Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/05/2025, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n R.G.A.C. 4198/2023 e pendente tra
, con il patrocinio dell'Avv Stefano Sala presso il cui studio in Parte_1
Roma è elettivamente domiciliato
-appellante e
, con il patrocinio dell'Avv Maria Beatrice Ruggero presso il cui Controparte_1
studio in Roma è elettivamente domiciliata
-appellata/app.te incid.le e con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n 2906/2023, pubblicata il 20/2/2023,
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Roma ha
la responsabilità al marito,
. rigettato la domanda di addebito della separazione alla moglie,
. determinato in euro 600 mensili il contributo paterno al mantenimento del figlio
(classe 2001), con decorrenza dalla domanda, e posto a carico del Per_1 Parte_1
il 100% delle spese straordinarie,
. determinato in euro 700 mensili l'assegno per il mantenimento della moglie, con decorrenza dalla domanda,
. condannato il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il primo Giudice ha rappresentato che
. la ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, dal quale ha avuto CP_1
due figli , n. il 14.07.1996, e , n. il 28.09.2001- con addebito della Per_2 Per_1
separazione al marito, affidamento condiviso del figlio , all'epoca minorenne, e Per_1
relativo collocamento presso di lei, assegnazione della casa coniugale, riconoscimento degli assegni di mantenimento per lei (2.000 euro mensili) e per entrambi i figli (2.000 euro per , oltre all'80% delle spese straordinarie, e 1.000 euro per , oltre Per_1 Per_2
al 50% delle spese straordinarie, maggiorenne e non economicamente autosufficiente), nonché condanna del marito al risarcimento del danno endofamiliare per le condotte denigratorie e prevaricatorie tenute nei suoi confronti in corso di matrimonio,
. il contestando quanto ex adverso dedotto anche con riferimento agli Parte_1
episodi di violenza addebitatigli, ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, oltre all'assegnazione della casa coniugale con collocamento del figlio presso Per_1
di sé, la determinazione di un assegno di mantenimento per la moglie di euro 500 mensili, nonché un contributo a carico di controparte di euro 500 a titolo di contributo per il figlio , nulla chiedendo per la figlia , divenuta economicamente Per_1 Per_2
indipendente,
. il Presidente f.f ha assegnato la casa coniugale sita in Roma, via CO d'Ampezzo
n. 60 alla per ivi convivere con il figlio maggiorenne , non ancora CP_1 Per_1
economicamente autonomo, e posto a carico del l'assegno di euro 600 Parte_1 mensili per il figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie, e l'assegno per la moglie di euro 700 mensili,
. è inammissibile la domanda a contenuto risarcitorio avanzata dalla per CP_1
l'impossibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di risarcimento del danno,
. all'esito dell'istruttoria svolta, risultava provata la domanda di addebito al marito, avendo i testi addotti dalla che costei, nel corso del matrimonio, ha dovuto a CP_1
lungo sopportare le intemperanze del i) che la criticava per ogni minima Parte_1
cosa, apostrofandola con epiteti offensivi e denigratori in caso di dissenso manifestato da lei, anche in presenza dei figli e degli amici al fine di umiliarla, ii) perpetrava ricatti di natura economica ai danni della moglie anche al fine di ottenere determinate prestazioni sessuali, iii) poneva in essere condotte punitive utili a soggiogare la volontà della ricorrente, come in occasione degli episodi in cui il in caso di Parte_1
rientro a casa della moglie oltre l'orario da lui imposto, chiudeva a chiave la camera da letto, iv) ha tenuto condotte aggressive e violente come accaduto il 1.10.2018 - allorquando ha preso a pugni l'auto con dentro la moglie, giungendo a staccare la maniglia della portiera- e il 23/6/2018 -allorquando ha cercato di strapparle di mano il cellulare, afferrandola per le braccia e scuotendola-,
. non risultava provato che la avesse tenuto atteggiamenti umilianti ed CP_1
offensivi nei confronti del tali da determinare l'intollerabilità della Parte_1
convivenza, atteggiamenti che, oltretutto, ove provati, andrebbero contestualizzati alla luce dell'avversa condotta di violenza e assoggettamento psicologico,
. quanto ai provvedimenti consequenziali alla separazione, il figlio , ascoltato Per_1
nell'udienza presidenziale del 20.01.2020, ha dichiarato di voler rimanere a casa con la madre, dovendo le condizioni economiche dei coniugi essere così ricostruite: v) la moglie è priva di reddito ed occupazione, essendosi sempre occupata della famiglia, ed è proprietaria per quota pari all'11% di un immobile in Roma e di un altro in San
Felice Circeo;
ha dichiarato, altresì, di aver ricevuto nel 2016, contestualmente all'apertura di un conto corrente, la donazione una tantum di una somma di denaro da parte della madre per far fronte alle spese ordinarie e quotidiane, personali e della famiglia, vi) il ingegnere libero professionista, ha dichiarato redditi lordi Parte_1
per euro 33.916 nell'anno 2018, per euro 28.231 nell'anno 2019 e euro 60.122 nell'anno 2020, oltre ad essere proprietario per 1/2 di un immobile in Roma e titolare della nuda proprietà per 1/3 nuda di un immobile in Roma -con usufrutto alla madre-, per 1/6 di un immobile in Porto S. Stefano (GR), per i 28/100.000 di una multiproprietà in CO D'Ampezzo (BL); egli ha documentato e dichiarato di essere onerato di spese -euro 420/mese per acquisto in leasing di automobile, con scadenza novembre
2025, canone locatizio di euro 427 per lo studio professionale, spese universitarie per il figlio per euro 300 annui- e del rimborso di vari finanziamenti -Findomestic Per_1
(rata mensile complessiva 576,00 euro), e (rata mensile CP_2 CP_3
complessiva 490,37 euro), (rata mensile 256,00 euro), rata CP_4 CP_5
mensile 196,00 euro), assa Previdenza Ingegneri) (rata mensile CP_6
complessiva 1.092,23 euro), (rata mensile 583,00 Parte_3
euro)- dei quali non risulta provata la finalizzazione al soddisfacimento di necessità familiari;
le movimentazioni sul conto corrente per presumibili ragioni CP_2
professionali e le dichiarazioni dell'interessato, confermate dalle risultanze testimoniali, attestano che egli possiede capacità patrimoniali maggiormente significative rispetto a quelle dichiarate, atteso che ha riferito di aver effettuato operazioni immobiliari e mobiliari per circa 560.000 euro, che ha consentito alla famiglia un alto tenore di vita lungo tutta la vita matrimoniale, che ha un'elevata professionalità come attestato dai numerosi incarichi di alto profilo svolti, ciò con cui confliggono gli estratti conto da cui risulta un saldo negativo sin dal 2019, CP_2
. la soccombenza in punto di addebito determina la condanna alle spese di lite.
Ha proposto tempestivo appello il (classe 1960) il quale ha Parte_1
rappresentato che
. il Tribunale, che si è fondato su presunte “intemperanze” per affermare che nel corso dell'intero matrimonio -o in gran parte di esso- la ha vissuto in una CP_1 condizione di costrizione psicologica, subendo umiliazioni personali, ha effettuato una lettura superficiale ed erronea delle deposizioni, in quanto 1) la teste _1
, la cui attendibilità è minata dallo strettissimo legame parentale -essendo
[...]
sorella della moglie-, è caduta in contraddizione quanto al cap 70, allorquando ha riferito di acquisti di capi d'abbigliamento e gioielli costosi per poi affermare di non essere mai stata presente agli acquisti, essendo la frequentazione con entrambi i coniugi, già limitata per la differenza di età (cinque anni con la sorella e 8 con il deducente), cessata dopo il 1998; la sua dichiarazione in merito alle reazioni del
[...]
nel caso di tardivo rientro della moglie, è citata solo parzialmente dal Parte_1
Tribunale che si è fondato oltretutto su un unico episodio e non ha considerato che la chiusura a chiave di una porta non può essere verificata con il solo sguardo, 2) la teste -di cui la è stata testimone di nozze- è inaffidabile Testimone_2 CP_1
allorquando afferma che il marito impediva alla moglie di frequentare la famiglia, visto che la sorella ha asserito “io con mia sorella e la famiglia ci vedevamo _1
spesso”, 3) la teste amica d'infanzia della , dopo aver asserito Testimone_3 CP_1
che vedeva entrambi i coniugi nei fine settimana di luglio e agosto al Circeo, ha riferito dell'episodio del 1/10/2018 relativo ai pugni sull'auto della tanto CP_1
violenti da causare all'esponente la slogatura del polso, slogatura effettivamente dal deducente riportata “mentre cercava di aprire la portiera dell'auto della moglie nel momento stesso in cui la sig ripartiva bruscamente senza alcun preavviso”: CP_1
detto episodio si è verificato in Roma, alle 8,15 –“ora in cui l'ing Parte_1
prelevava i soldi dal bancomat per consegnarli alla moglie”- e in zona distante 14 chilometri dall'abitazione della teste che l'avrebbe percepito in lontananza, per poi richiedere informazioni all'amica che arrabbiato”>; la teste ha riferito altresì dell'episodio di fine estate 2016 -ricatto sessuale-, allorquando introdottasi nella casa del Circeo, senza avvisare e suonare in quanto avrebbe trovato le porte spalancate, avrebbe “senti[to] delle discussioni”, in particolare udendo il marito affermare di essere disposto a pagare per avere determinate prestazioni sessuali, ciò cui la -che ella non ha visto al pari del CP_1 marito- non avrebbe replicato, perché “sembrava in soggezione”, 4) le testimonianze relative all'episodio dei lividi sulle braccia sono tutte de relato actoris, ma tanto non ha colto il Tribunale che, utilizzando due pesi e due misure, ha ritenuto ininfluenti le dichiarazioni dei testi addotti dal deducente perché de relato, senza considerare che gli stessi riferivano di aver visionato i messaggi w.a. di insulto che la moglie inviava al marito, messaggi cominciati già nel 2017 -non essendo circoscritti, come rilevato dal Tribunale, al 2018- il che dimostra, ove si consideri che gli episodi dei lividi e dei pugni sull'auto risalgono al 2018, che già all'epoca il matrimonio era in crisi per i motivi economici che l'esponente ha tentato “di far rilevare sin dalla prima difesa”,
5) i testi e nemmeno considerati dal Tribunale, rendono Tes_4 Tes_5 Tes_6
un'idea diversa dei rapporti coniugali: in particolare il che conosce e frequenta Tes_4
il deducente dai tempi del liceo -a differenza della la cui frequentazione era Tes_3
limitata a incontri estivi sotto l'ombrellone- ha dichiarato di non aver mai assistito ad atteggiamenti svalutanti dell'uomo nei confronti della donna, mentre la Tes_5
ha dichiarato di aver sentito la rivolgersi al marito con l'epiteto “pidocchio” CP_1
davanti al figlio, al pari della he sentiva la moglie apostrofare il deducente Tes_6
con l'epiteto “minchia moscia” sempre davanti al ragazzo -all'epoca minorenne- e ha dichiarato di aver letto diversi messaggi con frasi offensive;
in sostanza, il primo
Giudice non ha tenuto conto che la moglie ha sempre insultato pesantemente l'esponente e i suoi familiari, tenendo, a partire dal 2017, atteggiamenti anaffettivi e sprezzanti, 6) l'episodio dei lividi, l'unico di violenza fisica, sarebbe accaduto in camera da letto e resta riferito dalla sola interessata, non potendo quindi fondare la pronuncia di addebito,
. il Giudice di prime cure ha, poi, trascurato che la è venuta meno al dovere CP_1
di assistenza reciproca, mentendo sulle sue condizioni economiche, visto che 7)
l'appellata disponeva già dal dicembre 2016 sul conto personale circa 20.000 euro, somma che non ha messo a disposizione della famiglia, allorquando il deducente non aveva realmente le risorse per sostenere il nucleo, contesto questo in cui si colloca l'episodio del bancomat e del danno alla maniglia, testimonia la stessa- “… lei gli aveva detto che l'importo di euro 25 non era Tes_3
sufficiente per le necessità della famiglia”>, 8) ancora, con mail del 21/5/2019, la stessa, pur disponendo dei 20.000 euro citati, ha, tramite il legale, affermato di non poter far fronte alla spesa necessaria per la terapia di coppia che chiedeva al marito di sostenere lui,
. quanto alle statuizioni economiche, 9) le sue dichiarazioni dei redditi evidenziano, per gli anni 2017 e 2018, un imponibile pari a “zero” e, nel 2019, un reddito netto pari a €
16.388, tale da non consentire un esborso mensile di euro 1300 per moglie e figlio, 10) il reddito netto risultante dalle dichiarazioni reddituali anni 2019, 2020 e 2021 è stato pari rispettivamente ad euro 16.388, euro 24.675 ed euro 51.693 per il 2021 e, nel triennio, pari ad un importo medio di euro 32.000 annui circa e di euro 2.660 mese, rispetto al quale l'esborso di euro 1300 mensili rappresenta il 47%, ciò cui si associa il
100% delle spese straordinarie, 11) quanto all' riscontrato sul conto corrente ed alle operazioni smobilizzo, il deducente “ha alienato assai più di €
560.000 e cioè circa € 700.000”, nel periodo che va dalla fine del 2010 sino a tutto il
2015, stante il decrescere delle risorse, dapprima graduale e poi drastico nel 2017, ciò al fine di consentire alla famiglia di mantenere lo stesso tenore di vita, 12) il deducente ha infatti venduto, negli anni 2010/2015, “patrimonio personale” per complessivi euro
119.510, l'appartamento di Via d'Arezzo per euro 238.889, un quadro per euro 7750, oggetti del Prof per euro 14.969, gioielli della madre per euro 103.290, Parte_1
eredità per euro 20.733, oggetti per euro Parte_4 Parte_4
19.388, casa per euro 156.666; negli anni 2016/2019, ha ricevuto Parte_4
ed estinto il finanziamento per euro 21.745,26, ha venduto oggetti propri per CP_2
euro 16.642, ha ottenuto un finanziamento Findomestic per euro 21945 ed un accredito
Findomestic per euro 3000, ha ricevuto un finanziamento per euro 9900 ed CP_2
un accredito per euro 2452, 13) la lettura degli estratti conto conferma le CP_2
dichiarazioni dei redditi ovvero che il flusso patrimoniale risulta riferito all'attività professionale, 14) in merito alla capacità economica del deducente nulla è emerso anche dalle prove testimoniali e comunque il Tribunale avrebbe potuto disporre le indagini tributarie, pure richieste dalla , 15) il venir meno delle risorse CP_1
costituisce “il vero ed unico motivo della fine del rapporto matrimoniale a causa dell'atteggiamento tenuto dalla sig.ra verso un marito che, evidentemente, non CP_1
era più in grado di soddisfare le sue esigenze economiche”.
Ha chiesto alla Corte di rigettare la domanda di addebito, con decorrenza dalla domanda determinare in un importo non superiore ad euro 400 il contributo paterno per OP, associandovi il 50% delle spese straordinarie così come da Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Roma del 17/12/2014, determinare in un importo non superiore ad euro 400 l'assegno per il mantenimento della , dichiarare non CP_1
dovuta l'attribuzione delle spese processuali a suo carico, con conseguente obbligo di restituzione in capo alla delle somme a tal titolo già riscosse, con vittoria delle CP_1
spese del doppio grado.
Costituendosi, la (classe 1963) ha in primo luogo chiesto l'emissione di un CP_1
provvedimento indifferibile e urgente ex art. 473 bis.15 cpc o, in via subordinata, ex art. 473 bis.22, all'uopo, onde far sì che controparte versi € 1500 mensili al figlio
, oltre l'Istat ed il 100% delle spese straordinarie, ed € 2.500 per la moglie, Per_1
asserendo che 16) la deducente aveva già richiesto al Tribunale di accertare quale siano le effettive consistenza patrimoniale ed entrate tutte del marito, sollecitando anche un ordine di “esibizione aggiornata” di documentazione fiscale e bancaria, anche relativa alla madre, e, in caso di mancata o incompleta o inesatta Parte_5
documentazione, ha chiesto disporsi indagini a mezzo Guardia di Finanza, autorizzando, se del caso, le ricerche di cui al combinato disposto degli articoli 492 bis cpc e 155 quinquies e sexies disp att. cpc, 17) il Giudice ha ritenuto sufficiente quanto in atti, 18) il proviene da una famiglia molto facoltosa, il cui padre, Parte_1
ingegnere anch'egli e professore universitario, era a capo della presso cui CP_7
lavorava anche il figlio (ricoprendo altresì la carica di procuratore); morto il padre nel
2009, la società è stata chiusa e l'appartamento ove veniva esercitata l'attività è stata venduto per € 1.600.000, per cui il (coerede insieme alla madre, i due Parte_1 fratelli e la zia ha ricavato una cospicua somma di denaro, oltre Parte_4
alla fruttuosa eredità di altri beni immobili, denaro e gioielli di valore, 19) attualmente, il marito lavorerebbe in proprio, in uno studio sito in zona Parioli, ma non fornisce dettagli, così come fatto negli ultimi anni, salvo allegare ora un imprecisato calo dell'attività professionale che non gli impedisce di mantenere un elevato tenore di vita,
20) l'attività professionale svolta dalla famiglia ha consentito l'acquisto Parte_1
di appartamenti in zone rinomate di Roma, come quelli di cui infra cui si aggiungono due multiproprietà nell' Hotel residence Villa Blu, di gioielli di inestimabile valore, di oggetti d'arredamento ed altri beni mobili, 21) il ha ricevuto in eredità Parte_1
dalla zia somme di denaro (almeno € 100.000), gioielli e beni Parte_4
mobili di valore, derivanti dalla vendita di un appartamento della zia, 22) alle sue già rilevanti capacità economiche si sono aggiunti i lasciti ereditari della madre,
[...]
