Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 21/5/2025 alle ore 9,29 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro iscritta al n. 301/25 promossa da c.f. (avv.ti Sergio Picchi e Giorgio Leoncini) Parte_1 C.F._1
contro
(funzionari) Controparte_1
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Giorgio Leoncini;
la dott.ssa Daniela Tamburrino per il . CP_1
Gli intervenuti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati. Il giudice rammenta che è vietata la registrazione dell'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
L'avv. Leoncini discute la causa.
La dott.ssa Tamburrino discute riportandosi agli atti.
Le parti esonerano il giudice dal collegamento per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Osservato quanto segue:
1. Con ricorso depositato il 21.3.2025 il docente in servizio presso Parte_1
scuole site nel circondario del Tribunale al momento della proposizione delle domande, ha chiesto:
a) la retribuzione professionale docenti per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22 in cui ha
1
b) la c.d. carta docente per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 nei quali ha prestato servizi con contratto a tempo determinato;
c) l'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24.
Il resiste. CP_1
2. Per quanto riguarda la retribuzione professionale docenti (r.p.d.), la questione
è stata affrontata e risolta in senso favorevole alla tesi del ricorrente dalla Corte di Cassazione (Cass., 27.7.2018 n. 20015), che ha statuito (si cita dalla motivazione):
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che 'con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive' ed aggiungendo, al comma 3, che 'la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...';
“Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto 'in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio' e precisando, poi, che 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio';
“Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola
2 anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
“Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali 'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive';
“La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
“In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), 'non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione,
3 il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione' (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
“L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso
Cass.
8.2.2016 n. 2468);
“Nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, 'che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito' ed ha disatteso la tesi del CP_1
secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile
Parte con la percezione della;
“Una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in
4 rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
“Si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio 'al personale docente ed educativo', senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
“Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_1
cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di 'periodi di servizio inferiori al mese'...”.
Il principio risulta da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza
7.5.2024 n. 12309.
I giudici di merito si sono orientati prevalentemente nel medesimo senso (si vedano p.e. Trib. Foggia, 25.11.2021 nn. 4230 e 4231, che in modo condivisibile escludono che la sentenza della CGUE induca a rivedere la conclusione, CP_2
e, all'interno del distretto, Trib. Savona, 5.10.2021 n. 143, ivi con ulteriori richiami di giurisprudenza), e anche questo ufficio si è pronunciato nel medesimo senso
(Trib. Spezia, 3.12.2021 n. 301 e altre conformi).
2.1. In particolare, va aggiunto, il fatto di inserirsi in una strategia didattica impostata da un altro docente non sembra costituire una sufficiente differenziazione fra il lavoro del supplente breve e quello del sostituito.
Per vero, nulla esclude che anche il supplente breve possa arrecare un contributo personale all'impostazione della strategia didattica;
ma, in ogni caso, questo elemento è riconducibile alla stessa temporaneità dell'incarico, e cioè a un elemento che non può essere utilizzato per differenziare il trattamento dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello dei lavoratori comparabili a tempo
5 indeterminato.
2.2. Va comunque aggiunto al riguardo che negli aa.ss. di riferimento sulla base dei contratti e dello stato matricolare in atti il ricorrente risulta aver prestato servizio:
- nell'a.s. 2020/21, fra il 23.10.2020 e il 9.6.2021, sempre presso la medesima scuola, in modo continuativo pressoché per tutto l'anno scolastico e fino al termine delle lezioni;
- nell'a.s. 2021/22, dal 17.9.2021 al 27.2.2022 e ancora dall'8.11.2021 al
10.6.2022 presso la medesima scuola e senza soluzioni di continuità, e quindi in modo continuativo per periodi di oltre cinque mesi e di circa sette mesi.
2.3. D'altra parte, la RPD ha l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori che investono strutture e contenuti didattici delle scuole e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, e questi obiettivi sono correlati all'attività di insegnamento in sé considerata, che si deve ritenere identica sia per i supplenti brevi, sia per i docenti di ruolo e i supplenti annuali.
2.4. Per la quantificazione, in assenza di contestazione, si recepisce il conteggio della parte che appare congruo.
3. Per quanto riguarda la carta docente, la questione discussa in causa (già decisa in senso favorevole alle ragioni del ricorrente in numerose pronunce di questo ufficio) è stata oggetto di un intervento nomofilattico ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. della Corte di Cassazione (Cass., ss. uu., 27.10.2023 n. 29961) che ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
6 supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Anche in considerazione della ratio dell'istituto regolato dall'art. 363 bis c.p.c., il giudice presta adesione all'insegnamento delle Sezioni unite.
2.1. 3. La Corte di Cassazione non ha invece potuto prendere posizione su altre questioni, fra le quali la rilevanza, ai fini del riconoscimento del beneficio in misura intera, dello svolgimento di un orario ridotto.
Sul punto il giudice intende dare continuità, per quanto di ragione, ai precedenti interni: “…quand'anche il lavoratore a tempo determinato non svolga l'orario
7 completo, ciò non sembra rappresentare idoneo motivo per escludere il diritto al riconoscimento della Carta, dato che sussiste analoga ratio di favorire
l'aggiornamento professionale e non si rinvengono indici normativi della necessità di riproporzionare il beneficio al minor orario svolto” (si cita da Trib.
Spezia, 14.2.2023 n. 38).
2.2. Applicando questi principi, con la doverosa precisazione che il non CP_1
ha contestato le allegazioni di fatto svolte in ricorso che comunque sono riscontrabili dai prodotti stati matricolari, negli aa.ss. 2023/24 e 2024/25 oggetto di domanda il ricorrente risulta sempre incaricato di supplenze su organico di fatto sino al 30 giugno.
Il diritto a fruire della carta docente, quindi, sussiste per entrambi gli aa.ss. oggetto di domanda. Risulta poi documentalmente che il ricorrente non sia fuoriuscito dal sistema scolastico.
2.3. Per quanto riguarda l'a.s. in corso, va ricordato che il diritto, secondo i principi fissati dalle Sezioni Unite sopra riportati, sorge dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consente anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (cioè, ai sensi dell'art. 5 dPCM 28.11.2016, dal 1° settembre) ed è quindi attualmente esigibile.
Va poi precisato che la legge di bilancio per l'anno 2025 (legge 30.12.2024 n.
207) all'art. 1, comma 572 dispone: “All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»; b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«fino a euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell' e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle CP_1
finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123»”.
Questa legge è entrata in vigore il 1.1.2025 e nessuna disposizione ne prevede un'efficacia retroattiva.
Del resto, il diritto si deve considerare quesito al 6.9.2024, giorno in cui è iniziato il rapporto di lavoro ed era consentita la registrazione sopra richiamata, e resta
8 quindi indifferente all'emanazione di un (futuro) decreto ministeriale che determinerà, per l'avvenire e quindi per l'a.s. 2025/26, l'importo della carta docente.
3. Per quanto riguarda le ferie, il ha argomentato che sono monetizzabili CP_1
esclusivamente per la parte che eccede i periodi di sospensione delle lezioni, in cui il docente poteva fruirne.
La tesi non è conforme alla recente giurisprudenza di legittimità.
Si è infatti affermato: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie
e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge
n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, AN EZ (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult., Cass.,
17.6.2024 n. 16715).
Nel corpo della motivazione di questa sentenza si precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito,
9 incombe al datore di lavoro”.
Dato che il non ha allegato e documentato di aver invitato il ricorrente CP_1
a fruire delle ferie e di averlo informato che in caso contrario le avrebbero perse, la domanda è allora fondata.
3.1. Per quanto riguarda le festività soppresse, poi, il ha argomentato CP_1
che per legge non sono monetizzabili se non fruite.
La tesi appare in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui le festività soppresse sono assimilabili alle ferie.
Si veda, in particolare, Cass., 4.4.2024 n. 8926, che in motivazione, dopo aver richiamato l'art. 2 legge 937/77, conclude che “poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (e ciò a prescindere dal fatto che l'art. 1 comma 3 della richiamata legge 937 preveda la monetizzazione, in via forfettaria, per il solo caso in cui le festività soppresse non siano fruite nell'anno solare per motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi).
3.2. Anche in questo caso per la quantificazione del credito si mutua, in assenza di contestazione specifica, il conteggio del ricorrente.
4. La domanda, pertanto, si accoglie, nei termini di cui al dispositivo, oltre gli accessori nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 legge 724/94.
Le spese seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione, e si liquidano come da dispositivo (DM 55/14 s.m.i., tabella lavoro, scaglione 5201/26000, assenza di fase istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità e serialità della lite), con la chiesta maggiorazione di cui all'art. 4 comma 1 bis DM 55/14. che si stima equo determinare nella misura intermedia del 15% in ragione della concreta utilità dei collegamenti (la disposizione prevede infatti un aumento “fino al” 30% e non un aumento del 30%) e con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore:
- a pagare a a titolo di retribuzione professionale docenti per gli Parte_1 aa.ss. 2020/21 e 2021/22, la somma di € 1.822,34, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data della maturazione;
10 - a rilasciare a la Carta elettronica del docente, con una provvista Parte_1 di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per gli anni scolastici 2023/24 e
2024/25, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data del diritto all'accredito;
- a pagare infine a a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non Parte_1 godute negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, la somma di € 2.877,79, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data di cessazione di ciascun rapporto di lavoro;
condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
, a rifondere a le spese di lite che liquida in € 2.425,35 per
[...] Parte_1
compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti
Giorgio Leoncini e Sergio Picchi.
Il giudice
Marco Viani
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