TRIB
Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2024, n. 18086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18086 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino
nella causa civile iscritta al n. 48404/2022 R.G.T.
SENTENZA
TRA Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fabio, come daprocurain atti;
RICORRENTE
CONTRO CP 1 , rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tocci, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nato il figlio Per 1 il 22.12.2018, che il coniuge non si era mai occupato del bambino, che, anzi, il resistente aveva perpetrato ai danni della ricorrente violenze fisiche e psicologiche anche alla presenza del minore, con abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, che al resistente era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere e che lei temeva che il marito potesse sottrarre il figlio e portarlo nel suo Paese di origine, la Tunisia, come minacciato dal medesimo, chiedeva la separazione con addebito al marito, l'affidamento c.d. super-esclusivo del minore alla madre, il diritto di visita per il padre dopo un accertamento sulle sue capacità genitoriali, un assegno di mantenimento per il figlio e per sè pari ad euro 500,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore indicate nel ricorso. In via subordinata, successivamente,
chiedeva la conferma delle statuizioni assunte in sede presidenziale.
Il resistente si costituiva, contestava quanto dedotto dalla moglie nel ricorso, adducendo solo un clima di conflittualità tra i coniugi senza che dalle sue condotte fossero conseguiti effetti pregiudizievoli per il figlio, dovendosi, piuttosto, la crisi familiare rinvenire nei comportamenti disinteressati alla famiglia da parte della moglie, continuati anche dopo l'arresto, quando non portava il bambino in carcere agli autorizzati colloqui con il padre;
il resistente rilevava anche che aveva seguito un percorso di sostegno alla genitorialità in carcere e che vi svolgeva attività lavorativa, con un compenso, tuttavia, molto basso, e chiedeva, oltre alla pronuncia di separazione, l'affidamento condiviso del minore, con suo collocamento presso la madre ed incontri con il figlio, un assegno di mantenimento a suo carico per il bambino pari ad euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale. 66In sede presidenziale, veniva disposto quanto segue: viste le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.11.2022;
viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore
Per_1, di quasi quattro anni;
rilevato che allo stato il resistente è ristretto in stato di custodia cautelare nel carcere di Frosinone per il reato di maltrattamenti in famiglia, contestato come commesso anche alla presenza del minore (cfr. ordinanza, in atti), come incontestatamente emerso;
ritenuto, ciò premesso, di dover disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con incontri protetti padre-figlio a mezzo dei Servizi Sociali una volta che il resistente sarà uscito dal carcere e previo positivo percorso di sostegno alla genitorialità da parte del
CP_1 da valutarsi da parte dei detti Servizi;
rilevato, quanto alle condizioni economiche: che parte ricorrente non ha prodotto la richiesta dichiarazione sostituiva di atto notorio né ha dedotto le modalità con le quali sta provvedendo al proprio mantenimento ed a quello del figlio;
che parte resistente, che nemmeno depositava la citata e richiesta dichiarazione sostituiva, deduceva nella sua memoria di svolgere attività lavorativa in carcere, senza, tuttavia, indicare la somma percepita ma offrendo di corrispondere per il solo figlio la somma di euro 150,00 mensili;
ritenuto, ciò premesso, allo stato, di determinare un assegno di mantenimento per il figlio a carico del CP_1 pari ad euro 200,00 mensili, oltre Istat, da versarsi alla Pt 1 entro il g. 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale;
ritenuto, poi: di dover mandare alle parti per il deposito della dichiarazione sostituiva già richiesta;
di dover mandare al P.M per acquisire gli atti dei/l procedimenti/o penali/e a carico del resistente;
di dover mandare al Tribunale per i Minorenni per il deposito di copia degli atti di un eventuale procedimento aperto a tutela del figlio minore delle parti;
di dover mandare ai Servizi Sociali per una relazione sul nucleo familiare,
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
-determina l'affidamento esclusivo del figlio minore delle parti alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-determina a carico del CP_1 un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 200,00 mensili, oltre
Istat, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla Pt 1 presso il suo domicilio, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo Tribunale;
; ...”.
