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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/12/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 442/2025
Oggi 02/12/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per l'avv.to BAVA LEONARDO Parte_1
Per , nessuno CP_1
Preliminarmente il giudice verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza , dichiara la contumacia dell' CP_1
Il procuratore della parte ricorrente discute la causa insistendo per l'accoglimento del ricorso e dichiarando di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 RG n.442/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Simona GEROLA , alla pubblica udienza del 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra rappresentato e difeso dall' avv.to BAVA Parte_1
ANDREA
ricorrente
C O N T R O
CP_1
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente Piaccia al Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, fissata l'udienza di discussione, possibilmente via TEAMS, dichiarare che la pensione diretta di pertinenza del ricorrente Cat. VO è esente IR ai sensi dell'art. 2 comma 211 legge Parte_1 P.IVA_1
232/16; CP_ Conseguentemente, condannare l' in qualità di sostituto di imposta a porre fine alla ritenuta fiscale su tale pensione, ponendo in pagamento l'importo al lordo dell'IR e relative addizionali.
Vinte spese, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva avanti al Tribunale di Mantova Parte_1
l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe . CP_1
Il procuratore della parte ricorrente esponeva quanto segue:
è il padre di eroico militare dell'Esercito Italiano deceduto nel Parte_1 Persona_1
2000 per patologia tumorale contratta dopo essere stato esposto ai fattori nocivi di missione in
2 teatri operativi esteri e con la moglie si è visto riconoscere i benefici assistenziali destinati ai superstiti;
l'art. 1 comma 211 legge 232/16, in vigore dal 01.01.2017, ha esteso alle Vittime del dovere e loro superstiti anche il beneficio della esenzione IR delle pensioni loro spettanti;
CP_ con comunicazione del 22.05.2018 l' rigettava l'istanza del Sig. di applicare tale Pt_1 beneficio al suo trattamento pensionistico (da lavoro, con la seguente motivazione: “L'esenzione dell'imposizione fiscale prevista dall'art. 1, comma 211, della legge 232 spetta: alle vittime del dovere, alle categorie equiparate alle vittime del dovere come individuate dai commi 563 e 564; ai loro familiari superstiti, limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari cui il diritto è autonomo rispetto
a quello del de cuius, vittima del dovere o equiparata”.
a seguito della risposta negativa, il Sig. non provvedeva alla presentazione di ricorso Pt_1 presso il Comitato Provinciale nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 47 Dpr 639/1970, non avendo la domanda attinenza con le modalità di quantificazione della pensione in sé da parte di CP_ CP_ come ente pensionistico, bensì sulle modalità di applicazione della ritenuta alla fonte di come sostituto di imposta e solo tempo dopo provava ad ottenere un ripensamento rivolgendosi al Comitato Provinciale di Mantova, il quale rigettava l'istanza (all. 4), rilevando: “Si dichiara inammissibile il ricorso presentato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lett. D, del “regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell' delibera CDA n. 8 del CP_1
13.01.2023, perché presentato oltre i termini di decadenza dell'azione giudiziaria (come indicato nel provvedimento contestato) stabiliti dalle norme applicabili alle fattispecie”.
Tanto premesso, dopo aver argomentato in merito all'ammissibilità dell'azione , rilevava che la
Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha avuto modo di trattare la problematica oggetto di CP_ causa sconfessando la tesi limitativa ideata da con i propri messaggi e come visto recepita anche da Agenzia Entrate, venendo invece precisato che in realtà la norma dell'art. 1 comma 211
l. 232/16 ha previsto un beneficio soggettivo, che compete su tutti i “trattamenti pensionistici”, di qualunque tipologia, erogate
Invocava pronunce di merito e rivendicava , con ampie e articolate argomentazioni, il diritto del alla dichiarazione che la pensione diretta di pertinenza del ricorrente 10001441 Parte_1
Cat. VO è esente IR ai sensi dell'art. 2 comma 211 legge 232/16 e il conseguente obbligo di in qualità di sostituto di imposta a porre fine alla ritenuta fiscale su tale pensione, ponendo CP_1 in pagamento l'importo al lordo dell'IR e relative addizionali.
