Art. 2.
L'ammontare delle operazioni cui si estendono le disposizioni predette non potra' superare, per i prestiti previsti dall'Accordo di cooperazione economica (E.R.P.), il limite massimo di 500 milioni di dollari U.S.A.
L'ammontare delle operazioni cui si estendono le disposizioni predette non potra' superare, per i prestiti previsti dall'Accordo di cooperazione economica (E.R.P.), il limite massimo di 500 milioni di dollari U.S.A.