Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7770/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto per la separazione personale e consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositato in data 5 luglio 2024 da
1) Parte_1
Nata a LA (MI) il 22 maggio 1982
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con gli Avv.ti Carolina Akie Colleoni (C.F: – PEC: C.F._2
e Aurelia Bombini (C.F.: – PEC: Email_1 C.F._3
presso lo Studio delle stesse, sito in LA (MI), Via Cesare Email_2 da Sesto n. 10, ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1
Nato a LA (MI) il 29 settembre 1982
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_4 residente in [...] con l'Avv. Michela Muziarelli (C.F.: – PEC: CodiceFiscale_5
presso il cui Studio, sito in LA (MI), Via Email_3
Podgora n. 9, ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Racines (BZ) il 30 giugno 2018 (iscritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Racines (BZ) e trascritto nel Registro di Stato Civile del
Comune di Bollate (MI) anno 2018, atto n. 15, parte 2, Serie B), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni
Tribunale di LA
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 82, codice fiscale: , cittadina italiana;
CodiceFiscale_6 nata a [...] l'[...], residente in [...]
Po' n. 82, codice fiscale: cittadina italiana. CodiceFiscale_7
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 49-51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 luglio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori secondo il regime Pt_2 Pt_3 dell'affido condiviso e resteranno collocate in via prevalente con la madre, NOa Parte_1
Il padre, NO terrà con sé le figlie e , con i seguenti tempi di Controparte_1 Pt_2 Pt_3 permanenza e cura:
-a fine settimana alternati da venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica sera riportandole presso la madre entro le ore 18.00 durante l'anno scolastico ed entro le ore21.30 dopo cena, durante le vacanze scolastiche;
-nelle settimane che terminano con week end di competenza materna: un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì dalle ore 18.00 -come da consuetudine -con impegno del padre a riaccompagnare le figlie presso la madre entro le ore 21.00 (21.30 durante le vacanze scolastiche) ed un ulteriore giorno infrasettimanale, indicativamente il giovedì dalle ore 18.00 con pernottamento, sino al mattino seguente, con impegno del padre di accompagnare le figlie a scuola;
-nelle settimane che terminano con il week end di competenza paterna: un giorno infrasettimanale, indicativamente il giovedì dalle ore 18.00 con impegno del padre di riaccompagnare le figlie dalla madre entro le ore 21.00 (21.30 durante le vacanze scolastiche);
Il padre continuerà, come ha sempre fatto, ad accompagnare le figlie minori e a Pt_2 Pt_3 scuola tutte le mattine al fine di conservare tale abitudine per le figlie e ciò sino al mese di giugno
2024.
Dal mese di settembre 2024, tenuto conto dei nuovi orari di ingresso scolastiche delle ragazze e dei tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore, la madre accompagna le figlie a scuola per due giorni alla settimana (il lunedì e il giovedì), mentre il padre accompagna le figlie a scuola per tre giorni (il martedì, il mercoledì e il venerdì).
La madre si impegna a far riferimento al padre in primis, in caso di necessità per esigenze delle figlie, pur permanendo l'aiuto della rete familiare di ciascun genitore.
Il tutto salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, tenuto conto della crescita e delle esigenze delle figlie minori e , fermo restando che qualsiasi variazione ai tempi di cura e Pt_2 Pt_3 permanenza delle figlie presso ciascun genitore come previsti dalle presenti condizioni, dovrà essere preventivamente concordata dai genitori, con congruo preavviso;
Nel periodo delle vacanze scolastiche estive, i genitori trascorreranno con le figlie due settimane ciascuno nel mese di agosto, individuando i periodi concordemente entro il mese di aprile di ciascun anno.
Nel mese di giugno la madre terrà con sé le figlie per una settimana - quest'anno dal 15 al 22 giugno presso la località Scarlino (GR) - da individuare d'accordo con il padre entro il mese di aprile di ogni anno;
I genitori si impegnano a comunicarsi i luoghi ed i recapiti relativi ai soggiorni con le figlie minori e . Pt_2 Pt_3
Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive si applicherà il protocollo di frequentazione ordinario, tenendo conto dei campus estivi o di altre attività che i genitori concordemente decideranno di far svolgere alle figlie e ad esclusione dei periodi che le figlie trascorreranno con ciascun genitore, con gli zii materni e paterni, con i nonni materni ed i nonni paterni.
I genitori concordano che le figlie minori e possano trascorrere un periodo di Pt_2 Pt_3 vacanza con gli zii materni, periodo da individuare concordemente tenendo conto dell'organizzazione del periodo estivo delle bimbe con i genitori, dai medesimi concordata entro il mese di aprile di ogni anno.
Per quanto concerne il periodo delle vacanze natalizie, i genitori concordano che, secondo le tradizioni familiari le figlie minori e trascorreranno la Vigilia di Natale con la Pt_3 Pt_2 madre ed il giorno di Natale con il padre, il giorno di Santo Stefano in via alternata di anno in anno con ciascun genitore così come il giorno di Capodanno.
Per il resto del periodo natalizio, resterà in essere il regime ordinario, salvi diversi accordi tra i genitori.
