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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3598/2024
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, in persona del giudice Michela Boi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3598/2024 r.g.
promossa da
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio BUFALINI e Parte_2
Veronica BONARI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO
Accertamento accettazione eredità
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia il Tribunale di Lucca Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare per le motivazioni di cui in narrativa che nato a [...] il [...] Persona_1 deceduto a Putignano (BA) il 19.06.17 ha accettato puramente e semplicemente l'eredità della di lui madre nata a [...] il [...] e deceduta in Brasile a Maceiò il Persona_2
08.12.2014 ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 cc. Con ordine al Conservatore dell'Agenzia del
1 Territorio di Lucca di trascrivere il provvedimento per i beni immobili siti in loc. Fondagno a
Pescaglia in via della Chiesa censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Pescaglia ed identificati al Foglio n. 60 Particella 200 sub. 1), 2) e 3) esonerandolo da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cap come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. in data 19.12.2024, la società
[...]
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo una pronuncia di accertamento Parte_1 dell'accettazione tacita dell'eredità di deceduta il giorno 8.12.2014, da Persona_2
parte di deceduto il 19.6.2017. Persona_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto che: - è creditrice nei confronti di
[...]
quale unica erede del coniuge Controparte_1 Persona_1
deceduto a Putignano (BA) il 19.6.2017, dell'importo di circa 170.000 euro;
- aveva pertanto notificato alla debitrice atto di pignoramento immobiliare, sui beni immobili siti in Pescaglia
(LU), via della Chiesa, censiti al Catasto Fabbricati Foglio n. 60 Particella 200 sub. 1, 2 e 3; - nei confronti della debitrice, era stata iscritta, avanti al Tribunale di Lucca, la procedura esecutiva immobiliare R.E. 24/21; - nell'ambito di tale procedura, era emerso che non risultava trascritto alcun titolo in forza del quale la fosse divenuta proprietaria dei beni Controparte_1
immobili oggetto del pignoramento;
- pertanto, era stato incardinato dinnanzi al Tribunale di Bari procedimento ex art. 702 bis c.p.c., all'esito del quale, era stato accertato che
[...]
aveva accettato, puramente e semplicemente, l'eredità pervenutale per Controparte_1
successione di - tuttavia, nel corso della procedura esecutiva, era Persona_1 emerso altresì che per i lotti 1 e 2 non risultava trascritta l'accettazione dell'eredità della de cuius da parte di figlio e unico erede, per la quota di Persona_2 Persona_1
1/2; - nata SC il 4.1.2026 e deceduta a Maceio, Alagoas - Brasile il Persona_2
giorno 8.12.14, nel 2012 si era trasferita in Brasile unitamente al proprio figlio;
- Persona_2
aveva sempre convissuto con il figlio prima a in Rua Manoel
[...] Persona_1
Tupa Lacerda n. 92 a Parnamirim nello stato di Rio Grande do Norte, e poi nello stato di Alagoas
2 nella città di Maceio, alla Rua Paolina Maria Mendonça 85 Edf. 102 ; - CP_2 Per_3
successivamente al decesso della madre, era rientrato in Italia, presso Persona_1
la residenza della moglie, in Putignano, dove era deceduto il 19.6.2017; - pertanto, al momento del decesso di era nel possesso dei beni di Persona_2 Persona_1
proprietà della madre convivente e, conseguentemente, aveva accettato puramente e semplicemente l'eredità di questa, non avendo provveduto a redigere l'inventario o a rinunciare all'eredità nei termini di legge.
All'udienza del 4.4.2025 è stata dichiarata la contumacia della resistente Controparte_1
e, all'esito della discussione orale, il Giudice ha riservato il deposito della
[...] motivazione a norma dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c..
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni che verranno nel prosieguo esplicitate.
Com'è noto, a norma dell'art. 474 c.c., l'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita.
L'accettazione espressa consiste in una dichiarazione, avente la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, con cui il chiamato all'eredità dichiari di accettarla o assuma la qualità di erede
(art. 475 c.c.). Viceversa, l'accettazione è tacita quando il chiamato “compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità che non avrebbe diritto a di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.).
Inoltre, per il caso in cui il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari, l'art. 485 c.c. prevede che questi debba provvedere a redigere l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità e, in difetto, sarà considerato erede puro e semplice. Una volta compiuto l'inventario, il chiamato che vi non abbia ancora provveduto ad accettare l'eredità con beneficio di inventario, potrà dichiarare di accettare o rinunciare all'eredità medesima.
Ciò posto, dagli atti a disposizione risulta che, al momento del decesso di Persona_2
a Maceio, Alagoas - Brasile il giorno 8.12.14, il figlio avesse la Persona_1
propria residenza presso l'ultimo domicilio della de cujus.
In particolare, la circostanza è evincibile dalla notifica eseguita nell'ambito del procedimento n.
6042/2013 celebrato dinnanzi al Tribunale di Lucca e definito con sentenza n. 263/2020, nei
3 confronti – tra gli altri – di e Invero, le Persona_2 Persona_1 notifiche nei confronti di sono state eseguite all'indirizzo di Rua Persona_1
Paolina Maria Mendonça 85 Edf. 102 , come da verbale consolare e CP_2 Per_3
ricevuta della raccomandata.
Al medesimo indirizzo è stata eseguita, nel medesimo procedimento, la notifica agli eredi di
(a seguito del decesso di questa), collettivamente e impersonalmente Persona_2 presso l'ultimo domicilio della de cujus (dalla sentenza non risulta alcun rilievo sotto tale profilo).
A tali considerazioni consegue che risultava domiciliato, in Brasile, Persona_1 presso l'indirizzo corrispondente all'ultimo domicilio avuto dalla madre, al momento del decesso.
Egli risulta poi aver fatto rientro in Italia il 16.11.2016.
Al momento del decesso della de cujus, dunque, era nel possesso dei Persona_1
beni ereditari.
Inoltre, non risulta che lo stesso abbia provveduto a redigere l'inventario nei termini di cui all'art. 485 c.c., nè a rinunciare all'eredità, dovendosi pertanto considerare erede puro e semplice.
Trova infatti applicazione, nel caso di specie, l'art. 46 c. 1 L. 31 maggio 1995, n. 218 (a norma del quale “la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte”) e non invece l'art. 21 par. 1 Regolamento (UE) n.
650/2012 (avente applicazione universale, giusto il disposto dell'art. 20), e ciò in quanto, per espressa previsione dell'art. 83 del richiamato regolamento, lo stesso trova applicazione solo per le successioni delle persone decedute alla data o dopo 17 agosto 2015. Persona_2
viceversa, come si evince dal certificato di morte in atti, è deceduta in data 8.12.2014, con conseguente applicabilità della disciplina previgente.
In conclusione, in forza di tutte le considerazioni che precedono, ha Persona_1 accettato, puramente e semplicemente l'eredità della madre Persona_2
Passando infine alla regolazione delle spese di lite, l'integrale soccombenza della resistente giustifica la sua condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente. Esse vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione, in relazione ai parametri previsti
4 per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa, dei minimi tabellari tenuto conto della facilità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del modulo decisionale, del mancato svolgimento di attività istruttoria e della contumacia delle resistenti.
Deve essere infine disposta la trascrizione della presenta sentenza a norma dell'art. 2648 c. 2 c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: dichiara che (C.F. ) ha accettato puramente e Persona_1 C.F._2
semplicemente l'eredità di deceduta in data 8.12.2014. Persona_2
Condanna la resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.900, oltre rimborso delle spese generali e accessori di legge se dovuti per compensi e contributo unificato.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Lucca, 16.4.2025
Il Giudice
Michela Boi
5
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, in persona del giudice Michela Boi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3598/2024 r.g.
promossa da
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio BUFALINI e Parte_2
Veronica BONARI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO
Accertamento accettazione eredità
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia il Tribunale di Lucca Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare per le motivazioni di cui in narrativa che nato a [...] il [...] Persona_1 deceduto a Putignano (BA) il 19.06.17 ha accettato puramente e semplicemente l'eredità della di lui madre nata a [...] il [...] e deceduta in Brasile a Maceiò il Persona_2
08.12.2014 ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 cc. Con ordine al Conservatore dell'Agenzia del
1 Territorio di Lucca di trascrivere il provvedimento per i beni immobili siti in loc. Fondagno a
Pescaglia in via della Chiesa censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Pescaglia ed identificati al Foglio n. 60 Particella 200 sub. 1), 2) e 3) esonerandolo da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cap come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. in data 19.12.2024, la società
[...]
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo una pronuncia di accertamento Parte_1 dell'accettazione tacita dell'eredità di deceduta il giorno 8.12.2014, da Persona_2
parte di deceduto il 19.6.2017. Persona_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto che: - è creditrice nei confronti di
[...]
quale unica erede del coniuge Controparte_1 Persona_1
deceduto a Putignano (BA) il 19.6.2017, dell'importo di circa 170.000 euro;
- aveva pertanto notificato alla debitrice atto di pignoramento immobiliare, sui beni immobili siti in Pescaglia
(LU), via della Chiesa, censiti al Catasto Fabbricati Foglio n. 60 Particella 200 sub. 1, 2 e 3; - nei confronti della debitrice, era stata iscritta, avanti al Tribunale di Lucca, la procedura esecutiva immobiliare R.E. 24/21; - nell'ambito di tale procedura, era emerso che non risultava trascritto alcun titolo in forza del quale la fosse divenuta proprietaria dei beni Controparte_1
immobili oggetto del pignoramento;
- pertanto, era stato incardinato dinnanzi al Tribunale di Bari procedimento ex art. 702 bis c.p.c., all'esito del quale, era stato accertato che
[...]
aveva accettato, puramente e semplicemente, l'eredità pervenutale per Controparte_1
successione di - tuttavia, nel corso della procedura esecutiva, era Persona_1 emerso altresì che per i lotti 1 e 2 non risultava trascritta l'accettazione dell'eredità della de cuius da parte di figlio e unico erede, per la quota di Persona_2 Persona_1
1/2; - nata SC il 4.1.2026 e deceduta a Maceio, Alagoas - Brasile il Persona_2
giorno 8.12.14, nel 2012 si era trasferita in Brasile unitamente al proprio figlio;
- Persona_2
aveva sempre convissuto con il figlio prima a in Rua Manoel
[...] Persona_1
Tupa Lacerda n. 92 a Parnamirim nello stato di Rio Grande do Norte, e poi nello stato di Alagoas
2 nella città di Maceio, alla Rua Paolina Maria Mendonça 85 Edf. 102 ; - CP_2 Per_3
successivamente al decesso della madre, era rientrato in Italia, presso Persona_1
la residenza della moglie, in Putignano, dove era deceduto il 19.6.2017; - pertanto, al momento del decesso di era nel possesso dei beni di Persona_2 Persona_1
proprietà della madre convivente e, conseguentemente, aveva accettato puramente e semplicemente l'eredità di questa, non avendo provveduto a redigere l'inventario o a rinunciare all'eredità nei termini di legge.
All'udienza del 4.4.2025 è stata dichiarata la contumacia della resistente Controparte_1
e, all'esito della discussione orale, il Giudice ha riservato il deposito della
[...] motivazione a norma dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c..
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni che verranno nel prosieguo esplicitate.
Com'è noto, a norma dell'art. 474 c.c., l'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita.
L'accettazione espressa consiste in una dichiarazione, avente la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, con cui il chiamato all'eredità dichiari di accettarla o assuma la qualità di erede
(art. 475 c.c.). Viceversa, l'accettazione è tacita quando il chiamato “compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità che non avrebbe diritto a di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.).
Inoltre, per il caso in cui il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari, l'art. 485 c.c. prevede che questi debba provvedere a redigere l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità e, in difetto, sarà considerato erede puro e semplice. Una volta compiuto l'inventario, il chiamato che vi non abbia ancora provveduto ad accettare l'eredità con beneficio di inventario, potrà dichiarare di accettare o rinunciare all'eredità medesima.
Ciò posto, dagli atti a disposizione risulta che, al momento del decesso di Persona_2
a Maceio, Alagoas - Brasile il giorno 8.12.14, il figlio avesse la Persona_1
propria residenza presso l'ultimo domicilio della de cujus.
In particolare, la circostanza è evincibile dalla notifica eseguita nell'ambito del procedimento n.
6042/2013 celebrato dinnanzi al Tribunale di Lucca e definito con sentenza n. 263/2020, nei
3 confronti – tra gli altri – di e Invero, le Persona_2 Persona_1 notifiche nei confronti di sono state eseguite all'indirizzo di Rua Persona_1
Paolina Maria Mendonça 85 Edf. 102 , come da verbale consolare e CP_2 Per_3
ricevuta della raccomandata.
Al medesimo indirizzo è stata eseguita, nel medesimo procedimento, la notifica agli eredi di
(a seguito del decesso di questa), collettivamente e impersonalmente Persona_2 presso l'ultimo domicilio della de cujus (dalla sentenza non risulta alcun rilievo sotto tale profilo).
A tali considerazioni consegue che risultava domiciliato, in Brasile, Persona_1 presso l'indirizzo corrispondente all'ultimo domicilio avuto dalla madre, al momento del decesso.
Egli risulta poi aver fatto rientro in Italia il 16.11.2016.
Al momento del decesso della de cujus, dunque, era nel possesso dei Persona_1
beni ereditari.
Inoltre, non risulta che lo stesso abbia provveduto a redigere l'inventario nei termini di cui all'art. 485 c.c., nè a rinunciare all'eredità, dovendosi pertanto considerare erede puro e semplice.
Trova infatti applicazione, nel caso di specie, l'art. 46 c. 1 L. 31 maggio 1995, n. 218 (a norma del quale “la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte”) e non invece l'art. 21 par. 1 Regolamento (UE) n.
650/2012 (avente applicazione universale, giusto il disposto dell'art. 20), e ciò in quanto, per espressa previsione dell'art. 83 del richiamato regolamento, lo stesso trova applicazione solo per le successioni delle persone decedute alla data o dopo 17 agosto 2015. Persona_2
viceversa, come si evince dal certificato di morte in atti, è deceduta in data 8.12.2014, con conseguente applicabilità della disciplina previgente.
In conclusione, in forza di tutte le considerazioni che precedono, ha Persona_1 accettato, puramente e semplicemente l'eredità della madre Persona_2
Passando infine alla regolazione delle spese di lite, l'integrale soccombenza della resistente giustifica la sua condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente. Esse vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione, in relazione ai parametri previsti
4 per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa, dei minimi tabellari tenuto conto della facilità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del modulo decisionale, del mancato svolgimento di attività istruttoria e della contumacia delle resistenti.
Deve essere infine disposta la trascrizione della presenta sentenza a norma dell'art. 2648 c. 2 c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: dichiara che (C.F. ) ha accettato puramente e Persona_1 C.F._2
semplicemente l'eredità di deceduta in data 8.12.2014. Persona_2
Condanna la resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.900, oltre rimborso delle spese generali e accessori di legge se dovuti per compensi e contributo unificato.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Lucca, 16.4.2025
Il Giudice
Michela Boi
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