Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 09/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 09/04/2025, alle ore 12,28 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. MARICA ANGELONE in sostituzione dell'Avv. LALLI CLAUDIO per la parte ricorrente e l'Avv. DAZZI GABRIELE per la parte resistente e l'avv ILARIA RAFFANTI per . CP_1
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
Parte ricorrente insiste nella nomina di CTU, l'avv. Dazzi si oppone. Tutti i difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12,31.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 166 /2024 promossa da:
assistito dall'Avv. LALLI CLAUDIO Parte_1
CONTRO
assistito dall'Avv. DAZZI GABRIELE CP_2
INPS assistito dall'Avv. RAFFANTI ILARIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27-11-2024 parte ricorrente lamentava l'errato inquadramento, il mancato pagamento di ore di lavoro straordinario lavorate e comunque dovute, in ragione dell'orario di lavoro concordato (dalle 14 alle 22 per sei giorni la settimana), nonché l'illegittimità del licenziamento perché infondato e sproporzionato, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Voglia affermare che al signor Parte_1
per la qualifica di Barman unico per le effettive
[...] mansioni svolte alle dipendenze della società CP_2
competeva il superiore trattamento economico e
[...] normativo del lavoratore appartenente al 4° livello del CCNL
Turismo Pubblici Esercizi;
2) Voglia dichiarare illegittimo e nullo il licenziamento intimato al ricorrente con effetto
12/09/2023 perché infondato, per le contestazioni dei fatti da
2 parte del ricorrente, nonché sproporzionato e quindi privo di giusta causa e giustificato motivo;
3) Voglia conseguentemente condannare la società con sede CP_2 in Carrara (MS) viale XX settembre 268 in persona del legale rappresentante protempore a riassumere il ricorrente ovvero risarcirlo con il pagamento, di n° 6 mensilità e comunque non meno di 2,5 mensilità calcolate con riferimento ai valori retributivi accertati in
Giudizio e nella misura indicata in premessa e comunque come per legge (oltre rivalutazione monetaria ed interessi); 4) Voglia quindi condannare la società
in persona del legale rappresentante Controparte_2 protempore a pagare al ricorrente per le causali di cui in premessa le differenze retributive nella misura complessiva di € 27.653,52, di cui € 13.839,47, se riconosciuto il 4° livello, € 12.980,57 se riconosciuto il 5° livello, per supplementari e straordinari nel periodo settembre 2017, luglio 2018, € 5.231,60, se riconosciuto il 4° livello, € 4.906,34 se riconosciuto il
5° livello, per straordinari dal 01/08/2018 al termine del rapporto, ed € 8.582,45 per differenze tra il 5° e il 4° livello del CCNL Turismo Pubblici esercizi, (o in quella misura che sarà ritenuta più giusta ed equa in applicazione anche dell'articolo 36 della Costituzione) oltre a rivalutazione ed interessi come per legge;
5) Voglia ancora condannare/ordinare alla società in CP_2 persona del legale rappresentante protempore a versare presso gli istituti previdenziali i dovuti contributi maturati e non prescritti sulle somme accertate a favore del ricorrente nel Giudizio, e per questo si evoca in Giudizio
l' ; 6) Voglia infine condannare alla società CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante a pagare CP_2 tutte le spese e competenze del Giudizio nel rispetto dei valori medi del DM vigente.”
3 I – DIFFERENZE RETRIBUTIVE
Parte ricorrente ha dedotto che nel periodo dal 26/09/2017 al
31/07/2018, in cui avrebbe dovuto lavorare solo 3 ore dal lunedì al sabato in base al contratto a tempo determinato, aveva in realtà lavorato dal martedì alla domenica dalle ore
14,00 alle ore 22,00 (non ricevendo in busta paga la retribuzione per le ore supplementari e straordinarie effettivamente lavorate); che dal 01/08/2018 al 12/09/2023 non gli erano state retribuite tutte le ore pattuite col contratto di trasformazione del part-time in full time, con orario dalle ore 14,00 alle ore 22,00 dal martedì alla domenica.
Il ricorrente ha rivendicato “le ore non retribuite e comunque lavorate (peraltro dovute anche se non fossero lavorate)”.
A) RISULTANZE ISTRUTTORIE
La teste dipendente di parte resistente dal Testimone_1 mese di febbraio dell'anno 2018 all'anno 2021 con mansioni di aiuto pasticcera, assunta con contratto di apprendistato, ha riferito tra l'altro: “Io lavoravo alla mattina ed il mio orario di lavoro era dalle ore 6 fino alle ore 12, 13 o, a volte, alle 14. Teoricamente dovevo fare 8 ore ma potevo andarmene prima quando riuscivo a finire la produzione prima delle 8 ore. Mi sembra di ricordare che il ricorrente iniziasse a lavorare alle ore 14.
A volte lo incrociavo perché quando io finivo lui iniziava a lavorare ma non ricordo se ho iniziato a vedere al lavoro il ricorrente da subito oppure se sia arrivato dopo rispetto al mese di agosto Parte_1
2018. Non so se prima del ricorrente vi fosse un altro barman. Non ho mai fatto il turno di sera. Io lavoravo dal lunedì alla domenica ed avevo un giorno di riposo che era il venerdì. Alla domenica molte volte vedevo arrivare alle 14.00”… ADR: “Non ricordo se ho Parte_1
4 iniziato a vedere al lavoro il ricorrente prima o dopo dell'agosto del 2018. Al bar della pasticceria eravamo in 3 a lavorare e precisamente al bar c'ero io, c'era e c'era la sorella di questo. Durante le ore della Per_2 mattina al bar c'erano due persone e quindi CP_3
e …. “Non so dire se il
[...] Controparte_4 ricorrente fosse l'unico addetto alla preparazione della miscelazione ma posso riferire con certezza che ho visto il ricorrente occuparsi della miscelazione dei cocktail perché l'ho visto fare la linea dei cocktail e ciò significa che lo vedevo preparare tutti gli ingredienti necessari per fare i cocktail. Non sono mai stata a contatto con il ricorrente in quell'orario e quindi nulla so sul potere direttivo. Ho assistito personalmente ad alcune telefonate intervenute tra il ricorrente ed il Per_2 nelle quali ho sentito che questi parlavano della gestione dei tavoli e degli appuntamenti. Parlavano di prenotazioni che arrivavano direttamente al telefono della pasticceria o arrivavano in forma privata ai loro telefoni mobili. Non so dire se il ricorrente avesse il titolo certificante di cui si parla nel capitolo”.
Il teste amico del ricorrente, ha riferito: Tes_2
“Passando sulla strada dal bar mi è capitato di vedere il ricorrente che lavorava in diversi orari della giornata ed anche in vari giorni della settimana. In media mi fermavo al bar due volte alla settimana, tra le 17.30 e le 18.00/18.30. Ci sono andato anche al sabato ed alla domenica;
poteva capitare che mi fermassi nel primo pomeriggio o anche in altri orari di passaggio. Alle 22 non ci sono mai andato ma mi
è capitato di passare tra le 21 e 21.30 e anche in quell'orario ho visto il ricorrente che lavorava al bar”…
“Quando mi è capitato di andare al bar ho visto il ricorrente preparare i cocktail ed ho potuto vedere che era
5 l'unico a fare ciò. Ho visto il ricorrente preparare la comanda che gli portavano le ragazze e l'ho visto servire anche ai tavoli. Non ho mai prenotato un tavolo. Non so dire se il ricorrente avesse il certificato indicato in capitolo”…. “Oltre al ricorrente ho visto lavorare all'interno del locale almeno altre due persone, due ragazze, di cui però non conosco il nome in quanto le conosco solo di vista”.
Il teste ha riferito: “…Ero un cliente della Testimone_3 pasticceria quando avevo l'ufficio sul viale XX
Settembre a circa 100 metri dal locale. Ho avuto l'ufficio in viale XX Settembre dalla fine dell'anno
2016 al mese di aprile dell'anno 2023. Il mio ufficio era della Sono consulente finanziario. Controparte_5
Andavo al bar per prendere il caffè con una media di 3 o 4 volte al giorno. …. Andavo al bar alle 9.00/9.30 per il primo caffè e poi ci andavo verso le 11.00/11.30 circa a prendere un altro caffè e poi ci tornavo dopo pranzo tra le 14
e le 15.00 e poi andavo ancora a prendere un ultimo caffè nel tardo pomeriggio tra le 17.00 e le 18.00.
Spesso vedevo il ricorrente che lavorava al bar. La maggior parte delle volte ho visto il ricorrente al pomeriggio e l'ho visto in tutte le fasce orarie in cui mi sono recato a prendere un caffè. Mi sembra di non aver visto il ricorrente alla mattina. Alla domenica sono andato al bar poche volte ma non ricordo se il ricorrente fosse presente al bar”… “Non so dire se fosse l'unico addetto alla miscelazione dei cocktail. Posso dire che quando mi è capitato di ordinare un cocktail mi è stato preparato da lui e qualche volta mi sembra me lo abbia preparato anche una collega del ricorrente.
Mi è capitato di sentire, sia il ricorrente che altri dipendenti del bar, che prendevano delle prenotazioni al telefono. Quando al bar il telefono squillava
6 qualunque dipendente presente rispondeva. Nulla so sul certificato”.
La teste amica del ricorrente da circa Testimone_4
10 (dieci) anni, ha riferito: “Quando mi capitava di passare dal Bar “Serena” sito ad Avenza trovavo sempre il ricorrente a lavorare al bar. Ci passavo in varie fasce orarie (potevo passero al pomeriggio verso le 15, le 16 o anche alle 19). Ci passavo in compagnia di mia figlia o di mio marito o di una mia amica. Ci sono andata anche nell'orario dell'apericena. Nulla so sulle ore contrattuali del ricorrente. Sono andata al locale in vari giorni della settimana”… “Posso dire che il ricorrente era l'addetto alla miscelazione dei cocktails. Nulla so sul potere direttivo del ricorrente e sulla organizzazione in ordine alla prenotazione dei tavoli. Non so dire se il ricorrente fosse in possesso del certificato della FI”… “Nelle occasioni in cui sono andata al locale, ho visto che l'unico che si occupava della preparazione dei cocktails era il ricorrente”.
La teste dipendente della Controparte_3 CP_6 resistente dall'anno 2016 con mansioni di commessa/banconista, ha riferito: “Il mio orario di lavoro è dalle ore 6 alle 14.00 tutti i giorni tranne il martedì che è il giorno di riposo”.
Sul cap. 2 della memoria di costituzione (DCV che il ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa presso la sede di in Carrara (MS), Viale XX Settembre Controparte_2 nr. 268 dal 26/09/2017 fino al 31/07/2018 per 3 ore giornaliere dal lunedì al sabato dalle ore 15:00 alle ore
18:00): “Si è vero. A volte, ho incontrato il ricorrente nel momento del cambio turno;
l'ho incontrato che finiva la sigaretta in attesa di entrare in turno e a volte l'ho incrociato al parcheggio che parcheggiava la macchina. Sapevo che il suo turno di lavoro iniziava alle
7 ore 15 e terminava alle ore 18 ma non l'ho mai visto uscire alle 18 perché a quell'ora non lavoravo.” Sul cap. 9 (DCV che tutti i dipendenti della società sono CP_2 adibiti, nel corso del rispettivo turno di lavoro ed in ottemperanza alle mansioni contrattualizzate, alla preparazione e somministrazione dei cocktail): “Si è vero”.
Sul cap. 10 (DCV che il potere direttivo ed organizzativo nei confronti dei dipendenti di viene esercitato dal CP_2
Sig. legale rappresentante della società Parte_2 resistente): “Si è vero, è il mio datore di lavoro”… “Il
è sempre presente durante il mio turno di Per_2 lavoro”. Sul cap. 11 (DCV che ogni dipendente di viene CP_2 adibito, nel corso del rispettivo turno di lavoro ed in ottemperanza alle mansioni contrattualizzate, ad organizzare i tavoli all'interno del locale in favore dei clienti): “Si è vero, tutti ci occupiamo di ciò”.
Il teste amico del ricorrente da circa 20 Testimone_5 anni, ha riferito: “Sono andato saltuariamente alla pasticceria;
ci andavo, magari, una volta alla settimana, quando capitava. … Esco dal lavoro alle ore
14 e quindi, nel pomeriggio, mi è capitato di passare dal locale, magari, verso le 17 o le 18. Mi è capitato anche di fare un aperitivo verso le 20.00”….“Non ho mai visto nessun altro occuparsi della preparazione dei cocktail.
Il ricorrente era il barman e dirigeva il locale. Ho visto il ricorrente che a volte portava anche le ordinazioni al tavolo. Nulla so sulle prenotazioni perché sono sempre andato direttamente al locale senza prenotare prima.”…“Ho visto che nel locale lavoravano ed un'altra ragazza bionda. Quando sono andato a Pt_1 fare l'apericena non ho mai visto nel locale il titolare della società”.
La teste dipendente della società Testimone_6 resistente dal febbraio dell'anno 2018 con mansioni di
8 commessa/barista, ha riferito: “…Lavoro dalle ore 14.00 alle ore 22.00”. Sul cap. 2 della memoria di costituzione:
“Si è vero, lavoravamo insieme ma il mio turno di lavoro era più lungo”… “Quando il ricorrente staccava alle 18.00, normalmente rimanevo da sola”. Sul cap. 6 della memoria (DCV che successivamente al fatto del 28/07/2023 il Sig. ha corrisposto il prezzo della birra marca Parte_1
Tennent's): “Sono al corrente del fatto indicato in capitolo e posso riferire che a me il ricorrente non ha mai pagato la birra. In generale credo che non abbia proprio in generale pagato la birra”.
Sul cap. 7 (DCV che oltre all'episodio del 28/07/2023, anche in altre occasioni il Sig. ha asportato beni dal Parte_1 magazzino aziendale): “Posso solo dire che il Parte_1 ha ammesso i fatti. Ricordo che la sera del
28.07.2023 al termine del mio turno di lavoro sono andata a casa e dopo poco ho ricevuto una telefonata dal titolare il quale mi ha detto che dalle telecamere si vedeva che il ricorrente aveva preso delle birre. Siamo tornati tutti al locale (il titolare, io e ) ed il titolare ci ha fatto vedere il Parte_1 video. In tale circostanza disse che anche Parte_1 in altre occasioni aveva preso delle birre”. Sul cap.
8 (DCV che a seguito degli eventi sub 7, il Sig. ha Parte_1 corrisposto il prezzo della merce di cui si è appropriato):
“Mi sono confrontata con le mie colleghe e nessuna di loro mi ha detto di aver ricevuto da i soldi Pt_1 per il pagamento delle birre. Anche il titolare mi disse che non aveva pagato il prezzo delle birre”… Parte_1
“Tutti facciamo i cocktail”. Sul cap. 10: “Si è vero”. Sul cap. 11: “Si è vero, chi è in turno prepara ed organizza”…
“Durante la giornata di lavoro ci sono dei momenti in cui lavoro da sola in turno…”. ADR: “Attualmente intrattengo una relazione sentimentale con Da Per_2
9 circa due anni ho una relazione sentimentale con
”. Per_2
La teste dipendente della società Testimone_7 resistente dal 2016 al 01.11.2024, data in cui la società ha ceduto l'azienda, ha riferito: “Io ed il ricorrente in genere non lavoravamo in turno insieme. Ho lavorato in turno con in rari pomeriggi in cui mi è Pt_1 capitato di lavorare in sostituzione e che posso quantificare complessivamente in due o tre per tutto il rapporto di lavoro del ricorrente. A volte, io e ci siamo incrociati nel momento in cui io Pt_1 terminavo il mio turno di lavoro e lui doveva iniziare a lavorare”. … A me il ricorrente non ha mai pagato nulla”. Sul cap. 9: “Si è vero, anch'io faccio i cocktail. Al mattino non c'è nessuno che sia addetto alla preparazione dei cocktail anche perchè di mattina si preparano pochi cocktail ed io sono in grado di prepararli”. Sul cap. 10: “Si è vero, quando io lavoro è sempre presente ”. Sul cap. 11: Parte_2
Testi
“Si è vero”; : “Non so dire se qualche dipendente sia in possesso dell'attestato da Io, comunque, Pt_3 quell'attestato non ce l'ho”.
Il teste ha riferito: “Sono passato al bar Testimone_9 qualche volta nel pomeriggio durante la settimana. Ci sono andato complessivamente due o tre volte. Ogni volta che sono andato al locale ho trovato il ricorrente al lavoro;
mi fermavo il tempo di un saluto e poi me ne andavo.
Ho visto il ricorrente dietro il banco, l'ho visto che usciva con un vassoio a servire i tavoli che sono fuori al locale. Il ricorrente mi disse che faceva il barman ma non so dire se avesse l'attestato da barman”.
Il teste ha riferito: “Io andavo in Testimone_10 pasticceria nelle ore pomeridiane del lunedì mercoledì
10 e venerdì. A volte, sono passato in pasticceria anche il sabato. Ho sempre visto il ricorrente che lavorava in pasticceria. Vedevo il ricorrente che serviva ai tavoli, preparava i cocktail. Quando andavo io al locale, il più delle volte c'era anche una ragazza bionda che era dietro al banco con . La ragazza serviva la Pt_1 clientela…Alcune volte ho sentito che diceva Pt_1 alla ragazza di andare a sparecchiare i tavoli. Nulla so sull'attestato”.
La teste dipendente della società Testimone_11 resistente dal 01.03.2022 ai primi giorni di novembre del
2024 come cameriera/banconiera/commessa, tuttofare, ha riferito: alle 14.00. Lavoravo anche la domenica pomeriggio dalle
14.00 alle 22.00”…“Non lavoravo in turno con il ricorrente e quindi nulla so. Il ricorrente personalmente a me non ha mai pagato nulla e non ho neanche mai visto il ricorrente pagare nulla a nessuno dei miei colleghi”… “Si è vero, tutti facciamo i cocktail e tutti lavoriamo al bar o in sala. Non ho un certificato da barman e credo che anche gli altri colleghi ne siano privi. Io ho sempre preparato cocktail e non solo quelli”… “ era quasi sempre Parte_2 presente ed era lui che ci diceva cosa bisognasse fare. Di domenica ero io la responsabile del locale e
, quando si assentava, dava a me la gestione del Per_2 locale”… “Si è vero, ciascuno di noi dipendenti presenti in turno aveva il compito di organizzare i tavoli in base alle prenotazioni avute...”.
B) LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO
I colleghi più informati hanno confermato lo svolgimento degli orari contrattuali, mentre i testi indotti da parte ricorrente, per lo più avventori del locale o colleghi che hanno lavorato nel turno antimeridiano, e, quindi, non col
11 ricorrente, non sono stati in grado di distinguere l'orario di lavoro dei due distinti periodi corrispondenti al rapporto di lavoro a tempo determinato part time e a quello a tempo indeterminato full time e, comunque, a riferire con compiutezza gli orari di lavoro osservati dal ricorrente.
L'orario supplementare e straordinario relativo al primo periodo è sfornito di prova.
Quanto al secondo periodo, in ricorso si afferma il diritto al pagamento delle ore pattuite, anche se non lavorate.
Dai conteggi (doc. 12 fasc. ricorrente) si evince che si richiedono 34 ore di straordinario al mese in dipendenza dell'orario concordato di 48 ore settimanali (dalle 14 alle
22 dal martedì alla domenica); che sono state pagate a titolo di straordinario un numero di ore mensili variabili, a volte eccedenti quelle pattuite (ad es. a dicembre 2018 53,66 ore di straordinario) ed a volte inferiori;
spesso sono state pagate
28 ore di straordinario.
Al che deve evidenziarsi che le ore pattuite ma non lavorate possono essere riconosciute soltanto a fronte di apposita messa in mora, nella fattispecie in esame mancante, oppure a titolo di risarcimento del danno, qui non richiesto: "...al dipendente spetta la retribuzione tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti (Cass. 23 novembre 2006, n. 24886; Cass. 23 luglio
2008, n. 20316), perché, una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva” (Cass. Ordinanza 21 aprile 2020, n. 7977).
Pertanto, poichè non è stato chiesto il risarcimento del danno e non è stata effettuata la messa in mora, la domanda di
12 condanna alla retribuzione può essere fondata soltanto sullo svolgimento effettivo di attività lavorata e non pagata.
Al che si rileva che anche in relazione al secondo periodo non sussiste la prova dello svolgimento di 48 ore settimanali, considerato che i testi indotti da parte ricorrente sono o colleghi che effettuavano il turno di mattina o clienti non informati sull'estensione delle prestazioni lavorative del ricorrente e sui turni osservati dai dipendenti di parte resistente.
Peraltro, nel contratto di trasformazione del 1-08-2016 si fa riferimento ad occasionali variazioni di orario concordate senza necessità di accordo scritto.
C) INQUADRAMENTO
Il ricorrente è stato inquadrato nel V livello e ha rivendicato il IV livello del CCNL del settore
Turismo/Pubblici Esercizi, deducendo che era l'unico addetto alla preparazione della miscelazione dei cocktail, che aveva un potere direttivo e organizzativo verso le altre addette al bar, disponendo verso le stesse le attività da svolgere per il successivo servizio dei clienti, che era il responsabile per l'organizzazione della prenotazione dei tavoli e che disponeva di un titolo certificante il conseguimento della qualifica di barman rilasciato dalla FI (federazione italiana barman).
Al livello quarto appartengono “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:” …omissis
“- barman, barwoman;
”.
Al livello quinto appartengono “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono
13 compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:” .. omissis
“- cassiere bar ristorante;
- cuoco, cameriere, barista, intendendosi per tali coloro che prestano la propria attività in aziende alberghiere nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, operando tali aziende con menu fisso ed avendo le prestazioni fornite carattere semplice e ripetitivo sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi sia per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti e bevande, come ad esempio avviene in molte aziende alberghiere minori”.
In base alle deposizioni dei testi più informati deve escludersi che il ricorrente fosse l'unico addetto alla preparazione della miscelazione dei cocktail e che fosse il responsabile per l'organizzazione della prenotazione dei tavoli, occupandosi di ciò tutti i dipendenti;
che il ricorrente avesse un potere direttivo e organizzativo nei confronti delle addette al bar, essendo questo esercitato da
. Per_2
Considerati anche l'assenza di autonomia esecutiva, del diploma di barman (peraltro di per sé non determinante) ed il numero limitato di addetti al bar, l'inquadramento nel quinto livello pare congruo.
II – LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Con lettera raccomandata datata 02/08/2023 la società datrice di lavoro ha contestato al ricorrente: “….Negli ultimi mesi il sottoscritto, amministratore dell'azienda, ha notato un ammanco non giustificabile di bottiglie di birra marca Tennent's; in seguito a tale situazione
è stato necessario approfondire le attività di controllo sul patrimonio-aziendale, anche attraverso i
14 sistemi di video sorveglianza installati. Venerdì 28 luglio
2023, alle ore 22:00, Lei è stato visto prelevare una bottiglia di birra, marca Tennent's, dal locale magazzino;
tale bottiglia non è stata collocata nel locale bar nell'apposito frigorifero. Nella stessa giornata, alle ore 23:30 circa, convocato dal sottoscritto, ed alla presenza della signora Sua collega Testimone_6 di lavoro, Lei ha ammesso di avere prelevato - senza pagarla - la birra per usi personali;
Lei ha ammesso altresì che tali episodi sono in passato accaduti altre volte….”.
Il ricorrente con lettera rar 28/08/2023 rendeva le seguenti giustificazioni: “…Venerdì 28/07/2023 alle ore 22:00 a fine mio turno lavorativo di quel giorno prelevavo dal magazzino una birra con il proposito di pagare quanto dovuto il giorno seguente, azione che ho ammesso di aver compiuto alle ore 23:30 in presenza della mia collega, nonché Sua compagna, ammettendo Testimone_6 inoltre che tale azione si sia verificata, se pur in modo sporadico, anche in precedenza, non con il prodotto menzionato da Voi, e la stessa è Testimone_6 testimone del fatto che in tali occasioni io abbia sempre provveduto al pagamento del prodotto prelevato, pagamento avvenuto di fatto il giorno seguente anche per quanto concerne la birra di cui contestazione…”.
I fatti contestati sono stati ammessi.
La giustificazione e cioè il pagamento tardivo delle birre, invece, non è stata provata.
Quanto alla lamentata sproporzione, deve evidenziarsi che i furti sono stati scoperti soltanto a seguito dei controlli effettuati dal titolare e della installazione delle videocamere;
che l'art. 192 alla lett. h) consente il licenziamento disciplinare in caso di “asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento
15 volontario di detto materiale”; che il carattere reiterato della condotta giustifica la lesione del vincolo fiduciario.
Pertanto, il licenziamento è legittimo.
Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
Le innegabili difficoltà probatorie inducono alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, rigetta il ricorso e dichiara la compensazione delle spese di causa.
Massa, 09/04/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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