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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 6250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6250 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7586/2019
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 7586/2019 All'udienza collegiale del giorno 29/10/2025 ore 10:20
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO avv. Gambardella in sost
Appellato/i
AVV. IC AN Avv. MAZZEO CARMELO LORENZO avv. LI in sost
***
I Procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza del 29 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7586 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
LE (C.F.: , Parte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Francesco Biasiotti Mogliazza (C.F.: C.F._1
PEC: , elettivamente domiciliata presso il Email_1 suo studio sito in in Piazza Adriana n.8, giusta procura in atti Pt_1
- APPELLANTE - E
IC AN (C.F. C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Lorenzo Mazzeo (C.F.: – PEC: C.F._3
) elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Email_2
in Via Archimede n. 35, che lo difende e rappresenta, giusta procura in atti Pt_1
- APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 10 § 1. — Con atto di citazione notificato in data 25/11/2019, ES LI ha proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Roma n. 18087/2019, pubblicata in data 24/9/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.71984/2018, promosso dall'odierno appellato nei confronti di (in seguito per brevità anche Controparte_1 solo . Parte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “…Con atto di precetto, notificato in data 25 ottobre 2018 Le Assicurazioni di Mutua Pt_1 assicuratrice intimavano ad ES LI di pagare la somma complessiva di Pt_2
€10.029,53. L'intimato proponeva opposizione a precetto sulla base dei seguenti motivi: 1)
l'inesistenza del titolo esecutivo azionato e/o carenza di inefficacia dello stesso in relazione agli importi precettati;
2) l'erronea ed illegittima duplicazione delle competenze di precetto e l'illegittima richiesta di voci non dovute, mala fede, colpa grave e carenza di correttezza. L'opponente LI
ES, concludeva chiedendo nel merito in via principale di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto per € 10.029,53 ed in via subordinata di accertare e dichiarare l'inefficacia del precetto opposto in ordine alle voci precettate e per effetto rideterminare le suddette voci nella misura che sarà ritenuta di giustizia nella misura non superiore ad € 9.367,41 ed infine proponeva domanda ex art. 96 comma 2 e comma 3 c.p.c.. Si costituiva ritualmente, mediante comparsa di costituzione e risposta, il creditore opposto, riassumendo i fatti, per meglio chiarire la situazione al giudicante ed argomentando in diritto sull'eccezione di inesistenza del titolo esecutivo azionato e sull'erronea ed illegittima duplicazione delle competenze. Parte opposta concludeva, chiedendo di rigettare l'opposizione a precetto così come formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto e proponeva a sua volta domanda ex art. 96 comma 2 e 3 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.p.c. …”
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione e ridetermina la somma totale dell'atto di precetto in € 9.378,03; rigetta le domanda ex art. 96 c.p.c. così come proposte da entrambe le parti;
compensa le spese di lite ad eccezione delle spese per il contributo unificato che pone a carico di parte opposta”.
§ 4. — Con l'atto di appello, ha Controparte_1 chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa in riforma della sentenza n. 18087/2019 pubblicata dal
Tribunale Civile di Roma in data 24 settembre 2019 e notificata in data 28 ottobre 2019: dare atto e pagina 3 di 10 accertare che l'ordinanza di assegnazione nel procedimento Nrge 765/2018 (doc. n. 7, fasc. 1 grado) costituisce valido titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto notificato in data 25 ottobre
2018 (doc. n. 8 fasc. 1 grado); per l'effetto in accoglimento dell'appello proposto determinare che legittimamente Le Assicurazioni di hanno notificato atto di precetto in data 25 ottobre 2018 Pt_1 richiamando l'ordinanza esecutiva nrg 765/2018, con ogni conseguenza di legge anche in relazione agli importi dovuti per spese, rigettando per l'effetto l'opposizione a precetto proposta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CAP e spese generali”.
§ 5. — L'appellato LI ES, costituitosi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/2/2020, ha resistito all'impugnazione e ha proposto appello incidentale, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via principale nel merito, fermo quanto statuito in punto di merito nella sentenza n. 18087/2019 emessa e pubblicata in data
24.09.2019 dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Russo, nel giudizio recante n. RG 71984/2018, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare integralmente l'appello proposto da , perché totalmente Controparte_1 infondato sia in fatto sia in diritto, per i motivi suesposti;
sempre in via principale incidentale, in parziale modifica della sentenza impugnata, condannare Controparte_1
, al pagamento dei compensi del primo grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 generali come quantificate nella nota spese depositata nel primo grado di giudizio secondo il D.M.
55/2014 o nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia con distrazione in favore dello scrivente procuratore, che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.; con il favore delle spese e dei compensi anche del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore dello scrivente procuratore, che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello principale proposto dalla si articola in due Parte_2 motivi.
