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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/06/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2810/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Mazzaroppi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 2810/2022 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. ANEDDA MARIA VITALIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avv.
ANEDDA MARIA VITALIA, giusta procura in atti ricorrente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. BELLU CARLITRIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti resistente
CONCLUSIONI:
Per la parte ricorrente: “disporre che il sig. versi l'importo di € 260,00 mensili oltre Controparte_1
spese straordinarie e accessori sul conto intestato alla sig.ra , quale contributo Parte_1
per il suo mantenimento.
2) - con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento, oltre agli accessori di legge sui corrispettivi (IVA e CNAP) il tutto con distrazione delle stesse in favore della scrivente legale.
3) - condannare il sig. al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. Controparte_1
96 cpc nella misura che sarà determinata in via equitativa.”
Per parte resistente: “1) in via preliminare rimettere la causa in istruttoria al fine di acquisire ogni documento utile per attestare il reddito della madre della ricorrente, e segnatamente la documentazione reddituale aggiornata della madre, , anche relativa all'indennità di Persona_1
disoccupazione percepita da quest'ultima ed all'attività autonoma svolta dalla stessa genitrice, nonché della documentazione relativa al TFR erogato dalla A.D.E.A. s.r.l. alla madre a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per effetto del licenziamento del 07-02-2023; 2) nel merito: in via
pagina 1 di 4 principale, porre a carico del un contributo economico proporzionato al suo reddito ed ai CP_1
costi che gravano sullo stesso e, pertanto, non superiore ad euro 100,00 mensili;
3) in via subordinata, confermare l'ordinanza del 01-12-2023.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.05.2022, ha domandato la condanna di Parte_1 alla corresponsione della somma mesile di € 700,00 a titolo di contributo al proprio Controparte_1
mantenimento.
A sostegno della domanda, ha dedotto: di essere nata da una breve relazione sentimentale tra la madre,
e che da sempre il i era disinteressato delle sue necessità e, Persona_1 Controparte_1 CP_1
anche a seguito della sentenza n. 3/2008 con la quale il tribunale per i minorenni aveva pronunciato la paternità naturale del resistente, lo stesso aveva omesso di contribuire al suo mantenimento;
che, essendo ancora impegnata negli studi universitari, non aveva raggiunto l'indipendenza economica e viveva assieme alla madre nella casa dei nonni materni.
costituitosi in giudizio, ha domandato il rigetto della domanda, evidenziando che il Controparte_1 proprio reddito da lavoratore dipendente era gravato dall'obbligo di mantenimento di altro figlio (€
260,00) e dalla cessione del quinto dello stipendio richiesto per i lavori di ristrutturazione dell'abitazione e dal pagamento del mutuo (€ 500,00 mensili).
Il resistente, in via subordinata, ha chiesto che il contributo per il mantenimento della figlia fosse determinato in misura non superiore ad € 100,00.
Con provvedimento del 5.06.2023, il tribunale ha posto in via provvisoria in capo al resistente l'obbligo di corrispondere la somma di € 300,00 ed ha disposto il mutamento del rito rilevando che le controversie relative al mantenimento dei figli maggiorenni esulano dalle competenze collegiali, rientrando tra quelle del tribunale in composizione monocratica, posto che lo speciale procedimento camerale previsto dall'art. 38 disp. att. c.c., riguarda unicamente i provvedimenti relativi ai minori, con conseguente inapplicabilità nei casi di figli maggiorenni, anche se non autosufficienti, per i quali deve essere adottato il rito ordinario contenzioso.
Con successivo provvedimento del 1.12.2023 è stato ridotto l'importo dovuto dal resistente ad €
200,00.
Istruita con prova documentale, nelle note trasmesse per l'udienza del 20.06.2024 la ricorrente ha domandato il riconoscimento di un contributo per il proprio mantenimento pari ad € 260,00, reiterando, poi, nella comparsa conclusionale, la domanda volta ad ottenere la condanna del resistente alla corresponsione della somma di € 700,00.
Con provvedimento dell'11.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 2 di 4 La domanda di parte ricorrente è fondata.
Devono anzitutto ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente di un contributo per il suo mantenimento.
Invero il dovere al mantenimento dei figli è sancito dall'art. 30 della Costituzione e dagli artt. 147 e ss.
c.c., che impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli.
Tale obbligo viene meno con il raggiungimento della maggiore età, salvo sussistano circostanze tali da giustificare il permanere dell'obbligo.
Nel caso di specie permane l'obbligo di mantenimento considerato che la ricorrente, diplomata nel
2021, è ancora impegnata nel completamento del percorso universitario ed è in una fase dell'esistenza ancora dedicata alla formazione.
A nulla valgono le doglianze di parte resistente circa la mancata condivisione tra i genitori della decisione relativa alla prosecuzione degli studi, dovendo tale opportunità essere offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società.
In ordine al quantum, l'art. 337 ter cc impone a ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto, tra l'altro, delle attuali esigenze del figlio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che il resistente ha percepito un reddito di € 23.293,00 nel
2020, di € 25.043,00 nel 2021, di € 25.217,00 nel 2022 (pari ad una media di € 2.043 mensili), gravato dall'obbligo di mantenimento del figlio nato da una precedente relazione (€ 262,50), dalla cessione del quinto per la finanziaria Fincontinuo s.p.a. (€ 252,00), dal pagamento della rata del mutuo (€ 846,14) e dalla rata del prestito FI (€ 93,00).
La madre della ricorrente, sulla quale del pari grava l'obbligo di mantenimento della figlia, ha percepito un reddito di € 16.998,00 nel 2022, di € 18.351,00 nel 2020 e la ricorrente non ha prodotto ulteriore e recente documentazione reddituale.
Dunque, sussistendo indubbiamente la capacità lavorativa in capo alla madre della ricorrente, deve presumersi che la stessa continui a percepire un reddito analogo a quello percepito in passato.
Pertanto, tenuto anche conto dell'inesistenza di rapporti tra la ricorrente ed il resistente, con maggiori oneri a carico della madre della e del fatto che il resistente, che vive in un appartamento di sua Pt_1
proprietà, è comproprietario assieme al fratello di un appartamento e di un posto auto in Quartucciu, beni dai quali può certamente trarre reddito, deve confermarsi l'obbligo del di corrispondere CP_1 alla a somma di € 200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento. Pt_1
pagina 3 di 4 Il resistente parteciperà, inoltre, alle spese straordinarie nella misura della metà.
Deve, infine, essere rigettata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, non risultando che il resistente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Condanna a corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, la somma di € 200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento;
• rigetta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc;
• spese compensate.
Cagliari, 26.06.2025
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Mazzaroppi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 2810/2022 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. ANEDDA MARIA VITALIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avv.
ANEDDA MARIA VITALIA, giusta procura in atti ricorrente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. BELLU CARLITRIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti resistente
CONCLUSIONI:
Per la parte ricorrente: “disporre che il sig. versi l'importo di € 260,00 mensili oltre Controparte_1
spese straordinarie e accessori sul conto intestato alla sig.ra , quale contributo Parte_1
per il suo mantenimento.
2) - con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento, oltre agli accessori di legge sui corrispettivi (IVA e CNAP) il tutto con distrazione delle stesse in favore della scrivente legale.
3) - condannare il sig. al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. Controparte_1
96 cpc nella misura che sarà determinata in via equitativa.”
Per parte resistente: “1) in via preliminare rimettere la causa in istruttoria al fine di acquisire ogni documento utile per attestare il reddito della madre della ricorrente, e segnatamente la documentazione reddituale aggiornata della madre, , anche relativa all'indennità di Persona_1
disoccupazione percepita da quest'ultima ed all'attività autonoma svolta dalla stessa genitrice, nonché della documentazione relativa al TFR erogato dalla A.D.E.A. s.r.l. alla madre a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per effetto del licenziamento del 07-02-2023; 2) nel merito: in via
pagina 1 di 4 principale, porre a carico del un contributo economico proporzionato al suo reddito ed ai CP_1
costi che gravano sullo stesso e, pertanto, non superiore ad euro 100,00 mensili;
3) in via subordinata, confermare l'ordinanza del 01-12-2023.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.05.2022, ha domandato la condanna di Parte_1 alla corresponsione della somma mesile di € 700,00 a titolo di contributo al proprio Controparte_1
mantenimento.
A sostegno della domanda, ha dedotto: di essere nata da una breve relazione sentimentale tra la madre,
e che da sempre il i era disinteressato delle sue necessità e, Persona_1 Controparte_1 CP_1
anche a seguito della sentenza n. 3/2008 con la quale il tribunale per i minorenni aveva pronunciato la paternità naturale del resistente, lo stesso aveva omesso di contribuire al suo mantenimento;
che, essendo ancora impegnata negli studi universitari, non aveva raggiunto l'indipendenza economica e viveva assieme alla madre nella casa dei nonni materni.
costituitosi in giudizio, ha domandato il rigetto della domanda, evidenziando che il Controparte_1 proprio reddito da lavoratore dipendente era gravato dall'obbligo di mantenimento di altro figlio (€
260,00) e dalla cessione del quinto dello stipendio richiesto per i lavori di ristrutturazione dell'abitazione e dal pagamento del mutuo (€ 500,00 mensili).
Il resistente, in via subordinata, ha chiesto che il contributo per il mantenimento della figlia fosse determinato in misura non superiore ad € 100,00.
Con provvedimento del 5.06.2023, il tribunale ha posto in via provvisoria in capo al resistente l'obbligo di corrispondere la somma di € 300,00 ed ha disposto il mutamento del rito rilevando che le controversie relative al mantenimento dei figli maggiorenni esulano dalle competenze collegiali, rientrando tra quelle del tribunale in composizione monocratica, posto che lo speciale procedimento camerale previsto dall'art. 38 disp. att. c.c., riguarda unicamente i provvedimenti relativi ai minori, con conseguente inapplicabilità nei casi di figli maggiorenni, anche se non autosufficienti, per i quali deve essere adottato il rito ordinario contenzioso.
Con successivo provvedimento del 1.12.2023 è stato ridotto l'importo dovuto dal resistente ad €
200,00.
Istruita con prova documentale, nelle note trasmesse per l'udienza del 20.06.2024 la ricorrente ha domandato il riconoscimento di un contributo per il proprio mantenimento pari ad € 260,00, reiterando, poi, nella comparsa conclusionale, la domanda volta ad ottenere la condanna del resistente alla corresponsione della somma di € 700,00.
Con provvedimento dell'11.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 2 di 4 La domanda di parte ricorrente è fondata.
Devono anzitutto ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente di un contributo per il suo mantenimento.
Invero il dovere al mantenimento dei figli è sancito dall'art. 30 della Costituzione e dagli artt. 147 e ss.
c.c., che impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli.
Tale obbligo viene meno con il raggiungimento della maggiore età, salvo sussistano circostanze tali da giustificare il permanere dell'obbligo.
Nel caso di specie permane l'obbligo di mantenimento considerato che la ricorrente, diplomata nel
2021, è ancora impegnata nel completamento del percorso universitario ed è in una fase dell'esistenza ancora dedicata alla formazione.
A nulla valgono le doglianze di parte resistente circa la mancata condivisione tra i genitori della decisione relativa alla prosecuzione degli studi, dovendo tale opportunità essere offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società.
In ordine al quantum, l'art. 337 ter cc impone a ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto, tra l'altro, delle attuali esigenze del figlio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che il resistente ha percepito un reddito di € 23.293,00 nel
2020, di € 25.043,00 nel 2021, di € 25.217,00 nel 2022 (pari ad una media di € 2.043 mensili), gravato dall'obbligo di mantenimento del figlio nato da una precedente relazione (€ 262,50), dalla cessione del quinto per la finanziaria Fincontinuo s.p.a. (€ 252,00), dal pagamento della rata del mutuo (€ 846,14) e dalla rata del prestito FI (€ 93,00).
La madre della ricorrente, sulla quale del pari grava l'obbligo di mantenimento della figlia, ha percepito un reddito di € 16.998,00 nel 2022, di € 18.351,00 nel 2020 e la ricorrente non ha prodotto ulteriore e recente documentazione reddituale.
Dunque, sussistendo indubbiamente la capacità lavorativa in capo alla madre della ricorrente, deve presumersi che la stessa continui a percepire un reddito analogo a quello percepito in passato.
Pertanto, tenuto anche conto dell'inesistenza di rapporti tra la ricorrente ed il resistente, con maggiori oneri a carico della madre della e del fatto che il resistente, che vive in un appartamento di sua Pt_1
proprietà, è comproprietario assieme al fratello di un appartamento e di un posto auto in Quartucciu, beni dai quali può certamente trarre reddito, deve confermarsi l'obbligo del di corrispondere CP_1 alla a somma di € 200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento. Pt_1
pagina 3 di 4 Il resistente parteciperà, inoltre, alle spese straordinarie nella misura della metà.
Deve, infine, essere rigettata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, non risultando che il resistente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Condanna a corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, la somma di € 200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento;
• rigetta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc;
• spese compensate.
Cagliari, 26.06.2025
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