Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Camillo Romandini consigliere dr. Marina Tucci consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2092 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 24 febbraio 2025 e vertente TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con l'Avvocato Marsocci Gianvittorio, PARTE APPELLANTE E (C.F. Controparte_1
, con l'Avvocato Ciaraldi Anna, C.F._2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1268/2018 emessa dal Tribunale di Cassino, pubblicata in data 19.11.2018, in materia di opposizione a precetto.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — ha proposto impugnazione, con Parte_1 contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, avverso la sentenza n. 1268/2018 del Tribunale di Cassino, con la quale il primo giudice ha accolto le opposizioni proposte da di nullità dei precetti opposti nei giudizi Controparte_1 riuniti R.G. n. 283/2017 e n. 3318/2017, con condanna della convenuta alla rifusione integrale delle spese dei due giudizi riuniti, liquidate complessivamente nella somma di €2.900,00.
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§ 3. — Alla prima udienza del 02.07.2019, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva, rilevata la genericità degli argomenti svolti a sostegno del periculum, ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
§ 4. — Nelle more del giudizio, con istanza depositata il 19.01.2021, parte appellante ha comunicato di voler rinunciare al presente giudizio di appello, avendo le parti sottoscritto una scrittura privata volta a conciliare le reciproche pendenze. Con provvedimento del 01.02.2021, la Corte, preso atto dell'istanza avanzata, ha invitato la parte istante ad eseguire gli adempimenti di cui all'art. 306 c.p.c., ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Con istanza del 02.02.2021, parte appellata ha a sua volta depositato istanza di rinuncia agli atti del procedimento, allegando l'accordo transattivo. In data 03.02.2021, parte appellante ha rinnovato il deposito dell'istanza di rinuncia, allegando altresì le evidenze della ratifica e accettazione via pec di controparte. L'appello è stato posto in decisione il giorno 24.02.2025.
§ 5. — Considerata la ritualità della rinuncia agli atti del giudizio, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. Va dato atto che le parti hanno dichiarato di aver raggiunto intese che hanno determinato la soddisfazione dei loro interessi sostanziali, anche quelli oggetto del presente giudizio, chiedendo la rinuncia agli atti del presente giudizio di appello, con compensazione delle spese di lite.
§ 6. — Compensa le spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Cassino, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
2 1. – visto l'art. 306 c.p.c. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. – compensa le spese tra le parti del giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 24 febbraio 2025. Il Presidente estensore
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