TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 06/06/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 1565/2024 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1565/2024 R.G. promossa
1 da
rappresentata dalla mandataria , con sede in Parte_1 Parte_2
Roma Via Curtatone 3, in persona del rappresentante p.t., con l'Avv. CARLO BOCCACINO del
Foro di Biella, presso il cui studio in Biella, Via Torino 40 è elettivamente domiciliata attrice contro
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], con l'Avv. Controparte_1
MARTINA MICHELONE del Foro di Vercelli, presso il cui studio in Vercelli, Via Piero Micca 30 è elettivamente domiciliata convenuta
Oggetto: fideiussione.
Conclusioni
(come da prima memoria integrativa ex art. 171 ter CPC): Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito rigettare integralmente la domanda di nullità, totale o parziale, delle quattro fideiussioni prestate dalla sig.ra
[...]
in data 03.03.2004 per € 880.000,00, in data 09.04.2015 per € 80.000,00 e in data 28.03.2017 per CP_1
€ 100.000,00 ed € 50.000,00, e ogni domanda e/o eccezione correlata in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
dichiararsi tenuta e condannarsi la sig.ra nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], a pagare a favore di C.F._1 Parte_1
rappresentata dalla sua mandataria con rappresentanza, la somma complessiva di Parte_2
€ 317.060,75 – con interessi regolati al 30.09.2017 – oltre agli interessi al tasso contrattuale di mora dalla scadenza al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA”. 2
(come da comparsa di costituzione e risposta): CP_1
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Voglia l'Ill.mo Giudice adito
Già accertata e dichiarata la qualità di consumatrice in capo alla sig.ra dal Tribunale di Biella. Controparte_1
Nel merito: rigettare la domanda di controparte perchè infondata e conseguentemente:
- dichiarare nulle integralmente le quattro fideiussioni del 2004, 2015, 2017 (100.000,00 euro) e 2017 (50.000,00 euro) in atti agli allegati 1-4 per i motivi su esposti
- condannare controparte alla cancellazione dei gravami posti sugli immobili di proprietà della signora in forza CP_1
del decreto ingiuntivo revocato
In subordine:
-dichiarare le quattro fideiussioni affette quantomeno da nullità parziale per i motivi di cui sopra con ogni conseguenza di legge
Nelle denegata ipotesi che venga accolta domanda di controparte: stabilire l'ammontare degli importi degli interessi dovuti secondo equità con ogni conseguenza di legge
In via istruttoria
Si chiede che venga acquisito nel presente procedimento l'intero fascicolo del procedimento presso il Tribunale di Biella
RG 1245/2023.
Ci si riserva fin d'ora di ulteriormente produrre, dedurre e/o indicare mezzi di prova/testi.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge.”
Motivi della decisione
Avviate da le procedure esecutive immobiliari RG Es. 127/2022 innanzi al Parte_1
tribunale di Vercelli e 87/2023 + 144/2023 innanzi al tribunale di Savona in forza del decreto ingiuntivo n. 746/2017 (RG 183 569,99 in forza delle 3 Parte_3 Controparte_2 seguenti fideiussioni in favore di . :
- 3.3.2004 per € 880.000,00;
- 9.4.2015 per € 80.000,00;
- 28.3.2017 per € 100.000,00 + € 50.000,00 (due fideiussioni in pari data), decreto notificato il 25.10.2017 e dichiarato esecutivo il 17.1.2018, ha proposto opposizione CP_1
cd. ultra tardiva ex CSU 9479/2023 innanzi al tribunale di Biella, che con sentenza n. 229/2024 del
10.9.2024 (RG 1245/2023), ritenuta qualificabile come consumatore, ha accolto l'eccezione di CP_1
incompetenza perché il decreto ingiuntivo fu emesso da un tribunale diverso da quello del luogo di residenza dell'ingiunta, foro esclusivo, e ha individuato competente il tribunale di Vercelli.
Con atto di citazione notificato il 9.12.2024 ha tempestivamente riassunto ex art. Parte_1
50 CPC innanzi a questo tribunale il giudizio, proponendo le stesse difese svolte davanti al tribunale di Biella e domandando il pagamento di € 317.060,75 oltre interessi in forza delle 4 fideiussioni.
si è costituita con comparsa datata 20.3.2025 adducendo i seguenti motivi per i quali il decreto CP_1
ingiuntivo sopra indicato dovrebbe essere revocato: - nullità totale delle fideiussioni ex CSU 41994/2021, per essenzialità della parte di contratto colpita da nullità, che riproduce integralmente il modello ABI censurato con provvedimento della
Banca d'Italia del 2005: la banca non avrebbe stipulato la fideiussione senza la specifica indicazione delle clausole di reviviscenza, rinuncia ai termini ex art. 1957 CC e sopravvivenza;
- la banca richiede interessi moratori non specificati nell'ammontare, che il fideiussore è tenuto a pagare a semplice richiesta scritta (punto G allegato 1 e art. 7 allegati 2, 3, 4). La sentenza CSU
19597/2020 ha affermato che la clausola relativa agli interessi moratori debba essere trattata come una penale ex art. 1384 CC, suscettibile di riduzione secondo equità, e che è essenziale che la banca quantifichi l'importo dovuto per interessi.
Così argomentando, chiede il rigetto della domanda di e di dichiarare CP_1 Parte_1
nulle le fideiussioni da sé prestate.
Con decreto ex art. 171 bis3 CPC del 7.4.2025 è stata confermata la prima udienza al 5.6.2025.
Le parti hanno depositato memorie integrative. 4 Alla prima udienza – assenti le parti personalmente – il giudice, ritenuta la causa documentale e per questo matura per la decisione, ha ordinato alle parti di precisare le conclusioni e di discutere la causa ex art. 281 sexies CPC. Ciò avvenuto, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies3 CPC.
La causa viene ora in decisione.
***
Preliminarmente, occorrono due considerazioni:
1. dopo la sentenza n. 229/2024 emessa dal tribunale di Biella che, ritenendo consumatore, CP_1
si è dichiarato incompetente in favore dell'intestato tribunale, è ora preclusa ogni ulteriore indagine sulla qualità di quale professionista o consumatore, perché il giudizio riassunto CP_1
ha ad oggetto quanto ora dedotto dalle parti con le rispettive difese;
2. per quanto nel dispositivo della sentenza n. 229/2024 non sia scritto nulla sul punto, è implicito che il decreto ingiuntivo n. 746/2017 emesso da quello stesso tribunale sia stato dichiarato invalido e conseguentemente revocato perché il giudice che lo ha emesso non era territorialmente competente. Il giudizio qui riassunto, pertanto, è un ordinario processo di cognizione che ha ad oggetto l'accertamento del credito azionato con il ricorso monitorio, portato dal decreto ingiuntivo poi revocato (Cass. 1121/2022, 1372/2016, 15694/2006).
Nel merito, la domanda di è fondata. Parte_1
Sono documentali e incontestati i titoli ossia, le quattro fideiussioni prodotte nel doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di innanzi al tribunale di Biella, Parte_1
corrispondenti ai docc. 1 – 4 prodotti da in allegato alla comparsa in questo giudizio (3.3.2004 CP_1
per € 880.000,00; 9.4.2015 per € 80.000,00; due fideiussioni del 28.3.2017 per € 100.000,00 + €
50.000,00).
sostiene che le quattro fideiussioni siano totalmente nulle perché senza le clausole di CP_1
reviviscenza, rinuncia ai termini ex art. 1957 CC e sopravvivenza - censurate dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 siccome conformi allo schema ABI integrante intesa restrittiva della 5 concorrenza – la banca non avrebbe stipulato le fideiussioni, come sarebbe dimostrato dal fatto che, nonostante il provvedimento della Banca d'Italia del 2005, ha riproposto anche nel 2015 e nel 2017 fideiussioni basate sullo stesso modello.
Le censure di , oltremodo generiche, non paralizzano la pretesa del creditore: CP_1
- primo, perché, come allegato da (pag. 5 prima memoria), le fideiussioni del Parte_1
2015 e del 2017 sono specifiche – fatto documentale e incontestato ex art. 1151 CPC – mentre lo schema ABI censurato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 riguarda fideiussioni omnibus. Ne discende che la natura anticoncorrenziale affermata dalla Banca d'Italia determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto (cioè la fideiussione omnibus) e queste conseguenze che non si estendono anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente (Cass. 21841/2024,
26847/2024).