L' non si costituiva e, pertanto, verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto CP_1 di fissazione della prima udienza, veniva dichiarato contumace.
3 La causa, istruita sulla documentazione versata dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
Come statuito anche recentemente dalla Suprema Corte è indirizzo ormai consolidato in giurisprudenza quello per cui la lettera dell'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 vada interpretata nel senso che l'estensione dei benefici fiscali ivi previsti debba riferirsi a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza che dalla norma emerga alcuna indicazione circa la necessaria correlazione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Non si rinviene alcuna ragione per discostarsi da tale indirizzo, in quanto i riferimenti contenuti nella disposizione – alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – sono da considerarsi
“funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati”, poiché tali norme “non prevedono alcun trattamento pensionistico, ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell'assegno vitalizio, nonché altri benefici, come l'esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa.” (Cass. civ., Sez. trib., 4873/2015, 15023/2024, 15115/2024,
15121/2024).
Analogamente, deve escludersi che una limitazione oggettiva all'applicazione della disposizione possa derivare dal rinvio alle norme che disciplinano i benefici fiscali estesi, ovvero l'art. 2, commi
5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n.
206 (Corte conti, Sez. Toscana, 17/2025, 18/2025).
Non resta che dichiarare che la pensione diretta di pertinenza di 10001441 Cat. Parte_1
VO è esente IR ai sensi dell'art. 2 comma 211 legge 232/16 e, per l'effetto, ordinare all' CP_1 in qualità di sostituto di imposta a porre fine alla ritenuta fiscale su tale pensione, ponendo in pagamento l'importo al lordo dell'IR e relative addizionali
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara che la pensione diretta di pertinenza di 10001441 Cat. VO è esente Parte_1
IR ai sensi dell'art. 2 comma 211 legge 232/16 e, per l'effetto, ordina all' in qualità di CP_1
4 sostituto di imposta di porre fine alla ritenuta fiscale su tale pensione, ponendo in pagamento l'importo al lordo dell'IR e relative addizionali;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in CP_1 complessivi euro 1.350,00 , oltre rimb. forf. , IVA e CPA di legge
Cosi' deciso in Mantova , il 2.12.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 442/2025
Oggi 02/12/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per l'avv.to BAVA LEONARDO Parte_1
Per , nessuno CP_1
Preliminarmente il giudice verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza , dichiara la contumacia dell' CP_1
Il procuratore della parte ricorrente discute la causa insistendo per l'accoglimento del ricorso e dichiarando di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 RG n.442/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Simona GEROLA , alla pubblica udienza del 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra rappresentato e difeso dall' avv.to BAVA Parte_1
ANDREA
ricorrente
C O N T R O
CP_1
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente Piaccia al Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, fissata l'udienza di discussione, possibilmente via TEAMS, dichiarare che la pensione diretta di pertinenza del ricorrente Cat. VO è esente IR ai sensi dell'art. 2 comma 211 legge Parte_1 P.IVA_1
232/16; CP_ Conseguentemente, condannare l' in qualità di sostituto di imposta a porre fine alla ritenuta fiscale su tale pensione, ponendo in pagamento l'importo al lordo dell'IR e relative addizionali.
Vinte spese, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva avanti al Tribunale di Mantova Parte_1
l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe . CP_1
Il procuratore della parte ricorrente esponeva quanto segue:
è il padre di eroico militare dell'Esercito Italiano deceduto nel Parte_1 Persona_1
2000 per patologia tumorale contratta dopo essere stato esposto ai fattori nocivi di missione in
2 teatri operativi esteri e con la moglie si è visto riconoscere i benefici assistenziali destinati ai superstiti;
l'art. 1 comma 211 legge 232/16, in vigore dal 01.01.2017, ha esteso alle Vittime del dovere e loro superstiti anche il beneficio della esenzione IR delle pensioni loro spettanti;
CP_ con comunicazione del 22.05.2018 l' rigettava l'istanza del Sig. di applicare tale Pt_1 beneficio al suo trattamento pensionistico (da lavoro, con la seguente motivazione: “L'esenzione dell'imposizione fiscale prevista dall'art. 1, comma 211, della legge 232 spetta: alle vittime del dovere, alle categorie equiparate alle vittime del dovere come individuate dai commi 563 e 564; ai loro familiari superstiti, limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari cui il diritto è autonomo rispetto
a quello del de cuius, vittima del dovere o equiparata”.
a seguito della risposta negativa, il Sig. non provvedeva alla presentazione di ricorso Pt_1 presso il Comitato Provinciale nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 47 Dpr 639/1970, non avendo la domanda attinenza con le modalità di quantificazione della pensione in sé da parte di CP_ CP_ come ente pensionistico, bensì sulle modalità di applicazione della ritenuta alla fonte di come sostituto di imposta e solo tempo dopo provava ad ottenere un ripensamento rivolgendosi al Comitato Provinciale di Mantova, il quale rigettava l'istanza (all. 4), rilevando: “Si dichiara inammissibile il ricorso presentato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lett. D, del “regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell' delibera CDA n. 8 del CP_1
13.01.2023, perché presentato oltre i termini di decadenza dell'azione giudiziaria (come indicato nel provvedimento contestato) stabiliti dalle norme applicabili alle fattispecie”.
Tanto premesso, dopo aver argomentato in merito all'ammissibilità dell'azione , rilevava che la
Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha avuto modo di trattare la problematica oggetto di CP_ causa sconfessando la tesi limitativa ideata da con i propri messaggi e come visto recepita anche da Agenzia Entrate, venendo invece precisato che in realtà la norma dell'art. 1 comma 211
l. 232/16 ha previsto un beneficio soggettivo, che compete su tutti i “trattamenti pensionistici”, di qualunque tipologia, erogate
Invocava pronunce di merito e rivendicava , con ampie e articolate argomentazioni, il diritto del alla dichiarazione che la pensione diretta di pertinenza del ricorrente 10001441 Parte_1
Cat. VO è esente IR ai sensi dell'art. 2 comma 211 legge 232/16 e il conseguente obbligo di in qualità di sostituto di imposta a porre fine alla ritenuta fiscale su tale pensione, ponendo CP_1 in pagamento l'importo al lordo dell'IR e relative addizionali.
L' non si costituiva e, pertanto, verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto CP_1 di fissazione della prima udienza, veniva dichiarato contumace.
3 La causa, istruita sulla documentazione versata dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
Come statuito anche recentemente dalla Suprema Corte è indirizzo ormai consolidato in giurisprudenza quello per cui la lettera dell'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 vada interpretata nel senso che l'estensione dei benefici fiscali ivi previsti debba riferirsi a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza che dalla norma emerga alcuna indicazione circa la necessaria correlazione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Non si rinviene alcuna ragione per discostarsi da tale indirizzo, in quanto i riferimenti contenuti nella disposizione – alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – sono da considerarsi
“funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati”, poiché tali norme “non prevedono alcun trattamento pensionistico, ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell'assegno vitalizio, nonché altri benefici, come l'esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa.” (Cass. civ., Sez. trib., 4873/2015, 15023/2024, 15115/2024,
15121/2024).
Analogamente, deve escludersi che una limitazione oggettiva all'applicazione della disposizione possa derivare dal rinvio alle norme che disciplinano i benefici fiscali estesi, ovvero l'art. 2, commi
5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n.
206 (Corte conti, Sez. Toscana, 17/2025, 18/2025).
Non resta che dichiarare che la pensione diretta di pertinenza di 10001441 Cat. Parte_1
VO è esente IR ai sensi dell'art. 2 comma 211 legge 232/16 e, per l'effetto, ordinare all' CP_1 in qualità di sostituto di imposta a porre fine alla ritenuta fiscale su tale pensione, ponendo in pagamento l'importo al lordo dell'IR e relative addizionali
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara che la pensione diretta di pertinenza di 10001441 Cat. VO è esente Parte_1
IR ai sensi dell'art. 2 comma 211 legge 232/16 e, per l'effetto, ordina all' in qualità di CP_1
4 sostituto di imposta di porre fine alla ritenuta fiscale su tale pensione, ponendo in pagamento l'importo al lordo dell'IR e relative addizionali;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in CP_1 complessivi euro 1.350,00 , oltre rimb. forf. , IVA e CPA di legge
Cosi' deciso in Mantova , il 2.12.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
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