TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/05/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato in data 18.4.2024
d a
E_
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Pegoraro
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 13 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marta Odorizzi pec
E
e dall'avv. Vincenza Marina Marinelli Odorizzi Email_2
pec t Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'annullamento e/o la nullità
e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, in tutto o in parte, anche in forza della sollevata
eccezione di prescrizione, dei seguenti atti:
a) iscrizione d'ufficio della signora alla Gestione Esercenti E_
attività d'impresa di cui alla comunicazione di data 04.10.2023, e/o CP_1
b) il “Provvedimento di convalida in Autotutela” - Disposizione n. 830000-23-0228 del
03.11.2023, trasmesso con Prot. 8300.03/11/2023.0304663 di data 03.11.2023, e, per l'effetto, CP_1
accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dall' sulla scorta dei CP_1
precedenti atti.
IN OGNI CASO:
condannare la controparte al pagamento delle spese di lite e compensi di avvocato,
oltre alle spese generali 15% ex DM n. 55/2014 ss.mm.ii., ad IVA e 4% CNPA,
precisando che rispetto ai parametri di cui al citato DM 55/2014 dovrà essere applicata la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.”
pagina 2 di 13 CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Nel merito:
rigettarsi il ricorso in opposizione e tutte le domande ed eccezioni ivi formulate nei confronti dell' in quanto infondato e infondate, con conferma dell'obbligo CP_1
contributivo a carico della parte ricorrente.
Spese di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1
la domanda proposta dal ricorrente
La ricorrente propone domanda di accertamento negativo E_
in ordine alle pretese contributive che l' ha avanzato mediante la comunicazione CP_1
del 4.10.23023 (doc. 1 fasc. ric.), avente il seguente tenore: “da una verifica effettuata è risultato che Lei è stato per l'anno 2018, socio della Società del settore terziario Day By Day di
TI AD e C. s.n.c…. Poiché la suddetta società, nell'ambito della dichiarazione di redditi
Unico 2019 SP, ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce la Sua occupazione prevalente, per legge Lei è obbligato all'iscrizione alla gestione degli Esercenti attività commerciali ed al versamento della relativa contribuzione (comma 202 e successivi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662). A seguito di tali controlli è stato iscritto d'ufficio alla gestione di competenza, con imposizione contributiva a decorrere dal 01/01/2018” (successivamente l' con “provvedimento di convalida in autotutela” adottato in data 3.11.2023 sub CP_1
doc. 2 fasc. ric., a seguito del ricorso amministrativo da lei proposto (doc. 19 fasc.ric.),
ha disposto la cancellazione della qui ricorrente dalla Gestione esercenti Parte_2
attività commerciali con il giorno 31.12.2020, limitando così le proprie pretese contributive al periodo 1.1.2018 – 31.12.2020, sebbene il prospetto riepilogativo dei pagina 3 di 13 contributi dovuti, presente nel “Cassetto Previdenziale Artigiani & Commerciati”
intestato alla ricorrente sub doc. 22 fasc. ric. riporti ancora le annualità 2021, 2022 e
2023).
§2
le ragioni della decisione
a)
La ricorrente nega la debenza dei contributi in favore E_
della Gestione commercianti, che l' pretende in relazione al periodo gennaio 2018 CP_1
– dicembre 2020.
Ella afferma di non aver esercitato alcuna attività commerciale nel periodo cui si riferiscono i contributi pretesi.
A sostegno allega che:
i) in data 5.12.2014 ella ha concorso a costituire la società Parte_3
al fine di svolgere, a far data dal 24.12.2014, l'attività di gestione
[...]
del “Bar Nuova Stazione”, ubicato presso la stazione Autobus e Treni di Malè;
ii) in data 22.12.2017, la società ha dismesso la gestione del “Bar Nuova Stazione” e ha provveduto a riconsegnare al Comune di Malè la propria licenza di “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” per “cessazione attività” (cfr. doc. 6, 7 e 8 fasc. ric.) e, contestualmente, a far annotare la cessazione dell'attività presso il pubblico registro delle imprese, tant' è vero che dalla visura CCIAA pag. 4 sub doc. 3 emerge lo stato di “impresa INATTIVA”; nella stessa data la ricorrente ha comunicato la cessazione della propria attività nell'ambito dell'azienda della società Day By Day di
TI AD (doc. 14 fasc. ric.); Parte_3
pagina 4 di 13 iii) i redditi dichiarati dalla società negli anni Parte_3
2018, 2019 e 2020 sono pari a zero o negativi (doc. 9, 10 e 11), il che comprova ulteriormente il mancato esercizio di attività.
iv) in data 18.2020 la società è stata sciolta con Parte_3
effetto al 31.12.2020 e con conseguente cancellazione dal Registro delle imprese
(doc. 14 fasc.ric.);
v) ella, nel periodo 1.1.2018 – 17.7.2020, si è dedicata alla crescita, alla cura e all'educazione della propria figlia nata il [...] (doc. 17 fasc. ric.) e successivamente ha svolto attività di lavoro subordinato (doc. 18 fasc. ric.).
Nega la rilevanza ai fini previdenziali delle dichiarazioni contenute nei documenti fiscali.
In subordine eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti aventi a oggetto i contributi previdenziali relativi al periodo 1.1.-3.10.2018, ritenendo che l'interruzione sia intervenuta per effetto della comunicazione del 4.10.2023.
b)
L'art. 1 co.1 L. 22.7.1966, n. 613 prevede:
“L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli
esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n.
1397 , agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente”;
l'art. L. 27.11.1960, n. 1397 dispone:
“Ai fini dell'iscrizione all'assicurazione contro la malattia i soggetti di cui al precedente
comma devono:
pagina 5 di 13 1) essere iscritti, come titolari o gestori in proprio, nel registro di cui agli articoli 1 e
3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed essere in possesso dell'autorizzazione del
comune o della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, ove esse siano prescritte per
l'esercizio della loro attività;
2) ovvero essere iscritti nella sezione speciale del registro e in possesso
dell'autorizzazione secondo le norme di cui all' articolo 1 della legge 20 novembre 1971,
n. 1062;
3) oppure essere muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza od
autorizzazione prevista per l'esercizio della loro attività da una delle seguenti
disposizioni di legge:
a) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 , agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli
strumenti da punta e da taglio;
agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli
esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo;
agli articoli 86 e 103, primo e secondo
comma, per gli esercizi ivi contemplati;
all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici di
affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;
b) 524, sulla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e
bevande;
c) 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;
d) 327, per il commercio in forma ambulante;
e) 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari,
termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere;
f) 1293, e relativo regolamento approvato con 1074, per l'organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
pagina 6 di 13 g) 170, e 745, convertito nella 1034, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante”;
l'art. 1 co. 202 L. 23.12.1996, n. 662 dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 1997
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge
22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti
che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma
1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti”;
l'art. 49 co.1 lett. d) L. 9.3.1989, n. 88 prevede: “attività: commerciali, ivi comprese
quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche
finanziari; per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie;
”;
l'art. 29 L. 3.6.1975, n. 160 (come sostituito dall'art. 1 co.203 L. 662/1996) prescrive:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali
di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni,
sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero
siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi
relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori
preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza; pagina 7 di 13 d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni
e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
c)
Le contestazioni espresse dalla ricorrente avverso le E_
pretese contributive avanzate dall' riguardano la ricorrenza dei presupposti ex art. CP_1
29 co.1 lett. a) e c) L. 160/1975.
Infatti ella nega, in relazione al periodo gennaio 2018 – dicembre 2020, di aver partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza in primo luogo perché la società non ha esercitato, a far data Parte_3
dall'1.1.2018, alcuna attività d'impresa.
d)
L' esprime contrario avviso fondato su due circostanze: CP_1
▪ la ricorrente ha mantenuto nel corso dell'intero periodo gennaio 2018 – dicembre
2020 la quota di partecipazione (al 50%) nella società Parte_3
[...]
▪ la società nelle proprie dichiarazioni Parte_3
presentate per gli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020, ha indicato nel quadro RO, mediante barratura della casella 10, la ricorrente quale socia per cui l'attività svolta nell'impresa costituisce l'occupazione prevalente (doc. 11, 12 e 13 fasc. conv.).
e)
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata.
pagina 8 di 13 α
L'assenza, nel periodo gennaio 2018 - dicembre 2020, di esercizio di attività d'impresa, da parte della società – da cui consegue Parte_3 Parte_3 Parte_3
indefettibilmente l'impossibilità di configurare un “lavoro aziendale” al quale abbia partecipato la ricorrente, tanto meno “con carattere di abitualità e prevalenza” – appare comprovata da più indizi gravi, precisi e concordanti:
➢ in data 22.12.2017 la società convenuta ha riconsegnato al Comune di Malè la propria licenza di “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” per “cessazione attività” (cfr. doc. 6, 7 e 8 fasc. ric.);
➢ la stessa società ha comunicato in data 22.12.2017 la cessazione dell'attività al pubblico registro delle imprese, tant' è vero che dalla visura CCIAA pag. 4 sub doc. 3 emerge lo stato di “impresa INATTIVA”;
➢ i redditi dichiarati dalla società negli anni Pt_3 Parte_3
2018, 2019 e 2020 sono pari a zero o negativi (doc. 9, 10 e 11).
In proposito è opportuno ricordare che secondo concorde dottrina e giurisprudenza (Cass.
28.2.2017, n. 19485, Cass. 26.6.2008, n. 17535; Cass. 9.8.2007, n. 17457;):
❖ la gravità allude a un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient'altro che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto
A noto, è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile invece l'idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l'inferenza presuntiva sia "certa");
❖ la precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci pagina 9 di 13 spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè
anche verso un altro o altri fatti;
❖ la concordanza esprime un requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione è
ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi.
Nel caso in esame è altamente probabile in modo inequivoco che la riconsegna all'autorità pubblica del documento attestante il prescritto titolo abilitativo all'esercizio dell'attività d'impresa avvenga quando tale attività sia cessata definitivamente.
Lo stesso vale per la comunicazione della cessazione al registro delle imprese.
Anche la mancata produzione di redditi trova assai di frequente la sua causa nella mancanza di attività di impresa.
Quindi le tre circostanze indiziarie appaiono concordare verso un'inattività della società
a decorrere dal gennaio 2018. Parte_3
Il medesimo significato probatorio presentano le deposizioni rese dai testi escussi in questo giudizio.
ha dichiarato: Tes_1
“Sono consulente del lavoro dello studio SRL di Cles, di cui la ricorrente è stata cliente.
Per conoscenza diretta posso dire che la società ha riconsegnato al comune Parte_3
di Malè la licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per cessazione definitiva dell'attività. Dato che la società è rimasta in vita anche dopo la cessazione
pagina 10 di 13 dell'attività, il nostro studio ha provveduto a predisporre gli adempimenti dei prescritti
obblighi dichiarativi.
Da quanto riferito dalla cliente, la società era inattiva e le dichiarazioni fiscali sono state presentate in conformità a questa condizione”;
ha dichiarato: Testimone_2
“Sono amica della ricorrente. Sono al corrente che la parte opponente a un certo punto
ha cessato di svolgere la sua attività lavorativa presso il Bar Nuova Stazione di Malè.
Ciò è avvenuto in coincidenza della nascita della bambina della ricorrente, nel dicembre
2017.
Successivamente, la ricorrente non è più tornata a lavorare presso il suddetto esercizio
pubblico, che mi consta abbia cessato ogni attività alla fine del 2017. Dato che
frequentavo la ricorrente, mi è noto che ella non ha lavorato da gennaio 2018 a
novembre 2019; successivamente, da dicembre 2019 a marzo 2020 ha lavorato alle
dipendenze di Montana s.a.s., che è un'impresa di pulizie e, dal luglio ad agosto 2020 ha lavorato presso l'Hotel Group di Dimaro”
β
Invece le due circostanze indiziarie – su cui l' fonda, in via presuntiva, l'avvenuta CP_1
partecipazione, da parte della ricorrente, con carattere di abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale della società – appaiono prive dei Parte_3
necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza.
Infatti:
▪ il mantenimento della quota di partecipazione attiene esclusivamente alla qualità di socio, ancor più in riferimento a una società inattiva;
pagina 11 di 13 ▪ ad avviso della giurisprudenza (Cass. 31.8.2018, n. 21511; Corte Appello Roma
15.1.2020, n. 16; Corte Appello Roma 31.10.2018, n. 3905), in tema di iscrizione alla gestione commercianti, la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo sicché, nel caso di redazione errata, non sussiste alcuna inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, dovendo sempre l' provare la CP_1
sussistenza dei presupposti per l'iscrizione; pienamente conferente alla vicenda in esame appare la statuizione di Corte Appello Roma 3905/2018 cit., secondo cui:
“Presupposto dell'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali è che vi sia un esercizio commerciale e che la gestione dello stesso avvenga - da parte del titolare o del familiare coadiuvante o dal socio - con carattere di abitualità e prevalenza. Ciò detto, non può sostenersi che i presupposti dell'iscrizione possano ricavarsi dalla circostanza che la società abbia dichiarato, nella propria dichiarazione dei redditi, quale prevalente l'attività svolta dal socio (o che quest'ultimo abbia dichiarato come prevalente la propria attività nella propria dichiarazione dei redditi). Deve invero evidenziarsi l'irrilevanza degli elementi di carattere fiscale, dai quali non può desumersi l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, non avendo gli stessi rilevo sul piano previdenziale”; nel caso in esame la dichiarazione resa dalla ricorrente, oltre che essere stata revocata, non riveste un valore probatorio di rilievo in quanto è inserita in un modello che verosimilmente ella non ha compilato personalmente;
* * *
In definitiva, in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente E_
, deve essere dichiarata l'insussistenza dei crediti pretesi dall'
[...] CP_1
pagina 12 di 13 mediante la comunicazione del 4.10.23023 (doc. 1 fasc. ric.) e il “provvedimento di convalida in autotutela” adottato in data 3.11.2023 sub doc. 2 fasc. ric..
Le spese, come liquidate in dispositivo, non possono che seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. In accoglimento della domanda proposta dal ricorrente E_
dichiara l'insussistenza dei crediti pretesi dall' mediante la
[...] CP_1
comunicazione del 4.10.2023 e il “provvedimento di convalida in autotutela”
adottato in data 3.11.2023.
2. Condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente CP_1 E_
delle spese di giudizio, liquidate nella somma di € 2.500,00, maggiorata del
[...]
15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 20 maggio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato in data 18.4.2024
d a
E_
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Pegoraro
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 13 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marta Odorizzi pec
E
e dall'avv. Vincenza Marina Marinelli Odorizzi Email_2
pec t Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'annullamento e/o la nullità
e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, in tutto o in parte, anche in forza della sollevata
eccezione di prescrizione, dei seguenti atti:
a) iscrizione d'ufficio della signora alla Gestione Esercenti E_
attività d'impresa di cui alla comunicazione di data 04.10.2023, e/o CP_1
b) il “Provvedimento di convalida in Autotutela” - Disposizione n. 830000-23-0228 del
03.11.2023, trasmesso con Prot. 8300.03/11/2023.0304663 di data 03.11.2023, e, per l'effetto, CP_1
accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dall' sulla scorta dei CP_1
precedenti atti.
IN OGNI CASO:
condannare la controparte al pagamento delle spese di lite e compensi di avvocato,
oltre alle spese generali 15% ex DM n. 55/2014 ss.mm.ii., ad IVA e 4% CNPA,
precisando che rispetto ai parametri di cui al citato DM 55/2014 dovrà essere applicata la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.”
pagina 2 di 13 CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Nel merito:
rigettarsi il ricorso in opposizione e tutte le domande ed eccezioni ivi formulate nei confronti dell' in quanto infondato e infondate, con conferma dell'obbligo CP_1
contributivo a carico della parte ricorrente.
Spese di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1
la domanda proposta dal ricorrente
La ricorrente propone domanda di accertamento negativo E_
in ordine alle pretese contributive che l' ha avanzato mediante la comunicazione CP_1
del 4.10.23023 (doc. 1 fasc. ric.), avente il seguente tenore: “da una verifica effettuata è risultato che Lei è stato per l'anno 2018, socio della Società del settore terziario Day By Day di
TI AD e C. s.n.c…. Poiché la suddetta società, nell'ambito della dichiarazione di redditi
Unico 2019 SP, ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce la Sua occupazione prevalente, per legge Lei è obbligato all'iscrizione alla gestione degli Esercenti attività commerciali ed al versamento della relativa contribuzione (comma 202 e successivi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662). A seguito di tali controlli è stato iscritto d'ufficio alla gestione di competenza, con imposizione contributiva a decorrere dal 01/01/2018” (successivamente l' con “provvedimento di convalida in autotutela” adottato in data 3.11.2023 sub CP_1
doc. 2 fasc. ric., a seguito del ricorso amministrativo da lei proposto (doc. 19 fasc.ric.),
ha disposto la cancellazione della qui ricorrente dalla Gestione esercenti Parte_2
attività commerciali con il giorno 31.12.2020, limitando così le proprie pretese contributive al periodo 1.1.2018 – 31.12.2020, sebbene il prospetto riepilogativo dei pagina 3 di 13 contributi dovuti, presente nel “Cassetto Previdenziale Artigiani & Commerciati”
intestato alla ricorrente sub doc. 22 fasc. ric. riporti ancora le annualità 2021, 2022 e
2023).
§2
le ragioni della decisione
a)
La ricorrente nega la debenza dei contributi in favore E_
della Gestione commercianti, che l' pretende in relazione al periodo gennaio 2018 CP_1
– dicembre 2020.
Ella afferma di non aver esercitato alcuna attività commerciale nel periodo cui si riferiscono i contributi pretesi.
A sostegno allega che:
i) in data 5.12.2014 ella ha concorso a costituire la società Parte_3
al fine di svolgere, a far data dal 24.12.2014, l'attività di gestione
[...]
del “Bar Nuova Stazione”, ubicato presso la stazione Autobus e Treni di Malè;
ii) in data 22.12.2017, la società ha dismesso la gestione del “Bar Nuova Stazione” e ha provveduto a riconsegnare al Comune di Malè la propria licenza di “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” per “cessazione attività” (cfr. doc. 6, 7 e 8 fasc. ric.) e, contestualmente, a far annotare la cessazione dell'attività presso il pubblico registro delle imprese, tant' è vero che dalla visura CCIAA pag. 4 sub doc. 3 emerge lo stato di “impresa INATTIVA”; nella stessa data la ricorrente ha comunicato la cessazione della propria attività nell'ambito dell'azienda della società Day By Day di
TI AD (doc. 14 fasc. ric.); Parte_3
pagina 4 di 13 iii) i redditi dichiarati dalla società negli anni Parte_3
2018, 2019 e 2020 sono pari a zero o negativi (doc. 9, 10 e 11), il che comprova ulteriormente il mancato esercizio di attività.
iv) in data 18.2020 la società è stata sciolta con Parte_3
effetto al 31.12.2020 e con conseguente cancellazione dal Registro delle imprese
(doc. 14 fasc.ric.);
v) ella, nel periodo 1.1.2018 – 17.7.2020, si è dedicata alla crescita, alla cura e all'educazione della propria figlia nata il [...] (doc. 17 fasc. ric.) e successivamente ha svolto attività di lavoro subordinato (doc. 18 fasc. ric.).
Nega la rilevanza ai fini previdenziali delle dichiarazioni contenute nei documenti fiscali.
In subordine eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti aventi a oggetto i contributi previdenziali relativi al periodo 1.1.-3.10.2018, ritenendo che l'interruzione sia intervenuta per effetto della comunicazione del 4.10.2023.
b)
L'art. 1 co.1 L. 22.7.1966, n. 613 prevede:
“L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli
esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n.