venuta a mancare il 13.3.2023, 23) quanto al patrimonio immobiliare già Parte_5
facente capo alla il è divenuto proprietario unico della casa Tes_6 Parte_1
coniugale sita in Roma, via CO d'Ampezzo -con oneri condominiali per euro € 900
a bimestre ora sostenuti dalla deducente che ha contribuito alla ristrutturazione grazie al prestito dei genitori che ora con fatica sta restituendo-, insieme ad un fratello della casa materna -di oltre 200 mq e recentemente messa in vendita per € 900.000- e, insieme agli altri due fratelli, di una casa a CO di circa 180 mq (con sette posti letto) -che ha un valore al metro quadro di euro 25.000/mq ed è finemente arredato, fra l'altro, con boiserie realizzate da un famoso artigiano del luogo-, casa locata dalla famiglia, con trattative riservate per un importo di circa € 5.000 a settimana, 24) quanto al patrimonio mobiliare, il aveva anche deleghe e/o procure rilasciate in Parte_1
suo favore dalla madre per operare sui conti correnti aperti in e Banca Fucino;
CP_2
i gioielli -del valore di tre milioni di euro e tali da essere richiesti in prestito dal noto marchio “Bulgari” in occasione di sue mostre-, erano depositati in cassette di sicurezza, di proprietà del marito e della famiglia;
una di esse -quella presso la Banca Unicredit di P.zza Pitagora- conteneva anche molti gioielli di famiglia della deducente e altri regali fatti a lei ed alla figlia, cassetta cui non ha più accesso dalla separazione, 25) quanto alle entrate del l'esponente ha reperito, tramite ricerca su Internet, Parte_1
due determinazioni di aggiudicazione di gare d'appalto in favore del marito nel solo anno 2019, di cui una per la somma di € 77.486,25 (oltre oneri), e recentemente un altro incarico per CREA;
del resto, il si può permettere auto di grossa Parte_1
cilindrata -attualmente una nuova auto BMW dell'anno 2021- laddove nega al figlio l'acquisto di un'utilitaria e nega il rimborso delle spese relative alla microcar ormai rottamata per oltre 7000 euro;
egli è altresì titolare di 8 polizze assicurative, delle quali due sono sanitarie ed una per “perdite pecuniarie” nel 2016, 26) quanto sua alla situazione economica, la deducente, di anni 60, non ha mai lavorato -perchè impeditole dal marito- e svolge saltuariamente lezioni di pianoforte, pagate circa € 9 all'ora, era proprietaria di 1/9 di una casa in Roma, nelle more venduta per una somma modesta, dall'interessata utilizzata per sanare debiti contratti con madre e sorella -che l'hanno aiutata molto nel corso degli anni-, per aiutare la figlia per le sue necessità ed Per_2
anche per quelle del figlio -le cui spese straordinarie controparte non rimborsa, Per_1
nonché per la costituzione di due polizze “vita” assicurative, con funzione previdenziale, visto che non potrà aspirare ad alcun tipo di trattamento pensionistico;
è titolare di 1/9 di un immobile al Circeo (LT) infruttifero, 27) il suo conto corrente è stato generato con una piccola donazione della madre, nell'anno Persona_3
2016, è cointestato con la figlia e mostra una giacenza fluttuante che si aggira Per_2
in media sui € 10.000/20.000, 28) la madre vive ora in una casa di riposo e la sua pensione e la somma ricavata dalla vendita della casa a Via Malcesine serve a coprire le spese della struttura ove risiede, 29) le esigenze di sono aumentate in ragione Per_1
dell'età e della sua frequentazione della facoltà universitaria, 30) quanto sopra relativamente al fumus boni iuris, mentre, quanto al periculum in mora, sussiste il concreto pericolo che, nelle more del giudizio, il occulti o impieghi il Parte_1
denaro e gli altri beni mobili ricevuti in eredità, vista l'attitudine a celare le sue concrete capacità, manifestate anche in questo grado con il silenzio sulla morte della madre.
Passando ai motivi d'appello, la , con riferimento all'addebito, ha dedotto, CP_1
fermandosi alle condotte, fra quelle contrarie ai doveri coniugali tenute dal marito, richiamate nell'atto d'appello, che 31) quanto all'episodio del 23.6.2018 -il marito l'ha chiusa in camera sottraendole il cellulare con modi talmente aggressivi da provocarle dei lividi sulle braccia- l'appellante sorvola sulla deposizione della ossia del Tes_7
medico che (udienza del 7.2.2022) ha constatato, un paio di giorni dopo, pressione alta, tachicardia e lividi compatibili con la dinamica e sul certificato medico redatto dalla stessa Dott.ssa ; la presenza dei lividi/segni sulle braccia sono stati riferiti dalle Tes_7
testi e pur non essere presenti, mentre le deposizioni dei testi di parte Tes_2 Tes_3
resistente sono risultate di nessun pregio, 32) quanto all'episodio del 1.10.2018, il
[...]
sebbene l'alto tenore di vita fosse rimasto costante, pretendeva di far bastare Parte_1
euro 25 per le spese di due giorni relative a figli e gestione della casa e, alla legittima contestazione della moglie, “si alterava visibilmente ed in preda ad un attacco di ira incontrollata, iniziava a sferrare pugni violenti sull'auto della moglie, che si era fortunatamente barricata dentro la macchina, urlando ed inveendo contro di lei, intimandole di aprire lo sportello ed accanendosi sulla maniglia dell'auto tanto da asportarla completamente”, episodio cui ha assistito la teste che ha visto il Tes_3 [...]
“prendere a pugni la macchina di ”; i testi avversi e Parte_1 CP_1 Tes_5
hanno riferito una dinamica diversa, ma sempre de relato per aver appreso Tes_6
la circostanza dallo stesso mentre il ha dichiarato “non c'ero. Parte_1 Per_4
L'episodio mi fu raccontato in modo diverso. Mi disse che aveva da Pt_1 CP_1
ridire sull'importo quotidiano di € 25,00 che lui le dava. Lei ripartì all'improvviso e lui rimase con la maniglia in mano. Lui si fece male alla mano, ho visto la fasciatura”, risultando la partenza all'improvviso contraria al racconto della che si è Tes_3
avvicinata all'auto della solo quando il marito si era allontanato;
la CP_1 Tes_8
abita in altra zona di Roma ma si muove in motorino, è abituata a far colazione la mattina presto e ha potuto osservare bene la scena perché il chiosco dove ella si trovava
è a pochi metri dall'auto della che era peraltro in seconda fila, 33) quanto al CP_1
fatto che il marito non voleva che la moglie frequentasse amiche e familiari, le circostanze sono state confermate da tutti i testimoni , Tes_3 Tes_2 CP_1 Tes_9
mentre quelle di parte appellante sono risultate inattendibili perché de relato o di alcun pregio perché i testi hanno dichiarato di nulla sapere, 34) sulla limitazione della libertà personale della , la deposizione di ha confermato quanto CP_1 Testimone_1
dedotto dalla sorella e non è vero che le frequentazioni con la famiglia diminuirono drasticamente nel 1998 ma continuarono assidue anche dopo, sicchè la teste ha ben potuto verificare il ménage coniugale imposto dal marito, adducendo non solo di aver visto la camera chiusa a chiave ma anche “con il suo pigiama fuori”; la teste ha Tes_3
dichiarato che “se usciva la sera doveva tornare entro una certa ora, altrimenti CP_1
il marito chiudeva a chiave la stanza. L'ho sperimentato direttamente perché le uscite con erano molto rare e quando usciva la sera con me era sempre CP_1 CP_1
preoccupata di dover tornare presto”; il teste ha dichiarato “l'Ing. Testimone_2 [...]