§ 7.1. — Con il primo motivo viene censurata la: “presunta inesistenza del titolo esecutivo azionato costituito dall'ordinanza di assegnazione nel giudizio portante nrge 765/2018”.
L'appellante sostiene che il Giudice di primo grado abbia ritenuto erroneamente l'inesistenza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione nel giudizio portante Nr. GE. 765/2018 e azionato da nei confronti dell'avv. ES LI. Parte_2
pagina 4 di 10 Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “…veniva rilevato da ES LI, la carenza di efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto, sostenendo che tale titolo era costituito dalla sola ordinanza di assegnazione RGE 765/2018. A ben vedere, dalla lettura dell'atto di intimazione, notificato in data 25 ottobre 2018, risulta che il titolo esecutivo su cui lo stesso risulta fondato, è costituito dalla sentenza n. 13576/2017, unitamente al provvedimento di assegnazione del
Tribunale di Roma Rge 765/2018. Tuttavia, nell'atto di precetto, veniva indicata, in specifica tabella, che la sorte dovuta come da provvedimento di assegnazione ammontava ad € 9.367,41. Dalla lettura del provvedimento di assegnazione, appena citato si evince qualcosa di diverso, ovvero che il giudice dell'esecuzione mobiliare assegnava all'odierno creditore opposto soltanto l'importo di € 2.000,00 a totale soddisfo delle spese di esecuzione, in quanto quella procedura era risultata incapiente, per l'ulteriore assegnazione ad un creditore privilegiato, tal avvocato Fabrizio Perazzini. Va da sè, che l'ordinanza di assegnazione non può costituire titolo esecutivo per la sorte indicata nell'atto di precetto.” Ed ancora: “Ritenuto valido come titolo esecutivo soltanto la sentenza, non si riconoscono le spese indicate per il provvedimento di assegnazione, tra l'altro non assegnate nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione.”
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Da una facile lettura dell'atto di precetto notificato in data 25 ottobre 2018 (doc. n. 8 fasc. I grado), si evince che il titolo su cui si fonda lo stesso atto di precetto è la sentenza n. 13576/2017 del Tribunale Civile di Roma notificata in forma esecutiva in data 17 ottobre 2011, nonché l'ordinanza di assegnazione nel procedimento Nrge
765/2018. Infatti, così si legge nell'atto di precetto: "...in virtù 1) della sentenza n. 13576/2017 del
Tribunale Civile di Roma... 2) del provvedimento di assegnazione del Tribunale Civile di Roma emesso nel giudizio di esecuzione Nrge 765/2018...". Sul punto è pacifica la giurisprudenza di cui in appresso:
"il creditore può legittimamente notificare al debitore un nuovo precetto, comprensivo oltre del credito capitale residuo e delle spese legali liquidate dal giudice dell'esecuzione, anche delle spese del primo precetto utilmente notificato" Cass. 23 maggio 2014 n. 22509. Le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all'esito del procedimento di espropriazione presso terzi (laddove riferibili a crediti già scaduti), tanto con riguardo all'importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell'esecuzione, costituiscono crediti di somme di danaro liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1282 c.c. Cass. 4 luglio 2018 n. 17437/2018. In tema di formazione del titolo esecutivo, la duplicazione di titoli giudiziali, consacranti lo stesso diritto è ammessa ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena. Cass. civile, Sez. II, sentenza n. 14737 del 26 giugno 2006. Il titolo esecutivo, in quanto condizione necessaria del processo esecutivo, deve esistere nel momento in cui questa è minacciata pagina 5 di 10 con la notificazione dell'atto di precetto ed in cui è iniziata con l'introduzione del processo esecutivo;
non si può formare successivamente e deve permanere per tutta la durata dell'esecuzione. Cass. civile,
Sez. III, sentenza n. 10875 del 28 giugno 2012. È evidente, pertanto, che nel caso di specie al primo atto di precetto ha fatto seguito un'esecuzione che non è stata totalmente capiente ma si è conclusa con un'ordinanza di assegnazione parzialmente satisfattiva. Pertanto, l'odierno appellante a fronte di ciò, ha nuovamente notificato un atto di precetto richiamando la sentenza n. 13576/2017 e l'ordinanza di assegnazione. Infatti, risulta palese che, se ad un primo atto di precetto abbia fatto seguito una procedura esecutiva con un'ordinanza di assegnazione parzialmente satisfattiva il creditore può notificare al debitore un nuovo atto di precetto, basato su sentenza e ordinanza con riferimento anche alle spese del primo atto di precetto.”
Il motivo di appello è infondato.
In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., con contestuale liquidazione delle spese del processo di esecuzione, non costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore, né può contenere una condanna nel caso di incapienza del residuo credito soddisfatto (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 30/12/2011, n. 30457) ma costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13112 del
24/05/2017; nello stesso senso Cass. Civ. n. 11493 del 2015; Cass. Civ. n. 3976/2003).
Correttamente il Tribunale ha pertanto ritenuto che l'ordinanza di assegnazione non potesse costituire titolo esecutivo, per la sorte indicata nell'atto di precetto, nei confronti del debitore.
§ 7.2 — il secondo motivo è rubricato: “erronea ed illegittima duplicazione delle competenze di precetto ed illegittima richiesta di voci non dovute”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Passando poi, all'ulteriore motivo di opposizione riguardante la duplicazione delle spese di precetto va segnalato che il creditore, ottenuto un titolo nei confronti del debitore è libero di notificare a quest'ultimo quanti atti di precetto egli voglia, a condizione, però che, in quelli successivi, non sommi ogni volta, le spese legali dovute per quelli precedenti, creando un effetto a valanga costi. Secondo la Cassazione n. 19876/2013 la rinnovazione dell'atto di precetto non costituisce un'attività illegittima ma è soggetta ad un limite, ovvero quello relativo all'incremento delle spese. Soltanto le spese vive possono essere sommate, lo stesso discorso non può farsi per le competenze legali. Nel caso in questione il creditore opposto ha provveduto alla duplicazione di alcune spese e l'atto di precetto anche per quest'ulteriore motivo dovrà essere rideterminato. Ritenuto valido come titolo esecutivo soltanto la sentenza, non si riconoscono le spese indicate per il provvedimento di assegnazione, tra l'altro non assegnate nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione. La giurisprudenza di legittimità e di merito ha già avuto pagina 6 di 10 modo di evidenziare come il precetto non sia sanzionabile con la nullità, qualora tale atto intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta. L'eccessività della somma portata nel precetto, infatti, non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Cassazione civile sez III, 11 marzo 1992 n. 2938 e cass Civile 27 febbraio 2008 n. 5515”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “La parte appellante rileva altresì che il
Giudice di primo grado avendo erroneamente ritenuto valido come titolo esecutivo solamente la sentenza, conseguentemente ha rideterminato gli importi del precetto. In realtà per quanto illustrato al punto A), gli importi indicati nell'atto di precetto sono comprensivi delle spese per la richiesta delle copie dell'ordinanza di assegnazione resa esecutiva in data 17 ottobre 2018. La difesa di parte appellante rileva che le spese sono state: richiesta di n. 3 copie esecutive pari ad € 34,62, notifica del provvedimento di assegnazione pari ad € 15,90, marche apposte sul provvedimento pari ad € 2,58 notifica dell'atto di precetto pari ad € 7,95 altra marca apposta sull'atto di precetto pari ad € 2,58. Le succitate spese si possono facilmente ricavare da quanto risulta sia sull'ordinanza di assegnazione che sull'atto di precetto notificato. Infine, si evidenzia alla Corte di Appello che in calce all'atto di precetto ben in evidenza così si legge: "In ogni caso, se ci fosse un errore in relazione al conteggio esposto, la parte è disponibile a ridurre l'importo precettato a seguito di semplice comunicazione". È evidente di conseguenza che, se l'odierno appellato intendeva evidenziare un errore di calcolo avrebbe potuto contattare la parte appellante e risolvere in breve tempo la situazione senza un aggravio di giudizi per il Tribunale di Roma e per la Corte di Appello di Roma”.
Il motivo di appello è infondato.
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento di liquidazione delle relative spese adottato dal giudice implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo nel quale è stato adottato, sicché le suddette spese, se e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore (cfr. Cass. Civ. Sez. VI,
17/01/2020, n.1004).
Ne deriva che correttamente il Tribunale non ha riconosciuto alla Parte_2 le spese indicate nel provvedimento di assegnazione.
Correlativamente anche le spese di notifica dell'ordinanza di assegnazione e le spese per le marca da bollo, peraltro non dimostrate, sono irripetibili.
