Ordinanza collegiale 2 dicembre 2024
Sentenza breve 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 07/04/2025, n. 6921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6921 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06921/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11590/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11590 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Centro Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, nei limiti dell’interesse
dei seguenti atti:
- «MODULO DI NOTIFICA» del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare (Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno), notificata al ricorrente, a mani proprie, in data 11.09.2024;
- Decreto Interdirigenziale M_D AB05933 REG2024 0067959 del 1 febbraio 2024, emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, pubblicato sul portale unico del reclutamento, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per i1 2024, di 3.580 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica Militare;
- atto di approvazione delle graduatorie, ove esistente, e ancorché non conosciuto;
- ogni altro atto a questi connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Centro Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame, notificato il 6 novembre 2024 e depositato il successivo 8 novembre 2024, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe recante il giudizio di non idoneità agli accertamenti psico-fisici, reso nei suoi riguardi dalla Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali nell’ambito della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1890 VFP4 nell’Esercito, per “ -OMISSIS- ” con l’indicazione del codice dell’imperfezione/infermità “ L2 ” (ai sensi delle vigenti Direttive tecniche emanate dal Ministero della Difesa ai sensi del d.P.R. n. 90/2010 al fine di stabilire i parametri di inidoneità al servizio militare, di cui al decreto ministeriale del 4 giugno 2014), unitamente ai connessi atti, chiedendone l’annullamento sulla base dei prospettati vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per manifesta illogicità ed abnormità.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, producendo memoria difensiva.
3. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- è stata disposta “… apposita verificazione, ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., incaricando la Commissione Medica Interforze di II Istanza, con sede in Roma … ” al fine di accertare “… la sussistenza e la consistenza della ragione di non idoneità sanitaria ritenuta dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, in particolare con riferimento a quanto previsto dalla direttiva tecnica sull’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità … ”, fissando per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare la camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
4. La resistente Amministrazione ha prodotto documentazione includente una relazione illustrativa sui fatti di causa.
5. In data 13 gennaio 2025 è stata depositata la relazione dell’Organismo verificatore con l’unita documentazione, recante la conferma del giudizio di non idoneità del medesimo ricorrente allo svolgimento del servizio militare ai sensi del D.M. 4 giugno 2014, lett. L, punto 1), seconda alinea, all’esito delle compiute operazioni di verificazione e in ragione delle considerazioni ivi illustrate, nonché la richiesta di liquidazione del compenso spettante.
6. Nella successiva data del 6 febbraio 2025 parte ricorrente ha depositato l’atto di rinuncia al ricorso ex art. 84 c.p.a., rappresentando di non avere più interesse alla definizione del giudizio e chiedendo la compensazione delle spese di lite con corresponsione a proprio carico delle sole spese di verificazione, come altresì ribadito dalla medesima parte nella richiesta di passaggio in decisione del 24 febbraio 2025 in atti.
7. Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025, previo avviso ex art. 60 c.p.a. sulla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata stante la dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata in atti (come riportato a verbale), all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio, ritenendo di poter definire la controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 c.p.a., non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente con l’atto di rinuncia depositato in giudizio il 6 febbraio 2025 e, ravvisata altresì l’insussistenza nella specie di tutti i presupposti individuati dall’art. 84, co. 3, c.p.a. ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio stante la mancata notificazione dell’atto di rinuncia alla controparte, ritiene di dover assumere una pronuncia in conformità alla dichiarazione medesima (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, sent. 16 maggio 2024, n. 4350, in specie punto 6), con conseguente declaratoria di improcedibilità del proposto ricorso ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, co. 1, lett. c), e 84, co. 4, c.p.a.
9. Sussistono giusti motivi, anche in ragione della comune volontà delle parti in causa desumibile dal tenore dell’atto di rinuncia depositato in giudizio – laddove recante nel suo contenuto la definizione delle spese e in calce all’atto medesimo la sottoscrizione “per accettazione” del difensore della parte resistente – per disporre la compensazione delle spese di lite salve le spese relative alla compiuta verificazione, che vengono poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate, in conformità a quanto richiesto dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma nella nota spese allegata in atti, nella misura complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondere nelle modalità individuate dal medesimo Organismo verificatore nell’ambito dell’anzidetta nota.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa, salve le spese relative alla compiuta verificazione, per le quali condanna parte ricorrente alla relativa corresponsione nell’individuata misura di euro 500,00 (cinquecento/00) e secondo le modalità indicate dall’Organismo verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Chiara Cavallari | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.