trovava ogni scusa possibile per impedire alla moglie di frequentare la Parte_1
famiglia. Ho sentito il fare commenti non piacevoli sulla famiglia Parte_1
d'origine della ”; ha dichiarato “mia sorella usciva poco con CP_1 Testimone_1
le sue amiche aveva il terrore di tornare tardi”; la teste (udienza del Testimone_10
7.2.2022) ha ricordato che con il gruppo delle mamme di scuola erano solite vedersi poche volte l'anno, uscite cui partecipava la che, tuttavia, “ad una certa ora CP_1
aveva l'urgenza di rientrare a casa. In una circostanza disse che doveva rientrare altrimenti trovava la camera chiusa con la camicia da notte fuori”, 34) risultano confermati anche i pedinamenti in auto del marito, il fatto che alla veniva CP_1
impedito dal marito di manifestare un'opinione contraria alla sua -cfr deposizioni e il fatto che il marito la criticava ed apostrofava per qualsiasi Tes_2 CP_1
minima cosa, anche alla presenza dei figli, familiari ed amici, che le ha persino impedito di coltivare la sua passione, il pianoforte, che la ricattava economicamente
“financo per ottenere determinate prestazioni sessuali”, 35) quanto all'episodio di fine estate 2016, la ha riferito di aver sentito che “il marito diceva alla moglie che Tes_3
era disposto a pagare per determinate prestazioni sessuali”, aggiungendo “non ho visto i coniugi, ma ho sentito le loro voci”, nulla essendovi di anomalo nel fatto che la teste se n'è andata via dopo aver sentito quella conversazione;
l ha precisato “la Tes_2
mi raccontò che una volta che non si sottopose ad una richiesta sessuale del CP_1 marito, le sparì un cappotto che lui le aveva regalato”; le testimonianze di parte resistente sul punto nulla hanno saputo dire, 36) quanto ai presunti insulti rivolti dalla moglie al marito, trattasi di messaggi estrapolati dal resistente e depositati come screenshot, dei quali “non è stata fornita la sorgente indispensabile per” sapere se davvero siano stati inviati dal telefonino della moglie e comunque non sono paragonabili a quelli rivolti a lei dal marito, essendo oltretutto collocabili in un momento in cui la deducente cominciava a ribellarsi;
i testi hanno sostanzialmente riferito trattarsi del periodo in cui la crisi era già patente o affermato di aver appreso la circostanza de relato, 37) conclusivamente, la deducente, malgrado vessazioni e violenze di varia natura, ai limiti dell'ipotesi di cui all'art. 572 cp, ha sempre cercato di salvare il suo matrimonio, restando accanto al marito sia moralmente che economicamente (ricorrendo assiduamente a prestiti della propria famiglia d'origine) sperando che il coniuge mutasse gli atteggiamenti aggressivi, violenti e dispotici, cosa purtroppo non avvenuta sì da causare la sofferta decisione della moglie di separarsi.
La ha spiegato appello incidentale in merito alla misura dei contributi, CP_1
segnalando che controparte descrive una situazione inverosimile, visto che 38) vi è certezza dell'avvenuta vendita di due immobili - la casa di e quella Parte_4
di Via Guido D'Arezzo - mentre per gli altri beni non è stato fornito alcun elemento circa la vendita, la somma ricavata e la relativa destinazione, 39) dei prestiti asseritamente rifiutati non v'è traccia alcuna, mentre per il finanziamento richiesto alla
Banca del Fucino - poi rifiutato (l'unico di cui vi è un documento) - non si conosce per quali scopi il lo abbia richiesto, 40) le 8 polizze assicurative che Parte_1
l'appellante ha confermato di aver stipulato -due delle quali sono sanitarie ed una per
“perdite pecuniarie”- non costituiscono finanziamenti e non è dato capire perché mantenerne un alto numero se non si hanno disponibilità economiche, 41) il saldo del conto corrente, all'epoca della separazione, non può dare la misura delle effettive entrate del perché incompatibile con l'elevato suo tenore di vita, 42) già Parte_1
prima della morte della madre, il era proprietario pro quota di tutti gli Parte_1
immobili descritti in sentenza oltre che di quello sito in CO, 43) in merito al tenore di vita familiare, devesi ricordare che gli oneri condominiali ordinari della casa coniugale di circa € 900 bimestrali attualmente fanno carico alla deducente e che esso era elevato fino a quando la moglie si è sottomessa ai dictat del marito -2017-, tant'è che il marito spendeva per il menage familiare circa € 8.000 mensili e non come ex adverso asserito in comparsa conclusionale (pag 8) € 2.480/mese; la coppia faceva viaggi, soggiornando in alberghi di livello, ed aveva una vita mondana -frequentando cinema, teatro, ristoranti-, la deducente era sempre ben vestita con abiti firmati ed aveva gioielli molto belli, il praticava il golf, i figli andavano a scuola Parte_1
privata, praticavano sport, frequentavano corsi di inglese;
il continua a Parte_1
fruire dello stesso tenore di vita, concedendosi auto di grossa cilindrata sempre perfettamente mantenute, vacanze, abbigliamento, profumi e creme costose, 44) gli assegni non sono sufficienti a garantire un adeguato tenore di vita al figlio ed alla madre, sol che si consideri che, dell'importo di euro 1300 mensili, euro 450 sono destinati al pagamento degli oneri condominiali della casa coniugale;
il padre ignora sistematicamente le accresciute esigenze del ragazzo, ormai studente universitario
(facoltà di giurisprudenza a Roma3), promettendogli ad esempio l'acquisto di un auto
“vera” al posto della sua micro-car, ormai rottamata, ma non mantenendo mai tale promessa, le condizioni economiche non sono neanche lontanamente paragonabili.
Quanto alle spese di lite del primo grado, le stesse vanno poste a carico del
[...]
soccombente, stante anche l'intervenuta rinuncia della deducente alla Parte_1
pretesa risarcitoria.
Ha chiesto alla Corte di A) disporre, con provvedimento urgente e indifferibile ex art. 473 bis n.15 cpc o ex art. 473 bis n. 22 cpc, un aumento degli assegni di mantenimento per figlio, ex art. 337 septies cod.civ, e moglie, ex art. 156 cod. civ., in ragione rispettivamente di euro € 1.500 mensili -oltre al 100% delle spese straordinarie- ed €
2.500 mensili, B) in via principale, confermare il capo della sentenza relativo all'addebito, C) in accoglimento dell'appello incidentale, porre a carico del padre un assegno mensile di € 2.500, oltre Istat come per legge, alla moglie per il suo mantenimento ed un assegno mensile di € 1.500 quale contributo al mantenimento del figlio, maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, D) in via subordinata, rigettare il gravame, E) condannare l'appellante principale alle spese di lite del doppio grado di giudizio, F) in via istruttoria, ordinare al l'esibizione ex art 210 Parte_1
cpc e 94 disp. att. cpc della denuncia di successione della sig.ra dei Parte_5
contratti bancari e/o postali, relativi estratti conto corrente e movimentazioni, carte di credito, intestati a lui ovvero cointestati e dell'esatto contenuto dei beni custoditi nelle cassette di sicurezza a lui intestate o di cui il ha la disponibilità, della Parte_1
documentazione relativa alla titolarità di quote sociali, titoli e deposito e ogni altra forma di investimento e risparmio (relativa agli ultimi 5 anni); in caso di mancata o incompleta o inesatta documentazione, disporsi accertamenti da parte della Polizia
Tributaria e Guardia di Finanza sulla situazione fiscale, bancaria, patrimoniale e sui redditi tutti effettivamente conseguiti dall'Ing. indagini estese ai suoi Parte_1
conti correnti personali o per delega, a tutte le carte di credito intestate ed in uso allo stesso, alle movimentazioni di conti correnti bancari e disponibilità di titoli azionari ed obbligazionari, a qualsiasi titolo a lui riferiti o riferibili, nonché ai contratti di locazione registrati presso le competenti Agenzie delle Entrate;
autorizzando, se del caso, le ricerche di cui al combinato disposto degli articoli 492 bis cpc e 155 quinquies e sexies disp att. cpc.; disporsi l'acquisizione di tutti i movimenti bancari dei conti correnti a lui intestati e per delega, italiani ed esteri, l'accertamento dell'esistenza o intestazione o contestazione in capo al di dossier titoli e/o obbligazioni a lui o persone Parte_1
a lui vicine, l'acquisizione di informazioni specifiche, attraverso la integrazione delle banca dati dell'Agenzia delle Entrate, servizio Anagrafe Tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'Agenzia delle Entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe e intrattenuti dai soggetti indicati, sia personalmente, che quale cointestatario, che quale semplice delegato o legale rappresentante;
disporsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli atti pubblici di acquisto e/o donazione degli immobili di proprietà e/o comproprietà dello stesso, nonché
l'esibizione dei contratti di locazione in cui il riveste la qualità di locatore Parte_1
e/o è beneficiario dei canoni seppur a lui non intestati. .
Con memoria depositata il 20/2/2025, la ha dedotto che controparte ha CP_1
aggiornato la documentazione bancaria e fiscale oltre il termine assegnatole e comunque ha mancato di produrre la denuncia di successione della madre, le movimentazioni delle carte di credito e della prepagata Paygenius, la documentazione relativa al conto di Via del Corso, emergendo dall'avversa CP_2
incompleta documentazione un'uscita periodica di 500 euro mensili, della quale non
è nota la causale, l'esistenza di un non meglio precisato rapporto con , CP_8
l'esistenza di numerosi finanziamenti, il versamento di euro 420/mese per l'auto per la cui assicurazione il paga euro 1857, non è dato evincere se ancora Parte_1
sussistano le polizze assicurative né l'entità delle rendite della locazione di CO, emergono numerosi prelievi bancomat per euro 600/700 mensili. Ha insistito nelle richieste istruttorie già formulate e chiesto l'esibizione della denuncia di successione della Tes_6
Con memoria del 21/2/2025, il ha dedotto che la sentenza fa leva sulle Parte_1
avverse deposizioni de relato che considera come dirette e non considera i messaggi di insulto rivoltigli dalla moglie, mentre la ricostruzione avversa, che mira alla mera denigrazione del deducente, non tiene conto che l'altra figlia ha frequentato un corso alla Bocconi finanziato con la vendita di un immobile, il cui ricavato è stato pari ad euro 125.000, e dà una idea falsata della sua situazione economica, che aggrava con il riferimento ai lasciti ereditari, mentre di contro il deducente per far fronte all'esborso di euro 1466 mese ha dovuto richiedere un prestito decennale e chiedere la pensione anticipata -pur continuando a lavorare- per ottenere la cessione del quinto, riducendosi così la pensione da euro 1881 ad euro 1461/mese; quanto alla eredità materna, i fratelli sono coinvolti in una complessa procedura di mediazione, auspicandosi una soluzione negoziata, sicchè gli appartamenti di Roma, Via F.
Ferrara (sua temporanea residenza), CO, Porto Santo Stefano e multiproprietà
CO sono ancora comuni, appartenendo all'esponente per 1/3, così come i gioielli di famiglia e anche il 50% della casa coniugale di Via CO d'Ampezzo; a tanto si aggiunga che la locazione dell'immobile di CO serve a coprirne i costi -nel dicembre 2023 il canone è stato di euro 9000 e quindi non 5000 a settimana-. A tanto ha aggiunto che la , dopo la morte della madre, è passata a possedere 1/3 della CP_1
casa di Via Malcesine -di 400 mq- asseritamente venduto per un prezzo di cui non è data visibilità ma che appare stimabile in euro 1.450.000, visto il costo al metro quadro degli immobili in zona, e 1/3 del prezioso mobilio, pagato negli anni settanta
£ 1.200.00 (lo stipendio di un operaio era pari a £ 100.000 mese). Ha ripercorso le argomentazioni già formulate nell'atto d'appello e negato la sussistenza dei presupposti per l'emissione dei provvedimenti urgenti.
Con memoria in replica del 24/3/2025, la ha dedotto che il primo Giudice ha CP_1
valutato correttamente le risultanze istruttorie relativamente all'addebito. Quanto alla situazione economica, la ha negato i sacrifici allegati dal padre per far CP_1
studiare la figlia che ha pagato il corso grazie alla vendita dell'appartamento donatole dalla zia, asserendo che i figli hanno potuto studiare grazie ai Parte_4
sacrifici di essa deducente e dei suoi familiari;
ha aggiunto, fra l'altro, che 44) controparte ha ereditato dal padre l'appartamento di Via Guido d'Arezzo venduto per il corrispettivo di euro 1.600.000, corrispettivo da lui introitato per 1/3, e dalla
Zia euro 100.000 oltre che l'appartamento di Via Val Pellice pro quota, 45) lo Pt_4
stesso asserisce di essere unico proprietario dell'ex casa coniugale nella Parte_1
dichiarazione sostitutiva, 46) controparte adduce di percepire la pensione la cui entità non è nota e di continuare a lavorare per poter far fronte all'esborso, ciò di cui non v'è prova così come indimostrata resta la necessità della richiesta di finanziamento
POpSO, 47) restano la lacune documentali già evidenziate, 48) pur avendo dato conto di capacità contributive maggiori in capo a controparte, il Giudice non ha tratto conclusioni coerenti, rilevandosi come anche attestato dall'autocertificazione reddituale l'avversa condizione economica risulta in progressivo miglioramento, 49) la propria condizione economica non è cambiata rispetto a quanto appurato con la sentenza impugnata, visto che sull'eredità materna hanno pesato le spese di mantenimento della madre, 50) l'immobile di Via Malcesine, della quale era proprietaria per 1/9, è stato svenduto perché disastrato e non era dotato di alcun mobilio pregiato, e quanto residuato al netto di tasse e spese -euro 255.000- è stato ripartito fra le tre sorelle, 51) la sua quota è stata destinata a ripianare i debiti contratti con sorelle e madre per aiutare i figli e per costituire due polizze “vita” necessarie visto che la deducente non fruirà di pensione, 52) l'eredità paterna -decesso risalente a 13 anni fa- comprendeva l'appartamento di Via Malcesine e quello al Circeo, 53)
a tanto si aggiunga il conto corrente aperto grazie ad una piccola donazione della madre, conto di cui s'è detto. Ha insistito nelle conclusioni prese.
Con le memorie in replica, il ha dedotto, fra l'altro, che 54) quanto al Parte_1
“fitto rapporto di dare-avere” con la madre, i tre bonifici sono stati effettuati nell'interesse della genitrice, malata dal 2019 di demenza senile, per coprire le spese della badante, un ricovero di 10 giorni presso Ars Medica, prestazioni di assistenza privata domiciliare, l'imposta Imu delle case allora intestatele, 55) la Carta CP_9
ha sostituito nel 2023 la “precedente Oro”, la Mastercard è equiparabile al
[...]
bancomat, sulla Carta Flexia ci sono i tre finanziamenti di complessivi euro
281,24/mese, utilizzata per spese rateizzabili, l'Inarcassa Card è utilizzata per rateizzare i contributi che non può pagare in unica soluzione e solo nel 2023 -mesi di febbraio, aprile e giugno- sono stati effettuati prelievi per il pagamento delle spese legali di primo grado -bonifici di euro 2750 e 2794 nei mesi maggio e giugno 2023- poi restituiti a rate di 330 ciascuna;
la prepagata US Gold viene usata al fine di evitare i rischi connessi alle transazioni online, venendo quindi caricata a ridosso della spesa -con tale carta sono stati pagati i libri di e il soggiorno Erasmus dello Per_1
stesso-, 56) il conto filiale Via del Corso è quello relativo alle cassette di CP_2
sicurezza, 57) l'uscita costante di euro 500 costituisce il costo della locazione della stanza ove svolge, all'interno di uno studio ai Parioli, la propria attività professionale, costo venuto meno a gennaio 2024 -per cui non figura nell'autocertificazione dell'ottobre 2024- perché il deducente non ha più lo studio in Via Salvini, 58) il bonifico di per euro 11.210 è il ricavato della vendita di gioielli della madre CP_8 (cfr ricevuta 3/6), 59) i finanziamenti non sono indice di ricchezza e non sempre vengono accordati -come quello rifiutato dalla Banca Fucino-; il nuovo finanziamento
è stato contratto per estinguere il 21/3/2024 lo storico di 60 rate erogato da CP_4
cui, nel periodo 2021/2024, ha pagato oltre 6000 euro di interessi sul debito;
CP_2
il finanziamento con per oltre 28.000 euro è stato concesso grazie alla cessione Pt_6
del quinto della pensione -euro 350/mese-, percepita da dal febbraio 2024 in CP_6
ragione di euro 1811 e attualmente a 1461 euro mese, 60) delle 8 polizze, il deducente paga euro 190 per la propria polizza sanitaria, euro 240 per quella dei figli, oltre ad essere gravato dell'esborso per l'assicurazione professionale, mentre le altre polizze sono quelle stipulate a fronte della richiesta di altrettanti finanziamenti e consentono la restituzione di capitale ed interesse, 61) la casa di CO comporta spese cui si fa fronte con la locazione di dicembre, locazione che nel 2024 non v'è stata, 62) i prelievi contestati da controparte corrispondono ad un importo giornaliero variabile da euro 15 ad euro 22 e quindi non dissimili dall'importo che il deducente dava alla per la CP_1
spesa -euro 25 al giorno-, 63) il patrimonio ereditario è allo stato ancora indiviso, il tenore di vita non può dirsi elevato, visti i finanziamenti contratti, le sue entrate professionali sono ridotte e verificabili dagli estratti conto, 64) quanto a controparte,
l'immobile di Via Malcesine, del cui valore s'è detto così come del mobilio che l'arredava, non compare più nelle visure, sicchè è stato venduto con incasso del 1/3 del prezzo;
la ha inoltre ereditato la liquidità presente sul conto corrente della CP_1
madre, deceduta a maggio 2024, conto in cui erano confluiti i proventi della vendita dell'immobile di Via M Gelsomini -euro 300.000- e degli immobili che la stessa aveva a Venezia e nelle Marche, 65) controparte non ha depositato l'estratto conto anno 2022
e non chiarisce la natura degli importi di euro 500 mensili incassati da
[...]
