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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 367/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
AR CARMELO, Relatore
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2912/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 09420249002609050000 RADIODIFFUSIONI 2015
- INTIMAZIONE PAG n. 09420249002609050000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- INTIMAZIONE PAG n. 09420249002609050000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- INTIMAZIONE PAG n. 09420249002609050000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- INTIMAZIONE PAG n. 09420249002609050000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- INTIMAZIONE PAG n. 09420249002609050000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5474/2025 depositato il
25/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249002609050000 del 23/01/2024, notificata in data 06/02/2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, cui sono sottese le cartelle di pagamento nn. 09420110029676240000, 09420150016369177000, 09420160009379305000 e
09420180014006017000.
Deduce la decadenza e la prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento risultano regolarmente notificate a mezzo pec (allo stesso indirizzo di notifica dell'intimazione impugnata); inoltre l'Agenzia evidenzia che, successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento, sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione, oltre a doversi considerare l'applicabilità della disciplina emergenziale dettata dall'art. 68 del DL n. 18/2020.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente documentato, con produzione poi non contestata dal ricorrente, la previa notifica delle cartelle (allegati 2-5 alle controdeduzioni), nonché di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale (allegati 6-19 alle controdeduzioni), per cui è palesemente infondata la censura di parte ricorrente sulla maturazione di termini decadenziali e/o prescrizionali.
Spese per come indicato nel dipositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 780,00 (settecentottanta), con distrazione.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
AR CARMELO, Relatore
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2912/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 09420249002609050000 RADIODIFFUSIONI 2015
- INTIMAZIONE PAG n. 09420249002609050000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- INTIMAZIONE PAG n. 09420249002609050000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- INTIMAZIONE PAG n. 09420249002609050000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- INTIMAZIONE PAG n. 09420249002609050000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- INTIMAZIONE PAG n. 09420249002609050000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5474/2025 depositato il
25/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249002609050000 del 23/01/2024, notificata in data 06/02/2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, cui sono sottese le cartelle di pagamento nn. 09420110029676240000, 09420150016369177000, 09420160009379305000 e
09420180014006017000.
Deduce la decadenza e la prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento risultano regolarmente notificate a mezzo pec (allo stesso indirizzo di notifica dell'intimazione impugnata); inoltre l'Agenzia evidenzia che, successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento, sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione, oltre a doversi considerare l'applicabilità della disciplina emergenziale dettata dall'art. 68 del DL n. 18/2020.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente documentato, con produzione poi non contestata dal ricorrente, la previa notifica delle cartelle (allegati 2-5 alle controdeduzioni), nonché di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale (allegati 6-19 alle controdeduzioni), per cui è palesemente infondata la censura di parte ricorrente sulla maturazione di termini decadenziali e/o prescrizionali.
Spese per come indicato nel dipositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 780,00 (settecentottanta), con distrazione.