I periodi relativi alle vacanze di Pasqua e di carnevale saranno suddivisi a metà tra i genitori, con alternanza annuale.
I c.d. ponti scolastici saranno trascorsi dalle figlie con ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza e saranno accorpati alla fine settimana di competenza del genitore con il quale in quel momento le figlie convivono.
Le figlie minori e trascorreranno con il padre il giorno del compleanno dello stesso Pt_2 Pt_3
e la Festa del Papà e trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della stessa e la Festa della Mamma.
Le figlie minori e festeggeranno e trascorreranno il giorno del loro compleanno Pt_2 Pt_3 possibilmente con entrambi i genitori, i quali si impegnano a partecipare anche a tutti gli appuntamenti sportivi e scolastici delle figlie (recite, tornei, gare, partite, ecc..).
Ciascun genitore si occuperà delle attività (ad esempio: gite scolastiche, corsi di lingua straniera, attività sportive e ricreative) delle figlie minori e nei periodi di propria competenza, Pt_2 Pt_3 nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie.
Ciascun genitore si impegna - nei periodi di permanenza delle figlie con sé - a consentire all'altro genitore assente di poter contattare le figlie per mezzo del telefono, Face Time, WhatsApp.
Nel caso venga applicato il parental control sui device e cellulari utilizzati dalle figlie, i genitori condivideranno le password di accesso.
Tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza delle figlie minori continueranno ad essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente durante i periodi di rispettiva permanenza delle figlie presso ciascuno di loro, limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 337 ter terzo comma del codice civile;
2) la casa familiare sita in Via Po n. 82 a Bollate resta assegnata alla madre, NOa Parte_1 sino al termine essenziale del 30 giugno 2029.
Entro tale termine del 30 giugno 2029, le parti NO e NOa si Controparte_1 Parte_1 obbligano sin d'ora a porre in vendita l'immobile di Via Po n. 82 a Bollate così identificato:
- appartamento di 3 locali oltre servizi ed annessa cantina, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Bollate (MI) come segue:
Foglio 17, Mappale 410, subalterno 2graffato con il mappale 411, ubicazione catastale Via Po snc, piano T-S1, categoria A3, classe 4, consistenza vani 6, con rendita catastale euro 604,25.
A tal fine, il NO e la NOa concordano di far previamente valutare Controparte_1 Parte_1
l'immobile da professionista di fiducia di entrambi.
Si premette che le parti avevano ricevuto dai genitori del NO - NO Controparte_1 Parte_4
e NOa - un prestito infruttifero di € 124.565,00 con bonifico in data
[...] Parte_5
21.11.2017, sul loro conto cointestato, bonifico effettuato per consentire l'estinzione del mutuo contratto con Banca Popolare di LA.
Il ricavato della predetta vendita dell'immobile di Via Po n. 82 a Bollate, sopra individuato, verrà suddiviso tra le parti tenendo in considerazione la somma di €62.250,00 che la NOa Parte_1 si obbliga sin d'ora a restituire al NO contestualmente alla compravendita. Controparte_1
Poiché le rate di mutuo corrisposte antecedentemente all'estinzione, sono state anticipate Pt_ esclusivamente dalla NOa ancorché con denaro proveniente da conto corrente cointestato tra i coniugi, il NO - pro bono pacis- rinuncia ad avanzare pretese a riguardo. Controparte_1
Con l'assegnazione temporanea dell'abitazione familiare alla NOa la medesima Parte_1 provvederà al pagamento delle spese ordinarie relative all'abitazione, delle spese di utenze e di manutenzione ordinaria dell'immobile (ad esempio cura del giardino). Le spese straordinarie verranno sostenute dai coniugi al 50% ciascuno, in ragione della comproprietà dell'immobile.
Il NO ha lasciato la casa coniugale in data 4 agosto 2024, entro i due mesi - Controparte_1 concordati - dalla sottoscrizione del ricorso di separazione consensuale e contestuale divorzio congiunto.
3) il NO dalla cessazione della convivenza matrimoniale, ha corrisposto e Controparte_1 continuerà a corrispondere alla NOa la somma mensile di € 400,00= a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mesi, tenuto conto dell'assegno unico;
tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat costo-vita. I genitori concordano che, ad integrazione del contributo paterno al mantenimento delle figlie minori, l'assegno Unico e Universale per le figlie ad oggi di € 467,00, verrà percepito integralmente dalla madre.
I genitori provvederanno a sostenere al 50% ciascuno le spese relative alle figlie minori e Pt_2
previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di LA. Pt_3
4) i coniugi dichiarano di non richiedere contributi al proprio mantenimento percependo redditi da lavoro che consentono loro di mantenersi autonomamente;
5) i genitori, sin d'ora, confermano e prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio proprio e delle figlie minori e . Pt_2 Pt_3
6)ciascuna parte sosterrà le proprie spese legali dei rispettivi difensori con rinuncia dei medesimi ex art. 13 comma 8 l.p.f.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 16.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Racines
(BZ) il 30 giugno 2018 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Racines (BZ) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Bollate (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in LA, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza