Sentenza 16 giugno 1982
Massime • 1
In tema di adozione speciale, le persone a cui il minore sia stato temporaneamente e provvisoriamente affidato non sono parti necessarie nel giudizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, ma possono in esso spiegare intervento adesivo autonomo, in quanto titolari di un interesse convergente con quello privilegiato del minore, ed anche proporre appello contro la sentenza che tale giudizio definisca, pur se non intervenute in primo grado, (in quanto legittimate a proporre opposizione di terzo a norma dello art. 404 cod. proc. civ.). ad esse tuttavia, se non siano intervenute nelle precedenti fasi di merito, non può riconoscersi la legittimazione a proporre ricorso per Cassazione, in quanto, attesa la natura rescindente del giudizio di Cassazione, limitato all'esame dei denunciati errori contenuti nella sentenza impugnata senza alcun altro potere di iniziativa processuale o istruttoria, in esso non è consentito un ampliamento del rapporto processuale già costituitosi e non può svolgersi tra soggetti diversi da quelli che hanno partecipato al giudizio del merito. ( V 3356/81, mass n 413933, sulla seconda parte; ( V 5873/80, mass n 409682; ( V 4656/79, mass n 401199; ( V 3278/78, mass n 392701; ( V 588/77, mass n 384135; ( V 1382/73, mass n 364034; ( Conf 5309/81, mass n 416065, sulla prima parte; ( Conf 1707/81, mass n 412382; ( Conf 2442/80, mass n 406155; ( Conf 2409/79, mass n 398717; ( Conf 1832/78, mass n 391219; ( Conf 3464/77, mass n 387029).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/06/1982, n. 3672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3672 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1982 |
Testo completo
In tema di adozione speciale, le persone a cui il minore sia stato temporaneamente e provvisoriamente affidato non sono parti necessarie nel giudizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, ma possono in esso spiegare intervento adesivo autonomo, in quanto titolari di un interesse convergente con quello privilegiato del minore, ed anche proporre appello contro la sentenza che tale giudizio definisca, pur se non intervenute in primo grado, (in quanto legittimate a proporre opposizione di terzo a norma dello art. 404 cod. proc. civ.). ad esse tuttavia, se non siano intervenute nelle precedenti fasi di merito, non può riconoscersi la legittimazione a proporre ricorso per Cassazione, in quanto, attesa la natura rescindente del giudizio di Cassazione, limitato all'esame dei denunciati errori contenuti nella sentenza impugnata senza alcun altro potere di iniziativa processuale o istruttoria, in esso non è consentito un ampliamento del rapporto processuale già costituitosi e non può svolgersi tra soggetti diversi da quelli che hanno partecipato al giudizio del merito. ( V 3356/81, mass n 413933, sulla seconda parte;
( V 5873/80, mass n 409682; ( V 4656/79, mass n 401199; ( V 3278/78, mass n 392701; ( V 588/77, mass n 384135; ( V 1382/73, mass n 364034; ( Conf 5309/81, mass n 416065, sulla prima parte;
( Conf 1707/81, mass n 412382; ( Conf 2442/80, mass n 406155; ( Conf 2409/79, mass n 398717; ( Conf 1832/78, mass n 391219; ( Conf 3464/77, mass n 387029).*