Art. 49.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).