1397 , agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente”;
l'art. L. 27.11.1960, n. 1397 dispone:
“Ai fini dell'iscrizione all'assicurazione contro la malattia i soggetti di cui al precedente
comma devono:
pagina 5 di 13 1) essere iscritti, come titolari o gestori in proprio, nel registro di cui agli articoli 1 e
3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed essere in possesso dell'autorizzazione del
comune o della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, ove esse siano prescritte per
l'esercizio della loro attività;
2) ovvero essere iscritti nella sezione speciale del registro e in possesso
dell'autorizzazione secondo le norme di cui all' articolo 1 della legge 20 novembre 1971,
n. 1062;
3) oppure essere muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza od
autorizzazione prevista per l'esercizio della loro attività da una delle seguenti
disposizioni di legge:
a) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 , agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli
strumenti da punta e da taglio;
agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli
esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo;
agli articoli 86 e 103, primo e secondo
comma, per gli esercizi ivi contemplati;
all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici di
affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;
b) 524, sulla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e
bevande;
c) 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;
d) 327, per il commercio in forma ambulante;
e) 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari,
termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere;
f) 1293, e relativo regolamento approvato con 1074, per l'organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
pagina 6 di 13 g) 170, e 745, convertito nella 1034, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante”;
l'art. 1 co. 202 L. 23.12.1996, n. 662 dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 1997
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge
22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti
che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma
1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti”;
l'art. 49 co.1 lett. d) L. 9.3.1989, n. 88 prevede: “attività: commerciali, ivi comprese
quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche
finanziari; per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie;
”;
l'art. 29 L. 3.6.1975, n. 160 (come sostituito dall'art. 1 co.203 L. 662/1996) prescrive:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali
di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni,
sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero
siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi
relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori
preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza; pagina 7 di 13 d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni
e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
c)
Le contestazioni espresse dalla ricorrente avverso le E_
pretese contributive avanzate dall' riguardano la ricorrenza dei presupposti ex art. CP_1
29 co.1 lett. a) e c) L. 160/1975.
Infatti ella nega, in relazione al periodo gennaio 2018 – dicembre 2020, di aver partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza in primo luogo perché la società non ha esercitato, a far data Parte_3
dall'1.1.2018, alcuna attività d'impresa.
d)
L' esprime contrario avviso fondato su due circostanze: CP_1
▪ la ricorrente ha mantenuto nel corso dell'intero periodo gennaio 2018 – dicembre
2020 la quota di partecipazione (al 50%) nella società Parte_3
[...]
▪ la società nelle proprie dichiarazioni Parte_3
presentate per gli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020, ha indicato nel quadro RO, mediante barratura della casella 10, la ricorrente quale socia per cui l'attività svolta nell'impresa costituisce l'occupazione prevalente (doc. 11, 12 e 13 fasc. conv.).
e)
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata.
pagina 8 di 13 α
L'assenza, nel periodo gennaio 2018 - dicembre 2020, di esercizio di attività d'impresa, da parte della società – da cui consegue Parte_3 Parte_3 Parte_3
indefettibilmente l'impossibilità di configurare un “lavoro aziendale” al quale abbia partecipato la ricorrente, tanto meno “con carattere di abitualità e prevalenza” – appare comprovata da più indizi gravi, precisi e concordanti:
➢ in data 22.12.2017 la società convenuta ha riconsegnato al Comune di Malè la propria licenza di “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” per “cessazione attività” (cfr. doc. 6, 7 e 8 fasc. ric.);
➢ la stessa società ha comunicato in data 22.12.2017 la cessazione dell'attività al pubblico registro delle imprese, tant' è vero che dalla visura CCIAA pag. 4 sub doc. 3 emerge lo stato di “impresa INATTIVA”;
➢ i redditi dichiarati dalla società negli anni Pt_3 Parte_3
2018, 2019 e 2020 sono pari a zero o negativi (doc. 9, 10 e 11).
In proposito è opportuno ricordare che secondo concorde dottrina e giurisprudenza (Cass.
28.2.2017, n. 19485, Cass. 26.6.2008, n. 17535; Cass. 9.8.2007, n. 17457;):
❖ la gravità allude a un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient'altro che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto
A noto, è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile invece l'idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l'inferenza presuntiva sia "certa");
❖ la precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci pagina 9 di 13 spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè
anche verso un altro o altri fatti;
❖ la concordanza esprime un requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione è
ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi.
Nel caso in esame è altamente probabile in modo inequivoco che la riconsegna all'autorità pubblica del documento attestante il prescritto titolo abilitativo all'esercizio dell'attività d'impresa avvenga quando tale attività sia cessata definitivamente.
Lo stesso vale per la comunicazione della cessazione al registro delle imprese.
Anche la mancata produzione di redditi trova assai di frequente la sua causa nella mancanza di attività di impresa.
Quindi le tre circostanze indiziarie appaiono concordare verso un'inattività della società
a decorrere dal gennaio 2018. Parte_3
Il medesimo significato probatorio presentano le deposizioni rese dai testi escussi in questo giudizio.
ha dichiarato: Tes_1
“Sono consulente del lavoro dello studio SRL di Cles, di cui la ricorrente è stata cliente.
Per conoscenza diretta posso dire che la società ha riconsegnato al comune Parte_3
di Malè la licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per cessazione definitiva dell'attività. Dato che la società è rimasta in vita anche dopo la cessazione
pagina 10 di 13 dell'attività, il nostro studio ha provveduto a predisporre gli adempimenti dei prescritti
obblighi dichiarativi.
Da quanto riferito dalla cliente, la società era inattiva e le dichiarazioni fiscali sono state presentate in conformità a questa condizione”;
ha dichiarato: Testimone_2
“Sono amica della ricorrente. Sono al corrente che la parte opponente a un certo punto
ha cessato di svolgere la sua attività lavorativa presso il Bar Nuova Stazione di Malè.
Ciò è avvenuto in coincidenza della nascita della bambina della ricorrente, nel dicembre
2017.
Successivamente, la ricorrente non è più tornata a lavorare presso il suddetto esercizio
pubblico, che mi consta abbia cessato ogni attività alla fine del 2017. Dato che
frequentavo la ricorrente, mi è noto che ella non ha lavorato da gennaio 2018 a
novembre 2019; successivamente, da dicembre 2019 a marzo 2020 ha lavorato alle
dipendenze di Montana s.a.s., che è un'impresa di pulizie e, dal luglio ad agosto 2020 ha lavorato presso l'Hotel Group di Dimaro”
β
Invece le due circostanze indiziarie – su cui l' fonda, in via presuntiva, l'avvenuta CP_1
partecipazione, da parte della ricorrente, con carattere di abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale della società – appaiono prive dei Parte_3
necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza.
Infatti:
▪ il mantenimento della quota di partecipazione attiene esclusivamente alla qualità di socio, ancor più in riferimento a una società inattiva;
pagina 11 di 13 ▪ ad avviso della giurisprudenza (Cass. 31.8.2018, n. 21511; Corte Appello Roma
15.1.2020, n. 16; Corte Appello Roma 31.10.2018, n. 3905), in tema di iscrizione alla gestione commercianti, la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo sicché, nel caso di redazione errata, non sussiste alcuna inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, dovendo sempre l' provare la CP_1
sussistenza dei presupposti per l'iscrizione; pienamente conferente alla vicenda in esame appare la statuizione di Corte Appello Roma 3905/2018 cit., secondo cui:
“Presupposto dell'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali è che vi sia un esercizio commerciale e che la gestione dello stesso avvenga - da parte del titolare o del familiare coadiuvante o dal socio - con carattere di abitualità e prevalenza. Ciò detto, non può sostenersi che i presupposti dell'iscrizione possano ricavarsi dalla circostanza che la società abbia dichiarato, nella propria dichiarazione dei redditi, quale prevalente l'attività svolta dal socio (o che quest'ultimo abbia dichiarato come prevalente la propria attività nella propria dichiarazione dei redditi). Deve invero evidenziarsi l'irrilevanza degli elementi di carattere fiscale, dai quali non può desumersi l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, non avendo gli stessi rilevo sul piano previdenziale”; nel caso in esame la dichiarazione resa dalla ricorrente, oltre che essere stata revocata, non riveste un valore probatorio di rilievo in quanto è inserita in un modello che verosimilmente ella non ha compilato personalmente;
* * *
In definitiva, in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente E_
, deve essere dichiarata l'insussistenza dei crediti pretesi dall'
[...] CP_1
pagina 12 di 13 mediante la comunicazione del 4.10.23023 (doc. 1 fasc. ric.) e il “provvedimento di convalida in autotutela” adottato in data 3.11.2023 sub doc. 2 fasc. ric..
Le spese, come liquidate in dispositivo, non possono che seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. In accoglimento della domanda proposta dal ricorrente E_
dichiara l'insussistenza dei crediti pretesi dall' mediante la
[...] CP_1
comunicazione del 4.10.2023 e il “provvedimento di convalida in autotutela”
adottato in data 3.11.2023.
2. Condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente CP_1 E_
delle spese di giudizio, liquidate nella somma di € 2.500,00, maggiorata del
[...]
15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 20 maggio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 13 di 13