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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 362/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
20.2.2025
da
, Parte_1
- opponente –
rappresentato e difeso dall'Avv. GIANTIN GIOVANNI, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia San Marco 5134
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– opposto -
rappresentato e difeso dall'Avv. APRILE SERGIO, giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Fiumicino, rep. 37590, racc. Persona_1
7131, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Santa CP_1
Croce 929
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria .
CONCLUSIONI
1 Per parte opponente:
In via principale: accertato quanto sopra, disporsi l'annullamento sia della intimazione di pagamento sopra indicata n. 09720249131427006/000, relativamente agli importi di cui agli avvisi di addebito sempre sopra elencati con lettere da sub a) a sub e), negli importi complessivi sempre sopra elencati, sia di qualsivoglia atto e/o avviso di addebito relativo alle stesse poste, da dichiararsi estinti e comunque non dovute, sia in sorte capitale che in sorte somme aggiuntive, sanzioni ed interessi;
In via subordinata: accertato quanto sopra, accertarsi comunque l'avvenuta estinzione e quindi l'annullamento solo di quelle, tra le poste sopra indicate da sub a) a sub e), per cui si riterrà
validamente formato il relativo termine legale di prescrizione.
Spese e compensi rifusi.
Per CP_1
rigettare le domande per i motivi esposti, spese rifuse;
in subordine accertare e dichiarare dovuta la contribuzione di cui agli avvisi impugnati,
condannando il ricorrente al relativo pagamento, spese rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. deduceva di aver ricevuto in data 11.1.2025 intimazione di pagamento da Parte_1
parte dell' riferita anche a contributi previdenziali Controparte_2
asseritamente omessi nel periodo dal 2015 al 2019 alla Gestione Commercianti. Premesso
di non aver mai ricevuto in precedenza notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, proponeva opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/99 avverso gli stessi ed eccepiva l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti.
2. Costituendosi in giudizio l' eccepiva preliminarmente il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva in relazione alla domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento e comunque contrastava l'eccezione di prescrizione anche in considerazione della sospensione dei relativi termini derivante dalla normativa emergenziale, sostenendo che gli avvisi di addebito erano stati inviati presso l'indirizzo utilizzato dal sia Pt_1
2 nella richiesta di prestazioni previdenziali che nelle comunicazioni unilav del datore di lavoro.
3. Autorizzato il deposito da parte del ricorrente dei certificati di residenza del ricorrente, la causa perveniva in decisione all'udienza udienza, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Il ricorrente agisce ex art. 24 D.Lgs. 46/99 rispetto ad alcuni avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 097 2024 91314270 06/000, emessa da Agenzia delle
Entrate – NE (doc. 1 ric.), sulla premessa che l'intimazione costituisca il primo atto attraverso il quale detti avvisi di addebito gli sono stati portati a conoscenza.
5. Si tratta in particolare di:
a) avviso di addebito 39720160016717412000 emesso da Sede di Iglesias, per CP_1
contributi IVS fissi - percentuale su minimale, somme aggiuntive, omesso versamento, anno 2015 importo residuo € 2.760,29, nell'intimazione di pagamento indicato come notificato il 30/04/2021;
b) avviso di addebito 39720170004359917000 emesso da Sede di Iglesias, per CP_1
contributi IVS fissi - percentuale su minimale, somme aggiuntive, omesso versamento, anno 2016 importo residuo € 5.544,70, nell'intimazione di pagamento indicato come notificato il 30/04/2021;
c) avviso di addebito 39720180019231711000 emesso da Sede di Iglesias, per CP_1
contributi IVS fissi - percentuale su minimale, somme aggiuntive, omesso versamento, anni 2017 e 2018, importo residuo € 2.796,50, nell'intimazione di pagamento indicato come notificato il 30/04/2021;
d) avviso di addebito 39720190002899977000 emesso da Sede di Iglesias, per CP_1
contributi IVS fissi - percentuale su minimale, somme aggiuntive, omesso versamento, anno 2018 importo residuo € 2.790,26, nell'intimazione di pagamento indicato come notificato il 30/04/2021;
3 e) avviso di addebito 39720190021509883000 emesso da Sede di Iglesias, per CP_1
contributi IVS fissi - percentuale su minimale, somme aggiuntive, omesso versamento, anni 2018 e 2019 importo residuo € 2.720,94 nell'intimazione di pagamento indicato come notificato il 30/04/2021.
6. Dalla documentazione dall' sembrerebbe che per tutti gli avvisi di addebito sia CP_1
stata tentata la notifica presso l'indirizzo di Venezia, via Milano 23 e siano poi stati restituiti al mittente per compiuta giacenza senonché, a prescindere dalla questione relativa all'effettività della residenza del all'indirizzo in questione, si conviene Pt_1
con la difesa del ricorrente che detta documentazione non sia idonea a provare l'invio al ricorrente e la tentata consegna degli avvisi di addebito di cui si discute – manca infatti la corrispondenza tra il numero di raccomandata e gli avvisi di addebito, non vi
è alcuna indicazione da parte dell'addetto alla posta circa l'attività compiuta – e manca in ogni caso un riferimento temporale.
7. Da ciò l'ammissibilità dell'azione svolta dal ricorrente ex art. 24 D.Lgs. 46/99 la quale peraltro, anche se dovesse condurre all'accertamento della invalidità dell'avviso di addebito, dà luogo ad un giudizio teso alla verifica della esistenza o meno del credito azionato nell'avviso, come da orientamento del tutto consolidato anche nella giurisprudenza di legittimità.
8. Posto che l'unica questione oggetto di causa rispetto ai crediti portati negli avvisi di addebito è l'intervenuta prescrizione, occorre verificare il decorso o meno di periodo ultraquinquennale di cui all'art. 3 co. 9 L. 335/95 all'11.1.2025, data di notifica dell'intimazione di pagamento, tenendo presente anche la sospensione imposta dalla normativa emergenziale.
9. Va precisato, infatti, che l'intimazione di pagamento viene in considerazione in questo giudizio non quale atto amministrativo autoritativo, rispetto alla quale non sussisterebbe la giurisdizione del presente giudicante, ma quale richiesta di pagamento ed è evidente la sua idoneità alla messa in mora del contribuente, il quale viene avvertito che in caso
4 di mancato tempestivo pagamento degli importi dovuti – la cui natura ed importi precisi
è riportata nell'intimazione medesima - sarà esposto ad esecuzione forzata.
10. Tanto chiarito, al fine di verificare l'intervenuta prescrizione occorre individuare esattamente il dies a quo ed il periodo di prescrizione, ed a questo fine va considerato che:
a) per i contributi entro il minimale dovuti a favore della Gestione Commercianti -
quali quelli richiesti negli avvisi di addebito - il termine di prescrizione decorre dalle scadenze previste per il pagamento delle singole rate, che per la quarta rata del 2018
era nel febbraio 2019 e per la prima rata del 2019 nel maggio 2019;
b) la prescrizione quinquennale ex art. 3, co. 9, L. 335/95 é sospesa per 311 giorni in relazione alla fattispecie di causa in forza della normativa emergenziale;
non può
infatti farsi applicazione della sospensione per 542 giorni di cui all'art. 68 DL 18/20
che è da riferirsi, considerata la lettera della legge, ai soli crediti i cui termini di pagamento come previsti da cartelle di pagamento o da avvisi di addebito siano in scadenza tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021.
11. Ne consegue che, tenuto conto del valore interruttivo della prescrizione dell'intimazione di pagamento, non sono prescritti i soli crediti relativi alla prima rata dei contributi entro il minimale dovuti dal ricorrente per il 2019, per importo di € 911,03.
12. In conclusione, gli avvisi di addebito oggetto di causa devono essere annullati ed il ricorrente condannato a corrispondere all' l'importo di € 911,03, maggiorato di CP_1
accessori come per legge.
13. Le spese di lite, come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza per cui sono liquidate a favore di parte opponente, in importo che tiene conto del limitato valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
5 Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, annulla gli avvisi di addebito opposti e condanna l'opponente al pagamento in favore dell' dell'importo di € 911,03, oltre CP_1
accessori dal dovuto al saldo.
Condanna l' a rifondere a parte opponente le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
1.900,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè
al rimborso delle spese di contributo unificato di € 43,00.
Venezia, 11/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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