TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2283/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente rel.
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/11/2024 ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. TERMINE TERESA
e
nato ad [...] [...], rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. TERMINE TERESA,
- Ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 03/10/1979 in DR (anno 1979 , atto n.504, parte 2 , serie A ); - sono separati consensualmente con decreto di omologazione emesso e pubblicato dal Tribunale di Trani in data 15/07/2008 ;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali, hanno congiuntamente chiesto di divorziare, senza ulteriori condizioni, avendo dato atto della maggiore età dei figli ormai autonomi e dotati di un proprio nucleo familiare, di essere economicamente autonomi e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro in relazione al rapporto di coniugio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto in data 11-12-2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico e in mancanza di figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 3.10.1979 ad ND (anno 1979, atto n. 504, parte II, serie A) da
[...]
e , alle condizioni di cui al ricorso congiunto Parte_1 CP_1 depositato il 26/11/2024 , che qui si intende richiamato e trascritto;
2) nulla sulle spese;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ND , perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Trani, l'11/03/2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente rel.
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/11/2024 ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. TERMINE TERESA
e
nato ad [...] [...], rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. TERMINE TERESA,
- Ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 03/10/1979 in DR (anno 1979 , atto n.504, parte 2 , serie A ); - sono separati consensualmente con decreto di omologazione emesso e pubblicato dal Tribunale di Trani in data 15/07/2008 ;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali, hanno congiuntamente chiesto di divorziare, senza ulteriori condizioni, avendo dato atto della maggiore età dei figli ormai autonomi e dotati di un proprio nucleo familiare, di essere economicamente autonomi e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro in relazione al rapporto di coniugio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto in data 11-12-2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico e in mancanza di figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 3.10.1979 ad ND (anno 1979, atto n. 504, parte II, serie A) da
[...]
e , alle condizioni di cui al ricorso congiunto Parte_1 CP_1 depositato il 26/11/2024 , che qui si intende richiamato e trascritto;
2) nulla sulle spese;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ND , perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Trani, l'11/03/2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Sandra Moselli