dal novembre 2023 al giugno 2024 e dell'importo di euro 2337,34 CP_10
proveniente sempre dalla stessa 66) il deducente ha di contro chiarito CP_10
le voci del proprio estratto conto da cui emerge che, dal dicembre 2022 al 30/9/2024,
è stato costretto a vendere oggetti personali per euro 21600 circa, che egli pagava lo studio professionale per euro 427,52 mensili, che rimborsava prestiti/finanziamenti, che pagava i premi dell'assicurazione RC dei familiari, che spendeva per l'affitto di un'auto a fronte del furto della propria, che affrontava spese per le vacanze a CO a casa propria, che pagava l'assicurazione per la propria macchina, che spendeva per visite mediche, che pagava le polizze fideiussorie per partecipare alle gare e spendeva per trasferte di lavoro, che spendeva per acquistare i libri per , che pagava gli Per_1
oneri afferenti le tre cassette di sicurezza, che incassava l'affitto di CO pro quota
(euro 3333,50), che spendeva per cene al ristorante, che ha ricevuto oltre 28.000 euro di finanziamento, che ha pagato l'onere afferente la mediazione in essere coi fratelli,
67) dal conto corrente di controparte emerge che la predetta nel giro di nove mesi
(gennaio/settembre 2024) ha effettuato pagamenti e prelievi per complessivi euro
17851 e quindi per quasi 2000 euro al mese, e nel trimestre ottobre/dicembre 2023 ha avuto uscite per euro 1323 al mese, senza considerare, in entrambi i casi, gli oneri condominiali di circa euro 440/mese, 68) la predetta è titolare di una cassetta di scurezza nella quale tiene i gioielli della madre. Ha chiesto il deposito degli estratti conto completi anni 2022, 2023 e 2024, la copia del contratto di vendita dell'immobile di Via Malcesine, la copia della denuncia di successione e del testamento della diversamente dovendosi disporre indagini tributarie. Persona_3
Gli atti sono stati comunicati al PG per il parere.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 24/4/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note di trattazione scritta del 22/4/2025, la ha reiterato le conclusioni, CP_1
anche istruttorie e cautelari, già proposte.
Con note di trattazione scritta del 23/4/2025, il ha, fra l'altro, dedotto che Parte_1
controparte ha introitato euro 85.555 dalla vendita dell'appartamento di Via Malcesine
(anno 2022) e euro 120.000 dalla vendita dell'appartamento di Via Gelsomini e ancora contestato la valutazione delle risultanze istruttorie relative all'addebito. Ha insistito nelle conclusioni, anche istruttorie, già formulate. Le richieste cautelari sono, a prescindere da ogni altra considerazione, assorbite nella trattazione del merito della causa.
Venendo all'addebito, va osservato che la relativa declaratoria implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza: a tanto va aggiunto che in applicazione del principio fissato dall'art. 2697 cod.civ., sul coniuge richiedente la pronuncia di addebito incombe l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, onere che deve nella specie ritenersi non assolto dalla che ne era gravata. CP_1
Ora, si legge in ricorso -primo grado- che, dopo una fase idilliaca, durata ben poco, sono iniziati gli atteggiamenti prevaricatori e dispotici del marito, con critiche rivolte anche ai suoceri che l'avevano accolto come un figlio e sostenuto economicamente nei momenti di difficoltà, oltre a supportare la coppia con i bambini;
l'atteggiamento all'esterno virtuoso era nel privato sempre più controllante e svilente, facendo oltretutto il marito leva sulla dipendenza economica della moglie che, oltre a condurre una vita sobria, ha sempre cercato di assecondarlo in tutto;
la situazione si è aggravata con la partenza per Milano della primogenita , nel Per_2
2013; sebbene il tenore di vita fosse elevato, la si trovava obbligata a CP_1
umilianti richieste di denaro anche per le minime spese di denaro, pretendendo il marito che ella lo accompagnasse al bancomat ove le consegnava 25 euro per la spesa di 2 giorni;
in un crescendo inquietante si sono verificati gli episodi del
23/6/2018 e quello del 1/10/2018.
Tanto premesso, le risultanze istruttorie in primo luogo non avallano la ricostruzione della quanto alla risalenza delle condotte contestate al marito e del resto è CP_1
la stessa a dar conto di come il non si mostrasse qual era CP_1 Parte_1
all'esterno: i testi hanno tutti riferito di aver visto la sempre ben vestita, CP_1
ricordando feste, vita sociale intensa e di livello elevato, i viaggi della coppia, i regali -abiti firmati e gioielli acquistati in negozi rinomati (cfr teste )- del CP_1
marito per la moglie, riferendo taluni, (ad es , di aver assistito all'uso di Tes_3
espressioni denigratorie nei confronti della , senza tuttavia fornire elementi CP_1
per la necessaria collocazione cronologica, diffondendosi poi su vicende apprese dall'interessata, quali ad esempio l'incontestabilità delle decisioni del marito che, al dissenso eventualmente manifestato dalla moglie, faceva seguire “conseguenze con silenzi punitivi e ritorsioni di tipo economico” o l'isolamento da familiari ed amici, evidenziato dall'interessata “sempre preoccupata di dover tornare presto”
“altrimenti il marito chiudeva a chiave la stanza”. In merito a quanto appreso dai diretti interessati, i testi addotti dal hanno riportato indicazioni non in Parte_1
linea con il narrato della , come ad esempio (cfr deposizione CP_1 Tes_6
quanto al motivo del mancato trasporto del pianoforte in casa -che per gli uni è stato impedito dal marito e per gli altri non voluto dalla moglie- oppure quanto al motivo per cui la moglie non abbia messo a frutto il suo diploma di conservatorio -per gli uni frutto di “imposizione” del e per gli altri per autonoma decisione Parte_1
della diretta interessata-.
Quel che emerge dal narrato delle parti e dagli elementi raccolti danno conto di un graduale crearsi di quel clima di reciproca intolleranza tra coniugi che conduce all'esaurimento del rapporto, intolleranza che in tempi più recenti si è contraddistinta per l'accesa conflittualità così come attestato dai messaggi w.a. prodotti in allegato al fascicolo di primo grado (doc 18), messaggi , Parte_1
connotati da astio e toni svilenti e rivendicativi da entrambe le parti, dai quali emergono l'assenza di condivisione, il disaccordo sui diversi aspetti della vita quotidiana e in particolare una reattività della moglie non compatibile con la condizione di annichilimento descritta dalla stessa nei suoi scritti difensivi.
Occorre dunque riportare all'interno di questo clima le condotte delle parti, evidenziandosi come l'insofferenza per l'altro pesi sulla percezione delle altrui condotte: così ad esempio quanto all'immagine del come padre Parte_1
dispotico e inadeguato, emergente dagli scritti difensivi della , immagine che CP_1 non collima con i messaggi w.a. da lui scambiati con la figlia (produzione
5/12/2019) -di tenore estremamente affettuoso- e quelli scambiati con il figlio
(produzione 5/12/2019) -attestanti l'esistenza di interessi comuni- e con le dichiarazioni rese da nell'audizione del 20/1/2020, audizione nella quale il Per_1
ragazzo, liceale, si è limitato a riferire di voler restare nella casa in cui aveva vissuto, di non sapere come i genitori, ancora conviventi, intendessero organizzarsi, di non avere “molto dialogo” col padre del cui lavoro non era “quindi” molto informato, di preferire rimanere con la madre “costantemente” presente e con cui “h[a] un dialogo”, senza dar conto comunque di condotte paterne inadeguate quali ad esempio il far mancare le risorse necessarie per le esigenze quotidiane, condotte sulle quali la molto insiste anche per far constare che, attraverso i figli, il CP_1
marito ha inteso punirla e vessarla. A tanto si aggiunga che tali risultanze -così come quelle provenienti dai messaggi w.a. prodotti dalla , più che altro riguardanti CP_1
commenti scambiati fra madre e figlia sulle modalità paterne del fare la spesa- non lasciano trapelare il malessere dei figli per l'atteggiamento di denigrazione per l'aspetto fisico e intellettuale che il avrebbe riservato alla moglie, non Parte_1
trattenendosi nemmeno dinanzi ai ragazzi, come sostenuto dall'odierna appellata e riferito dal teste Tes_3
Quanto alla violazione dei doveri coniugali imputata al v'è da Parte_1
segnalare che
. non si ravvisano condotte integranti il paventato “ricatto economico” ossia connotate dalla volontà di esercitare un controllo sull'autonomia finanziaria del partner onde limitarne la sua libertà economica e decisionale, cogliendosi piuttosto nella riduzione del contributo al menage le ricadute di sopraggiunte difficoltà economiche percepite m) anche dalla che, invero, con in più messaggi w.a. CP_1
anni 2017/2018/2019, contesta al marito di non essere all'altezza del padre (vedi infra), n) dal teste -avvocato che aveva seguito in precedenza alcune _11
pratiche del il quale ha ricordato che nel 2018 il predetto, trovandosi Parte_1
in condizioni economiche precarie, chiese inutilmente un prestito alla Banca del Fucino, si trovò a vendere negli anni beni per 592.000 euro -cosa di cui era al corrente per motivi professionali- e ritenne di proporre un lavoro come commessa alla moglie, cosa che al teste è apparsa non consona e alla teste è apparsa CP_1
un modo per umiliare la sorella che “a quell'età” non aveva facilità a trovare lavoro,
. nemmeno può riconnettersi la volontà di estorcere prestazioni sessuali col denaro alla frase riferita dalla teste che ha ricordato di essere entrata in casa Tes_3 [...]
, senza annunciarsi e senza essere vista, di aver udito il marito dire Parte_2
“che era disposto a pagare per determinate prestazioni sessuali”, frase estrapolata da un contesto che non si conosce e nemmeno la ha colto atteso che ella ha Tes_3
sentito “una discussione” della quale non ha riportato termini e tenore -se non la sensazione che si trattasse di una discussione “tesa” motivo per il quale si è allontanata-, e non ha visto i coniugi e le loro espressioni, arrivando a concludere che la “sembrava in soggezione” senza consentire l'apprezzamento della CP_1
sua sensazione,
. quanto alle imposizioni del marito, riportate dai testi , Tes_3 Testimone_1
ed afferenti ripartizione compiti, impedimento a portare a casa il Tes_2
pianoforte, incontestabilità delle decisioni del ricatti sessuali, Parte_1
isolamento rispetto a familiari ed amici, previsioni di orari di rientro serale, trattasi di circostanze riferite loro dalla il cui narrato, che la descrive come una CP_1
donna remissiva e quasi annichilita dalle condotte arroganti ed aggressive del marito, non pare in linea con la reattività/vivacità che si coglie nei messaggi w.a. su menzionati (aprile/dicembre 2017, maggio/dicembre 2018, gennaio/novembre
2019, messaggi che i testi e assumono aver visto, Tes_6 _11
quest'ultimo riferendo di pesanti allusioni con il fratello , affetto da malattia Pt_1
mentale, e paragoni umilianti col padre): con tali messaggi, invero, la CP_1
contesta al di perdere tempo –“hai cambiato mestiere che stai sempre Parte_1
in macchina … il tassista???”, “si vede proprio che non hai un cavolo da fare … ma se faceste un bel gruppo familiare a Pisa magari vi fanno lo sconto”, “si vede proprio che non hai un cavolo da fare … neanche un'unghia di tuo padre… che sfiga eh!!”- , ricorda incombenze –“come ti sei ridotto … ricordati regalo … ci sarà un CP_11
biglietto con i nomi”, “tuo padre era ben altra persona … voi tre non avete ripreso neanche un capello da lui”, “e parla come mangi … sei penoso”, “tu dovresti solo baciare dove cammino e scusarti in ginocchio per quello che mi stai facendo passare
… ma sei talmente fuori di testa che nemmeno te ne rendi conto … chiedi aiuto dammi retta”-, gli ricorda di essere inadeguato –“comunque ti volevo dire che anche se tu sei ospite sgradito a tutti, noi avremo la prima decina al Circeo”, “ahh è vero tu sei abituato a presentarti dove non sei gradito … faccia come il di dietro è una tua prerogativa”, “”anche tu sei la copia di tua madre purtroppo … solo che tua madre è una donna … tu che sei?? Forse un'idea ce l'ho”, “fai l'uomo come era tuo padre e non il fantoccio che sei”, “hai pure debiti con … sparati. E che CP_12
debiti!!!” “un ingegnere! Ne sanno più gli operai che vengono a casa …dai accendere il riscaldamento intanto … vediamo se l'ingegnere almeno questo lo sa fare”-,
. va ridimensionato alla luce dell'elevato livello di conflittualità raggiunto dai coniugi e confermato dalle testè richiamate risultanze, l'episodio del 1/10/2018 ricostruibile in base alle deposizioni -entrambe de relato- , secondo Parte_7
la quale la riceveva messaggi sino a tarda notte il che disturbava il CP_1 [...]
che non riusciva a prendere sonno, e secondo la quale quest'ultimo Parte_1 Tes_3
nel tentare di prenderle il telefono, l'ha strattonata, procurandole le ecchimosi sulle braccia refertate nel certificato a firma : costei, sentita nell'udienza del Persona_5
7/2/2022, ha riferito che i segni erano compatibili con il narrato della che CP_1
l'ha informata “del loro rapporto matrimoniale fatto da ricatti” (cfr verbale udienza
7/2/2022),
. parimenti, va ridimensionato alla luce della notevole conflittualità esistente fra i coniugi l'episodio del 1/10/2018 riferito dalla che ha asserito di aver Tes_3
osservato da lontano la scena, avendo quella stessa mattina appuntamento con la
, e riferito che il ha preso a pugni l'auto della moglie giungendo CP_1 Parte_1
a scardinarne la maniglia, circostanza quest'ultima giustificata dal con Parte_1 la ripartenza improvvisa della moglie, ciò che gli avrebbe causato problemi ad una mano la cui fasciatura il teste ha dichiarato di aver visto: al riguardo, _11
va segnalato che, come per l'altro episodio testè riportato, il ridimensionamento è autorizzato dalla stessa che non ha ritenuto i fatti riportati tali da rendere CP_1
intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che, come si legge nel ricorso di primo grado (cfr pag 16), la moglie ha comunque cercato di risolvere la crisi coniugale anche attraverso una terapia di coppia ed ha desistito dinanzi all'ostinazione del incapace di porre in essere azioni trasformative, Parte_1
non volendo per parte sua sottostare alle imposizioni del marito, senza possibilità di un dialogo costruttivo.
Da quanto sopra discende anche che la mancanza di prova in ordine al nesso causale fra condotte attribuite al marito e crisi di coppia, dovendo concludersi, anche per tale motivo, per il rigetto della domanda di addebito, potendosi ritenere che il naufragio del matrimonio sia dovuto al clima di insofferenza insorto fra i coniugi e tale da far venir meno la reciproca affectio e rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Passando alle statuizioni economiche, va osservato che l'assegno di mantenimento ha la funzione di assicurare al coniuge economicamente più debole la tendenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. In particolare, va segnalato che l'assegno in favore del coniuge presuppone che questi non abbia adeguati redditi propri, ove con tale espressione si intendono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. A tanto si aggiunga che, nel valutare l'esistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi, dovrà tenersi conto non solo dei redditi da questi percepiti “ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti” (Cass. n. 605 del
12/01/2017): tale valutazione “non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” e, del resto, “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (Cass. n. 25618 del 07/12/2007). Sotto altro profilo, infine, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi “quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr Cass 789/2017).
Muovendo dalle istanze istruttorie, non v'è spazio per l'esibizione documentale sollecitata in vista della ricostruzione completa ed aggiornata della condizione economica del disposizione che, invero, andrebbe a duplicare quella già Parte_1
contenuta nel decreto presidenziale del 13/10/2023 e la cui inottemperanza consente la valutazione della condotta processuale alla stregua dell'art 116 cpc: in tale direzione si
è mosso peraltro il primo Giudice laddove, nel quantificare gli assegni, ha attribuito al una capacità contributiva superiore a quella dichiarata, facendo leva su Parte_1
dati che ha ritenuto plausibili pur in difetto della relativa documentazione. Se dunque la conseguenza per la mancata, parziale o non veritiera dichiarazione è la valutazione della condotta come argomento di prova, non v'è ragione di accedere alle sollecitate indagini tributarie che, come noto, "non p[ossono] essere considerat[e] come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche" (cfr Cass 4551/2012) ed assumono oltretutto connotazione esplorativa nel caso in esame, in assenza di qualsivoglia principio di prova della percezione di redditi non dichiarati, essendosi l'istante limitata ad allegare sospetti sull'esistenza di una patrimonialità occulta in capo all'odierno appellante. Parimenti a dirsi quanto alle istanze istruttorie da ultimo sollecitate dal Parte_1
Tanto premesso, occorre passare alla ricostruzione delle condizioni economiche dei coniugi, dovendo al riguardo segnalarsi che . la (classe 1963) non ha mai lavorato e vive nell'ex casa coniugale di Via CP_1
CO d'Ampezzo resa disponibile dal marito;
asserisce, nella dichiarazione sostitutiva, di non lavorare, di percepire quale unico introito l'assegno di mantenimento -ciò che è coerente con le dichiarazioni dei redditi prodotte-, nonché di essere proprietaria pro quota di un immobile in San Felice Circeo, avendo venduto l'appartamento di Via Malcesine, come riportato nella comparsa di costituzione;
quanto all'immobile di Via Gelsomini, esso era in capo alla madre che risulta averlo venduto nel 2016, come da documentazione dal prodotta tardivamente Parte_1
-in allegato alle note di trattazione depositate il 23/4/2025- e senza possibilità di contraddittorio,
. il (classe 1960) ha asserito, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto Parte_1
di notorietà (datato 19/2/2025), a) di essere ingegnere libero professionista e di avere quale unica fonte di reddito il proprio lavoro, b) di percepire dal febbraio 2024 la pensione Inarcassa di euro 1811 mensili, ridotti ad euro 1461 mese per effetto della cessione del quinto -euro 350 mese-, c) di essere proprietario in via esclusiva dell'immobile di Via CO d'Ampezzo, ex casa coniugale di mq 160 -titolarità questa contestata, alla stessa stregua dell'occupazione di Via Ferrara e dell'utilizzazione dell'immobile di CO, dal fratello che ha promosso Per_6
mediazione onde giungere ad una divisione negoziata- e per 1/3 dell'immobile di
Via F. Ferrara in Roma e dell'immobile di CO Cian de Ries -mq 130- d) di avere la disponibilità per 1/3 della multiproprietà di CO, e) di avere tre carte di credito
Unicredit Carta Flexia e Inarcassa Card, f) di essere titolare di Controparte_9
un conto corrente sul quale sono appoggiate le suddette carte di credito e CP_2
che al 31/12/2022 aveva un saldo negativo di oltre 22.000 euro, ridotto ad euro 6454 al 31/12/2023 e aumentato ad euro 11962 al 31/12/2024, g) di avere finanziamenti che comportano esborsi mensili per euro 420 quanto alla vettura BMW, per euro
1135 quanto a Findomestic, per euro 281,24 quanto a , per euro 282 (per CP_3
assicurazione sanitaria dei figli e professionale propria) quanto a h) di CP_4
essere gravato della spesa dell'assicurazione sanitaria per sé con -euro 240- CP_5 , dei contributi a conguaglio con per euro 205 nel 2023, di un debito con CP_6
Agenzia delle Entrate rateizzato in euro 910 mensili e delle spese universitarie di per euro 300 annui;
quanto ai modelli reddituali, i) quelli relativi agli anni Per_1
di imposta 2016, 2017 e 2018 attestano introiti lordi rispettivamente pari a zero,
1400 euro e 16388 euro con imposta netta pari a zero, l) quelli dell'anno 2019 e
2020 attestano rispettivamente euro netti mensili 2350 e 4100, m) quelli del 2021,
2022 e 2023 attestano rispettivamente euro netti mensili 1427, 4100 e 4600.
Ora, sussiste divario economico fra i coniugi, ciò che il non contesta Parte_1
visto che non nega la spettanza del contributo a favore della moglie che si è sempre occupata del menage domestico e dei figli e che non può ovviare alla sua condizione di inoccupazione con le lezioni di piano che assume impartire. Quanto al
[...]
va segnalato che, stando anche alle sole dichiarazioni reddituali, si Parte_1
registra un aumento delle relative entrate, fermi restando gli oneri correlati al rimborso dei finanziamenti già valutati dal Tribunale che ne ha congruamente segnalato l'assenza di prova in punto di finalizzazione ad esigenze familiari, pertanto congruamente limitandosi a tener conto del canone locatizio -che non figura nella dichiarazione sostitutiva aggiornata e deve pertanto ritenersi venuto meno- e delle tasse per l'università di per euro 300 annui: si conferma dunque in capo Per_1
all'odierno appellante la significativa capacità contributiva dal primo Giudice correlata all'elevata professionalità dallo stesso posseduta e acquisita nel corso della sua carriera, così come dimostrato dalla movimentazione rinvenibile sui conti correnti ove si legge di fatture saldate da società a fronte di attività di progettazione svolta e di polizze fideiussorie stipulate per la partecipazione a gare. A tanto si aggiungano le risorse di provenienza familiare che il ha dichiarato di Parte_1
aver impiegato, monetizzando beni, per consentire alla famiglia il mantenimento del tenore di vita sempre fruito, dai testi indicato come elevato: ora non è dato comprendere perché detta modalità di realizzazione di liquidità debba condurre all'auspicata riduzione dei contributi, visto che quanto liquidato ha costituito una valida riserva cui ha dimostrato di aver attinto in un momento di “grave contingenza” che l'interessato, libero professionista che non fruisce di introiti costanti, ha dichiarato di aver attraversato e che pure ha dato conto del superamento del frangente negativo che lo aveva indotto alla “vendita di moltissimi beni personali”.
Va respinto altresì l'appello incidentale, visto che
. se da un lato sono acclarate la patrimonialità del la sua capacità Parte_1
lavorativa e la possibilità di attingere ad ulteriori risorse per far fronte a transitorie mancanze di liquidità, dall'altro emerge l'incertezza afferente i lasciti ereditari di entrambi padre e madre del a fronte dell'iniziativa del fratello che Parte_1
potrebbe preludere ad una causa di scioglimento di comunione ereditaria e gli contesta l'occupazione sine titulo dell'appartamento di Via Ferrara e l'uso dell'immobile di CO in periodi in cui potrebbe essere maggiormente remunerativo,
. la non lavora e non ha mai lavorato e non può aspirare ad accedere al CP_1
mondo del lavoro considerata l'età che tuttavia non le impedisce di mettere a frutto il diploma e la correlata professionalità, tant'è che impartisce lezioni di piano che le assicurano un'entrata superiore a quella da lei indicata, avendo essa stessa dichiarato che, anche grazie al ricavato dalla vendita di Via Malcesine, di essersi trovata nella condizione di estinguere debiti contratti con madre e sorelle e munirsi di polizze vita tali da assicurarle una rendita sostitutiva della pensione,
. la fruisce senza essere tenuta a pagare il canone dell'immobile di Via CP_1
CO d'Ampezzo, messole a disposizione dal marito che in tal modo fornisce un non trascurabile contributo economico oltre che una sistemazione alloggiativa dello stesso livello di quella goduta durante il matrimonio,
. risultano congrui gli assegni come determinati dal primo Giudice, considerate le rispettive capacità contributive, dovendo considerarsi che all'emolumento si aggiungono il contributo costituito dalla soluzione alloggiativa e il 100% delle straordinarie necessarie al figlio. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio e alla reciproca soccombenza, tanto le spese del primo quanto quelle del secondo grado vanno dichiarate integralmente compensate. Va conseguentemente accolta la domanda di restituzione di quanto versato alla -euro 5.544,66 (cfr memoria di replica del 25/3/2025) CP_1
- a titolo di rifusione delle spese legali del primo grado.
pqm
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, a parziale modifica della sentenza impugnata che nel resto conferma,
. respinge la domanda di addebito svolta dalla , revocando la declaratoria di CP_1
addebito della responsabilità della separazione al marito, dichiara compensate le spese del primo grado di giudizio e condanna la a pagare al la somma CP_1 Parte_1
di euro 5.544,66, rigettando nel resto l'appello principale,
. rigetta l'appello incidentale,
. dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante incidentale, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori
Il Presidente
Sofia Rotunno