Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.3.2025 , nella causa iscritta al n. 4728 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato ai Parte_1 fini del presente atto in Benevento, alla via G. Piranesi, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi
Bocchino, nato il [...] a [...];
RICORRENTE
E
in persona del Procuratore della Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe BOSCARELLI in Controparte_2 virtù di procura alle liti, in calce alla memoria ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Benevento alla Via XXIV Mag-gio n. 2;
in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Cataldi Marcella ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 il ricorrente in epigrafe identificato ha impugnato il sollecito di pagamento n. 01720249002695347000 in relazione alla cartella di pagamento n.
01720100003244820/000 relativa a contributi IVS anno 2003.
Il ricorrente ha eccepito in primo luogo la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione nonché ha eccepito la prescrizione del credito.
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma
6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01).
Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del
1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni (modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001;
11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).
Va affermata la legittimazione passiva dell' . Nella specie le censure di ordine formale CP_3 dedotte dall'opponente attengono alle precedenti cartelle esattoriali e si riverberano pertanto sui successivi atti dell'agente della riscossione come motivi di invalidità di ordine sostanziale
(e non meramente formale), incidenti sulla estinzione dei crediti controversi per intervenuta prescrizione;
motivi, questi, per i quali in tali ipotesi sussiste la legittimazione passiva concorrente anche dell'ente impositore (v. Cass. ord. 1532/2012).
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Va rigettata l'eccezione di nullità dell'intimazione per assenza dei requisiti minimi previsti dalla legge.
L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (sul punto da ultimo Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, n.28689).
Nella specie , in definitiva, la comunicazione impugnata è conforme a legge in quanto sono indicati le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito da cui la stessa è scaturita né era necessaria la sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento non essendo tale onere previsto da alcuna disposizione di legge (Cass.n.24234/11).
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Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito
È ormai pacifico che la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
12263 del 25/05/2007).Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.Tale orientamento è stato da ultimo recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
L' ha provato di avere notificato la cartella n. Controparte_1
01720100003244820000 a in data 10.03.2010 all'indirizzo di parte ricorrente con consegna a familiare convivente (vd. all.7).
Ebbene considerata la regolarità della notifica della cartella esattoriale, la parte è decaduta dalla possibilità di eccepire la prescrizione dei contributi non avendo impugnato la cartella nel termine decadenziale previsto dalla legge (40 giorni).
Quanto alla prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella si osserva quanto segue.
L'Ente ha provato di avere notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
avviso di intimazione n. 01720129003745154000 notificato il 27.06.2012 personalmente al ricorrente (relata all.8);
avviso di intimazione n. 01720149004524300000 notificato l'11.11.2014 personalmente al ricorrente (relata all.10);
avviso di intimazione n. 01720199000823716000 notificato il 13.04.2019 presso il domicilio del ricorrente con consegna alla figlia (relata all.13);
avviso di intimazione n. 01720199004354981000 notificato il 17.01.2020 presso il domicilio del ricorrente con consegna alla figlia (relata all.15); sollecito di pagamento n. 01720249002695347000 notificato il 18.10.2024 ed impugnato nel presente procedimento.
E' evidente che non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la notifica dell'ultimo atto di intimazione (17.1.2020) e il sollecito di pagamento (18.10.2024).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore dell' Controparte_1
CP_ Sussistono gravi motivi di compensazione nei confronti dell' in quanto estraneo ai motivi di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento € 5391,00 in favore dell' Controparte_1
oltre Iva, spese generali e cp.a
[...]
CP_
3. compensa le spese nei confronti dell'
Così deciso in Benevento, il 29.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari