Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVRO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 2.4.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1993/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Gianfranco Pepe Pt_1
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore De Vivo Controparte_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.04.2021 ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., l - Pt_1 dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per
A.T.P. introdotto da (rg. 7430/2018), al fine di ottenere il riconoscimento Controparte_1 dell'assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (19.9.2018) - ha proposto il giudizio di opposizione rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, per aver la stessa affermato la sussistenza del requisito sanitario necessario
1
Si costituiva la resistente indicata, la quale eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedeva dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario riconosciuto nella fase di ATP, con vittoria delle spese del giudizio e attribuzione al procuratore anticipante.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025, i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta la scrivente provvede, visti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Preliminarmente, va rilevato che, contrariamente a quanto eccepito dalla odierna resistente, sono stati rispettati da parte dell'opponente i termini concessi dalla legge per contestare gli Pt_1 esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. Ed invero, dall'esame del fascicolo della fase di ATP, si evince che il decreto ex art. 445 bis IV comma c.p.c. - con il quale il Gop Dott. A. Granata fissava il perentorio di 30 giorni per la manifestazione dell'eventuale dissenso - datato
25.02.2021, veniva comunicato dalla Cancelleria, alle parti costituite, in data 01.03.2021.
Sicché, individuandosi in tale ultima data il dies a quo, si rileva che l' ha provveduto a Pt_1 depositare tempestivamente, in data 30.03.2021 - entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del predetto decreto - la dichiarazione di dissenso alle conclusioni della Ctu e, successivamente, in data 22.04.2021 la medesima parte ha provveduto, sempre tempestivamente, al deposito del presente ricorso di opposizione.
Sempre in via preliminare, va osservato che le contestazioni proposte dall' relative alla CP_2 inammissibilità per intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria, alla improponibilità, nonché alla prescrizione sono infondate.
Invero, il verbale sanitario relativo dell'esito della visita reca quale “data definizione” quella del
17.09.2018, dunque il ricorso giudiziario per ATP, depositato in data 26.11.2018, risulta certamente tempestivo, essendo stato proposto nel termine di decadenza semestrale previsto dalla
2 legge.
Nel contempo, non sussiste prescrizione del diritto, né alcuna improponibilità della domanda giudiziaria per asserita proposizione della stessa prima del decorso del termine dei 9 mesi dalla domanda amministrativa, considerandosi, in via assorbente, che nel caso di specie non si verte in ipotesi di mancata convocazione a visita, avendo la parte impugnato il verbale sanitario emesso a seguito di visita di accertamento.
Parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità del giudizio di opposizione sollevata dalla atteso che, nella presente fattispecie, sono invero stati evidenziati, sebbene in Controparte_1 maniera sintetica, anche a mezzo del richiamo ad un parere medico a firma del dott. Per_1
, i motivi della contestazione, pertanto il ricorso appare ammissibile.
[...]
L' Istituto si duole della erronea valutazione operata dal consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP, dott. , del quadro patologico dell'istante e, segnatamente, della Persona_2 patologia psichiatrica, sostenendo che la corretta valutazione del complessivo quadro patologico conduce ad una percentuale di invalidità del 68%. In particolare parte opponente lamenta che il quadro clinico psichiatrico andrebbe congruamente valutato nella misura del 40%, quale sindrome depressiva endoreattiva grave, e non già nella misura del 50%.
Nulla contesta, di contro, in merito alla valutazione del diabete mellito in trattamento misto nonché dell'artrosi polidistrettuale, pur accertate dal ctu in fase di atp.
Tanto premesso, si osserva le doglianze espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Basti considerare che in nessun punto del ricorso che si sta esaminando risulta segnalata una erronea valutazione della certificazione medica già versata agli atti, e che la parte opponente si limita ad assegnare alle patologie già riconosciute dal perito percentuali di invalidità minori rispetto a quelle riconosciute, senza tuttavia evidenziare per quale motivo la valutazione del CTU sia errata scientificamente.
Ed invero, deve rilevarsi che nella puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP si valutano adeguatamente tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente, con ampia ed articolata argomentazione, per ciascuna di esse, della scelta di inquadramento diagnostico e di percentualizzazione.
3 Il consulente ha ritenuto la periziata affetta da “1. Disturbo del controllo degli impulsi con connotazione apatico-depressiva;
2. Diabete mellito in trattamento misto;
3. Artrosi polidistrettuale.”
In particolare, venendo all'esame delle doglianze espresse dall' – limitate, come detto, CP_2 alla sola patologia psichiatrica- che il medesimo vorrebbe ricondurre ad una sindrome CP_2 depressiva endoreattiva grave, da valutarsi nella misura percentuale pari al 40% - si rileva che il ctu ha evidenziato la sussistenza di un “disturbo del controllo degli impulsi con connotazione apatico- depressiva”; ciò sulla scorta della documentazione medica versata in atti nonché dell'accurato esame obbiettivo espletato, all'esito del quale ha potuto osservare, in relazione al sistema nervoso e psichismo: “Soggetto orientato nel tempo e spazio. Non segni di disturbi deliranti in atto. Ipo-reattiva alle domande del colloquio clinico. Memoria labile. Ridotta attenzione. Apatica. Stato ipotimico con connotazione ipocondriaca, Stato di allarme con tensione emotiva. Ritmo sonno-veglia riferito alterato. Note di lutto non risolto per la perdita prematura di un figlio per suicidio nel 2012” (cfr. relazione peritale in atti).
In particolare il consulente afferma che la circostanziata relazione del 24.04.18 a cura del Pt_2 dell'Asl Napoli impone di pensare un gravissimo quadro psichiatrico fortemente Pt_3 imponente e destruente la vita quotidiana e sociale della ricorrente.(cfr.elaborato di atp).
Il medesimo consulente ha avuto, altresì, cura di precisare sul punto che l'accertata patologia costituisce “certamente il più significativo ed imponente costituendo il gravame maggiore per l'interessata sia per la vita pragmatica che di quella familiare e sociale. Per il suo intrinseco gravame riteniamo di valutare tale complesso (Disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale) nella misura del 50% circa in ragione del codice
2203, comprendendo in esso la sindrome depressiva, gli stati di allarme ed ansia e, ovviamente, i disturbi da ludopatia” (cfr. elaborato in atti).
Ciò posto, si osserva che il Consulente medico in sede di Atp ha condotto in maniera accurata sia l'esame obiettivo sia l'esame della documentazione medica in atti, e che la sua valutazione appare corretta sotto il profilo metodologico. Le conclusioni del Consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in quanto logicamente articolate e adeguatamente motivate
Le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza, in cui si valutano adeguatamente le patologie di cui è affetta la periziata, avendo il Ctu esaustivamente, diffusamente e congruamente esposto nell'elaborato peritale le ragioni per le quali alla ricorrente vada riconosciuto un grado di invalidità del 74% a decorrere dalla domanda amministrativa del
19.01.2018 (cfr. perizia in atti).
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse, non si ritiene di dover rinnovare,
4 come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Ritiene il Ctu che la ricorrente vada considerata invalida nella misura del 74% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19.01.2018.
Pertanto, l'opposizione promossa dall' è infondata e va rigettata;
nel contempo, va Pt_1 dichiarata la sussistenza in capo alla del requisito sanitario per il Controparte_1 riconoscimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dal 19.01.2018.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo,. Pt_1
Le spese di c.t.u. svolta in fase di atp, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' Pt_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che sussiste in capo ad il Controparte_1 requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dal
19.01.2018 (data della domanda amministrativa);
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro Pt_1
3.035,00 (di cui euro 1170,00 per la fase di atp ed euro 1865, 00 per il presente giudizio di opposizione) oltre spese generali iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore di parte resistente, dichiaratosi anticipatario;
c) pone a carico dell' le spese di Ctu ,resa in fase di ATP, come liquidate in separato Pt_1 decreto.
Si comunichi.
Nola, 06.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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