Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/06/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 309/2022
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Vincenza Randazzo Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 309/2022 R. G., promossa da nata ad [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Franca Patrizia Formica (con pec indicata), presso il cui studio in Milazzo (Me), Via Marina Garibaldi n. 13, è elettivamente domiciliata,
Appellante contro
, nata a [...], il [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Isgrò (con pec indicata), elettivamente domiciliata in Milazzo (Me), Via Cristoforo Colombo n. 10, presso lo studio dell'Avv.
Miriam Isgrò,
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 214/2022, emessa, in data 24 febbraio 2022, dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti, ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 14 maggio 2006, citava in giudizio, davanti Parte_1 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo: di essere proprietaria, di Controparte_1 una Chiesa denominata “della Misericordia”, con annessa SA, ubicata su un fondo sito in contrada Misericordia, località Capo di Milazzo, pervenutale con atto di successione del 27.07.1987, quale erede della sig.ra vedova di;
che quest'ultimo, con atto Persona_1 Persona_2 pubblico di divisione del 3 marzo 1956, aveva concordato con il fratello la Persona_3 divisione delle proprietà site in Contrada Misericordia, stabilendo, in merito alla predetta Chiesa “che l'ingresso della SA annessa alla Chiesa doveva essere mantenuto dall'attuale porta che guarda la porzione del fondo assegnato al sig. , oggi di proprietà di Persona_3 CP_1
, “il cui fondo restava assoggettato alla servitù di prospetto attraverso la finestra della
[...]
SA e di passaggio attraverso il cancello di via Misericordia e sul viottolo adiacente alla
Chiesa”; che, tuttavia, nel mese di maggio 2004, aveva scoperto che la finestra e la porta di accesso
1
SA della Chiesa Misericordia;
2) Conseguentemente ordinare alla convenuta la rimessione in pristino mediante la demolizione del muro in mattoni posto in aderenza alla facciata della SA;
3) Condannare la controparte al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per il comportamento tenuto dalla convenuta da liquidarsi anche in via equitativa”. Con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale contestava la Controparte_1 fondatezza delle domande attrici, chiedendone il rigetto. Premetteva di avere acquistato l'immobile libero da pesi e servitù, con atto pubblico del 22 giugno 1974, da , vedova Controparte_2
la quale si era riservata l'usufrutto. Deduceva di non avere edificato alcun muro e contestava Pt_1 la sussistenza delle servitù, evidenziando che non risultavano dall'atto di acquisto e che, comunque, si erano estinte per non uso protratto per un ventennio. Concludeva, dunque, per il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta e disposta consulenza tecnica d'ufficio, il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza n. 214/2022 del 24 febbraio 2022, così provvedeva: “1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Condanna alla refusione Parte_1 alla convenuta delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.430,00 Controparte_1 per compensi, in applicazione dei criteri indicati in motivazione, oltre al rimborso forfetario al 15
%, Iva e Cpa;
3) Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico della attrice medesima, con obbligo di rimborso verso la controparte se anticipatoria delle stesse, per l'intero ovvero per la quota parte anticipata”. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo: “… 2) Ritenere fondati i Parte_1 motivi esposti e riformare la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, emettendo ogni consequenziale provvedimento di legge anche se non espressamente richiesto;
3) Conseguentemente accogliere le conclusioni così come rassegnate nel giudizio di primo grado, nulla escluso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi anche del presente grado.
A seguito della trattazione, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 16 gennaio 2025, la causa è stata assegnata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha dedotto: “Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, errore in giudicando, violazione di legge”. Ha lamentato che erroneamente il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che le servitù, sebbene sussistenti, si fossero estinte per non uso, ex art. 1073 c.c., in quanto l'attrice non aveva assolto l'onere, sulla stessa gravante, di provare di avere esercitato le servitù impedendone l'estinzione per non uso.
La doglianza è fondata.
2 Occorre premettere, in diritto, che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “In tema di prescrizione delle servitù per non uso, la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio” (Cass. Civ., sentenza n. 11054 del 5 aprile 2022). Nel caso in esame, dunque, l'onere della prova in ordine alla eccepita estinzione del diritto di servitù di prospetto e di veduta per prescrizione, ex art. 1073 c.c., doveva essere posto a carico della convenuta, , piuttosto che, come affermato dal primo giudice, a carico dell'attrice. Controparte_1
Tale onere, in esito all'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado, non risulta essere stato assolto.
In primo luogo, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che la SA aveva, in origine, due aperture, una porta ed una finestra, che, diversamente da quanto affermato dalla convenuta, non erano state murate dall'interno, ma dall'esterno. Si legge, in particolare, nella relazione redatta in data 18 agosto 2011, che “La SA si affaccia su una corte interna retrostante la chiesetta patronale ed alla quale oggi, ne è impedito l'accesso diretto da essa, in quanto le aperture sono ambedue murate”. A tale cortile “si accede attraverso un cancello carrabile, di proprietà della convenuta, attiguo alla chiesetta” …“la vista dal cortile individua una parete rifinita ed in buono stato di manutenzione, con la presenza di due porta fioriere
e tra esse un elemento artistico costituito da due maioliche decorate…” …“le aperture certamente presenti dietro la parete… sono una porta ed una finestra entrambe in legno;
le aperture non sono state murate dall'interno, poiché la loro chiusura è avvenuta mediante accostamento di altra parete a quella esistente su cui esse insistono, ed è avvenuta dall'esterno e non dalla sacrestia”. A supporto di tale affermazione, il c.t.u. ha evidenziato che “se la chiusura fosse stata realizzata dall'interno si sarebbe potuta realizzare solo in corrispondenza delle due aperture e non in continuità”, aggiungendo che “esiste una intercapedine tra la parete della sacrestia e quella che si affaccia sul cortile”.
Dunque, non vi è dubbio in ordine al fatto che la chiusura delle due aperture esistenti nella parete della SA sia stata realizzata, come dedotto dall'attrice, mediante la costruzione, nel cortile di proprietà della convenuta e in adiacenza alla facciata della SA, di una paretina di dimensioni più ridotte della parete della SA ma sufficienti a coprirne le due aperture.
Sebbene, inoltre, non sia stato in grado di datare in modo certo la costruzione della paretina in mattoni, che di fatto ha impedito l'esercizio delle servitù di veduta ed accesso, il consulente ha ipotizzato, con argomentazioni convincenti, che la stessa, verosimilmente, sia stata realizzata da meno di un ventennio, e dunque dopo il 1991 (la relazione è stata redatta nel 2011).
La circostanza che la paretina collocata davanti alle due aperture della SA sia stata realizzata negli anni 90' è stata, inoltre confermata dal ST , il quale, sentito all'udienza del 6 Testimone_1 ottobre 2009, dopo avere precisato di effettuato lavori di ristrutturazione della Chiesa su incarico dell'attrice, circa dodici anni prima (1997) ha ricordato che sulla parete della SA (foto n. 7) c'era una porta ed anche una finestra. Ha aggiunto che, quando andava via la sera, era solito aprire la porta esistente sulla parete della SA per conservare l'attrezzatura.
E la realizzazione di tali lavori di ristrutturazione della Chiesa è stata confermata anche dalla ST
, madre della convenuta (“Anche se non ricordo esattamente quando so che dopo il 97 Tes_2 alcuni lavori hanno interessato la Chiesa”). Detta ST, tuttavia, ha anche affermato che
3 “frequentando la casa di mia figlia dal 64/65, il muro in questione e che io riconosco raffigurato nella foto n.
7. allegata, non ha mai avuto alcuna apertura”.
Tale affermazione, tuttavia, non appare attendibile, sia perché in contrasto con le allegazioni della stessa convenuta, che ha dedotto di avere acquistato la nuda proprietà della casa nel 1974, essendosi la alienante, riservata l'usufrutto, e la piena proprietà nel 1997, allorché era Controparte_2 deceduta l'usufruttuaria. Inoltre, le dichiarazioni della ST appaiono incompatibili con gli accertamenti e le valutazioni, certamente più attendibili, del c.t.u..
Occorre, tuttavia, osservare che lo stesso c.t.u., visionando le due aperture dall'interno della sacrestia, ha accertato che “la finestra ha ante in legno con vetri e un graticcio metallico che ne impediva l'affaccio”.
In proposito, va precisato che, secondo il consolidato orientamento della Corte Suprema di
Cassazione “Al fine di qualificare un'apertura in un muro come luce o come veduta occorre verificare se la stessa consente l'inspectio (ossia la possibilità per chi la usa di guardarvi attraverso in moro diretto e diagonale) e la prospectio (ossia la possibilità di sporgersi e guardare in tutte le direzioni).
Laddove l'apertura consenta sia l'inspectio che la prospectio, allora si potrà parlare di una veduta, mentre le aperture che non consentano tali operazioni saranno qualificabili solo come luci” …
“sicché, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la prospectio nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole
o poco sicura per una persona di normale conformazione” (Cass. Civ., sez. II, 19/11/2024, n. 29752).
Dunque, deve ritenersi che la servitù di prospetto sia stata impedita nel momento in cui è stato apposto il graticcio metallico.
Tuttavia, il compendio probatorio non consente di datare, con certezza, tale apposizione, in quanto nessuno dei testi sentiti - che peraltro hanno fornito dati tutt'altro che univoci - ha riferito nulla di specifico in ordine alle caratteristiche della finestra della sacrestia. In ogni caso, può ritenersi accertato che la servitù di accesso sia stata esercitata almeno fino al 1997 e che la costruzione del muro nel cortile della convenuta ne abbia impedito l'esercizio.
Ne segue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, va ordinato a di Controparte_1 demolire il muro costruito, sul proprio cortile, in aderenza alla parete della SA di proprietà dell'attrice. Non può trovare, invece, accoglimento la domanda di risarcimento dei danni “subiti e subendi” formulata dalla stessa attrice, in modo generico, nelle sole conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, senza alcuna allegazione in ordine ai danni concretamente subiti ed alla loro entità e senza indicare elementi di fatto necessari alla richiesta liquidazione in via equitativa.
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Il parziale accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio, che possono essere compensate tra le parti in ragione di metà, con condanna di alla rifusione, in favore di della rimanente porzione, liquidata - Controparte_1 Parte_1 seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia
(indeterminabile-complessità bassa), applicando gli importi tariffari medi, in considerazione delle questioni giuridiche trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 3.627,00
(di cui € 810,00, per la fase di studio, € 573,50, per la fase introduttiva, € 860,00,00, per la fase di trattazione, ed € 1.383,50 per la fase decisionale) per metà compensi ed € 35,00 per metà spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
4 Le spese del presente grado del giudizio, avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza, possono essere compensate, in ragione di metà, tra le parti, con condanna dell'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, della rimanente porzione, liquidata - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n.
55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione delle questioni trattate in grado di appello e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 2.498,00 (di cui € 514,50, per la fase di studio, 354,50, per la fase introduttiva, € 761,50, per la fase di trattazione, ed € 867,50 per la fase decisionale), per metà compensi, ed € 388,50 per metà spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 214/2022, emessa, in data 24 febbraio 2022, dal Tribunale Parte_1 di Barcellona Pozzo di Gotto, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ordina a di provvedere alla demolizione del muro costruito, nel proprio cortile, in Controparte_1 aderenza alla parete della SA di proprietà di dichiara compensate, in Parte_1 ragione di metà, tra le parti le spese del primo grado di giudizio, condannando la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, della rimanente porzione, liquidata in complessivi € 3.627,00, per metà compensi, ed € 35,00 per metà spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dichiara compensate, in ragione di metà, tra le parti le spese del presente grado di giudizio, condannando la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, della rimanente porzione, liquidata in complessivi 2.498,00, per metà compensi, ed € 388,50 per metà spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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