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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 6138/2024 R.G.L. promossa da:
[...]
[...]
[...]
[...]
Parte_1
[...]
[...] [...]
[...]
Parte_2
(avv.ti MICELI – ZAMPIERI – GANCI - RINALDI) RICORRENTI
contro
Controparte_1
(dott.ssa CESARO)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della Scuola - Carta docenti I ricorrenti , e hanno ricevuto dal Parte_1 Pt_1 Pt_1 Parte_2 convenuto incarichi di supplenza fino Controparte_1 al termine delle attività scolastiche nell'a.s. 2023/2024 e sono tutti attualmente in servizio. La ricorrente ha ricevuto dal convenuto un incarico di Pt_1 CP_1 supplenza fino al termine delle attività scolastiche nell'a.s. 2021/2022 ed in ruolo dal settembre 2023.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per riconoscere ai docenti l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c. 121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 ai ricorrenti la Carta Docente in relazione agli aa.ss. sopra specificati, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono distratte in favore dei procuratori antistatari. Non è possibile accordare il richiesto aumento ex art. 4 c. 1 bis d.m.
55/2014, per impossibilità di fruire dei collegamenti ipertestuali presenti all'interno del ricorso telematico.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione all'a.s. 2023/2024 , DURANTE e;
a.s. Parte_1 Pt_1 Parte_2
2021/2022 ( ), oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi Pt_1 dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00, oltre rimb. forf., c.p.a., IVA e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino, il 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 6138/2024 R.G.L. promossa da:
[...]
[...]
[...]
[...]
Parte_1
[...]
[...] [...]
[...]
Parte_2
(avv.ti MICELI – ZAMPIERI – GANCI - RINALDI) RICORRENTI
contro
Controparte_1
(dott.ssa CESARO)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della Scuola - Carta docenti I ricorrenti , e hanno ricevuto dal Parte_1 Pt_1 Pt_1 Parte_2 convenuto incarichi di supplenza fino Controparte_1 al termine delle attività scolastiche nell'a.s. 2023/2024 e sono tutti attualmente in servizio. La ricorrente ha ricevuto dal convenuto un incarico di Pt_1 CP_1 supplenza fino al termine delle attività scolastiche nell'a.s. 2021/2022 ed in ruolo dal settembre 2023.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per riconoscere ai docenti l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c. 121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 ai ricorrenti la Carta Docente in relazione agli aa.ss. sopra specificati, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono distratte in favore dei procuratori antistatari. Non è possibile accordare il richiesto aumento ex art. 4 c. 1 bis d.m.
55/2014, per impossibilità di fruire dei collegamenti ipertestuali presenti all'interno del ricorso telematico.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione all'a.s. 2023/2024 , DURANTE e;
a.s. Parte_1 Pt_1 Parte_2
2021/2022 ( ), oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi Pt_1 dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00, oltre rimb. forf., c.p.a., IVA e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino, il 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo