Sentenza breve 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 14/06/2023, n. 10187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10187 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2023
N. 10187/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06851/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6851 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Carpino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER L’ANNULLAMENTO
Previa sospensione degli effetti, del decreto dell’11.11.2022 del Questore di Roma e notificato al ricorrente il 4.2.2023, con il quale veniva revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto, della stessa o altra autorità, precedente, contemporaneo o successivo, ancorché non conosciuto, che sia presupposto o conseguenza dell’atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, nato in [...], ha impugnato il provvedimento menzionato, con il quale la Questura di Roma ha revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo U.E., rilasciato in data 26.7.2021 e con scadenza il 26.7.2031.
La revoca si fonda sulla presentazione di un certificato falso di superamento del test di conoscenza della lingua italiana, documento richiesto, come condizione per l’ottenimento del permesso, dall’art. 9 co. 2 bis D. Lgs. 286/98.
Nello specifico, -OMISSIS- ha prodotto un attestato rilasciato dall’Università per stranieri di-OMISSIS-. Lo stesso, da accertamenti successivi presso la suddetta facoltà è risultato non autentico, tanto che il 24.10.2022 vi è anche stato il deferimento all’Autorità giudiziaria.
Il ricorrente ha censurato la revoca per eccesso di potere dovuto ad un difetto di istruttoria. Ha, infatti, manifestato dei dubbi sulla reale falsità del documento (perché scannerizzando il QR code presente sull’atto si accede ad una schermata che riporta effettivamente il risultato dell’esame). Inoltre, perché non sarebbe stato considerato che il -OMISSIS-ha frequentato un corso di italiano per stranieri - Livello A2 presso il Centro Provinciale istruzione Adulti di Roma, come da attestazione del 26.1.23 che si è allegata. Infine, perché l’Amministrazione non ha svolto alcuna istruttoria sulle condizioni personali del ricorrente, così precludendo ogni valutazione circa la possibilità di concedere un permesso di soggiorno per altra motivazione. Il -OMISSIS-, infatti, come indicato del legale, avrebbe i requisiti per ottenere un titolo di soggiorno per motivi di lavoro. Pertanto, l’Amministrazione, all’atto della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, avrebbe potuto rilasciare quello per motivi di lavoro, alla stregua di quanto previsto dall’art. 9 co. 9 D. Lgs. 286/98.
Il ricorso è infondato e va respinto.
La revoca, come indicato, si fonda sulla presentazione di un attestato falso di superamento del test di conoscenza della lingua italiana. Sul punto l’Amministrazione ha chiarito di aver preso contatti con la segreteria dell’Università per stranieri di-OMISSIS- e che, dopo una verifica tramite i documenti ufficiali dell’ateneo, è risultato che l’attestazione non fosse veritiera.
Non v’è pertanto ragione di dubitare della falsità del documento, non potendo considerarsi sufficiente a tal fine il solo accertamento empirico svolto dal legale sul QR code.
In sintesi, l’amministrazione ha fatto correttamente applicazione dell’art. 4 co. 2 ultima parte D. Lgs. 286/98, poiché, come chiarito anche dalla giurisprudenza, in materia di immigrazione, la produzione di atti contraffatti o di false attestazioni a sostegno della richiesta di permesso di soggiorno è, di per sé, motivo idoneo e sufficiente a giustificare il diniego o la revoca del titolo; a tal fine non è neppure indispensabile che la falsità degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l’autorità amministrativa procedere ad un’autonoma valutazione che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro (come nel caso in esame), non è soggetta al sindacato del giudice amministrativo; ne discende che, legittimamente, in casi del genere, in sede amministrativa, si può procedere all’esame della attendibilità degli atti e si può, dunque, negare o revocare il permesso di soggiorno laddove sia appurata la non veridicità della documentazione, a prescindere dalle conseguenze penali della relativa condotta (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 3208/2021).
Anche le ulteriori censure dedotte in ricorso si appalesano infondate.
Ed infatti, quanto al certificato di frequenza del 26.1.2023 lo stesso attesta esclusivamente che il ricorrente ha frequentato un corso di italiano per stranieri ma non che abbia superato il test. Quanto, invece, alla possibilità di concedere un permesso di soggiorno per altra motivazione, c’è da rilevare, che ferma ed impregiudicata tale possibilità, agli atti non è stato prodotto nulla che attesti un’attività lavorativa in Italia del -OMISSIS-.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge a favore del Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Raffaello Scarpato, Referendario
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.