Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente Roberto Pascarelli Consigliere Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 351/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio degli Avvocati Irene LO BUE, Walter Parte_1 MICELI e Fabio GANCI appellante contro
Controparte_1 appellato contumace
Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 16/1/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Come correttamente riassunto nell'atto di appello, “Con ricorso ritualmente notificato, l'odierna appellante esponeva di essere una docente precario, con ultima sede di servizio presso la Scuola Primaria CD Circolo di Piacenza abilitata CP_2 all'insegnamento della religione cattolica, di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti, e chiedeva di: “Accertare e Controparte_1 dichiarare che il ha posto in essere, nei confronti del Controparte_1 ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento danno nella misura pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le
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l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso, chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Piacenza, con la sentenza n. 275/2023, oggi impugnata, così decideva: “Condanna il al risarcimento Controparte_1 del danno in favore di in misura pari a 8 mensilità Parte_1 dell'ultima retribuzione globale di fatto per l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c.. dalla scadenza dell'ultimo contratto all'effettivo soddisfo;
compensa integralmente le spese di lite;
In particolare, a pagina 5 della sentenza oggi impugnata, il Giudice riteneva di compensare integralmente le spese “avuto riguardo alla novità e alla complessità della controversia, in uno con la sussistenza di posizioni non univoche nella giurisprudenza di merito”. La ha proposto appello con riferimento al capo di decisione del Tribunale Pt_1 che regola le spese di quel grado, ritenendo insussistenti le ragioni di compensazione là addotte. Nessuno si è costituito per il appellato, ritualmente raggiunto da notifica, CP_1 qui dichiarato contumace. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. L'appello è fondato e merita accoglimento. L'art. 92 c.p.c. dispone che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente
o per intero”. L'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 ha ulteriormente mitigato, per così dire, il principio di soccombenza, consentendo di valorizzare la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni, che la giurisprudenza ha ravvisato nelle particolari condizioni delle parti di causa ovvero in casi in cui la prova del diritto, poi non raggiunta, doveva necessariamente essere ricercata nel processo. Ebbene, nel caso di specie non ricorrono nè i presupposti del testo normativo nè quelli indicati dalla Consulta, poichè la materia è stata diffusamente e lungamente trattata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e – come correttamente ricordato dall'appellante – già le Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2016 avevano dato indicazioni di indennizzo nel senso rivendicato dalla ricorrente (“Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, l. 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale
[RGA ] pag. 2 di 3 di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604” - Cassazione civile sez. un., 15/03/2016, n.5072). La giurisprudenza successiva è stata conforme, potendosi condividere l'affermazione dell'appellante secondo cui “la Giurisprudenza, sia nazionale che europea, oramai da tempo, ha esplicitamente riconosciuto l'esistenza di un danno derivante dalla mera reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti (cioè privi di titolare temporaneamente assente)” e non maggiori contrasti sono insorti sulle modalità di indennizzo. In conclusione, esclusa la sussistenza di posizioni non univoche nella giurisprudenza suscettibili di essere valorizzate ai fini in questione e non ravvisata la sussistenza di altre gravi ed eccezionali ragioni (tali non essendo certo nè la natura della parte soccombente nè le specifiche esigenze istruttorie), le spese del processo vanno riconosciute alla parte interamente vittoriosa, anche per non vanificare o comunque grandemente ridurre la stessa utilità dell'iniziativa giudiziale (che sarebbe decurtata di necessità di quanto da corrispondere al difensore). La liquidazione del compenso – da distrarre ex art. 93 c.p.c. su conforme richiesta – viene effettuata sullo scaglione indicato dalla stessa appellante, da €.1.101,00 fino a €.5.200,00, quanto al primo grado (e tiene conto della notorietà, appunto, delle questioni trattate e della conseguente serialità del contenzioso); per le spese del secondo grado il valore preso a riferimento è quello del compenso come riconosciuto per il primo (e dunque nello scaglione fino a €.1.101,00).
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 275/2023 del Parte_1
Tribunale di Piacenza resa e pubblicata il giorno 12/12/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e parziale riforma della sentenza impugnata, confermata per il resto,
1. condanna il al pagamento delle spese processuali del Controparte_1 primo grado di giudizio, liquidate in €.1.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c.;
2. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3. condanna il predetto al pagamento delle spese del presente grado CP_1 di appello, liquidate in €.700,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c. Bologna, 16/1/2025 Il Presidente dott. Marcella Angelini
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