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Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2703/2025
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], con l'avvocato Alessia Tuttobene Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Brescia il 27.12.2024 e notificato il 6.3.2025 di rigetto dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n.
286/1998 ha pronunciato il seguente decreto
1. Il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Dai documenti prodotti (n. da 7 a 13) risulta che parte ricorrente, in Italia dal 2016, lavora in modo continuativo dall'anno 2023: tale circostanza, significativa di un percorso di integrazione economica, potrebbe comportare l'accoglimento della domanda.
L'espulsione dal territorio dello Stato, derivante dalla condizione di irregolarità, darebbe luogo all'interruzione della vita lavorativa in Italia tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u. provocando un danno difficilmente rimediabile. È necessario sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato prima dell'istaurazione del contraddittorio.
2. I fatti allegati nel ricorso possono essere provati tramite documenti da produrre con le note che sostituiranno ai sensi dell'articolo 127 c.p.c. l'udienza fissata in dispositivo per la conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e per la discussione del ricorso.
L'elevato numero di atti da gestire da parte della cancelleria comporta il rischio che le note depositate il giorno stesso dell'udienza vengano messe a disposizione per la decisione nei giorni successivi rallentando il processo decisionale: è opportuno invitare le parti a depositare le note prima dell'udienza senza che il termine indicato di tre giorni prima dell'udienza assuma valore processualmente rilevante.
Per questi motivi
1. Sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento.
2. Fissa per la conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e per la discussione del ricorso l'udienza del 30.9.2025.
3. Dispone la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
4. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati dalla parte ricorrente alla parte resistente almeno quaranta giorni liberi prima della discussione.
5. Assegna a parte resistente termine fino a dieci giorni prima della discussione per la costituzione.
6. Assegna termine fino alle ore 9:00 della data di udienza per il deposito delle note.
7. Invita le parti a depositare le note entro tre giorni prima dell'udienza e a produrre gli atti del procedimento amministrativo.
8. Invita parte ricorrente, se ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a presentare con la nota la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'istanza di liquidazione del compenso.
9. Avvisa che l'omesso deposito di quanto indicato al numero precedente entro trenta giorni dalla data di definizione del giudizio sarà interpretato come rinuncia al patrocinio e alla liquidazione.
10. Manda alla cancelleria:
a. per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente;
b. per il suo inserimento nel fascicolo “principale” del processo.
Si comunichi.
Brescia, 19.3.2025
Il giudice
Christian Colombo
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], con l'avvocato Alessia Tuttobene Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Brescia il 27.12.2024 e notificato il 6.3.2025 di rigetto dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n.
286/1998 ha pronunciato il seguente decreto
1. Il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Dai documenti prodotti (n. da 7 a 13) risulta che parte ricorrente, in Italia dal 2016, lavora in modo continuativo dall'anno 2023: tale circostanza, significativa di un percorso di integrazione economica, potrebbe comportare l'accoglimento della domanda.
L'espulsione dal territorio dello Stato, derivante dalla condizione di irregolarità, darebbe luogo all'interruzione della vita lavorativa in Italia tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u. provocando un danno difficilmente rimediabile. È necessario sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato prima dell'istaurazione del contraddittorio.
2. I fatti allegati nel ricorso possono essere provati tramite documenti da produrre con le note che sostituiranno ai sensi dell'articolo 127 c.p.c. l'udienza fissata in dispositivo per la conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e per la discussione del ricorso.
L'elevato numero di atti da gestire da parte della cancelleria comporta il rischio che le note depositate il giorno stesso dell'udienza vengano messe a disposizione per la decisione nei giorni successivi rallentando il processo decisionale: è opportuno invitare le parti a depositare le note prima dell'udienza senza che il termine indicato di tre giorni prima dell'udienza assuma valore processualmente rilevante.
Per questi motivi
1. Sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento.
2. Fissa per la conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e per la discussione del ricorso l'udienza del 30.9.2025.
3. Dispone la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
4. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati dalla parte ricorrente alla parte resistente almeno quaranta giorni liberi prima della discussione.
5. Assegna a parte resistente termine fino a dieci giorni prima della discussione per la costituzione.
6. Assegna termine fino alle ore 9:00 della data di udienza per il deposito delle note.
7. Invita le parti a depositare le note entro tre giorni prima dell'udienza e a produrre gli atti del procedimento amministrativo.
8. Invita parte ricorrente, se ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a presentare con la nota la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'istanza di liquidazione del compenso.
9. Avvisa che l'omesso deposito di quanto indicato al numero precedente entro trenta giorni dalla data di definizione del giudizio sarà interpretato come rinuncia al patrocinio e alla liquidazione.
10. Manda alla cancelleria:
a. per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente;
b. per il suo inserimento nel fascicolo “principale” del processo.
Si comunichi.
Brescia, 19.3.2025
Il giudice
Christian Colombo