Con nota del 29.3.2023 il P.M. chiedeva in questo procedimento accertarsi la capacità genitoriale delle parti e disporsi un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, oltre che un sostegno psicologico al minore e di supporto alla genitorialità per le parti.
Nel corso del giudizio veniva depositata la sentenza di primo grado emessa il 27.3.2023 in sede penale di condanna del CP_1 per il reato di cui all'art. 572 c.p. perpetrato contro la moglie ed alla presenza del figlio minore (con condanna alla reclusione di anni tre), poi confermata dalla Corte d'Appello come da sentenza del 15.12.2023, in atti, per il reato p. e p. dall'art. 572 comma 1 e 2 c.p. perché, maltrattava la coniuge DI EN NA sottoponendola a ripetuti atti di violenza fisica e psicologica, anche alla presenza del loro figlio minore KA (n. il 22.12.2018), anch'esso dunque vittima di violenza assistita. In particolare, poneva in essere una pluralità di azioni vessatorie morali, fisiche e psicologiche, collegate da un nesso di abitualità ed avvinte nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità psicologica, morale e fisica della donna, sia nel corso della convivenza, sia successivamente all'interruzione della stessa per iniziativa della DI EN proprio in ragione delle condotte maltrattanti subite e al fine di tutelare il loro figlio minore KA.
Condotte consistite, in particolare, e tra l'altro: nel danneggiare ripetutamente gli oggetti in casa o nello sferrare calci alle porte;
-
nell'insultare continuamente la stessa, anche due/tre volte a settimana, con
-
frasi del tipo “ puttana, non vali niente, ti vesti come una poveraccia* nel percuotere la DI EN in data 05.02.2021, mentre si trovava al ristorante, sferrandole uno schiaffo sul viso;
nel percuoterla in data 06.04.2021, mentre erano a cena, poiché la donna lo aveva ripreso verbalmente per aver fatto cadere un bicchiere di prosecco sul tavolo, versandole addosso un piatto di pasta caldo, che stava mangiando, e subito dopo afferrandola con entrambe le mani al collo;
in data 15.6.2021, prendeva tutti i vestiti della donna dall'armadio buttandoli in terra, dopodichè dava un pugno prima al muro e poi al braccio della donna, causandole un grosso livido;
in un'occasione, avvenuta in data 29 o 30.09.2021, trovando all'interno di un bar e infastidito del fatto che vi fosse la p.o. in presenza dei suoi amici, dopo averle intimato di allontanarsi, al suo rifiuto dapprima buttava i panini in terra calpestandoli e poi le svuotava addosso la bottiglia di birra che stava bevendo;
in data 07.10.2021, quando la DI EN si presentava presso la abitazione coniugale per prelevare il figlio KA, le impediva di uscire chiudendo la porta a chiave e poi l'aggrediva violentemente, dapprima mettendole le mani al collo e poi, una volta caduta a terra, sferrandole dei calci;
in data 8:10.2021 si presentava presso l'abitazione dove la DI EN aveva trovato ospitalità, intimandole di aprire e sferrando violenti pugni alla porta di ingresso;
in data tra il 5 e il 10.11.2021, quando per un periodo la DI EN era rientrata a vivere presso l'abitazione familiare, dopo essere tornato a ubriaco ed alla contestazione della donna su tale condizione di ubriachezza, casa ingeriva del sapone liquido, tanto da necessitare dell'intervento della guardia medica;
In data 30.11.2021, chiedeva alla p.o. di avere un rapporto sessuale e al rifiuto della stessa le diceva "spero che tu muoia, ti farò diventare matta ti farò suicidare per la disperazione perché ti darò il tormento*; dopodichè quando la p.o. si allontanava con il figlio in macchina la inseguiva con la propria auto sino a costringerla a fermare la marcia dell'auto per poi posizionarsi davanti alla macchina della donna invitandola ad investirlo;