§ 8. — In conclusione, l'appello principale deve essere respinto. pagina 7 di 10 § 9. — Parte appellata ES LI ha spiegato appello incidentale con il seguente motivo: “illegittimità ed erroneità dell'ingiusta compensazione delle spese di lite - totale soccombenza della controparte in primo grado - violazione dell'art. 92 c.p.c. - condanna dell'odierna appellante all'integrale rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Le spese di lite sono compensate. Nella valutazione globale dei fatti è risultato decisivo ai fini della compensazione sia l'esiguità della rideterminazione effettuata ed anche il fatto, che il debitore, nonostante due atti di precetto, ed un pignoramento presso terzi, non abbia ancora versato le somme spettanti al creditore, in virtù del valido titolo esecutivo, costringendo il creditore ad avviare più volte l'azione esecutiva”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo: “…che la motivazione della sentenza impugnata, nonostante la già rilevata correttezza delle conclusioni ivi prese rispetto al merito della controversia, risulta, per contro, del tutto contraddittoria con riguardo a quanto statuito sulle spese di lite. All'uopo, preme precisare che, come si evince da tutte le considerazioni svolte nel medesimo provvedimento oggetto di gravame, ES LI è risultato parte totalmente vittoriosa nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 18087/2019, mentre le domande svolte da Controparte_1 arbitrariamente reiterate in questa sede di appello, sono state integralmente (ineccepibilmente
[...] ed inevitabilmente) rigettate. Nella sentenza de qua, infatti, si dà atto in primis che oggetto della domanda principale dell'attore/opponente risultava 1) l'inesistenza del titolo esecutivo azionato e/o carenza di inefficacia dello stesso in relazione agli importi precettati;
2) l'erronea ed illegittima duplicazione delle competenze di precetto ed illegittima richiesta di voci non dovute. Ebbene, da tutto ciò si evince inequivocabilmente che le contestazioni mosse da ES LI risultavano del tutto meritevoli di tutela giuridica e pienamente accolte dal Giudice nella sentenza di primo grado.
Alla luce di tutto ciò, non può che conseguirne la palese contraddittorietà ed illogicità, oltre che ovviamente erroneità ed illegittimità della decisione di compensare integralmente le spese di lite fra le parti. Il ragionamento posto a fondamento della suddetta ripartizione, infatti, in considerazione di tutto quanto sin qui sul punto evidenziato, non può che risultare errata ed ingiustamente lesivo delle legittime aspettative della parte totalmente vittoriosa/odierna appellante incidentale, che ha avuto a sostenere, a causa delle infondate richieste di controparte. Ne consegue, inevitabilmente, che non sussistendo le “gravi ed eccezionali ragioni” che il Giudice di prime cure, in violazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c., ha ritenuto di individuare nel caso di specie, evidentemente errando nella valutazione degli elementi di prova e delle ragioni di fatto e diritto emersi nella controversia de qua. Stante la condotta di controparte, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre una condanna esemplare nei confronti di parte avversa, in sede di ripartizione e quantificazione delle spese di lite evitando pagina 8 di 10 considerazioni in merito alla debenza delle somme in capo all'opponente. Il Giudice avrebbe dovuto limitare la decisione all'accertamento giudiziale richiesto e non eccedere oltre i limiti del chiesto e pronunciato. Sul punto, è stato altresì chiarito dalla Suprema Corte che “In tema di spese giudiziali, le
"gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, L. 18.06.2009, n. 69), il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa” (Cass., sent. n. 26987/2011). Non possono, pertanto, ritenersi giuridicamente valide le argomentazioni sul punto offerte dal Giudicante, in quanto in caso di mancata opposizione
[...]
avrebbero proceduto con la fase espropriativa con ulteriore aggravio di somme Controparte_1 non dovute e palesemente duplicate. In parziale riforma della sentenza impugnata, pertanto, dovranno essere poste integralmente e definitivamente a carico della controparte anche le spese del giudizio di primo grado. A tutto ciò dovrà quindi porsi rimedio in questa sede, disponendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'integrale rifusione in favore di ES LI, in quanto parte totalmente vittoriosa, delle spese di lite del primo grado di giudizio, come quantificate dalla scrivente difesa nella nota spese già depositata nel primo grado di giudizio (contestualmente alle note conclusive) secondo il D.M. 55/2014, o nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia”.
Il motivo di gravame deve essere rigettato.
Invero il Tribunale, con la sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione a precetto per il minimo importo di € 651,5, riducendo l'importo precettato da € 10.029,53 a € 9.378,03.
Va inoltre considerata - come rilevato dal Tribunale - la gravità della condotta del debitore opponente, il quale, nonostante un primo atto precetto e un pignoramento fondato su titolo esecutivo giudiziale e un ulteriore atto di precetto, la cui correttezza è stata confermata in questa sede tranne che per l'esiguo importo di € 651,5, non provvedeva a estinguere il proprio debito.
Deve dunque reputarsi che nel caso concreto ricorrano analoghe gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come integrato dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77 del 2018.
§ 10. — In conclusione, anche l'appello incidentale deve essere respinto.
§ 11. — Le spese del grado possono essere compensate in considerazione della soccombenza reciproca.
pagina 9 di 10 § 12. — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiara inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da LI ES, avverso la
[...] sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Roma n. 18087/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale proposto da e Controparte_1
l'appello incidentale proposto da LI ES, confermando la sentenza di primo grado;
2) Compensa le spese del grado;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico di e di LI ES. Controparte_1
Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
pagina 10 di 10
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 7586/2019 All'udienza collegiale del giorno 29/10/2025 ore 10:20
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO avv. Gambardella in sost
Appellato/i
AVV. IC AN Avv. MAZZEO CARMELO LORENZO avv. LI in sost
***
I Procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza del 29 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7586 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
LE (C.F.: , Parte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Francesco Biasiotti Mogliazza (C.F.: C.F._1
PEC: , elettivamente domiciliata presso il Email_1 suo studio sito in in Piazza Adriana n.8, giusta procura in atti Pt_1
- APPELLANTE - E
IC AN (C.F. C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Lorenzo Mazzeo (C.F.: – PEC: C.F._3
) elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Email_2
in Via Archimede n. 35, che lo difende e rappresenta, giusta procura in atti Pt_1
- APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 10 § 1. — Con atto di citazione notificato in data 25/11/2019, ES LI ha proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Roma n. 18087/2019, pubblicata in data 24/9/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.71984/2018, promosso dall'odierno appellato nei confronti di (in seguito per brevità anche Controparte_1 solo . Parte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “…Con atto di precetto, notificato in data 25 ottobre 2018 Le Assicurazioni di Mutua Pt_1 assicuratrice intimavano ad ES LI di pagare la somma complessiva di Pt_2
€10.029,53. L'intimato proponeva opposizione a precetto sulla base dei seguenti motivi: 1)
l'inesistenza del titolo esecutivo azionato e/o carenza di inefficacia dello stesso in relazione agli importi precettati;
2) l'erronea ed illegittima duplicazione delle competenze di precetto e l'illegittima richiesta di voci non dovute, mala fede, colpa grave e carenza di correttezza. L'opponente LI
ES, concludeva chiedendo nel merito in via principale di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto per € 10.029,53 ed in via subordinata di accertare e dichiarare l'inefficacia del precetto opposto in ordine alle voci precettate e per effetto rideterminare le suddette voci nella misura che sarà ritenuta di giustizia nella misura non superiore ad € 9.367,41 ed infine proponeva domanda ex art. 96 comma 2 e comma 3 c.p.c.. Si costituiva ritualmente, mediante comparsa di costituzione e risposta, il creditore opposto, riassumendo i fatti, per meglio chiarire la situazione al giudicante ed argomentando in diritto sull'eccezione di inesistenza del titolo esecutivo azionato e sull'erronea ed illegittima duplicazione delle competenze. Parte opposta concludeva, chiedendo di rigettare l'opposizione a precetto così come formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto e proponeva a sua volta domanda ex art. 96 comma 2 e 3 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.p.c. …”
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione e ridetermina la somma totale dell'atto di precetto in € 9.378,03; rigetta le domanda ex art. 96 c.p.c. così come proposte da entrambe le parti;
compensa le spese di lite ad eccezione delle spese per il contributo unificato che pone a carico di parte opposta”.
§ 4. — Con l'atto di appello, ha Controparte_1 chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa in riforma della sentenza n. 18087/2019 pubblicata dal
Tribunale Civile di Roma in data 24 settembre 2019 e notificata in data 28 ottobre 2019: dare atto e pagina 3 di 10 accertare che l'ordinanza di assegnazione nel procedimento Nrge 765/2018 (doc. n. 7, fasc. 1 grado) costituisce valido titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto notificato in data 25 ottobre
2018 (doc. n. 8 fasc. 1 grado); per l'effetto in accoglimento dell'appello proposto determinare che legittimamente Le Assicurazioni di hanno notificato atto di precetto in data 25 ottobre 2018 Pt_1 richiamando l'ordinanza esecutiva nrg 765/2018, con ogni conseguenza di legge anche in relazione agli importi dovuti per spese, rigettando per l'effetto l'opposizione a precetto proposta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CAP e spese generali”.
§ 5. — L'appellato LI ES, costituitosi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/2/2020, ha resistito all'impugnazione e ha proposto appello incidentale, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via principale nel merito, fermo quanto statuito in punto di merito nella sentenza n. 18087/2019 emessa e pubblicata in data
24.09.2019 dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Russo, nel giudizio recante n. RG 71984/2018, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare integralmente l'appello proposto da , perché totalmente Controparte_1 infondato sia in fatto sia in diritto, per i motivi suesposti;
sempre in via principale incidentale, in parziale modifica della sentenza impugnata, condannare Controparte_1
, al pagamento dei compensi del primo grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 generali come quantificate nella nota spese depositata nel primo grado di giudizio secondo il D.M.
55/2014 o nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia con distrazione in favore dello scrivente procuratore, che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.; con il favore delle spese e dei compensi anche del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore dello scrivente procuratore, che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello principale proposto dalla si articola in due Parte_2 motivi.
§ 7.1. — Con il primo motivo viene censurata la: “presunta inesistenza del titolo esecutivo azionato costituito dall'ordinanza di assegnazione nel giudizio portante nrge 765/2018”.
L'appellante sostiene che il Giudice di primo grado abbia ritenuto erroneamente l'inesistenza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione nel giudizio portante Nr. GE. 765/2018 e azionato da nei confronti dell'avv. ES LI. Parte_2
pagina 4 di 10 Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “…veniva rilevato da ES LI, la carenza di efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto, sostenendo che tale titolo era costituito dalla sola ordinanza di assegnazione RGE 765/2018. A ben vedere, dalla lettura dell'atto di intimazione, notificato in data 25 ottobre 2018, risulta che il titolo esecutivo su cui lo stesso risulta fondato, è costituito dalla sentenza n. 13576/2017, unitamente al provvedimento di assegnazione del
Tribunale di Roma Rge 765/2018. Tuttavia, nell'atto di precetto, veniva indicata, in specifica tabella, che la sorte dovuta come da provvedimento di assegnazione ammontava ad € 9.367,41. Dalla lettura del provvedimento di assegnazione, appena citato si evince qualcosa di diverso, ovvero che il giudice dell'esecuzione mobiliare assegnava all'odierno creditore opposto soltanto l'importo di € 2.000,00 a totale soddisfo delle spese di esecuzione, in quanto quella procedura era risultata incapiente, per l'ulteriore assegnazione ad un creditore privilegiato, tal avvocato Fabrizio Perazzini. Va da sè, che l'ordinanza di assegnazione non può costituire titolo esecutivo per la sorte indicata nell'atto di precetto.” Ed ancora: “Ritenuto valido come titolo esecutivo soltanto la sentenza, non si riconoscono le spese indicate per il provvedimento di assegnazione, tra l'altro non assegnate nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione.”
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Da una facile lettura dell'atto di precetto notificato in data 25 ottobre 2018 (doc. n. 8 fasc. I grado), si evince che il titolo su cui si fonda lo stesso atto di precetto è la sentenza n. 13576/2017 del Tribunale Civile di Roma notificata in forma esecutiva in data 17 ottobre 2011, nonché l'ordinanza di assegnazione nel procedimento Nrge
765/2018. Infatti, così si legge nell'atto di precetto: "...in virtù 1) della sentenza n. 13576/2017 del
Tribunale Civile di Roma... 2) del provvedimento di assegnazione del Tribunale Civile di Roma emesso nel giudizio di esecuzione Nrge 765/2018...". Sul punto è pacifica la giurisprudenza di cui in appresso:
"il creditore può legittimamente notificare al debitore un nuovo precetto, comprensivo oltre del credito capitale residuo e delle spese legali liquidate dal giudice dell'esecuzione, anche delle spese del primo precetto utilmente notificato" Cass. 23 maggio 2014 n. 22509. Le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all'esito del procedimento di espropriazione presso terzi (laddove riferibili a crediti già scaduti), tanto con riguardo all'importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell'esecuzione, costituiscono crediti di somme di danaro liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1282 c.c. Cass. 4 luglio 2018 n. 17437/2018. In tema di formazione del titolo esecutivo, la duplicazione di titoli giudiziali, consacranti lo stesso diritto è ammessa ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena. Cass. civile, Sez. II, sentenza n. 14737 del 26 giugno 2006. Il titolo esecutivo, in quanto condizione necessaria del processo esecutivo, deve esistere nel momento in cui questa è minacciata pagina 5 di 10 con la notificazione dell'atto di precetto ed in cui è iniziata con l'introduzione del processo esecutivo;
non si può formare successivamente e deve permanere per tutta la durata dell'esecuzione. Cass. civile,
Sez. III, sentenza n. 10875 del 28 giugno 2012. È evidente, pertanto, che nel caso di specie al primo atto di precetto ha fatto seguito un'esecuzione che non è stata totalmente capiente ma si è conclusa con un'ordinanza di assegnazione parzialmente satisfattiva. Pertanto, l'odierno appellante a fronte di ciò, ha nuovamente notificato un atto di precetto richiamando la sentenza n. 13576/2017 e l'ordinanza di assegnazione. Infatti, risulta palese che, se ad un primo atto di precetto abbia fatto seguito una procedura esecutiva con un'ordinanza di assegnazione parzialmente satisfattiva il creditore può notificare al debitore un nuovo atto di precetto, basato su sentenza e ordinanza con riferimento anche alle spese del primo atto di precetto.”
Il motivo di appello è infondato.
In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., con contestuale liquidazione delle spese del processo di esecuzione, non costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore, né può contenere una condanna nel caso di incapienza del residuo credito soddisfatto (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 30/12/2011, n. 30457) ma costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13112 del
24/05/2017; nello stesso senso Cass. Civ. n. 11493 del 2015; Cass. Civ. n. 3976/2003).
Correttamente il Tribunale ha pertanto ritenuto che l'ordinanza di assegnazione non potesse costituire titolo esecutivo, per la sorte indicata nell'atto di precetto, nei confronti del debitore.
§ 7.2 — il secondo motivo è rubricato: “erronea ed illegittima duplicazione delle competenze di precetto ed illegittima richiesta di voci non dovute”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Passando poi, all'ulteriore motivo di opposizione riguardante la duplicazione delle spese di precetto va segnalato che il creditore, ottenuto un titolo nei confronti del debitore è libero di notificare a quest'ultimo quanti atti di precetto egli voglia, a condizione, però che, in quelli successivi, non sommi ogni volta, le spese legali dovute per quelli precedenti, creando un effetto a valanga costi. Secondo la Cassazione n. 19876/2013 la rinnovazione dell'atto di precetto non costituisce un'attività illegittima ma è soggetta ad un limite, ovvero quello relativo all'incremento delle spese. Soltanto le spese vive possono essere sommate, lo stesso discorso non può farsi per le competenze legali. Nel caso in questione il creditore opposto ha provveduto alla duplicazione di alcune spese e l'atto di precetto anche per quest'ulteriore motivo dovrà essere rideterminato. Ritenuto valido come titolo esecutivo soltanto la sentenza, non si riconoscono le spese indicate per il provvedimento di assegnazione, tra l'altro non assegnate nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione. La giurisprudenza di legittimità e di merito ha già avuto pagina 6 di 10 modo di evidenziare come il precetto non sia sanzionabile con la nullità, qualora tale atto intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta. L'eccessività della somma portata nel precetto, infatti, non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Cassazione civile sez III, 11 marzo 1992 n. 2938 e cass Civile 27 febbraio 2008 n. 5515”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “La parte appellante rileva altresì che il
Giudice di primo grado avendo erroneamente ritenuto valido come titolo esecutivo solamente la sentenza, conseguentemente ha rideterminato gli importi del precetto. In realtà per quanto illustrato al punto A), gli importi indicati nell'atto di precetto sono comprensivi delle spese per la richiesta delle copie dell'ordinanza di assegnazione resa esecutiva in data 17 ottobre 2018. La difesa di parte appellante rileva che le spese sono state: richiesta di n. 3 copie esecutive pari ad € 34,62, notifica del provvedimento di assegnazione pari ad € 15,90, marche apposte sul provvedimento pari ad € 2,58 notifica dell'atto di precetto pari ad € 7,95 altra marca apposta sull'atto di precetto pari ad € 2,58. Le succitate spese si possono facilmente ricavare da quanto risulta sia sull'ordinanza di assegnazione che sull'atto di precetto notificato. Infine, si evidenzia alla Corte di Appello che in calce all'atto di precetto ben in evidenza così si legge: "In ogni caso, se ci fosse un errore in relazione al conteggio esposto, la parte è disponibile a ridurre l'importo precettato a seguito di semplice comunicazione". È evidente di conseguenza che, se l'odierno appellato intendeva evidenziare un errore di calcolo avrebbe potuto contattare la parte appellante e risolvere in breve tempo la situazione senza un aggravio di giudizi per il Tribunale di Roma e per la Corte di Appello di Roma”.
Il motivo di appello è infondato.
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento di liquidazione delle relative spese adottato dal giudice implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo nel quale è stato adottato, sicché le suddette spese, se e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore (cfr. Cass. Civ. Sez. VI,
17/01/2020, n.1004).
Ne deriva che correttamente il Tribunale non ha riconosciuto alla Parte_2 le spese indicate nel provvedimento di assegnazione.
Correlativamente anche le spese di notifica dell'ordinanza di assegnazione e le spese per le marca da bollo, peraltro non dimostrate, sono irripetibili.
§ 8. — In conclusione, l'appello principale deve essere respinto. pagina 7 di 10 § 9. — Parte appellata ES LI ha spiegato appello incidentale con il seguente motivo: “illegittimità ed erroneità dell'ingiusta compensazione delle spese di lite - totale soccombenza della controparte in primo grado - violazione dell'art. 92 c.p.c. - condanna dell'odierna appellante all'integrale rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Le spese di lite sono compensate. Nella valutazione globale dei fatti è risultato decisivo ai fini della compensazione sia l'esiguità della rideterminazione effettuata ed anche il fatto, che il debitore, nonostante due atti di precetto, ed un pignoramento presso terzi, non abbia ancora versato le somme spettanti al creditore, in virtù del valido titolo esecutivo, costringendo il creditore ad avviare più volte l'azione esecutiva”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo: “…che la motivazione della sentenza impugnata, nonostante la già rilevata correttezza delle conclusioni ivi prese rispetto al merito della controversia, risulta, per contro, del tutto contraddittoria con riguardo a quanto statuito sulle spese di lite. All'uopo, preme precisare che, come si evince da tutte le considerazioni svolte nel medesimo provvedimento oggetto di gravame, ES LI è risultato parte totalmente vittoriosa nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 18087/2019, mentre le domande svolte da Controparte_1 arbitrariamente reiterate in questa sede di appello, sono state integralmente (ineccepibilmente
[...] ed inevitabilmente) rigettate. Nella sentenza de qua, infatti, si dà atto in primis che oggetto della domanda principale dell'attore/opponente risultava 1) l'inesistenza del titolo esecutivo azionato e/o carenza di inefficacia dello stesso in relazione agli importi precettati;
2) l'erronea ed illegittima duplicazione delle competenze di precetto ed illegittima richiesta di voci non dovute. Ebbene, da tutto ciò si evince inequivocabilmente che le contestazioni mosse da ES LI risultavano del tutto meritevoli di tutela giuridica e pienamente accolte dal Giudice nella sentenza di primo grado.
Alla luce di tutto ciò, non può che conseguirne la palese contraddittorietà ed illogicità, oltre che ovviamente erroneità ed illegittimità della decisione di compensare integralmente le spese di lite fra le parti. Il ragionamento posto a fondamento della suddetta ripartizione, infatti, in considerazione di tutto quanto sin qui sul punto evidenziato, non può che risultare errata ed ingiustamente lesivo delle legittime aspettative della parte totalmente vittoriosa/odierna appellante incidentale, che ha avuto a sostenere, a causa delle infondate richieste di controparte. Ne consegue, inevitabilmente, che non sussistendo le “gravi ed eccezionali ragioni” che il Giudice di prime cure, in violazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c., ha ritenuto di individuare nel caso di specie, evidentemente errando nella valutazione degli elementi di prova e delle ragioni di fatto e diritto emersi nella controversia de qua. Stante la condotta di controparte, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre una condanna esemplare nei confronti di parte avversa, in sede di ripartizione e quantificazione delle spese di lite evitando pagina 8 di 10 considerazioni in merito alla debenza delle somme in capo all'opponente. Il Giudice avrebbe dovuto limitare la decisione all'accertamento giudiziale richiesto e non eccedere oltre i limiti del chiesto e pronunciato. Sul punto, è stato altresì chiarito dalla Suprema Corte che “In tema di spese giudiziali, le
"gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, L. 18.06.2009, n. 69), il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa” (Cass., sent. n. 26987/2011). Non possono, pertanto, ritenersi giuridicamente valide le argomentazioni sul punto offerte dal Giudicante, in quanto in caso di mancata opposizione
[...]
avrebbero proceduto con la fase espropriativa con ulteriore aggravio di somme Controparte_1 non dovute e palesemente duplicate. In parziale riforma della sentenza impugnata, pertanto, dovranno essere poste integralmente e definitivamente a carico della controparte anche le spese del giudizio di primo grado. A tutto ciò dovrà quindi porsi rimedio in questa sede, disponendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'integrale rifusione in favore di ES LI, in quanto parte totalmente vittoriosa, delle spese di lite del primo grado di giudizio, come quantificate dalla scrivente difesa nella nota spese già depositata nel primo grado di giudizio (contestualmente alle note conclusive) secondo il D.M. 55/2014, o nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia”.
Il motivo di gravame deve essere rigettato.
Invero il Tribunale, con la sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione a precetto per il minimo importo di € 651,5, riducendo l'importo precettato da € 10.029,53 a € 9.378,03.
Va inoltre considerata - come rilevato dal Tribunale - la gravità della condotta del debitore opponente, il quale, nonostante un primo atto precetto e un pignoramento fondato su titolo esecutivo giudiziale e un ulteriore atto di precetto, la cui correttezza è stata confermata in questa sede tranne che per l'esiguo importo di € 651,5, non provvedeva a estinguere il proprio debito.
Deve dunque reputarsi che nel caso concreto ricorrano analoghe gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come integrato dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77 del 2018.
§ 10. — In conclusione, anche l'appello incidentale deve essere respinto.
§ 11. — Le spese del grado possono essere compensate in considerazione della soccombenza reciproca.
pagina 9 di 10 § 12. — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiara inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da LI ES, avverso la
[...] sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Roma n. 18087/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale proposto da e Controparte_1
l'appello incidentale proposto da LI ES, confermando la sentenza di primo grado;
2) Compensa le spese del grado;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico di e di LI ES. Controparte_1
Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
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