Ordinanza cautelare 12 luglio 2022
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/06/2025, n. 12774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12774 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 12774/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06708/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6708 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa, dapprima dall'avvocato Maria Cesarea Angiuli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, quindi dall'avvocato Uljana Gazidede, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno dell’01.12.2021, di rigetto dell’istanza del ricorrente (-OMISSIS-) di concessione della cittadinanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’interno n. n. -OMISSIS- del 1 dicembre 2021, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 10 agosto 2016, in ragione dei numerosi pregiudizi di carattere penale a carico dei genitori - che risultano parte del medesimo nucleo familiare della richiedente - acquisiti in istruttoria tramite informativa della Questura di -OMISSIS- del -OMISSIS-, e parere sfavorevole della Prefettura di -OMISSIS-.
Lamenta in sintesi la ricorrente il difettoso uso del potere discrezionale nella valutazione della condizione preclusiva di carattere penale, che oltre a non riferirsi personalmente all’istante non sarebbe stata correttamente ponderata dalla p.a., la quale si sarebbe limitata ad una generica indicazione dei pregiudizi penali attribuiti ai genitori, senza alcun riferimento specifico, anche dal punto di vista temporale; inoltre, l’odierno resistente non avrebbe considerato il livello di integrazione della richiedente la Cittadinanza omettendo un’indagine accurata della sua condizione personale, anche in considerazione del lungo tempo trascorso dalla presentazione della domanda (08/08/2016), così incorrendo pure in un difetto di motivazione del decreto gravato.
In data 14 giugno 2022 si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso e chiederne il rigetto, in seguito depositando agli atti copiosa documentazione.
Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda cautelare di parte ricorrente, stante l’inidoneità del diniego impugnato ad arrecare nell’immediato un pregiudizio grave ed irreparabile.
Con atto di costituzione di nuovo difensore di parte ricorrente, in data 4 aprile 2025 sono stati depositati agli atti ulteriori documenti.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell’odierna ricorrente, essendo emersi a carico di entrambi i genitori pregiudizi di rilevanza penale per furto aggravato in concorso, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, che rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale del nucleo familiare di riferimento.
Trattasi infatti di addebiti particolarmente rilevanti ai fini della formulazione del giudizio prognostico relativo all’utile inserimento dell’aspirante cittadina, ben potendo quest’ultima vedersi indotta ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, familiari, comportamenti contrastanti con l’ordinamento giuridico, che ne inficiano le prospettive di ottimale inserimento in modo duraturo nella comunità nazionale.
Tali condotte non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività del nucleo familiare di riferimento, anche ricadenti nel c.d. “periodo di osservazione”, ovvero il decennio antecedente alla domanda di cittadinanza, in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta, da valutarsi anche in relazione ai familiari (conviventi e non), a prescindere dalla circostanza che si tratti, o meno, di reati a “regia familiare”, posto e considerato che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998).
Né, in senso contrario, può valere l’invocato principio della personalità della responsabilità penale, in quanto, nel caso di specie, il diniego impugnato non estende all’interessata le conseguenze dei precedenti a carico degli altri componenti del proprio nucleo familiare, impedendo soltanto che la concessione della cittadinanza (sebbene a persona diversa da quella responsabile penalmente) possa comunque recare danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari della richiedente delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano (cfr., da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis n. 11825, 4253 e 3673 del 2023; nn. 3018 e 8307/22).
È noto, infatti, che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta non solo, come comunemente si ritiene, benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 286/1998) e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari – cioè una protezione che è comunque agli stessi soggetti assicurata già dal riconoscimento dello status di lungo soggiornante UE di cui all’art. 9 d.lgs. 286/1998, che godono di analoga garanzia della posizione di radicamento sul territorio acquisita (cfr. art. 19, comma 2, lett. b), del d.lgs. 286/1998) e del diritto fondamentale alla vita familiare – ma comporta, altresì, l’estensione di tale status sia ai figli minorenni conviventi, sia al coniuge, che ha un vero e proprio diritto soggettivo al riconoscimento di tale status, ai sensi dell’art. 5 delle legge n. 91/1992, salvo sussistano i fattori ostativi tassativamente indicati dall’art. 6 della stessa legge.
In tale prospettiva, vale ricordare che alcuni reati contestati quali furto aggravato in concorso, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sono puniti con pena edittale pari o superiore a 3 anni, tale da farli rientrare tra quelli automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992 che è a fortiori preclusivo della naturalizzazione (vedi, tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 5539/2023).
La valutazione dei pregiudizi penali a carico dei parenti non può, quindi, non rilevare nella valutazione del procedimento concessorio, in quanto l’Amministrazione deve verificare la sussistenza della coincidenza dell’interesse pubblico con quello del richiedente, tenendo conto delle conseguenze che discendono dal conferimento della cittadinanza, come sopra specificate.
Come già ripetutamente chiarito da questa Sezione, tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis, di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Siffatta osservazione si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite, poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802). Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui la ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, come da ultimo attestato dalla documentazione depositata agli atti in vista della odierna udienza, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che la ricorrente sia attiva nella comunità, non sia socialmente pericolosa e sia integrata nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurare con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitando funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Né a diverse conclusioni potrebbe condurre la circostanza dell’avvenuta concessione della cittadinanza in favore del fratello dell’odierna esponente, provvedimento in ogni caso successivo a quello nella presente sede contestato.
Neppure rilevanza alcuna può essere attribuita al fatto che il reato a carico della madre sia stato dichiarato estinto in data 29 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 445 c.p.p. dal Tribunale di -OMISSIS-, seconda sezione penale, non potendosi trarre in ipotesi similari elementi a favore della non colpevolezza circa i fatti contestati.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Tenuto conto comunque conto dell’estraneità della ricorrente rispetto ai reati contestati ai propri familiari, si rinvengono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i terzi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Arturo Levato, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.