Rispetto alle fideiussioni specifiche , che ne ha eccepito la nullità, avrebbe dovuto provare CP_1
il cd. illecito antitrust, senza potersi avvalere della prova privilegiata del provvedimento della
Banca d'Italia del 2005, riguardante un altro tipo di fideiussione. Quanto detto supera gli argomenti, inconferenti, esposti in seconda memoria integrativa da
, attinenti alla possibilità di valersi del provvedimento della Banca d'Italia quale prova CP_1
privilegiata per le fideiussioni successive al 2005;
- secondo, perché della fideiussione del 2004 non è puntualmente dimostrato che:
A) ricorra un'ipotesi di nullità totale delle fideiussione, perché davvero la banca senza le clausole di reviviscenza, rinuncia ai termini ex art. 1957 CC e sopravvivenza non avrebbe acconsentito alla fideiussione. Il fatto è soltanto allegato, peraltro genericamente, ma non supportato da alcuna prova né offerta di prova;
B) dal lato della stessa – si afferma che “se ragionevolmente edotta delle facoltà e dei poteri che le CP_1
erano attribuiti non avrebbe con tutta evidenza, sottoscritto alle condizioni presentate dalla banca, anche senza le tra clausole nulle, presentando il contratto al suo interno altre disposizioni riconosciute come vessatorie” (pag. 5 comparsa) – le difese scontano la stessa amplissima genericità. Si tratta di allegazioni senza prova, che raggiungono il culmine dell'indeterminatezza quando si afferma, senza indicare perché in 6 concreto le “altre disposizioni” sarebbero vessatorie;
C) le tre clausole contestate incidano in concreto sul credito per cui è giudizio.
Poco vi è da dire “sull'importo richiesto per interessi” di cui a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta, in cui ci si limita ad affermare “che controparte richiede come moratori, ma, scientemente, non specifica nell'ammontare, risulta opportuno evidenziare come la banca abbia previsto al punto -G allegato 1 e all'-Art. 7 allegati 2, 3 e 4, come il fideiussore sia tenuto a pagare “a semplice richiesta scritta” quanto dovuto in linea di capitale, interessi moratori, spese, tasse ed ogni altro accessorio, alle stesse condizioni previste per il debitore principale” e nelle
10 righe successive si menzionano alcuni argomenti di CSU 19597/2020.
La genericità della difesa sconfina nell'assenza di una reale contestazione di fatti specifici: motivo per cui è impossibile il vaglio giurisdizionale (specie in punto della richiesta riduzione ad equità) di fatti nemmeno allegati, primo tra tutti a quale rapporto garantito si riferisce la censura sugli interessi moratori. Vale poi puntualizzare, come pertinentemente ha fatto che i rapporti Parte_1
garantiti non sono stati oggetto di opposizione e – si aggiunge – di diretta contestazione: motivo ulteriore per cui è precluso il loro esame. In chiusura, si osserva che la genericità e la mancanza di puntuale contestazione dei fatti addotti da da parte di si è dipanata per tutto il corso del giudizio: dopo essersi assai Parte_1 CP_1
genericamente in comparsa di costituzione, non ha depositato la prima memoria integrativa
(nemmeno la terza) e nella seconda, come sopra detto, ha preso posizione e in modo inconferente
(relativamente alle fideiussioni post 2005) su quanto argomentato da controparte.
Per tutti questi motivi la domanda di pagamento di è fondata: è Parte_1 CP_1
condannata a corrispondere € 317.060,75 (con interessi regolati al 30.9.2017), oltre interessi come da contratto dal dovuto al saldo.
La sopra ricordata autonomia del presente giudizio da quello di opposizione a decreto ingiuntivo, concluso con la declaratoria di incompetenza, comporta l'inammissibilità della domand di CP_1
7 CP_1
“- condannare controparte alla cancellazione dei gravami posti sugli immobili di proprietà della signora in forza del decreto ingiuntivo revocato”.
Infine, la documentazione medica prodotta da con la seconda memoria istruttoria – riferibile CP_1
al tempo in cui avvenne il procedimento di mediazione – induce a ravvisare giustificato motivo per escludere la condanna ex art. 12 bis2 e 3 d. lgs. 28/2010.
Spese di lite.
, soccombente, è condannata ex art. 91 CPC a rifondere a le spese di lite, CP_1 Parte_1
liquidate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., come da ultimo modificato dal DM 147/2022, sulla base dei seguenti criteri:
- competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
- valore: € 317.060,75 → scaglione € 260.001,00 – 520.000,00;
- fasi: tutte, tranne l'istruttoria mancata;
- tariffe: medie per le fasi di studio e introduttiva, minime per la decisionale avvenuta con discussione ex art. 281 sexies CPC alla prima e unica udienza con integrale richiamo di
[...]
agli atti difensivi. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1565/2024 R.G. promossa da Parte_1
rappresentata dalla mandataria con rappresentanza contro Parte_2 CP_1
, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
[...]
- CONDANNA a pagare a rappresentata dalla mandataria Controparte_1 Parte_1
con rappresentanza , € 317.060,75 (con interessi regolati al 30.9.2017), oltre Parte_2
interessi come da contratto dal dovuto al saldo;
- CONDANNA a rimborsare a rappresentata dalla Controparte_1 Parte_1
mandataria con rappresentanza , le spese di lite, che si liquidano in € 8.900,00 Parte_2
8 per compensi, € 1.241,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori secondo legge.
Vercelli, 6 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari