando risulti evidente e giuridicamente inseparabile, non può in alcun modo integrare gli estremi della negligenza del creditore e, per l'effetto, considerarsi causa efficiente dell'estinzione della garanzia. In particolare, al creditore né in sede di concordato preventivo, né in quella della successiva procedura fallimentare è concessa altra possibilità se non quella dell'agire per il mero riconoscimento del credito in sede
pag. 16/22 concordataria e di instare per l'ammissione al passivo” (cfr. Cass. n. 2607/2024; Cass.
n. 2532/2005; Cass. n. 11771/2002).
Nel caso di specie, deve osservarsi che, avendo la creditrice provveduto ad insinuarsi al passivo del fallimento della in data 24.03.17 (la dichiarazione Controparte_5 di fallimento è del 03.02.2017, quindi quando non era ancora spirato il termine semestrale decorrente dalla risoluzione dei rapporti avvenuta con comunicazione inviata dalla Banca del 22.09.16 di revoca affidamenti e recesso dai Controparte_9 rapporti bancari), non vi era ragione per dare applicazione all'art. 1957 c.c. e instaurare ulteriori azioni;
inoltre va ricordato che la creditrice, stante la natura fondiaria del credito, aveva provveduto ad avviare anche la procedura esecutiva notificando il precetto in data 22.11.2017 alla debitrice principale e ai garanti, per cui risulta evidente che la banca non è rimasta inattiva, ma ha coltivato ogni iniziativa volta al recupero del proprio credito.
4.3.2 Neppure può invocarsi la nullità delle garanzie prestate per violazione della normativa antitrust in quanto inapplicabile ai contratti autonomi di garanzia;
anche qualora, in ipotesi, si volesse inquadrare la garanzia oggetto di causa come fideiussione, essendo la stessa risalente al 2008 ne consegue che il provvedimento della Banca
d'Italia del 2005, come è noto e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non potrebbe comunque considerarsi prova privilegiata, incombendo sul garante l'onere di provare l'intesa anticoncorrenziale, onere probatorio rimasto del tutto disatteso.
4.3.3 Quanto alla prescrizione eccepita dall'appellante per essere il mutuo risolto nel
2008 non avendo il debitore pagato nemmeno una rata, giova rammentare che (Cass. n.
4232/2023) “Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301;
Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798). Si è, in particolare, spiegato: «la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere
pag. 17/22 costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.
D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata
(art. 1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero» (Cass., n. 2301/04, cit.).
Precisa, altresì, la Suprema Corte che “ Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata”. “Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass., sez. 3, 14/07/1994,
n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3, 08/08/2013, n. 18915).
Da ciò pertanto risulta evidente l'infondatezza delle argomentazioni fornite al riguardo dall'appellante avendo la Banca, come sopra illustrato, posto in essere tempestivamente atti interruttivi della prescrizione e iniziative finalizzate al recupero del credito.
4.3.4 Inconferente appare anche il richiamo all'art. 1955 c.c.; sul punto, oltre ad evidenziarsi l'espressa rinuncia dei garanti ad avvalersi del disposto di cui agli artt.
1955, 1957 e 1205 c.c. (art. 7 del finanziamento) va rammentato l'insegnamento della pag. 18/22 Suprema Corte (Cass. n. 4175/2020, Cass, 6685/2924) per cui “il fatto del debitore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 cod.civ., ai fini della liberazione del debitore, non può consistere nella mera inazione , ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione, ex art.
1949 cod.civ., o di regresso, ex art. 1950 cod.civ.) e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore”: nel caso di specie la sussistenza delle predette violazioni è rimasta del tutto indimostrata limitandosi l'appellante a sostenere la violazione del termine ex art 1957 c.c. risultata infondata per le ragioni sopra esposte.
4.3.5 Quanto al disconoscimento della documentazione prodotta in primo grado dall'appellata, la Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità ( Cass.
9690/2023) “in tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione di cui all'art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta.”: nel caso di specie a fronte della produzione documentale effettuata in primo grado dall'appellata con la comparsa di costituzione e risposta, l'appellante avrebbe dovuto effettuare il disconoscimento alla prima udienza di comparizione ( udienza del
28.06.2022) e non con la memoria ex art 183 c.p.c., per cui tale disconoscimento è tardivo e dunque inammissibile;
si rileva, inoltre, la genericità del disconoscimento, effettuato senza rispettare i requisiti di specificità richiamati dalla giurisprudenza di legittimità per la quale il disconoscimento deve avvenire attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed inequivoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (da ultimo Cass. n.
23213/24, per la quale“ il disconoscimento, pur senza vincoli di forma, debba rivestire i connotati della chiarezza, della puntualità e della specificità, cioè a dire debba consistere in una dichiarazione di inequivoca negazione della genuinità della copia con
pag. 19/22 la esplicita indicazione degli aspetti per i quali si assuma differisca le copia prodotta rispetto all'originale, senza che possano a tal fine reputarsi sufficienti clausole di stile, rimostranze ambigue, generiche o omnicomprensive (da ultimo - e con dovizia di argomentazioni - Cass. 20/12/2021, n. 40750; conf. Cass. 13/05/2021, n. 12794; Cass.
20/06/2019, n. 16557; Cass. 21/02/2019, n. 5141; Cass. 02/09/2016, n. 17526; Cass.
17/02/2015, n. 3122; Cass. 03/04/2014, n. 7775).. Pertanto, ad integrare gli estremi di un disconoscimento idoneo a ridimensionare la valenza di prova di una copia analogica di documenti informatici non rileva ex se la denuncia dell'avvenuto deposito di una «mera copia» o l'affermazione generica di un'inidoneità probatoria di essa: occorre, per contro, una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta”).
4.4 Infondate appaiono anche le censure in ordine alla quantificazione della posizione debitoria azionata con il monitorio che secondo l'appellante sarebbe stata pari al differenziale tra l'importo indicato nel precetto del 22.11.17 e quanto riscosso con l'esecuzione forzata. Ed invero occorre considerare che all'importo precettato vanno aggiunti gli ulteriori interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale sulle rate scadute dalle singole scadenze al soddisfo, oltre gli interessi sul capitale a scadere dalla chiusura del rapporto (comunicazione del recesso della Banca del 22.09.17) al soddisfo, risultando l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto del 30.07.21 composto dal capitale residuo del mutuo (€ 600.347,20), dalle rate scadute e insolute ( € 174.326,04), oltre che dagli interessi di mora calcolati sulle singole scadenze e sino alla risoluzione del rapporto (€ 11.454,73) e ulteriori interessi di mora calcolati secondo il tasso contrattuale dalla risoluzione del rapporto ( comunicazione recesso della banca del
22.09.17) al 22.04.21; solo infine, dall'importo così complessivamente calcolato, è stata detratta la somma di € 316.700,00 recuperata con l'esecuzione forzata, per cui corretto risulta l'importo ingiunto. Pare opportuno precisare, altresì, che l'appellata, come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, aveva assolto al proprio onere probatorio con la produzione del contratto di mutuo, il piano di ammortamento e la certificazione ex art. 50 TUB (neppure necessaria nel caso di specie, trattandosi di pag. 20/22 rimborso di un finanziamento, ai fini del quale, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità in recente pronuncia (Cass. ord. n. 21/2023) “non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca”, risultando sufficiente la produzione del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento, unitamente alla comunicazione di messa in mora (documentazione presente nel caso di specie), e l'allegazione dell'inadempimento della controparte su cui gravava l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte, rimasto privo di riscontro essendosi l'appellante limitato ad una contestazione generica in ordine alla quantificazione del credito senza puntuali indicazioni sulle ragioni dell'erroneità dei conteggi prodotti dall'appellata.
5. In conclusione, assorbito ogni altro motivo di doglianza, l'appello deve essere rigettato con piena conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite sono regolate secondo i principi della soccombenza mediante la liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (valore da € 520.001 ad € 1.000.000), fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
6.Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 17/2024 resa dal Tribunale di Vasto, pubblicata in data 12.01.24, la Corte
d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 21/22 1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in € 18.511,00 per compensi, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge;
3) dà atto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 30 giugno 2025
Consigliere rel. est. Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
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