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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/06/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 314/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa FR DI Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione giudiziale, trasformata in consensuale all'udienza del 11.6.2025, nel proc. n. 314 /2025 R.G., promosso, con ricorso da
, nata in [...] il [...] Parte_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], entrambi elettivamente Controparte_1
domiciliati in Scauri di Minturno via Appia 783, presso lo studio dell'Avv. RM TO
SA che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
entrambi elettivamente domiciliati in Scauri di Minturno via Appia 783, presso lo studio dell'Avv.
RM TO SA che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 11.6.2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.2.2025, chiedeva che il Tribunale Parte_1
pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi;
esponeva di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 23/11/1980 con , deducendo che erano nate le figlie Controparte_1
FR e maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che la convivenza era divenuta Per_1
intollerabile. La ricorrente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale e il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento nella misura di euro 400,00 mensili.
All'udienza di comparizione del 28.5.2025 compariva sia la ricorrente sia il convenuto, senza difensore, dichiarando la propria disponibilità a versare alla moglie l'importo mensile di euro
200,00 a titolo di mantenimento
Con note scritte per l'udienza del 11.6.2025 le parti davano quindi atto di aver raggiunto un accordo, allegato in atti, per la trasformazione del procedimento in consensuale.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 314
/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo allegato alle note scritte depositate per l'udienza del 11.6.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Minturno il 23/11/1980, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Minturno dell'anno 1980, al n. 79, parte II, serie A, Uff. 1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa FR DI Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione giudiziale, trasformata in consensuale all'udienza del 11.6.2025, nel proc. n. 314 /2025 R.G., promosso, con ricorso da
, nata in [...] il [...] Parte_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], entrambi elettivamente Controparte_1
domiciliati in Scauri di Minturno via Appia 783, presso lo studio dell'Avv. RM TO
SA che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
entrambi elettivamente domiciliati in Scauri di Minturno via Appia 783, presso lo studio dell'Avv.
RM TO SA che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 11.6.2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.2.2025, chiedeva che il Tribunale Parte_1
pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi;
esponeva di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 23/11/1980 con , deducendo che erano nate le figlie Controparte_1
FR e maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che la convivenza era divenuta Per_1
intollerabile. La ricorrente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale e il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento nella misura di euro 400,00 mensili.
All'udienza di comparizione del 28.5.2025 compariva sia la ricorrente sia il convenuto, senza difensore, dichiarando la propria disponibilità a versare alla moglie l'importo mensile di euro
200,00 a titolo di mantenimento
Con note scritte per l'udienza del 11.6.2025 le parti davano quindi atto di aver raggiunto un accordo, allegato in atti, per la trasformazione del procedimento in consensuale.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 314
/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo allegato alle note scritte depositate per l'udienza del 11.6.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Minturno il 23/11/1980, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Minturno dell'anno 1980, al n. 79, parte II, serie A, Uff. 1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari