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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/11/2024, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
Rg 226/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa MANUELA SARACINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 226 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Guido Operamolla dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Bari
-Appellante, appellato in via incidentale-
e
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. Davide Falcetta
-Appellata, appellante in via incidentale-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 18.10.2022 dinanzi al Tribunale di Trani in funzione di giudice del lavoro, l'odierna appellata – docente supplente presso l'istituto comprensivo “Mariano-Fermi” di Andria in virtù di contratti a tempo determinato stipulati per l'anno scolastico 2020/2021 dal 29/09/2020 al 01/11/2020, dal 02/11/2020 al
31/01/2021 e dal 01/02/2021 al 30/04/2021, nonché per l'anno scolastico 2021/2022 dal
09/09/2021 al 30/06/2022 – ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-
Accertare che la ricorrente ha lavorato come insegnante nella Istituzione scolastica con contratti a tempo determinato nei tempi e presso le scuole indicati in narrativa;
- Riconoscere in favore dell'istante il beneficio della Carta Elettronica istituita dalla
L. n.107/2015 dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno lavorato, ossia
1 2020/2021, 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore e l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_3 corrispondere in favore dell'istante il relativo bonus economico previsto dalla c.d. Carta
Elettronica del valore complessivo corrispondente ad € 1.000,00 (mille/00) da utilizzare per le finalità, nei modi e nei termini indicati dalla L. n.107/2015 e successivi decreti attuativi”.
Instaurato il contraddittorio nei confronti del , con sentenza Parte_1
n. 360/2023 del 21.02.2023 il Tribunale ha accolto la domanda proposta dalla docente e ha così statuito: “
1. dichiara il diritto di a ottenere il beneficio economico della CP_1 cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico svolto come documentato in ricorso;
2. condanna, per l'effetto, il , in persona del Parte_1
pro tempore, al pagamento di € 1.000,00 in favore della parte ricorrente;
CP_4
3. condanna il , in persona del Parte_1 CP_5
al pagamento delle spese processuali …”.
[...]
A fondamento della decisione il Tribunale ha posto le seguenti argomentazioni.
Preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, nonché ricostruito il quadro normativo di riferimento, con richiamo all'art. 35 della Cost, all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivi DPCM attuativi 24.09.2015 e 28.11.2016, alla disciplina contrattuale del comparto Scuola di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL 29.11.2007, evidenziando la necessità di una lettura congiunta e costituzionalmente orientata della complessa disciplina di riferimento, ha concluso, mediante richiamo alla giurisprudenza amministrativa, che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta docenti il Parte_1 personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. (C.d.S., sentenza n. 1842/2022).
Ha evidenziato che della questione è stata recentemente investita la Corte di
Giustizia Europea, che con ordinanza del 18.05.2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Parte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso Parte_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Ha richiamato a sostegno delle proprie argomentazioni recenti pronunce di merito rese da altri Tribunali in fattispecie del tutto analoghe.
2 Ha precisato, altresì, che l'interpretazione che equipara con riferimento alla Carta
Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre- ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione, principi espressi nella nota decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09,
Gaviero e C-456/09, Iglesias nella quale si afferma che: “un'indennità per Per_1 anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori
a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo
Quadro”.
E ancora ha affermato che, secondo i principi sanciti dalla Suprema Corte (sentenza n. 31149/2019), occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato e che, nel caso di specie,
“nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato”.
Infine il Tribunale, pur dando atto che nel ricorso introduttivo della lite si invocava – testualmente – “il mero pagamento del corrispondente valore della carta”, ha ritenuto che
“la domanda vada qualificata come di risarcimento danno per non aver fruito della somma di denaro corrispondente al valore della Carta Docenti in conseguenza di un illegittimo comportamento del e come tale sia ammissibile nei Parte_1 termini proposti;
ciò anche in considerazione del fatto che essendo la domanda proposta da un docente precario questi potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico, il che renderebbe sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della Carta”.
Ha aggiunto che non può affatto condividersi l'assunto difensivo del Parte_1 laddove sostiene essere a carico del docente la prova dell'esborso di somme di denaro ai fini della formazione, perché una soluzione di questo tipo finirebbe con il ledere ulteriormente la posizione del docente non di ruolo che, oltre a non aver ottenuto la Carta
Docenti nei tempi e nella modalità previsti per i docenti di ruolo, avrebbe anche dovuto investire in autonomia sulla formazione senza nessuna certezza di ottenere il ristoro dell'esborso sostenuto.
3 In conclusione, pertanto, ha riconosciuto in favore dell'instante il diritto a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso, e ha condannato il
[...]
al risarcimento per equivalente, mediante erogazione della Parte_1 somma di € 1.000,00.
Avverso detta sentenza il ha proposto appello, precisando di non voler Parte_1 impugnare la pronuncia di accertamento del diritto, bensì di limitare il gravame alla statuizione condannatoria “al risarcimento del danno in misura corrispondente a quella dell'importo che avrebbe dovuto essere accreditato sulla carta del docente per ogni annualità per la quale ha riconosciuto la spettanza del diritto, nonché sulla valutazione delle annualità spettanti”; ha concluso, di conseguenza, per il rigetto della domanda di risarcimento del danno e, in subordine, per riparametrare la misura del bonus “in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato, escludendo l'operatività della fictio per cui un periodo di tempo superiore a 180 giorni equivale all'intera annualità”, riconoscendo così il risarcimento per equivalente in misura pari a € 694,52, avendo la dipendente lavorato per 213 giorni nell'a.s. 2020/2021 e per 294 giorni nell'a.s. 2021/2022.
La docente, tempestivamente costituitasi, ha resistito al gravame, depositando apposita memoria con la quale ha spiegato appello incidentale, evidenziando che nel giudizio di primo grado non aveva formulato alcuna richiesta di carattere risarcitorio per equivalente, bensì aveva espressamente richiesto il risarcimento in forma specifica con attribuzione della carta docenti per il cui riconoscimento ricorrevano tutti i presupposti.
Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'appello principale e in via incidentale la condanna del “a corrispondere in favore dell'istante il relativo bonus economico previsto Parte_1 dalla c.d. carta elettronica del valore corrispondente ad € 1.000,00 da utilizzare per le finalità, nei modi e nei termini indicati dalla L. n.107/2015 e successivi decreti attuativi”.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 28.11.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello principale è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione, al pari dell'appello incidentale proposto dalla docente, dovendosi riformare la sentenza impugnata nei termini di seguito esposti.
Con il primo motivo d'appello si duole della fallacia del ragionamento posto dal primo giudice a sostegno della qualificazione della domanda come risarcitoria per equivalente, e della conseguente condanna del medesimo in termini;
ragionamento fondato sul falso presupposto che l'omessa fruizione della Carta Docente produca un danno patrimoniale da risarcire, pur non essendo, per come qualificata dal legislatore, una mera elargizione di denaro liberamente disponibile da parte del percettore, bensì un rimborso anticipato delle spese sostenute per la formazione, i cui importi, accreditati sulla Carta,
4 risultano fruibili esclusivamente per l'acquisto di materiale formativo, con la conseguenza che il residuo importo, eventualmente non utilizzato, non rimane affatto nella disponibilità del docente;
in mancanza pertanto di acquisti mirati – nella specie, non solo non provati ma neppure allegati – diventa impossibile individuare il danno patrimoniale sofferto dal docente.
Né il danno, prosegue il , può essere individuato nel mero mancato Parte_1 aggiornamento, posto che, contrariamente al personale in ruolo, la formazione e l'aggiornamento dei docenti non di ruolo non sono affatto obbligatori ma affidati alla sensibilità di ciascuno;
il bagaglio culturale personale non influisce, infatti, sull'affidamento degli incarichi di docenza, che avviene esclusivamente sulla base dell'inserimento in graduatorie.
Con il secondo motivo parte appellante, sulla scorta di argomentazioni sovrapponibili a quelle esposte nell'appello incidentale, impugna, in via subordinata, il capo della sentenza nella parte in cui dispone il risarcimento del danno per equivalente e non in forma specifica, contravvenendo così ai principi ordinamentali secondo i quali il danno deve essere risarcito assegnando alla persona offesa l'utilità venuta meno, riportando così la situazione a quella illecitamente alterata dal fatto generatore;
ne consegue che, ove fosse corretta la statuizione sul risarcimento del danno, ciò dovrebbe avvenire mediante assegnazione di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata e, dunque, attraverso il rilascio di una carta del docente con le dovute disponibilità di spesa.
Con il terzo e ultimo motivo d'impugnazione l'appellante denuncia, sempre in via subordinata in ipotesi di conferma della statuizione volta ad accordare un risarcimento del danno per equivalente, un vizio di comparazione, sotto due diversi profili, tra docenti precari e docenti di ruolo, che condurrebbe a una verosimile discriminazione al contrario:
a) la finalità vincolata di utilizzo della Carta per i docenti di ruolo, spendibile, entro un determinato arco temporale a pena di decadenza, per l'acquisto di determinati beni oggetto di aggiornamento professionale presso specifici soggetti individuati da una banca dati raggiungibile tramite sito internet della Scuola dedicato e, di contro, l'utilizzo del tutto libero della somma di € 500,00 per i docenti precari;
b) l'attribuzione di una somma di denaro, parametra tout court a un'intera annualità, anche nelle ipotesi in cui il docente precario presti attività lavorativa per un tempo inferiore rispetto al docente di ruolo: a tal riguardo, rimarca che parte appellata “non ha prestato servizio per gli interi anni per i quali ha richiesto ed ottenuto condanna del al risarcimento del danno ma per Parte_1 periodi più limitati”, di talché “l'importo (…) andrebbe determinato in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato, escludendo l 'operatività della fictio per cui un periodo di tempo superiore a 180 giorni equivale all'intera annualità”.
Così ripercorse le censure esposte nell'atto di gravame, si ritiene utile, al fine di delibare i diversi profili di discriminatorietà denunciati, una ricognizione del quadro normativo disciplinante l'istituto della Carta elettronica - riconosciuta dal legislatore ai
5 docenti di ruolo, e non anche al personale precario - che va inserito nel contesto del sistema della formazione scolastica.
La Corte di Giustizia (sentenza 14.09.2023, causaC-113/22, CX. c. Instituto Nacional de la Seguridad Social, §41, e in termini sentenza 26.01.1999, causa C-18/95, Terhoeve, sentenza 28.01.2015, C-417/13, sentenza 14.03.2018, in causa C- Persona_2
482/2016, ha chiarito che «quando una discriminazione, contraria al diritto Persona_3 dell'Unione, sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria».
Ne discende che, ai fini dell'applicazione del meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla CGUE, il trattamento spettante ai docenti discriminati, per effetto dell'accertamento della natura discriminatoria della mancata concessione anche ai docenti precari della carta docente, deve essere determinato prendendo a riferimento il vincolo di destinazione imposto dal legislatore e le condizioni alle quali i regolamenti attuativi subordinano l'attribuzione della carta ai docenti di ruolo, dovendo essere garantito alle persone svantaggiate il medesimo trattamento riservato alle persone favorite.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd.
“Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_6
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
6 Il bonus di 500 euro costituisce, dunque, un contributo per la formazione professionale, per cui l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti a tempo indeterminato può avvenire esclusivamente tramite l'assegnazione materiale della Carta elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione del docente, fruibile presso specifici soggetti individuati dal . Parte_1
Analogamente, la definizione del trattamento normativo spettante ai docenti discriminati e delle caratteristiche che deve avere il rapporto a termine, per essere comparabile alla prestazione resa dal docente di ruolo, devono essere determinati sulla scorta del trattamento erogato ai docenti beneficiati in base ai regolamenti adottati con i
D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, venendo altrimenti violato non solo il divieto di discriminazione tra docenti a termine e a tempo indeterminato, sancito nella 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 (recepito dalla direttiva 1999/70/CE), ma anche il principio di uguaglianza, di cui all'art. 20 della CDFUE.
Nel dare attuazione alla previsione normativa, si è previsto all'art. 2 del D.P.C.M. n.
32313 del 23.09.2015 che i destinatari della carta docente siano “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, escludendo, quindi, i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Come noto la CGUE, con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha sancito che la mancata attribuzione della Carta Elettronica del docente al personale precario si pone in contrasto con clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999, in quanto non esiste alcuna ragione oggettiva per riservare al solo personale docente a tempo indeterminato il vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua, atteso che l'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94 e gli artt. 63
e 64 del CCNL del 29 novembre 2007 prevedono l'obbligo di fornire la formazione professionale a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti con contratti a termine, anche di breve durata.
Secondo la CGUE è, infatti, palese che le due situazioni «sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste» e tanto impone la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce la Carta
Docente anche al personale precario, rimettendo al giudice nazionale l'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione della stessa, da determinarsi sulla base delle condizioni a cui l'ordinamento interno ne subordina il godimento da parte dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
In tema, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24.4.2023, ha affermato, con sentenza n. 29961 depositata in data 27.10.2023, i seguenti principi:
1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
7 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
Parte_1
2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri;
tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali;
peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto- dovere formativo;
né viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative;
è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la Carta
“non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente; si tratta, afferma la S.C., di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro;
il pregiudizio, specifica la
Corte, “va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al
8 valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”;
4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del DPCM 28.11.2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999, conseguente all'applicazione diretta - previa disapplicazione del diritto interno confliggente - della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato: “Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa” (così Cass. cit., con richiamo a Corte di
Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49); b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della Carta Docente, avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Precisa ancora la Suprema Corte, nella articolata e complessa motivazione, con riferimento alla questione della soglia minima di durata che deve avere il contratto a tempo determinato per potere beneficiare in misura integrale del bonus di 500 euro, che possano beneficiare della piena equiparazione solo i docenti che siano stati assunti fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, oppure che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto.
La Corte perviene alla esposta conclusione in quanto la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” lascerebbe intendere la connessione temporale tra il predetto sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un siffatto periodo di durata di quest'ultima.
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è, altresì, evidenziato, afferma la
Cassazione, dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a
«sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di
«valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore
9 svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, a «iniziative coerenti» con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa
(c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r.
275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) e alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d.lgs.
297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, a individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del
CCNL 29.11.2007) e in riferimento alle classi affidate.
Conclude sul punto la Suprema Corte che tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico;
l'impostazione della norma è stata in termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura;
allorquando essi svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Evidenzia pure, nella statuizione dianzi citata, l'irrilevanza della disparità di trattamento rispetto ai docenti «in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati» o a tempo parziale, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e l'art. 2 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, garantiscono la fruizione della carta anche se non sono stati ancora immessi in ruolo (perché non hanno ancora superato il periodo di prova)
e benché non insegnino o lavorino per soli 90 giorni all'anno, così come rispetto ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo n.
297/94, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016 riconosce il diritto alla carta nonostante gli stessi vengano impiegati «in supplenze temporanee di breve durata».
Secondo la Cassazione, queste fattispecie concretizzano situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari, da cui non possono desumersi criteri idonei all'individuazione del lavoratore comparabile, dovendo tenersi “in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la
Carta Docente, alla didattica «annua»”; per tale motivo non possono essere riconosciuti
10 come comparabili neppure i docenti con supplenze di durata complessiva superiori ai 180 giorni, per i quali l'art. 489 del D. Lgs. n. 297/94 sancisce l'equiparazione alle supplenze annuali, in quanto tale disposizione riguarderebbe solo lo specifico fenomeno della ricostruzione della carriera ed è stata comunque modificata a decorrere dall'a.s. 2023/24 dal (sopravvenuto) D.L. n. 69/2023.
La Suprema Corte rammenta, infine, che secondo la Corte Costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso
e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Cost. 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) e il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Giova, infine, evidenziare che nessuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione (ultrabiennale) può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile.
Non convince, infatti, l'interpretazione di parte della giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio – secondo la previsione di legge – è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che il riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo.
La Cassazione ha invece affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla CGUE.
E invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del
28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale.
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che la suddetta
11 disposizione, contemplando esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, perché ovviamente non ammettono tra i beneficiari la categoria dei docenti precari, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto lavorativo, per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento.
La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre alla automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla
Suprema Corte, che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica (vedi, D.P.C.M.
23.9.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016).
Sulla scorta dei condivisibili principi affermati dalla Suprema Corte, deve, dunque, ritenersi infondata la censura che vorrebbe desumere, dal riconoscimento del diritto al risarcimento del danno all'odierna appellata, un trattamento illegittimamente più favorevole dei docenti precari rispetto ai docenti di ruolo (c.d. discriminazione alla rovescia). E tanto anche con riferimento al rilievo dell'amministrazione, secondo cui, in ipotesi di riconoscimento in favore del docente del bonus Carta docente, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, al fine di non avvantaggiare i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico.
La Suprema Corte, nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che “6) …l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Appare evidente, dunque, il riferimento all'“annualità” della didattica, intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche: presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni.
Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni:
12 a) innanzi tutto, nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017 e dal 23.10.2017 al 31.8.2018, e tali periodi vengono qualificati come 'annualità' didattica con spettanza del bonus in “misura piena”
(così è dato leggere in sentenza: “10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della Carta Docente, quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n.
124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”);
b) ancora, nella più volte ribadita, dalla Suprema Corte, non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale 'annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai
180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. n. 297/94), facendo intendere dunque che ciò che rileva è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999;
c) nella circostanza che la Carta docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore;
diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part-time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno, in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto;
che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta, del resto, confermato dallo stesso il quale, nella Circolare Ministeriale Parte_1
23.05.1980, n. 147 (prot. 2391/49/SR), prevede che i servizi pre-ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche – didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca del docente a part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno;
d) ancora, nella circostanza che il recente intervento normativo, di cui all'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, confermerebbe il riferimento annuale estendendo il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», senza ulteriori distinguo;
e) infine, nella valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la Carta al sostegno della «formazione continua dei docenti» e a «valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo.
Va, infine, dato atto che nelle more della pronuncia della Suprema Corte è stato emanato il D.L. n. 69 del 13.6.2023 (convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da
13 procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale prevede all'art. 15, che «
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo
1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per
l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
Per quanto concerne, poi, la durata della prestazione, il D.L. n. 69/23 ha disposto, all'art. 14, che «non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione», ossia la fictio iuris dell'equiparazione all'intero anno scolastico delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 gg., contenuta nell'art. 11, comma 14, della Legge n. 124/99, ai fini della ricostruzione della carriera.
Pur non trovando applicazione alla presente fattispecie, ratione temporis, tale disciplina (che riconosce il beneficio «per l'anno 2023» ai soli «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile») certamente avvalora l'interpretazione secondo cui il bonus di 500 euro va riconosciuto ai docenti che ricevono incarichi annuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999. E' appena il caso di aggiungere che, d'altro canto, l'art. 15, D.L. n. 69/23 non può essere esteso agli anni diversi dall'a.s. 2023/24, atteso l'espresso riferimento a tale anno, che lascia intendere l'impossibilità di applicare la disposizione agli anni precedenti (e successivi), poiché riconducibile alle norme che facendo «eccezione a regole generali o ad altre leggi», ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi, «non si applicano oltre i casi e i tempi in essa considerati», con divieto di estensione analogica.
Alla luce dei suesposti principi, devono essere vagliati i motivi di appello, il cui esame può essere condotto complessivamente stante la loro intima connessione, non senza avere prima evidenziato che il appellante ha del tutto omesso di muovere Parte_1 censure in ordine alla sussistenza, qualificazione e natura giuridica dei singoli rapporti lavorativi intrattenuti con la docente negli anni di cui in ricorso, qualificati dal primo giudice come continuativi e/o di durata tale da farla rientrare appieno nella platea dei beneficiari della Carta, con la conseguenza che tale accertamento, in ordine alla sussistenza dell'attività di docente nei periodi indicati nonché alla conseguenziale spettanza del beneficio, risulta precluso a questa Corte, per essere coperto da giudicato e, comunque, pretermesso, per precisa scelta processuale dell'amministrazione, dall'ambito del c.d. devolutum; il ha anzi precisato che “non intende impugnare la parte della Parte_1 sentenza relativa all'accertamento del diritto” (cfr. pag. 2 del gravame).
A ciò si aggiunga che la docente ha da ultimo precisato (cfr. dichiarazioni rese dal difensore riportate nel verbale d'udienza dinanzi a questa Corte del 28.11.2024) di essere a
14 tutt'oggi inserita nel sistema scolastico (circostanza, questa, non contestata specificamente dal appellante). Parte_1
In ordine al distinguo tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno per equivalente, osserva questa Corte che trattasi di valutazione che attinge il merito della domanda, con qualificazione da attuarsi dal giudice al momento della pronuncia.
Come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia compulsata in sede di rinvio pregiudiziale, e dianzi ampiamente riportata, “14) il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente. Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile,
a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”.
Precisa ancor meglio che: “le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del all'adempimento Parte_1 dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la Carta Elettronica» e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio
2002, n. 552) … Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli.
Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto”.
In applicazione dei principi innanzi esposti, la domanda va, dunque, qualificata come di adempimento in forma specifica, e non anche, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente, rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico, avendo peraltro la stessa ricorrente nelle conclusioni invocato la condanna del all'attribuzione della Carta Docente “da utilizzare per Parte_1 le finalità, nei modi e nei termini indicati dalla L. n.107/2015 e successivi decreti attuativi”.
In definitiva, l'odierna appellata ha dimostrato, in corso di causa, la persistenza del proprio interesse alla prestazione in forma specifica, in quanto è inserita nel sistema scolastico, nonché di rientrare nella platea dei beneficiari della Carta docente, sicché va riconosciuto il diritto all'attribuzione di quest'ultima in misura piena e senza decurtazioni.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l'appello principale deve essere accolto nei limiti di cui s'è detto;
va accolto altresì l'appello incidentale e, per l'effetto, in sostituzione
15 del risarcimento del danno per equivalente accordato dal Tribunale e in riforma dell'impugnata sentenza, deve riconoscersi, in favore della docente, il diritto a fruire della
Carta elettronica per un valore pieno di euro 500,00 per ciascuno degli anni richiesti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate per metà, alla luce dell'intervento chiarificatore della Suprema Corte soltanto nel corso del giudizio, e poste, nella restante parte, a carico del appellante, parte sostanzialmente soccombente. Parte_1
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n.
147 del 2022 (in vigore dal 23.10.2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 16.03.2023 dal Parte_1
nei confronti di , nonché sull'appello incidentale
[...] CP_1 proposto da con memoria depositata in data 08.01.2024, avverso la CP_1 sentenza n. 360/2023 resa dal Tribunale di Trani in data 21.02.2023, così provvede:
- accoglie entrambi gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Parte_1
all'attribuzione, in favore della parte appellata, della Carta Docente per
[...] un importo pari al valore di € 500,00 per ciascuno degli anni richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla
L. n. 107/2015;
- condanna il appellante al pagamento, in favore della controparte, Parte_1 della metà delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida per l'intero in €
500,00 per il primo grado e in € 500,00 per il secondo, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge per entrambi i gradi;
- compensa tra le parti la restante metà delle spese processuali del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari, il 28.11.2024
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
16
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa MANUELA SARACINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 226 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Guido Operamolla dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Bari
-Appellante, appellato in via incidentale-
e
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. Davide Falcetta
-Appellata, appellante in via incidentale-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 18.10.2022 dinanzi al Tribunale di Trani in funzione di giudice del lavoro, l'odierna appellata – docente supplente presso l'istituto comprensivo “Mariano-Fermi” di Andria in virtù di contratti a tempo determinato stipulati per l'anno scolastico 2020/2021 dal 29/09/2020 al 01/11/2020, dal 02/11/2020 al
31/01/2021 e dal 01/02/2021 al 30/04/2021, nonché per l'anno scolastico 2021/2022 dal
09/09/2021 al 30/06/2022 – ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-
Accertare che la ricorrente ha lavorato come insegnante nella Istituzione scolastica con contratti a tempo determinato nei tempi e presso le scuole indicati in narrativa;
- Riconoscere in favore dell'istante il beneficio della Carta Elettronica istituita dalla
L. n.107/2015 dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno lavorato, ossia
1 2020/2021, 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore e l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_3 corrispondere in favore dell'istante il relativo bonus economico previsto dalla c.d. Carta
Elettronica del valore complessivo corrispondente ad € 1.000,00 (mille/00) da utilizzare per le finalità, nei modi e nei termini indicati dalla L. n.107/2015 e successivi decreti attuativi”.
Instaurato il contraddittorio nei confronti del , con sentenza Parte_1
n. 360/2023 del 21.02.2023 il Tribunale ha accolto la domanda proposta dalla docente e ha così statuito: “
1. dichiara il diritto di a ottenere il beneficio economico della CP_1 cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico svolto come documentato in ricorso;
2. condanna, per l'effetto, il , in persona del Parte_1
pro tempore, al pagamento di € 1.000,00 in favore della parte ricorrente;
CP_4
3. condanna il , in persona del Parte_1 CP_5
al pagamento delle spese processuali …”.
[...]
A fondamento della decisione il Tribunale ha posto le seguenti argomentazioni.
Preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, nonché ricostruito il quadro normativo di riferimento, con richiamo all'art. 35 della Cost, all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivi DPCM attuativi 24.09.2015 e 28.11.2016, alla disciplina contrattuale del comparto Scuola di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL 29.11.2007, evidenziando la necessità di una lettura congiunta e costituzionalmente orientata della complessa disciplina di riferimento, ha concluso, mediante richiamo alla giurisprudenza amministrativa, che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta docenti il Parte_1 personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. (C.d.S., sentenza n. 1842/2022).
Ha evidenziato che della questione è stata recentemente investita la Corte di
Giustizia Europea, che con ordinanza del 18.05.2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Parte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso Parte_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Ha richiamato a sostegno delle proprie argomentazioni recenti pronunce di merito rese da altri Tribunali in fattispecie del tutto analoghe.
2 Ha precisato, altresì, che l'interpretazione che equipara con riferimento alla Carta
Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre- ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione, principi espressi nella nota decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09,
Gaviero e C-456/09, Iglesias nella quale si afferma che: “un'indennità per Per_1 anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori
a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo
Quadro”.
E ancora ha affermato che, secondo i principi sanciti dalla Suprema Corte (sentenza n. 31149/2019), occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato e che, nel caso di specie,
“nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato”.
Infine il Tribunale, pur dando atto che nel ricorso introduttivo della lite si invocava – testualmente – “il mero pagamento del corrispondente valore della carta”, ha ritenuto che
“la domanda vada qualificata come di risarcimento danno per non aver fruito della somma di denaro corrispondente al valore della Carta Docenti in conseguenza di un illegittimo comportamento del e come tale sia ammissibile nei Parte_1 termini proposti;
ciò anche in considerazione del fatto che essendo la domanda proposta da un docente precario questi potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico, il che renderebbe sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della Carta”.
Ha aggiunto che non può affatto condividersi l'assunto difensivo del Parte_1 laddove sostiene essere a carico del docente la prova dell'esborso di somme di denaro ai fini della formazione, perché una soluzione di questo tipo finirebbe con il ledere ulteriormente la posizione del docente non di ruolo che, oltre a non aver ottenuto la Carta
Docenti nei tempi e nella modalità previsti per i docenti di ruolo, avrebbe anche dovuto investire in autonomia sulla formazione senza nessuna certezza di ottenere il ristoro dell'esborso sostenuto.
3 In conclusione, pertanto, ha riconosciuto in favore dell'instante il diritto a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso, e ha condannato il
[...]
al risarcimento per equivalente, mediante erogazione della Parte_1 somma di € 1.000,00.
Avverso detta sentenza il ha proposto appello, precisando di non voler Parte_1 impugnare la pronuncia di accertamento del diritto, bensì di limitare il gravame alla statuizione condannatoria “al risarcimento del danno in misura corrispondente a quella dell'importo che avrebbe dovuto essere accreditato sulla carta del docente per ogni annualità per la quale ha riconosciuto la spettanza del diritto, nonché sulla valutazione delle annualità spettanti”; ha concluso, di conseguenza, per il rigetto della domanda di risarcimento del danno e, in subordine, per riparametrare la misura del bonus “in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato, escludendo l'operatività della fictio per cui un periodo di tempo superiore a 180 giorni equivale all'intera annualità”, riconoscendo così il risarcimento per equivalente in misura pari a € 694,52, avendo la dipendente lavorato per 213 giorni nell'a.s. 2020/2021 e per 294 giorni nell'a.s. 2021/2022.
La docente, tempestivamente costituitasi, ha resistito al gravame, depositando apposita memoria con la quale ha spiegato appello incidentale, evidenziando che nel giudizio di primo grado non aveva formulato alcuna richiesta di carattere risarcitorio per equivalente, bensì aveva espressamente richiesto il risarcimento in forma specifica con attribuzione della carta docenti per il cui riconoscimento ricorrevano tutti i presupposti.
Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'appello principale e in via incidentale la condanna del “a corrispondere in favore dell'istante il relativo bonus economico previsto Parte_1 dalla c.d. carta elettronica del valore corrispondente ad € 1.000,00 da utilizzare per le finalità, nei modi e nei termini indicati dalla L. n.107/2015 e successivi decreti attuativi”.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 28.11.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello principale è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione, al pari dell'appello incidentale proposto dalla docente, dovendosi riformare la sentenza impugnata nei termini di seguito esposti.
Con il primo motivo d'appello si duole della fallacia del ragionamento posto dal primo giudice a sostegno della qualificazione della domanda come risarcitoria per equivalente, e della conseguente condanna del medesimo in termini;
ragionamento fondato sul falso presupposto che l'omessa fruizione della Carta Docente produca un danno patrimoniale da risarcire, pur non essendo, per come qualificata dal legislatore, una mera elargizione di denaro liberamente disponibile da parte del percettore, bensì un rimborso anticipato delle spese sostenute per la formazione, i cui importi, accreditati sulla Carta,
4 risultano fruibili esclusivamente per l'acquisto di materiale formativo, con la conseguenza che il residuo importo, eventualmente non utilizzato, non rimane affatto nella disponibilità del docente;
in mancanza pertanto di acquisti mirati – nella specie, non solo non provati ma neppure allegati – diventa impossibile individuare il danno patrimoniale sofferto dal docente.
Né il danno, prosegue il , può essere individuato nel mero mancato Parte_1 aggiornamento, posto che, contrariamente al personale in ruolo, la formazione e l'aggiornamento dei docenti non di ruolo non sono affatto obbligatori ma affidati alla sensibilità di ciascuno;
il bagaglio culturale personale non influisce, infatti, sull'affidamento degli incarichi di docenza, che avviene esclusivamente sulla base dell'inserimento in graduatorie.
Con il secondo motivo parte appellante, sulla scorta di argomentazioni sovrapponibili a quelle esposte nell'appello incidentale, impugna, in via subordinata, il capo della sentenza nella parte in cui dispone il risarcimento del danno per equivalente e non in forma specifica, contravvenendo così ai principi ordinamentali secondo i quali il danno deve essere risarcito assegnando alla persona offesa l'utilità venuta meno, riportando così la situazione a quella illecitamente alterata dal fatto generatore;
ne consegue che, ove fosse corretta la statuizione sul risarcimento del danno, ciò dovrebbe avvenire mediante assegnazione di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata e, dunque, attraverso il rilascio di una carta del docente con le dovute disponibilità di spesa.
Con il terzo e ultimo motivo d'impugnazione l'appellante denuncia, sempre in via subordinata in ipotesi di conferma della statuizione volta ad accordare un risarcimento del danno per equivalente, un vizio di comparazione, sotto due diversi profili, tra docenti precari e docenti di ruolo, che condurrebbe a una verosimile discriminazione al contrario:
a) la finalità vincolata di utilizzo della Carta per i docenti di ruolo, spendibile, entro un determinato arco temporale a pena di decadenza, per l'acquisto di determinati beni oggetto di aggiornamento professionale presso specifici soggetti individuati da una banca dati raggiungibile tramite sito internet della Scuola dedicato e, di contro, l'utilizzo del tutto libero della somma di € 500,00 per i docenti precari;
b) l'attribuzione di una somma di denaro, parametra tout court a un'intera annualità, anche nelle ipotesi in cui il docente precario presti attività lavorativa per un tempo inferiore rispetto al docente di ruolo: a tal riguardo, rimarca che parte appellata “non ha prestato servizio per gli interi anni per i quali ha richiesto ed ottenuto condanna del al risarcimento del danno ma per Parte_1 periodi più limitati”, di talché “l'importo (…) andrebbe determinato in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato, escludendo l 'operatività della fictio per cui un periodo di tempo superiore a 180 giorni equivale all'intera annualità”.
Così ripercorse le censure esposte nell'atto di gravame, si ritiene utile, al fine di delibare i diversi profili di discriminatorietà denunciati, una ricognizione del quadro normativo disciplinante l'istituto della Carta elettronica - riconosciuta dal legislatore ai
5 docenti di ruolo, e non anche al personale precario - che va inserito nel contesto del sistema della formazione scolastica.
La Corte di Giustizia (sentenza 14.09.2023, causaC-113/22, CX. c. Instituto Nacional de la Seguridad Social, §41, e in termini sentenza 26.01.1999, causa C-18/95, Terhoeve, sentenza 28.01.2015, C-417/13, sentenza 14.03.2018, in causa C- Persona_2
482/2016, ha chiarito che «quando una discriminazione, contraria al diritto Persona_3 dell'Unione, sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria».
Ne discende che, ai fini dell'applicazione del meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla CGUE, il trattamento spettante ai docenti discriminati, per effetto dell'accertamento della natura discriminatoria della mancata concessione anche ai docenti precari della carta docente, deve essere determinato prendendo a riferimento il vincolo di destinazione imposto dal legislatore e le condizioni alle quali i regolamenti attuativi subordinano l'attribuzione della carta ai docenti di ruolo, dovendo essere garantito alle persone svantaggiate il medesimo trattamento riservato alle persone favorite.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd.
“Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_6
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
6 Il bonus di 500 euro costituisce, dunque, un contributo per la formazione professionale, per cui l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti a tempo indeterminato può avvenire esclusivamente tramite l'assegnazione materiale della Carta elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione del docente, fruibile presso specifici soggetti individuati dal . Parte_1
Analogamente, la definizione del trattamento normativo spettante ai docenti discriminati e delle caratteristiche che deve avere il rapporto a termine, per essere comparabile alla prestazione resa dal docente di ruolo, devono essere determinati sulla scorta del trattamento erogato ai docenti beneficiati in base ai regolamenti adottati con i
D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, venendo altrimenti violato non solo il divieto di discriminazione tra docenti a termine e a tempo indeterminato, sancito nella 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 (recepito dalla direttiva 1999/70/CE), ma anche il principio di uguaglianza, di cui all'art. 20 della CDFUE.
Nel dare attuazione alla previsione normativa, si è previsto all'art. 2 del D.P.C.M. n.
32313 del 23.09.2015 che i destinatari della carta docente siano “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, escludendo, quindi, i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Come noto la CGUE, con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha sancito che la mancata attribuzione della Carta Elettronica del docente al personale precario si pone in contrasto con clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999, in quanto non esiste alcuna ragione oggettiva per riservare al solo personale docente a tempo indeterminato il vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua, atteso che l'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94 e gli artt. 63
e 64 del CCNL del 29 novembre 2007 prevedono l'obbligo di fornire la formazione professionale a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti con contratti a termine, anche di breve durata.
Secondo la CGUE è, infatti, palese che le due situazioni «sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste» e tanto impone la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce la Carta
Docente anche al personale precario, rimettendo al giudice nazionale l'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione della stessa, da determinarsi sulla base delle condizioni a cui l'ordinamento interno ne subordina il godimento da parte dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
In tema, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24.4.2023, ha affermato, con sentenza n. 29961 depositata in data 27.10.2023, i seguenti principi:
1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
7 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
Parte_1
2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri;
tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali;
peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto- dovere formativo;
né viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative;
è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la Carta
“non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente; si tratta, afferma la S.C., di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro;
il pregiudizio, specifica la
Corte, “va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al
8 valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”;
4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del DPCM 28.11.2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999, conseguente all'applicazione diretta - previa disapplicazione del diritto interno confliggente - della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato: “Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa” (così Cass. cit., con richiamo a Corte di
Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49); b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della Carta Docente, avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Precisa ancora la Suprema Corte, nella articolata e complessa motivazione, con riferimento alla questione della soglia minima di durata che deve avere il contratto a tempo determinato per potere beneficiare in misura integrale del bonus di 500 euro, che possano beneficiare della piena equiparazione solo i docenti che siano stati assunti fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, oppure che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto.
La Corte perviene alla esposta conclusione in quanto la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” lascerebbe intendere la connessione temporale tra il predetto sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un siffatto periodo di durata di quest'ultima.
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è, altresì, evidenziato, afferma la
Cassazione, dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a
«sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di
«valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore
9 svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, a «iniziative coerenti» con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa
(c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r.
275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) e alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d.lgs.
297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, a individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del
CCNL 29.11.2007) e in riferimento alle classi affidate.
Conclude sul punto la Suprema Corte che tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico;
l'impostazione della norma è stata in termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura;
allorquando essi svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Evidenzia pure, nella statuizione dianzi citata, l'irrilevanza della disparità di trattamento rispetto ai docenti «in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati» o a tempo parziale, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e l'art. 2 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, garantiscono la fruizione della carta anche se non sono stati ancora immessi in ruolo (perché non hanno ancora superato il periodo di prova)
e benché non insegnino o lavorino per soli 90 giorni all'anno, così come rispetto ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo n.
297/94, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016 riconosce il diritto alla carta nonostante gli stessi vengano impiegati «in supplenze temporanee di breve durata».
Secondo la Cassazione, queste fattispecie concretizzano situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari, da cui non possono desumersi criteri idonei all'individuazione del lavoratore comparabile, dovendo tenersi “in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la
Carta Docente, alla didattica «annua»”; per tale motivo non possono essere riconosciuti
10 come comparabili neppure i docenti con supplenze di durata complessiva superiori ai 180 giorni, per i quali l'art. 489 del D. Lgs. n. 297/94 sancisce l'equiparazione alle supplenze annuali, in quanto tale disposizione riguarderebbe solo lo specifico fenomeno della ricostruzione della carriera ed è stata comunque modificata a decorrere dall'a.s. 2023/24 dal (sopravvenuto) D.L. n. 69/2023.
La Suprema Corte rammenta, infine, che secondo la Corte Costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso
e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Cost. 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) e il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Giova, infine, evidenziare che nessuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione (ultrabiennale) può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile.
Non convince, infatti, l'interpretazione di parte della giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio – secondo la previsione di legge – è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che il riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo.
La Cassazione ha invece affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla CGUE.
E invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del
28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale.
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che la suddetta
11 disposizione, contemplando esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, perché ovviamente non ammettono tra i beneficiari la categoria dei docenti precari, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto lavorativo, per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento.
La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre alla automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla
Suprema Corte, che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica (vedi, D.P.C.M.
23.9.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016).
Sulla scorta dei condivisibili principi affermati dalla Suprema Corte, deve, dunque, ritenersi infondata la censura che vorrebbe desumere, dal riconoscimento del diritto al risarcimento del danno all'odierna appellata, un trattamento illegittimamente più favorevole dei docenti precari rispetto ai docenti di ruolo (c.d. discriminazione alla rovescia). E tanto anche con riferimento al rilievo dell'amministrazione, secondo cui, in ipotesi di riconoscimento in favore del docente del bonus Carta docente, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, al fine di non avvantaggiare i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico.
La Suprema Corte, nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che “6) …l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Appare evidente, dunque, il riferimento all'“annualità” della didattica, intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche: presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni.
Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni:
12 a) innanzi tutto, nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017 e dal 23.10.2017 al 31.8.2018, e tali periodi vengono qualificati come 'annualità' didattica con spettanza del bonus in “misura piena”
(così è dato leggere in sentenza: “10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della Carta Docente, quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n.
124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”);
b) ancora, nella più volte ribadita, dalla Suprema Corte, non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale 'annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai
180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. n. 297/94), facendo intendere dunque che ciò che rileva è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999;
c) nella circostanza che la Carta docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore;
diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part-time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno, in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto;
che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta, del resto, confermato dallo stesso il quale, nella Circolare Ministeriale Parte_1
23.05.1980, n. 147 (prot. 2391/49/SR), prevede che i servizi pre-ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche – didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca del docente a part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno;
d) ancora, nella circostanza che il recente intervento normativo, di cui all'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, confermerebbe il riferimento annuale estendendo il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», senza ulteriori distinguo;
e) infine, nella valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la Carta al sostegno della «formazione continua dei docenti» e a «valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo.
Va, infine, dato atto che nelle more della pronuncia della Suprema Corte è stato emanato il D.L. n. 69 del 13.6.2023 (convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da
13 procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale prevede all'art. 15, che «
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo
1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per
l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
Per quanto concerne, poi, la durata della prestazione, il D.L. n. 69/23 ha disposto, all'art. 14, che «non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione», ossia la fictio iuris dell'equiparazione all'intero anno scolastico delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 gg., contenuta nell'art. 11, comma 14, della Legge n. 124/99, ai fini della ricostruzione della carriera.
Pur non trovando applicazione alla presente fattispecie, ratione temporis, tale disciplina (che riconosce il beneficio «per l'anno 2023» ai soli «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile») certamente avvalora l'interpretazione secondo cui il bonus di 500 euro va riconosciuto ai docenti che ricevono incarichi annuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999. E' appena il caso di aggiungere che, d'altro canto, l'art. 15, D.L. n. 69/23 non può essere esteso agli anni diversi dall'a.s. 2023/24, atteso l'espresso riferimento a tale anno, che lascia intendere l'impossibilità di applicare la disposizione agli anni precedenti (e successivi), poiché riconducibile alle norme che facendo «eccezione a regole generali o ad altre leggi», ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi, «non si applicano oltre i casi e i tempi in essa considerati», con divieto di estensione analogica.
Alla luce dei suesposti principi, devono essere vagliati i motivi di appello, il cui esame può essere condotto complessivamente stante la loro intima connessione, non senza avere prima evidenziato che il appellante ha del tutto omesso di muovere Parte_1 censure in ordine alla sussistenza, qualificazione e natura giuridica dei singoli rapporti lavorativi intrattenuti con la docente negli anni di cui in ricorso, qualificati dal primo giudice come continuativi e/o di durata tale da farla rientrare appieno nella platea dei beneficiari della Carta, con la conseguenza che tale accertamento, in ordine alla sussistenza dell'attività di docente nei periodi indicati nonché alla conseguenziale spettanza del beneficio, risulta precluso a questa Corte, per essere coperto da giudicato e, comunque, pretermesso, per precisa scelta processuale dell'amministrazione, dall'ambito del c.d. devolutum; il ha anzi precisato che “non intende impugnare la parte della Parte_1 sentenza relativa all'accertamento del diritto” (cfr. pag. 2 del gravame).
A ciò si aggiunga che la docente ha da ultimo precisato (cfr. dichiarazioni rese dal difensore riportate nel verbale d'udienza dinanzi a questa Corte del 28.11.2024) di essere a
14 tutt'oggi inserita nel sistema scolastico (circostanza, questa, non contestata specificamente dal appellante). Parte_1
In ordine al distinguo tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno per equivalente, osserva questa Corte che trattasi di valutazione che attinge il merito della domanda, con qualificazione da attuarsi dal giudice al momento della pronuncia.
Come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia compulsata in sede di rinvio pregiudiziale, e dianzi ampiamente riportata, “14) il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente. Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile,
a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”.
Precisa ancor meglio che: “le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del all'adempimento Parte_1 dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la Carta Elettronica» e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio
2002, n. 552) … Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli.
Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto”.
In applicazione dei principi innanzi esposti, la domanda va, dunque, qualificata come di adempimento in forma specifica, e non anche, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente, rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico, avendo peraltro la stessa ricorrente nelle conclusioni invocato la condanna del all'attribuzione della Carta Docente “da utilizzare per Parte_1 le finalità, nei modi e nei termini indicati dalla L. n.107/2015 e successivi decreti attuativi”.
In definitiva, l'odierna appellata ha dimostrato, in corso di causa, la persistenza del proprio interesse alla prestazione in forma specifica, in quanto è inserita nel sistema scolastico, nonché di rientrare nella platea dei beneficiari della Carta docente, sicché va riconosciuto il diritto all'attribuzione di quest'ultima in misura piena e senza decurtazioni.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l'appello principale deve essere accolto nei limiti di cui s'è detto;
va accolto altresì l'appello incidentale e, per l'effetto, in sostituzione
15 del risarcimento del danno per equivalente accordato dal Tribunale e in riforma dell'impugnata sentenza, deve riconoscersi, in favore della docente, il diritto a fruire della
Carta elettronica per un valore pieno di euro 500,00 per ciascuno degli anni richiesti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate per metà, alla luce dell'intervento chiarificatore della Suprema Corte soltanto nel corso del giudizio, e poste, nella restante parte, a carico del appellante, parte sostanzialmente soccombente. Parte_1
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n.
147 del 2022 (in vigore dal 23.10.2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 16.03.2023 dal Parte_1
nei confronti di , nonché sull'appello incidentale
[...] CP_1 proposto da con memoria depositata in data 08.01.2024, avverso la CP_1 sentenza n. 360/2023 resa dal Tribunale di Trani in data 21.02.2023, così provvede:
- accoglie entrambi gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Parte_1
all'attribuzione, in favore della parte appellata, della Carta Docente per
[...] un importo pari al valore di € 500,00 per ciascuno degli anni richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla
L. n. 107/2015;
- condanna il appellante al pagamento, in favore della controparte, Parte_1 della metà delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida per l'intero in €
500,00 per il primo grado e in € 500,00 per il secondo, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge per entrambi i gradi;
- compensa tra le parti la restante metà delle spese processuali del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari, il 28.11.2024
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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