Art. 2.
E' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA).
Esso e' composto dai Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per le partecipazioni statali, per l'industria il commercio e l'artigianato, per i lavori pubblici, nonche' da Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per sua delega dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
Fatte salve le competenze del Consiglio dei Ministri e del CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, il CIPAA esercita nei limiti previsti dalla presente legge, le funzioni attribuite al CIPE in materia di politica agricolo-alimentare. (1) ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano. ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 8 novembre 1986, n. 752 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai sensi dell' articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , e' soppresso; le funzioni ad esso attribuite dalla legge sono esercitate dal CIPE".
E' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA).
Esso e' composto dai Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per le partecipazioni statali, per l'industria il commercio e l'artigianato, per i lavori pubblici, nonche' da Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per sua delega dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
Fatte salve le competenze del Consiglio dei Ministri e del CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, il CIPAA esercita nei limiti previsti dalla presente legge, le funzioni attribuite al CIPE in materia di politica agricolo-alimentare. (1) ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano. ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 8 novembre 1986, n. 752 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai sensi dell' articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , e' soppresso; le funzioni ad esso attribuite dalla legge sono esercitate dal CIPE".