nell'occasione di cui sopra le inviava un messaggio audio delirante e minatorio con le seguenti parole: "NA mi ammazzerò davanti alla tua clinica, e farò il mio suicidio davanti alla tua clinica, piangerai per sempre e mio figlio ti darà la colpa per sempre e tu non dormirai per sempre [...] Ti amo sempre e per sempre anche dopo la morte ti amerò sempre nella mia tomba però ti farò solo, solo cazzo[...] tu hai abbandonato la mia famiglia per una maga, per due sorelle stronze, troie, maghe [...]"; In data 8.12.2021, in occasione di una discussione in quanto la donna si rifiutava di riprendere la convivenza, alla presenza del minore, raccoglieva una bottiglia da terra e dopo averla rotta con i vetri si feriva i polsi;
In data 11.12.2021, verso le ore 00.30 la contattava telefonicamente dicendole che KA non riusciva a dormire pertanto la raggiungeva al bar insieme al minore e la ingiuriava con espressioni quali: *io da qui non me ne vado sei una puttana che passi la notte fuori a bere con la tua amica invece di stare con tuo figlio"; In data 17.12.2021, in preda ad uno scatto di gelosia, dopo aver controllato il telefonino della donna dava in escandescenza minacciandola con espressioni quali: *..io ti amo non ti lascerò mai ti seguirò sino dentro al tomba se ti vedo con un altro lo ammazzo anche se ti vedo con la tua amica LA ammazzo pure lei*; dopodiché si strappava la maglietta e si schiaffeggiava;
In data 8.1.2022 mentre la p.o. si trovava al bar in compagnia di una sua amica, le inviava messaggi sull'app messsanger dal seguente tenore: perché KA non con me visto che stai fuori, che Dio vede tutto, sei libera di fare quel che vuoi però perché non lasci mio figlio con me dopodichè si presentava al bar per ripetere che voleva prendere il figlio e, solo l'avvertimento che stava chiamando le FF.00, lo induceva ad allontanarsi;
in data 10.1.2022, stazionava sotto l'appartamento della DI EN e, appena la donna faceva rientro dal lavoro, pretendeva di salire in casa per vedere il figlio, e si allontanava solo dopo aver passato almeno 40 minuti con il minore;
controllando la p.o. con continue chiamate sul cellulare e appostandosi sotto la di lei abitazione, in tal modo terrorizzandola e condizionandone gli spostamenti
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza e in da nno del figlio minore età
Roma, reato abituale dal mese di luglio 2020 con condotta perdurante, sino al
.02.2022 (data di esecuzione della misura cautelare). n la recidiva reiterata All'udienza del 30.4.2024, poi, comparivano personalmente le parti, le quali dichiaravano quanto segue: "La Pt 1 ADR: "To vivo solo con mio figlio a Monte San Biagio, mio marito non vede il figlio e né contribuisce economicamente.". Il Tes 1 : "Sono allo stato in arresti domiciliari con permesso per poter venire in udienza come da provvedimento del Presidente della Corte d'Appello del
19.4.2024 che esibisco, e non ho mai visto mio figlio dal provvedimento presidenziale. So che in appello hanno confermato la sentenza di primo grado e non so se è stato fatto ricorso in cassazione. La condanna
è stata di tre anni di reclusione e ad oggi ho scontato in misura cautelare 2 anni e tre mesi. Sono agli arresti domiciliari dal 15.12.2023, data della sentenza della Corte d'Appello, e non ho fatto ancora la richiesta per avere il permesso lavorativo, forse ho trovato un lavoro a Firenze come autista in un'azienda.
Sono in una Comunità a Trigoria, è privata, è per chi non ha una casa, e pago euro 900,00 mensili, i miei familiari dalla Francia e dalla Germania fanno il bonifico e pagano loro.”.
Ebbene, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Deve, poi, essere accolta la domanda di addebito svolta dalla Pt 1 in vista delle condotte antigiuridiche contro la persona perpetrate dal marito alla moglie, presente anche il figlio minore, di cui alle citate sentenze penali e provate anche in sede istruttoria testimoniale nell'ambito del presente procedimento, come da dichiarazioni rese dalla teste Tes 2 madre della ricorrente, la quale riferiva di avere potuto personalmente constatare lividi sulla figlia (che solo in seguito la stessa confessò alla madre esserle stati causati dal marito), nonché il CP_1 rientrare di notte che odorava di alcool, lo stesso dormire tutto il giorno pretendendo di non essere disturbato con luci e rumori, senza mai avere lavorato per sostenere la famiglia. La medesima teste, poi, alla domanda “Nell'anno
2021 CP_1 spesso in preda all'alcool, danneggiava le porte e le suppellettili di casa, vietava alla moglie di uscire e la insultava con frasi del tipo: "puttana, non vali niente, ti ammazzo, non ti farò vedere più tuo figlio, ti vesti come una poveraccia"?", rispondeva “.si confermo quanto mi si legge in quanto spesso ero presente e spesso lo stesso bambino mi ripeteva quanto accadeva e delle frasi che il padre urlava a sua madre. Lo stesso CP_1 ammetteva di aver danneggiato lui le porte.". E' evidente che simili comportamenti anche solo in se stessi considerati siano del tutto idonei a causare la frattura del vincolo matrimoniale, dunque la separazione deve essere addebitata al CP 1
Devono, poi, essere confermate le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale, considerate le condizioni reddituali delle parti come emerse ed il fatto che il CP_1 pur se non più in carcere, si trova comunque ancora in regime di arresti domiciliari presso una
Comunità e non può, deve ritenersi, che provvedere al figlio minore con una somma minima. D'altra parte deve anche ritenersi che la madre, che ad oggi ha sempre provveduto a se stessa ed al minore in assenza del versamento dell'assegno dovuto da parte del CP 1 come dalla stessa dedotto, abbia le capacità lavorative e reddituali tali da poter sostenere le esigenze del minore, assenti elementi per poter ricostruire le sue effettive capacità patrimoniali. peril figlio Deve unicamente aggiungersi che l'Istat relativo all'assegno di mantenimento dovrà essere versato come fin qui maturato e per il futuro.
Né è possibile modificare l'attuale regime di affidamento, considerata la misura inflitta al
CP_1 e le condotte perpetrate dallo stesso alla presenza del figlio contro la moglie, che non lascia ritenere che sia nell'interesse del bambino il suo affidamento anche al padre, il quale, peril pregresso violento tra i coniugi, non si ritiene in grado di poter gestire una cogenitorialità; d'altra parte, la sua attuale inidoneità a poter gestire la responsabilità genitoriale condivisa con l'altro genitore emerge anche dalla sottovalutazione delle conseguenze delle sue condotte sulla sana crescita del figlio, vittima di volenza assistita, e sul suo rapporto con il medesimo;
inoltre, non risulta che il CP_1 abbia svolto con esito positivo un percorso di sostegno alla genitorialità, come indicato dal Presidente f.f., solo al compimento del quale si ritiene di poter far intraprendere, con l'ausilio dei Servizi
Sociali, il ripristino dei rapporti padre-figlio, così da ristabilire un equilibrato rapporto tra loro. Pt 1Deve, da ultimo, rigettarsi la domanda di assegno di mantenimento svolta dalla che non ha compiutamente dato prova delle sue effettive condizioni patrimoniali.
Le spese di lite della Pt 1 in vista della natura della causa, della soccombenza del
CP 1 circa la domanda di addebito e di affidamento e della parziale reciproca soccombenza delle parti sulle altre domande, sono poste a carico del CP_1 ella misura di due terzi, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto, da versarsi in favore dell'erario essendo la Pt 1 stata ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-dichiara la separazione personale di Parte 1 e CP 1 coniugati in Roma
in data 4.8.2017, con addebito al CP_1
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n. 00589,
parte I, serie 03);
-affida il figlio minore alla madre in via esclusiva anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con suo collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- conferma a carico del CP_1 In assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 200,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni presso il suo domicilio, oltre al 50% dellespese straordinarie per il mese alla Pt 1
figlio di cui al protocollo di questo Tribunale;
- condanna il CP_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Pt 1 nella misura di due terzi, liquidate in euro 846,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto, da versarsi in favore dell'erario.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali
Così deciso in Roma, 14.6.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Ienzi Dott.ssa Francesca Cosentino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino
nella causa civile iscritta al n. 48404/2022 R.G.T.
SENTENZA
TRA Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fabio, come daprocurain atti;
RICORRENTE
CONTRO CP 1 , rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tocci, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nato il figlio Per 1 il 22.12.2018, che il coniuge non si era mai occupato del bambino, che, anzi, il resistente aveva perpetrato ai danni della ricorrente violenze fisiche e psicologiche anche alla presenza del minore, con abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, che al resistente era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere e che lei temeva che il marito potesse sottrarre il figlio e portarlo nel suo Paese di origine, la Tunisia, come minacciato dal medesimo, chiedeva la separazione con addebito al marito, l'affidamento c.d. super-esclusivo del minore alla madre, il diritto di visita per il padre dopo un accertamento sulle sue capacità genitoriali, un assegno di mantenimento per il figlio e per sè pari ad euro 500,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore indicate nel ricorso. In via subordinata, successivamente,
chiedeva la conferma delle statuizioni assunte in sede presidenziale.
Il resistente si costituiva, contestava quanto dedotto dalla moglie nel ricorso, adducendo solo un clima di conflittualità tra i coniugi senza che dalle sue condotte fossero conseguiti effetti pregiudizievoli per il figlio, dovendosi, piuttosto, la crisi familiare rinvenire nei comportamenti disinteressati alla famiglia da parte della moglie, continuati anche dopo l'arresto, quando non portava il bambino in carcere agli autorizzati colloqui con il padre;
il resistente rilevava anche che aveva seguito un percorso di sostegno alla genitorialità in carcere e che vi svolgeva attività lavorativa, con un compenso, tuttavia, molto basso, e chiedeva, oltre alla pronuncia di separazione, l'affidamento condiviso del minore, con suo collocamento presso la madre ed incontri con il figlio, un assegno di mantenimento a suo carico per il bambino pari ad euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale. 66In sede presidenziale, veniva disposto quanto segue: viste le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.11.2022;
viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore
Per_1, di quasi quattro anni;
rilevato che allo stato il resistente è ristretto in stato di custodia cautelare nel carcere di Frosinone per il reato di maltrattamenti in famiglia, contestato come commesso anche alla presenza del minore (cfr. ordinanza, in atti), come incontestatamente emerso;
ritenuto, ciò premesso, di dover disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con incontri protetti padre-figlio a mezzo dei Servizi Sociali una volta che il resistente sarà uscito dal carcere e previo positivo percorso di sostegno alla genitorialità da parte del
CP_1 da valutarsi da parte dei detti Servizi;
rilevato, quanto alle condizioni economiche: che parte ricorrente non ha prodotto la richiesta dichiarazione sostituiva di atto notorio né ha dedotto le modalità con le quali sta provvedendo al proprio mantenimento ed a quello del figlio;
che parte resistente, che nemmeno depositava la citata e richiesta dichiarazione sostituiva, deduceva nella sua memoria di svolgere attività lavorativa in carcere, senza, tuttavia, indicare la somma percepita ma offrendo di corrispondere per il solo figlio la somma di euro 150,00 mensili;
ritenuto, ciò premesso, allo stato, di determinare un assegno di mantenimento per il figlio a carico del CP_1 pari ad euro 200,00 mensili, oltre Istat, da versarsi alla Pt 1 entro il g. 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale;
ritenuto, poi: di dover mandare alle parti per il deposito della dichiarazione sostituiva già richiesta;
di dover mandare al P.M per acquisire gli atti dei/l procedimenti/o penali/e a carico del resistente;
di dover mandare al Tribunale per i Minorenni per il deposito di copia degli atti di un eventuale procedimento aperto a tutela del figlio minore delle parti;
di dover mandare ai Servizi Sociali per una relazione sul nucleo familiare,
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
-determina l'affidamento esclusivo del figlio minore delle parti alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-determina a carico del CP_1 un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 200,00 mensili, oltre
Istat, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla Pt 1 presso il suo domicilio, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo Tribunale;
; ...”.
Con nota del 29.3.2023 il P.M. chiedeva in questo procedimento accertarsi la capacità genitoriale delle parti e disporsi un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, oltre che un sostegno psicologico al minore e di supporto alla genitorialità per le parti.
Nel corso del giudizio veniva depositata la sentenza di primo grado emessa il 27.3.2023 in sede penale di condanna del CP_1 per il reato di cui all'art. 572 c.p. perpetrato contro la moglie ed alla presenza del figlio minore (con condanna alla reclusione di anni tre), poi confermata dalla Corte d'Appello come da sentenza del 15.12.2023, in atti, per il reato p. e p. dall'art. 572 comma 1 e 2 c.p. perché, maltrattava la coniuge DI EN NA sottoponendola a ripetuti atti di violenza fisica e psicologica, anche alla presenza del loro figlio minore KA (n. il 22.12.2018), anch'esso dunque vittima di violenza assistita. In particolare, poneva in essere una pluralità di azioni vessatorie morali, fisiche e psicologiche, collegate da un nesso di abitualità ed avvinte nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità psicologica, morale e fisica della donna, sia nel corso della convivenza, sia successivamente all'interruzione della stessa per iniziativa della DI EN proprio in ragione delle condotte maltrattanti subite e al fine di tutelare il loro figlio minore KA.
Condotte consistite, in particolare, e tra l'altro: nel danneggiare ripetutamente gli oggetti in casa o nello sferrare calci alle porte;
-
nell'insultare continuamente la stessa, anche due/tre volte a settimana, con
-
frasi del tipo “ puttana, non vali niente, ti vesti come una poveraccia* nel percuotere la DI EN in data 05.02.2021, mentre si trovava al ristorante, sferrandole uno schiaffo sul viso;
nel percuoterla in data 06.04.2021, mentre erano a cena, poiché la donna lo aveva ripreso verbalmente per aver fatto cadere un bicchiere di prosecco sul tavolo, versandole addosso un piatto di pasta caldo, che stava mangiando, e subito dopo afferrandola con entrambe le mani al collo;
in data 15.6.2021, prendeva tutti i vestiti della donna dall'armadio buttandoli in terra, dopodichè dava un pugno prima al muro e poi al braccio della donna, causandole un grosso livido;
in un'occasione, avvenuta in data 29 o 30.09.2021, trovando all'interno di un bar e infastidito del fatto che vi fosse la p.o. in presenza dei suoi amici, dopo averle intimato di allontanarsi, al suo rifiuto dapprima buttava i panini in terra calpestandoli e poi le svuotava addosso la bottiglia di birra che stava bevendo;
in data 07.10.2021, quando la DI EN si presentava presso la abitazione coniugale per prelevare il figlio KA, le impediva di uscire chiudendo la porta a chiave e poi l'aggrediva violentemente, dapprima mettendole le mani al collo e poi, una volta caduta a terra, sferrandole dei calci;
in data 8:10.2021 si presentava presso l'abitazione dove la DI EN aveva trovato ospitalità, intimandole di aprire e sferrando violenti pugni alla porta di ingresso;
in data tra il 5 e il 10.11.2021, quando per un periodo la DI EN era rientrata a vivere presso l'abitazione familiare, dopo essere tornato a ubriaco ed alla contestazione della donna su tale condizione di ubriachezza, casa ingeriva del sapone liquido, tanto da necessitare dell'intervento della guardia medica;
In data 30.11.2021, chiedeva alla p.o. di avere un rapporto sessuale e al rifiuto della stessa le diceva "spero che tu muoia, ti farò diventare matta ti farò suicidare per la disperazione perché ti darò il tormento*; dopodichè quando la p.o. si allontanava con il figlio in macchina la inseguiva con la propria auto sino a costringerla a fermare la marcia dell'auto per poi posizionarsi davanti alla macchina della donna invitandola ad investirlo;
nell'occasione di cui sopra le inviava un messaggio audio delirante e minatorio con le seguenti parole: "NA mi ammazzerò davanti alla tua clinica, e farò il mio suicidio davanti alla tua clinica, piangerai per sempre e mio figlio ti darà la colpa per sempre e tu non dormirai per sempre [...] Ti amo sempre e per sempre anche dopo la morte ti amerò sempre nella mia tomba però ti farò solo, solo cazzo[...] tu hai abbandonato la mia famiglia per una maga, per due sorelle stronze, troie, maghe [...]"; In data 8.12.2021, in occasione di una discussione in quanto la donna si rifiutava di riprendere la convivenza, alla presenza del minore, raccoglieva una bottiglia da terra e dopo averla rotta con i vetri si feriva i polsi;
In data 11.12.2021, verso le ore 00.30 la contattava telefonicamente dicendole che KA non riusciva a dormire pertanto la raggiungeva al bar insieme al minore e la ingiuriava con espressioni quali: *io da qui non me ne vado sei una puttana che passi la notte fuori a bere con la tua amica invece di stare con tuo figlio"; In data 17.12.2021, in preda ad uno scatto di gelosia, dopo aver controllato il telefonino della donna dava in escandescenza minacciandola con espressioni quali: *..io ti amo non ti lascerò mai ti seguirò sino dentro al tomba se ti vedo con un altro lo ammazzo anche se ti vedo con la tua amica LA ammazzo pure lei*; dopodiché si strappava la maglietta e si schiaffeggiava;
In data 8.1.2022 mentre la p.o. si trovava al bar in compagnia di una sua amica, le inviava messaggi sull'app messsanger dal seguente tenore: perché KA non con me visto che stai fuori, che Dio vede tutto, sei libera di fare quel che vuoi però perché non lasci mio figlio con me dopodichè si presentava al bar per ripetere che voleva prendere il figlio e, solo l'avvertimento che stava chiamando le FF.00, lo induceva ad allontanarsi;
in data 10.1.2022, stazionava sotto l'appartamento della DI EN e, appena la donna faceva rientro dal lavoro, pretendeva di salire in casa per vedere il figlio, e si allontanava solo dopo aver passato almeno 40 minuti con il minore;
controllando la p.o. con continue chiamate sul cellulare e appostandosi sotto la di lei abitazione, in tal modo terrorizzandola e condizionandone gli spostamenti
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza e in da nno del figlio minore età
Roma, reato abituale dal mese di luglio 2020 con condotta perdurante, sino al
.02.2022 (data di esecuzione della misura cautelare). n la recidiva reiterata All'udienza del 30.4.2024, poi, comparivano personalmente le parti, le quali dichiaravano quanto segue: "La Pt 1 ADR: "To vivo solo con mio figlio a Monte San Biagio, mio marito non vede il figlio e né contribuisce economicamente.". Il Tes 1 : "Sono allo stato in arresti domiciliari con permesso per poter venire in udienza come da provvedimento del Presidente della Corte d'Appello del
19.4.2024 che esibisco, e non ho mai visto mio figlio dal provvedimento presidenziale. So che in appello hanno confermato la sentenza di primo grado e non so se è stato fatto ricorso in cassazione. La condanna
è stata di tre anni di reclusione e ad oggi ho scontato in misura cautelare 2 anni e tre mesi. Sono agli arresti domiciliari dal 15.12.2023, data della sentenza della Corte d'Appello, e non ho fatto ancora la richiesta per avere il permesso lavorativo, forse ho trovato un lavoro a Firenze come autista in un'azienda.
Sono in una Comunità a Trigoria, è privata, è per chi non ha una casa, e pago euro 900,00 mensili, i miei familiari dalla Francia e dalla Germania fanno il bonifico e pagano loro.”.
Ebbene, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Deve, poi, essere accolta la domanda di addebito svolta dalla Pt 1 in vista delle condotte antigiuridiche contro la persona perpetrate dal marito alla moglie, presente anche il figlio minore, di cui alle citate sentenze penali e provate anche in sede istruttoria testimoniale nell'ambito del presente procedimento, come da dichiarazioni rese dalla teste Tes 2 madre della ricorrente, la quale riferiva di avere potuto personalmente constatare lividi sulla figlia (che solo in seguito la stessa confessò alla madre esserle stati causati dal marito), nonché il CP_1 rientrare di notte che odorava di alcool, lo stesso dormire tutto il giorno pretendendo di non essere disturbato con luci e rumori, senza mai avere lavorato per sostenere la famiglia. La medesima teste, poi, alla domanda “Nell'anno
2021 CP_1 spesso in preda all'alcool, danneggiava le porte e le suppellettili di casa, vietava alla moglie di uscire e la insultava con frasi del tipo: "puttana, non vali niente, ti ammazzo, non ti farò vedere più tuo figlio, ti vesti come una poveraccia"?", rispondeva “.si confermo quanto mi si legge in quanto spesso ero presente e spesso lo stesso bambino mi ripeteva quanto accadeva e delle frasi che il padre urlava a sua madre. Lo stesso CP_1 ammetteva di aver danneggiato lui le porte.". E' evidente che simili comportamenti anche solo in se stessi considerati siano del tutto idonei a causare la frattura del vincolo matrimoniale, dunque la separazione deve essere addebitata al CP 1
Devono, poi, essere confermate le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale, considerate le condizioni reddituali delle parti come emerse ed il fatto che il CP_1 pur se non più in carcere, si trova comunque ancora in regime di arresti domiciliari presso una
Comunità e non può, deve ritenersi, che provvedere al figlio minore con una somma minima. D'altra parte deve anche ritenersi che la madre, che ad oggi ha sempre provveduto a se stessa ed al minore in assenza del versamento dell'assegno dovuto da parte del CP 1 come dalla stessa dedotto, abbia le capacità lavorative e reddituali tali da poter sostenere le esigenze del minore, assenti elementi per poter ricostruire le sue effettive capacità patrimoniali. peril figlio Deve unicamente aggiungersi che l'Istat relativo all'assegno di mantenimento dovrà essere versato come fin qui maturato e per il futuro.
Né è possibile modificare l'attuale regime di affidamento, considerata la misura inflitta al
CP_1 e le condotte perpetrate dallo stesso alla presenza del figlio contro la moglie, che non lascia ritenere che sia nell'interesse del bambino il suo affidamento anche al padre, il quale, peril pregresso violento tra i coniugi, non si ritiene in grado di poter gestire una cogenitorialità; d'altra parte, la sua attuale inidoneità a poter gestire la responsabilità genitoriale condivisa con l'altro genitore emerge anche dalla sottovalutazione delle conseguenze delle sue condotte sulla sana crescita del figlio, vittima di volenza assistita, e sul suo rapporto con il medesimo;
inoltre, non risulta che il CP_1 abbia svolto con esito positivo un percorso di sostegno alla genitorialità, come indicato dal Presidente f.f., solo al compimento del quale si ritiene di poter far intraprendere, con l'ausilio dei Servizi
Sociali, il ripristino dei rapporti padre-figlio, così da ristabilire un equilibrato rapporto tra loro. Pt 1Deve, da ultimo, rigettarsi la domanda di assegno di mantenimento svolta dalla che non ha compiutamente dato prova delle sue effettive condizioni patrimoniali.
Le spese di lite della Pt 1 in vista della natura della causa, della soccombenza del
CP 1 circa la domanda di addebito e di affidamento e della parziale reciproca soccombenza delle parti sulle altre domande, sono poste a carico del CP_1 ella misura di due terzi, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto, da versarsi in favore dell'erario essendo la Pt 1 stata ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-dichiara la separazione personale di Parte 1 e CP 1 coniugati in Roma
in data 4.8.2017, con addebito al CP_1
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n. 00589,
parte I, serie 03);
-affida il figlio minore alla madre in via esclusiva anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con suo collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- conferma a carico del CP_1 In assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 200,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni presso il suo domicilio, oltre al 50% dellespese straordinarie per il mese alla Pt 1
figlio di cui al protocollo di questo Tribunale;
- condanna il CP_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Pt 1 nella misura di due terzi, liquidate in euro 846,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto, da versarsi in favore dell'erario.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali
Così deciso in Roma, 14.6.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Ienzi Dott.ssa Francesca Cosentino