Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3258 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 17145/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile
in composizione monocratica,
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nel giudizio iscritto al n. 17145.23 R.G.,
e vertente
tra
(Cf. e p. Iva Parte_1
), con sede legale in via Comunale del Principe n. 13/A, 80145 P.IVA_1
in persona del Dott. Ing. , nato a [...] Pt_1 CP_1
Stabia (NA) il 21/12/1964, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce, dall' AVV.
MASSIMO SCALFATI ( ) ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio di questi in Via Luciana Pacifici n. 6 (già via
Gaetano Azzariti), 80133 dichiarando di volere ricevere tutte le Pt_1
comunicazioni relative al presente giudizio al domicilio digitale PEC: come in atti Email_1
- Opponente
Contro
1
in persona del legale rappresentante p.t., p.i.: Controparte_2
, con sede in alla via Murelle n. 57, rappresentata e P.IVA_2 Pt_1
difesa, giusta procura in calce del presente atto, dagli avv.ti Franceso Alagna
(c.f.: ) e presso lo stesso elett.te dom.ta in alla C.F._2 Pt_1
Via Cuma n. 28, il quale dichiara di voler ricevere gli atti e le comunicazioni di cui agli art.li 133 co. 3, 134 co. 3 e 176 co. 2 cpc al seguente n. di Fax
0817648392 e/o all'indirizzo PEC:
Email_2
- Opposta
Conclusioni all'udienza del 28.2.25:
Per parte opponente:
Per delega dell'Avv. Prof. Massimo Scalfati, l'Avv. Andrea Ragone, il quale nel riportarsi a tutti i precedenti scritti, ne chiede l'integrale accoglimento. In particolare insiste per l'accoglimento dell'eccezione di assenza di idoneo titolo contrattuale (con forma scritta) a suffragio dell'istanza creditoria, e dell'eccezione di inammissibilità e infondatezza dell'azione ex art. 2041 c.c. per assenza dei presupposti di residualità e sussidiarietà, per effetto della disciplina dell'art. 191 del d.lgs.267/2000.
Impugna e contesta quanto ex avverso dedotto eccepito e depositato e chiede che la causa sia decisa e, a tal fine, conclude come da atto di citazione e prima memoria affinché venga revocato il decreto ingiuntivo opposto n.4271/2023 nonché rigettata ogni domanda avversa in ordine al pagamento delle fatture azionate e/o dell'ingiustificato arricchimento, con condanna alle spese dell'opposto con attribuzione al legale anticipatario.
Per parte opposta:
2
E' presente l'avv Maurizio Deda per delega dell'avv Alagna per il CP_2
quale sì riporta ai propri scritti difensivi, impugna ogni eccezione e deduzione ex adverso formulata e chiede che la causa venga rimessa in decisione.
L'avv.to Ragone, rinunzia ai termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4271/2023 del
28/06/2023 emesso dal Tribunale ordinario di Napoli, all'esito del procedimento monitorio n. R.G. 13860/2023, notificato in pari data, l'
[...]
, nel chiederne la revoca, allegava in fatto e diritto quanto Parte_2
segue:
nel periodo della pandemia da Covid-19, in ossequio alle linee sanitarie dettate dall'Unità Regionale di crisi, attivò una procedura di gara, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) e art. 36, commi 1 e 6, del D.Lgs n. 50 del
18/04/2016 (codice dei contratti pubblici) mediante R. d. O. (richiesta di offerta) sulla piattaforma telematica Market Place Consip (MEPA), giusta deliberazione di indizione del Direttore Generale n.455 del 06/05/2020;
la gara aveva ad oggetto la Fornitura in noleggio di camper per il periodo di due mesi, al fine di garantire il servizio USCA come da Decreto Legge n. 14 del 09.03.2020 articolo 8. Pertanto, in data 13/05/2020 fu pubblicata, per via telematica sul portale “acquistinretemepa” (MEPA), la R.d.O. n. 2566780, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il 20/05/2020 ore
18:00;
il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economica più vantaggiosa
(punteggi per offerta tecnica e per offerta economica), ai sensi dell'art. 95, comma 2,
D.Lgs50/2016. Tra i concorrenti, partecipò alla gara anche l'impresa
[...]
con propria offerta. N.B. L'offerta della era Controparte_2 CP_2
3
limitata alla durata del servizio di soli due mesi e prevedeva un corrispettivo massimo di € 123.750,00 oltre Iva come per legge. A seguito dello svolgimento delle operazioni di gara, essendo risultata aggiudicataria l'impresa l' con Controparte_2 Parte_2
Deliberazione del Direttore Generale n. 542 dell'8.06.2020 affidò alla predetta la fornitura del servizio di noleggio di n.5 unità Controparte_2
mobili per l'esecuzione dello screening del Covid-19 sul territorio della , come da Parte_3
offerta economica che risulta allegata al predetto provvedimento;
nella citata Deliberazione si disponeva, altresì, lo stanziamento della spesa, secondo le norme di contabilità pubblica, e cioè che l'importo offerto dall'impresa e, quindi, oggetto di aggiudicazione, ammontante € 123.750,00 oltre Iva come Parte per legge, doveva gravare sul seguente conto del bilancio dell' 2020: conto Covid-19, voce Covid-19.
Stante l'immediata esecutività della citata Deliberazione, il servizio decorreva dal
09.06.2020 e le prestazioni erano “spalmate” fino all'8.10.2020, senza clausola di proroga, ma comunque entro l'importo contrattuale offerto dalla stessa ditta. A servizio espletato la emetteva le Controparte_2
seguenti fatture comprensive di IVA:
- n. 14 per un importo di € 13.725,00
- n. 31 per un importo di € 106.506,00
- n. 33 per un importo di € 30.744,00.
Il tutto per un importo complessivo di € 150.975,00 corrispondente all'importo contrattuale di cui alla citata Deliberazione n. 542 dell'08/06/2020
4
(si ripete ammontante ad € 123.750,00 oltre IVA), come da offerta della stessa ditta.
Questo importo contrattuale fu regolarmente pagato dall' Parte_2
alla come risulta dall'estratto conto che si allega Controparte_2
(citato alleg- n. 5);
ciononostante, all' è stato notificato il Decreto Ingiuntivo Parte_2
del Tribunale di Napoli n. n. 4271/2023 del 28.06.2023 - R.G.A.C. n.
13860/2023 emesso su ricorso della con cui si Controparte_2
Parte ingiunge alla predetta il pagamento di € 191.601,00, oltre interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonché spese di giudizio quantificate in €
2.242,00 per compenso, oltre € 406,50 per esborsi, spese generali (15%), Iva e
CPA con distrazione al legale Avv. Francesco Alagna;
Dall'esame degli allegati al ricorso per Decreto Ingiuntivo, depositati dalla
[...]
invece, risultano le seguenti fatture azionate, sulle quali Controparte_2
codesto
Tribunale ha emesso il qui opposto Decreto Ingiuntivo:
- n. 34 di € 96.898,50 probabilmente riferita ad asserite prestazioni extracontrattuali che sarebbero state effettuate nel periodo dal 08/10/2020 al 31/10/2020;
- n. 36 di € 94.702,50 probabilmente riferita ad asserite prestazioni extracontrattuali che sarebbero state effettuate nel periodo dal 01/11/2020 al 23/11/2020;
per un importo complessivo di € 191.601,00.
Ma tali fatture, infondatamente ed illegittimamente emesse dalla
[...]
Controparte_3
[...
[...] [...]
risultano come “rifiutate” dalla piattaforma informatica contabile della
[...]
Regione
PA (software SAP) con la dicitura “manca numero di ordine”. Pertanto, non sono state pagate.
Infatti, contrariamente a quanto vuol lasciare intendere il ricorrente opposto, non sussiste alcun credito per le prestazioni eseguite in adempimento del contratto di cui sopra, essendo stato estinto mediante pagamento, né esiste un contratto e nemmeno un ordine di fornitura, che abbia commissionato prestazioni extracontrattuali, né, allo stato la controparte ha fornito alcuna prova al riguardo (che comunque dovrebbe essere prodotta nel corso di un'azione ordinaria ex art. 2042 C.C. e giammai al fine di una procedura monitoria).
Inoltre, va evidenziato che il budget di cui alla Deliberazione n. 542/2020
risultava già
esaurito con il pagamento dell'importo contrattuale, di cui alle citate fatture n.31 per un importo di € 106.506,00, n.33 per un importo di € 30.744,00 e n.14 per un importo di €
13.725,00, tutte regolarmente pagate. Ne deriva, quindi che gli importi di cui alle fatture azionate (n. 34 di € 96.898,50 e n. 36 di € 94.702,50), lungi dal costituire un credito certo, liquido ed esigibile come previsto dall'art. 633
c.p.c. per l'attivazione della procedura monitoria si riferiscono, invece, a prestazioni di fatto che sarebbero state espletate al di fuori di quelle oggetto di contratto di cui alla Delibera n. 542 del 2020. N.B. il condizionale è
d'obbligo, perché allo stato non v'è alcuna prova che tali “prestazioni di fatto” siano state realmente svolte fino a novembre 2020, né è chiaro a quali presunte prestazioni faccia riferimento il ricorrente e, comunque, non v'è alcuna certezza che il loro “quantum” sia stato correttamente determinato dall'impresa. 6
In sintesi, quanto alle ragioni in diritto allegava:
insussistenza del presupposto di fatto e di diritto per la concessione del decreto ingiuntivo. eccezione di estinzione del credito. inadempimento dell'onere probatorio – assenza del titolo – inidoneità della documentazione prodotta a sostenere il credito vantato. prestazioni extracontrattuali non azionabili con la procedura monitoria ex art. 633 e ss. c.p.c. bensi' con azione ordinaria ex art. 2041 c.c. e comunque insussistenza dei presupposti ex art. 2041 c.c.
Si costituiva parte opposta la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Deduceva che il servizio, originariamente previsto per mesi n. 2, di fatto era stato prorogato quantomeno per le vie brevi atteso che intercorrevano
Parte Parte comunicazioni di servizio tra la e la tra i referenti della CP_2
per tali servizi e la erano nelle persone dei Controparte_2
dott.ri , il Dott. ed il Dott. Persona_1 Persona_2 Persona_3
Parte (referente autoparco della che consegnava giornalmente i DPI ed il piano di lavoro dei tamponi da effettuare). In particolare, quest'ultimo aveva contatti quotidiani con il personale autista della , in quanto organizzava il CP_2
materiale per effettuare i tamponi domiciliari, nonché coordinava il personale
Parte medico della che avrebbe dovuto effettuare il turno di lavoro sulle vetture della , guidate dagli CP_2
Parte autisti della medesima società. Di volta in volta, i referenti sopra indicati,
telefonavano ai coordinatori della per comunicare le modalità di CP_2
svolgimento del servizio ed il numero di vetture da impiegare per il giorno successivo. Agli orari indicati, le vetture e gli autisti della si CP_2
presentavano quotidianamente presso l'allora autoparco della sito al Pt_4
Complesso Frullone, nelle immediate adiacenze dei locali destinati ad uso
Parte Parte deposito della dove era presente il sig. (dipendente Persona_3
che, come detto, consegnava i materiali (DPI, tamponi, programma attività) ed assegnava alle singole vetture i medici. Come già anticipato, su impulso dei
7
Parte referenti citati, e sempre mediante comunicazioni telefoniche, il servizio veniva ripristinato in data 29/08/2020 sulla base della necessità di contenere l'emergenza COVID, e proseguiva senza interruzioni fino al 23/11/2020, Parte ovvero data in cui la formalmente comunicava il termine della attività. Occorre ribadire che prima del
23/11/2020, mai alcuna nota è stata trasmessa alla per comunicare il CP_2
termine delle attività, tanto sarebbe sufficiente a dimostrare che il servizio è proseguito senza soluzione di continuità fino a tutto il 23/11/2020.
Bisogna rimarcare che durante il concitato periodo emergenziale i dirigenti chiarivano che non era necessaria alcun atto scritto per prorogare il contratto in essere, proprio in virtù dei poteri straordinari connessi all'emergenza di portata mondiale.
Anche le modalità di fatturazione effettuata dalla dimostrano che le CP_2
attività sono state erogate fino al 23/11/2020. Infatti, la fattura n. 14/2020 di €
13.725,00, era riferita al servizio erogato nel periodo giugno 2020. Mentre, la fattura n. 31/2020 di € 106.506,00, era riferita al servizio erogato nel periodo agosto-settembre 2020; entrambe le fatture sono state regolarmente pagata
Parte Parte dalla Ed è opportuno sottolineare come la abbia pagato fatture emesse per prestazioni effettuate ben oltre i 55 giorni previsti dal contratto, a
Parte dimostrazione che la ha inteso prorogare il contratto, per le ragioni di urgenza, ben oltre il termine previsto dal bando.
Occorre ribadire che Dl 20/03/2020 n. 14 prevedeva appunto che le disposizioni dell'art. 8 avessero una durata di mesi 6. D'altronde anche la fattura n.
33/2020 di € 30.744,00, che copriva prestazioni successive al mese di Parte settembre 2020 è stata regolarmente pagata dalla Il servizio è proseguito fino al 23/11/2020, ovvero fino al ricevimento dell'unica
Parte comunicazione formale di termine attività a mezzo PEC dalla che era stata preceduta da comunicazione per le vie brevi.
8
In via subordinata, per l'ipotesi di rigetto della domanda principale chiedeva la corresponsione della giusta indennità a titolo di ingiustificato adempimento.
Acquisita la documentazione, ed in assenza di attività istruttoria, il giudice emetteva la seguente ordinanza in data 11.2.24, ex art. 185 bis c.p.c.:” ritenuto che la causa sia matura per la decisione senza la necessità di ulteriore attività istruttoria attesa l'inammissibilità delle prove articolate, valutata la documentazione già presente in atti e tenuto conto delle questioni di diritto sottese alla controversia;
Considerata l'opportunità di sottoporre alle parti la seguente proposta transattiva:
“ parte opposta rinunzierà agli atti del giudizio, parte opponente accetterà la rinunzia con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
La proposta veniva accettata dalla sola parte opponente.
Nel merito si osserva quanto segue.
Sulla domanda di pagamento della retribuzione per la prosecuzione del servizio come da contratto intercorso tra le parti.
Incontestato e documentale che l , attivò una procedura Parte_2
di gara, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) e art. 36, commi 1 e 6, del
D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 (codice dei contratti pubblici) mediante R. d. O.
(richiesta di offerta) sulla piattaforma telematica Market Place Consip
(MEPA), giusta deliberazione di indizione del Direttore Generale n.455 del
06/05/2020 avente ad oggetto la Fornitura in noleggio di camper per il periodo di due mesi, al fine di garantire il servizio USCA come da Decreto Legge n.
14 del 09.03.2020 articolo 8.
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L'impresa si aggiudicò la gara limitata alla Controparte_2
durata del servizio di soli due mesi con un corrispettivo massimo di €
123.750,00 oltre Iva come per legge. L' con Parte_2
Deliberazione del Direttore Generale n. 542 dell'8.06.2020 affidò alla predetta la fornitura del servizio di noleggio di n.5 unità Controparte_2
mobili per l'esecuzione dello screening del Covid-19 sul territorio della
[...]
, per l'importo offerto dall'impresa e, quindi, oggetto di Parte_3
aggiudicazione, ammontante € 123.750,00 oltre Iva come per legge.
Il servizio decorreva dal 09.06.2020 e le prestazioni erano “spalmate” fino all'8.10.2020, senza clausola di proroga, ma comunque entro l'importo contrattuale offerto dalla stessa ditta. A servizio espletato la Controparte_2
emetteva le seguenti fatture comprensive di IVA:
[...]
- n. 14 per un importo di € 13.725,00
- n. 31 per un importo di € 106.506,00
- n. 33 per un importo di € 30.744,00.
Il tutto per un importo complessivo di € 150.975,00 corrispondente all'importo contrattuale di cui alla citata Deliberazione n. 542 dell'08/06/2020
(si ripete ammontante ad € 123.750,00 oltre IVA), come da offerta della stessa ditta.
Questo importo contrattuale fu regolarmente pagato dall Parte_2
.
[...]
Parte opposta, sul presupposto di un'asserita prosecuzione del servizio, prosecuzione senza interruzione o quantomeno in costanza di una proroga di esso, per il tramite di direttive che ha continuato a ricevere da parte di
Parte dipendenti dell allega di aver continuato a svolgere le prestazioni anche oltre il termine indicato e sino al 23.11.20, con relativo ulteriore credito maturato di cui al decreto opposto.
10
Infatti, le fatture che si assumono impagate sono relative a periodi successivi all'8.10.20:
Fattura elettronica n. 34 del 31/10/2020;
Fattura elettronica n. 36 del 30/11/2020.
Orbene, principio di carattere generale di cui all'art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 è quello secondo cui i contratti della pubblica amministrazione devono essere predisposti obbligatoriamente in forma scritta, invero, la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, né può rinnovare tacitamente i contratti.
La forma scritta evidentemente, assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione le clausole destinate a disciplinare il rapporto contrattuale.
Da tali principi emerge che il contratto con la Pubblica Amministrazione deve rivestire forma scritta ad substantiam e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del contraente privato e dell'organo della PA legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso. La mancanza di contratto scritto non è supplita nemmeno dell'autorizzazione al conferimento di un incarico da parte dell'organo collegiale dell'ente conferente, trattandosi di mero atto interno.
Ne consegue che la proroga non può che avvenire mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo, quindi distinto e sempre che previsto nell'atto originario, ovvero mediante una opzione inserita nel contratto originario, oppure nei casi previsti direttamente dalla legge, posto che la proroga dei contratti pubblici è generalmente vietata dall'art. 6, secondo comma, della legge n. 537/1993.
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Questi i principi espressi dalle numerose pronunzie della giurisprudenza di legittimità tra le cui Corte di Cassazione, con l'ordinanza 20 settembre 2024,
n. 25256.
Deve allora ritenersi la mancanza in atti di alcun documento che rispetti la forma scritta ad substantiam (risultando le prove orali inammissibili sul punto) che possa fondare la tesi di parte opposta circa la proroga da parte della
[...]
del termine originario di mesi due di servizio. Pt_2
Né la comunicazione del 26.11.20 proveniente dal direttore della UOC
“Acquisizione beni e servizi” dott.ssa (di cui uno stralcio si Persona_4
allega a seguire) indirizzata alla parte opposta con cui si comunica che in data
17.11.2020 il direttore UOC programmazione attività assistenza primaria in data 17.11.2020 ha a sua volta comunicato il termine del servizio in considerazione del fatto che lo stesso verrà espletato con risorse proprie dell'azienda” (missiva riprodotta come segue) può considerarsi titolo valido a supporto della pretesa azionata in monitorio per quanto affermato.
Da un lato essa è ben oltre la scadenza dei mesi due di gara (8.10.20) e quindi non è idonea a riconoscere la proroga dell'efficacia della delibera di affidamento che ha già esaurito i suoi effetti, dall'altro nessuno dei funzionari indicati nella missiva è idoneo a manifestare la volontà dell'azienda atteso che, come si evince dall'assegnazione del servizio alla parte opposta, delibera conosciuta dalla il direttore generale è il dott. Controparte_2
. CP_1
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Non può essere quindi accolta la domanda azionata che si basa sull'esistenza di un valido contratto intervenuto con la opponente o comunque della sua proroga.
La domanda subordinata a titolo di arricchimento ingiustificato.
Va premesso che la nuova domanda contenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta dell'opposta, a seguito di rivalutazione sul punto da parte dello scrivente è ammissibile atteso che:” nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione” come da recente arresto di cui a S.U. n.
26727/2024 (sopravvenuto alla proposta transattiva del febbraio 2024) che ha ribaltato il precedente e consolidato orientamento in senso contrario.
Ciò perché l'opposta con la domanda subordinata formulata chiede la medesima utilità, bene della vita, in tutto o in misura ridotta (indennizzo nei limiti dell'altrui arricchimento) rispetto la domanda principale.
Ritenuto che è da considerarsi superata la verifica del requisito dell'esplicito riconoscimento dell'utilità da parte della p.a. al fine della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2041 c.c. (Cass. Sez. Un., sent. 26 maggio 2015, n.
10798) e considerato quanto alla necessità di ulteriori accertamenti istruttori di procedere all'escussione di (allo stato e salvo ulteriori esigenze da valutarsi in prosieguo) n. 3 testi sulle circostanze indicate nella memoria istruttoria di parte opposta (tutti i capi ).
Ritenuto quindi di potersi pronunziare unicamente sulla domanda principale dovendo procedere alla prosecuzione dell'istruttoria in ordine alla domanda subordinata, con regolazione delle spese alla sentenza definitiva.
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P.q.m.
Non definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo di cui è causa:
- Rigetta la domanda principale avanzata da Controparte_2
in sede di ricorso per decreto ingiuntivo;
- Rimette sul ruolo la causa per l'istruttoria sulla domanda subordinata proposta da in sede di comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta e fissa l'udienza del 19.9.25 ore 10.30 per l'escussione di n.3 testi a scelta dell'opposta sui capi ammessi come in motivazione;
Così deciso, Napoli 31.3.25
Il giudice
Diego Ragozini
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