Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3206 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 22721/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
UDIENZA FIGURATA A TRATTAZIONE SCRITTA 28.03.2025
Il Giudice, dott.ssa Rita Nissim premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costi- tuite;
- che parte ricorrente ha depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281 sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sen- tenza;
- che, alle ore 13.22, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al pre- sente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Napoli, 28 marzo 2025.
Il G.O.P.
(dott.ssa Rita Nissim)
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione 6^ civile - nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita
Nissim, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 22721/2023 del Ruolo generale degli affari contenziosi, aven- te ad oggetto “occupazione senza titolo”, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ) tutti successori legittimi della sig.ra
[...] C.F._4 [...] rappres i Per_1
E
ER ST (C.F. ) residente a[...]
232/D, Napoli
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del pro- cesso, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n.
69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Parte attrice, con ricorso depositato in data 06.11.2023 e ritualmente notificato al convenu- to esponeva:
- che in data 26.1.1987 decedeva, ab intestato, lasciando coniuge superstite Controparte_1
e i cinque figli , , , Persona_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e ; Controparte_2 Controparte_3
- che in data 7.6.1994, procedevano alla divisione dei beni caduti in successione per atto pubblico di NO , trascritto il 24.6.1994 (doc. 1,2,3,4,5,6); Persona_2
- che in data 8.6.2020, la sig.ra passava a miglior vita ed i suoi cinque figli, Persona_1 chiamati questa volta all'eredità della madre (doc. 14), acquisivano in comunione tra loro, tra gli altri, l'immobile sito in Napoli alla calata Capodichino n. 232 D interno 1 - Sez. Sca –
Foglio 13 – particella 975 – sub. 28 – CAT. C/3 - zona 3 – classe 4 - vani 3 – (già CP_4
– Foglio 13 – particella 607 – sub. 7) (doc. 7,8);
2
- che il figlio di , ER ST e la sua compagna sig.ra Controparte_3 Controparte_5
[.
hanno occupato ed occupano senza titolo l'immobile innanzi descritto(doc. 10,11).
Tanto premesso, agivano in giudizio al fine di ottenere la condanna di ER ST e al rilascio immediato dell'immobile occupato sine titulo. Controparte_6
Radicatosi il contraddittorio nei confronti di ER ST, che rimaneva contumace, e CP_ risultando vani i tentativi di notifica nei confronti della nel corso del giudizio, l'avv.
Cristoforo Verde, dava atto che di sua sponte aveva abbandonato Controparte_6
CP_ l'immobile, e che pertanto i ricorrenti rinunciavano all'azione nei confronti della , chiedendo invece la prosecuzione del giudizio nei soli confronti di ST ER (cfr. ri- nunzia agli atti del 07.2.2024).
La domanda è fondata e può essere accolta.
L'azione esercitata in giudizio pone a carico dell'istante l'onere di provare la sussistenza di un titolo di proprietà dei beni di cui è richiesto il rilascio, da qualificarsi quale fatto costitu- tivo della pretesa azionata;
per converso, secondo il criterio di riparto discende dall'applicazione della regola generale di cui all'art.2697 c.c., spetta al convenuto provare l'esistenza di circostanze modificative o estintive del diritto per cui è causa.
Ebbene, parte attrice ha in primo luogo provato il suo titolo di proprietà sull'immobile di cui chiede la restituzione (cfr. documenti in atti).
Le risultanze processuali - di natura documentale – hanno dato ampio riscontro ai fatti de- dotti dagli attori nell'atto introduttivo.
Né il convenuto – rimasto contumace in giudizio – ha dedotto o provato fatti o circostanze di segno diverso.
Alla luce degli acquisiti elementi probatori, acclarata la detenzione senza titolo dell'immobile da parte del convenuto, non resta che condannarlo alla restituzione immedia- ta del medesimo.
Le spese processuali seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la contumacia di ER ST;
b) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna ER ST al rilascio immediato in favore dei ricorrenti dell'immobile sito in Napoli alla calata Capodichino n. 232
D interno 1 - Sez. Sca – Foglio 13 – particella 975 – sub. 28 – CAT. C/3 - zona 3 – classe 4 - vani 3 – (già Sez. Sca – Foglio 13 – particella 607 – sub. 7);
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c) condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio che liquida in com- plessivi € 2540,00 oltre € 120,00 per spese vive, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, come per legge.
Napoli, 28 marzo 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa. Rita Nissim
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