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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
4104 /2024
Tribunale Ordinario di Velletri
Seconda CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Marcello Buscema Presidente
Dott. Renato Buzi Giudice
Dott. Francesca Aratari Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulla domanda ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta al VG 4104 proposta da C.F. con l'avv. SANTINI Parte_1 C.F._1
CLAUDIO e da C.F. con l'avv. PIOLI Parte_2 C.F._2
ALESSANDRO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note in sostituzione dell'udienza depositate;
rilevato che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in Ariccia (Roma) Via Carlo Cattani n. 42 viene definitivamente assegnata al marito SI. così come già avvenuto in sede di separazione consensuale, con quanto Parte_2
in essa contenuto essendosene la moglie già allontanata asportando con sé i propri beni e gli indumenti e gli effetti di uso personale, ed avendo la stessa preso in locazione altro immobile;
2) il figlio , Per_1
allo stato ancora minorenne, è affidato in modo condiviso ad entrambi i coniugi, con domiciliazione prevalente e residenza presso il padre per ragioni di studio ed esigenze di vita;
Quanto alle visite,
, ormai prossimo alla maggiore età, potrà concordare direttamente con la madre le Per_1
frequentazioni, con la più ampia libertà di tempi e modalità, in base alle sue necessità ed ai suoi bisogni. 3) quanto al mantenimento ordinario del minore, in considerazione dei variabili tempi di permanenza dello stesso con i genitori, i coniugi concordano che ciascuno vi provvederà direttamente quando il minore si trova con ciascuno di essi. 4) quanto alle spese straordinarie per il minore le stesse verranno sostenute al 50% tra i due genitori secondi i principi di cui al Protocollo vigente presso il
Tribunale di Velletri e i coniugi concordano che l'assegno unico universale per il figlio verrà percepito nella quota del 100% dal SI. . 5) quanto ai rapporti patrimoniali ed in Parte_2
particolare in riferimento a n. 2 beni immobili acquistati dal SI. in costanza di Parte_2
matrimonio in regime di comunione dei beni ed allo stesso intestati in piena proprietà siti in : - Albano
Laziale (RM), Via Roncigliano 22/A Edificio E1 Piano T Foglio 26 , particella 744 , sub 4 , cat C/2 acquistata in data 22.09.2014, - Scheggino (PG), Via Pontuglia snc Piano T-1 Foglio 11 Particella
465 sub 4 cat A/3 classe 2 e - Scheggino (PG) Via Pontuglia snc Piano T Foglio 11 particella 667 cat
C/2 classe 2 acquistate in data 20.04.2018; la SI.ra dichiara di non aver nulla a che Pt_1
pretendere in caso di vendita e/o cessione dei medesimi e di rinunciare a qualsiasi diritto dalle medesime derivanti. 6) i coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento;
7) le decisioni di maggior interesse per il figlio saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori. ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, coniugati in _Albano
Laziale in data 21.8.2007 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Albano Laziale dell'anno _2007__ Parte 2 __, Serie A n. 138 , alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 09/01/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tribunale Ordinario di Velletri
Seconda CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Marcello Buscema Presidente
Dott. Renato Buzi Giudice
Dott. Francesca Aratari Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulla domanda ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta al VG 4104 proposta da C.F. con l'avv. SANTINI Parte_1 C.F._1
CLAUDIO e da C.F. con l'avv. PIOLI Parte_2 C.F._2
ALESSANDRO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note in sostituzione dell'udienza depositate;
rilevato che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in Ariccia (Roma) Via Carlo Cattani n. 42 viene definitivamente assegnata al marito SI. così come già avvenuto in sede di separazione consensuale, con quanto Parte_2
in essa contenuto essendosene la moglie già allontanata asportando con sé i propri beni e gli indumenti e gli effetti di uso personale, ed avendo la stessa preso in locazione altro immobile;
2) il figlio , Per_1
allo stato ancora minorenne, è affidato in modo condiviso ad entrambi i coniugi, con domiciliazione prevalente e residenza presso il padre per ragioni di studio ed esigenze di vita;
Quanto alle visite,
, ormai prossimo alla maggiore età, potrà concordare direttamente con la madre le Per_1
frequentazioni, con la più ampia libertà di tempi e modalità, in base alle sue necessità ed ai suoi bisogni. 3) quanto al mantenimento ordinario del minore, in considerazione dei variabili tempi di permanenza dello stesso con i genitori, i coniugi concordano che ciascuno vi provvederà direttamente quando il minore si trova con ciascuno di essi. 4) quanto alle spese straordinarie per il minore le stesse verranno sostenute al 50% tra i due genitori secondi i principi di cui al Protocollo vigente presso il
Tribunale di Velletri e i coniugi concordano che l'assegno unico universale per il figlio verrà percepito nella quota del 100% dal SI. . 5) quanto ai rapporti patrimoniali ed in Parte_2
particolare in riferimento a n. 2 beni immobili acquistati dal SI. in costanza di Parte_2
matrimonio in regime di comunione dei beni ed allo stesso intestati in piena proprietà siti in : - Albano
Laziale (RM), Via Roncigliano 22/A Edificio E1 Piano T Foglio 26 , particella 744 , sub 4 , cat C/2 acquistata in data 22.09.2014, - Scheggino (PG), Via Pontuglia snc Piano T-1 Foglio 11 Particella
465 sub 4 cat A/3 classe 2 e - Scheggino (PG) Via Pontuglia snc Piano T Foglio 11 particella 667 cat
C/2 classe 2 acquistate in data 20.04.2018; la SI.ra dichiara di non aver nulla a che Pt_1
pretendere in caso di vendita e/o cessione dei medesimi e di rinunciare a qualsiasi diritto dalle medesime derivanti. 6) i coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento;
7) le decisioni di maggior interesse per il figlio saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori. ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, coniugati in _Albano
Laziale in data 21.8.2007 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Albano Laziale dell'anno _2007__ Parte 2 __, Serie A n. 138 , alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 09/01/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE