Sentenza 30 marzo 1999
Massime • 1
La decadenza processuale per l'inosservanza del termine per l'opposizione agli atti esecutivi, deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quindi anche in sede di legittimità, trattandosi di materia riguardante l'ordinario svolgimento del processo, sottratta come tale alla disponibilità delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/1999, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO SI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PEZZANA 80, presso lo studio dell'avvocato MARIO PORCELLI, che lo difende unitamente all'avvocato VITTORIO LAURO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND. VIA DELLA MENDOLA 78 ROMA in persona dell'Amministratore pro - tempore dott. Luigi Mancini;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 12242/96 proposto da:
COND. VIA DELLA MENDOLA 78 ROMA in persona dell'Amministratore pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NO SI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PEZZANA 80, presso lo studio dell'avvocato MARIO PORCELLI, che lo difende unitamente all'avvocato VITTORIO LAURO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1541/96 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 07/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblicai udienza del 20/10/98 dal Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio LEO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza del giudice di pace di Roma del 7 maggio 1996 (che respingeva l'opposizione a precetto proposta da NN LV e notificata il 21 dicembre 1995, rispetto a precetto notificato a sua volta il lo dicembre stesso anno, su istanza del OM di via Della Mendola n. 78 in Roma, per il pagamento delle spese giudiziali relative a giudizio svoltosi tra le parti davanti alla Corte suprema di cassazione, osservando, come giudice di equità, che era valida la procedura esecutiva, malgrado la procura in sede di legittimità fosse stata rilasciata dal precedente amministratore del OM;
l'opposizione non andava proposta nel termine di giorni cinque e le competenze professionali andavano liquidate secondo la Tabella A della Tariffa professionale, poiché il procuratore dell'opposto OM era all'epoca avvocato) veniva impugnata con ricorso per cassazione da LV NN, affidato a tre motivi. Con il primo, denunciando violazione dell'art. 360 n. 3 e 5, in relazione agli art. 480 e 125,cod. proc. civ. e all'art. 125 dispos. Att. stesso cod. e dell'art. 1129 cod. civ., deduceva che la procura nel giudizio di legittimità (in virtù della quale aveva intimato il precetto il difensore del OM) era invalida, dal momento che all'epoca del precetto l'amministratore che aveva rilasciato la stessa procura era già stato sostituito da altra persona. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 9 della Tabella professionale di cui D.M. n. 585 del 1994, deduceva che il giudice di pace non aveva precisato a quale voce della Tabella A corrispondessero le richieste dell'opposto. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art.360 n. 5 cod. proc. civ., deduceva che lo stesso giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di lire 162.000 per spese di rilascio copie di sentenza, che, invece, andavano liquidate in complessive lire 76.000 (di cui 16.000 per diritti di rilascio copia e lire 60.000 per bolli).
Resisteva con controricorso il OM, il quale proponeva ricorso incidentale, con cui, denunciando violazione degli art. 615 e 617 (in relazione all'art. 360, n. 3 e 5) cod. proc. civ., deduceva che il giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione, perché proposta oltre il termine decadenziale di giorni cinque.
Resisteva al ricorso incidentale con controricorso il ricorrente NN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte (riuniti i ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti contro la stessa sentenza) osserva che il ricorso incidentale merita accoglimento.
Con l'addotto motivo, il ricorrente incidentale ripropone in sede di legittimità il problema se l'opposizione a precetto, proposta dal ricorrente principale, doveva essere notificata nel termine di giorni cinque dalla notificazione del precetto (che nel caso non risulta rispettato) (art. 615 e 617 cod. proc. civ.), a pena di decadenza.
La censura dello stesso ricorrente incidentale, in ordine logico, per il suo motivo assorbente deve essere esaminata per prima. Ed al cennato problema bisogna dare risposta positiva. Infatti, è ormai comune orientamento in giurisprudenza che, nei casi in cui l'opponente faccia valere vizi formali del precetto, l'opposizione al precetto deve essere proposta nel termine perentorio di giorni cinque dalla notifica del precetto (tra le altre, Cass. 22 maggio 1997 n. 4561) e la decadenza, in caso di mancato rispetto del termine indicato, deve essere rilevata di ufficio (Cass. 9 settembre 1997 n. 8765), perché trattasi di materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Ciò posto (e ribadito che l'opposizione a precetto non ha rispettato il termine perentorio, nel caso che ne occupa) , osserva la Corte che la soggezione dell'opposizione ai 3;e principi indicati risulta confermata dal fatto che l'opponente con la sua opposizione ha fatto valere il difetto di jus postulandi del difensore del OM (perché la procura era stata rilasciata dal precedente amministratore, frattanto sostituito): quanto dire, per un vizio formale, onde il doveroso rispetto del termine decadenziale (v. Cass. 4561 del 1997 cit.), che non risulta osservato.
Dalla accertata tardività dell'opposizione discendono le seguenti conseguenze: a) la sentenza impugnata, che non ha fatto corretta applicazione dei principi che precedono, deve essere, in accoglimento della censura esaminata, cassata senza rinvio;
b) il ricorso principale risulta così assorbito.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio tra le parti (art. 92 cod. Proc. civ.).
P.T.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, in accoglimento del ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
dichiara assorbito il ricorso principale e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 Marzo 1999