Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2023, n. 8672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8672 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
La Corte d'Appello di Torino ha rigettato il gravame proposto dalla Regione Val D'Aosta nei confronti di A.A., avverso la sentenza del Tribunale di Aosta che aveva accolto la domanda della A.A., docente della scuola pubblica, con cui essa aveva chiesto il riconoscimento delle differenze retributive per l'anzianità di servizio maturata in occasione di reiterate supplenze nel periodo in cui essa aveva lavorato come insegnante non di ruolo presso la scuola pubblica.
La Corte territoriale, richiamati i principi sul divieto di discriminazione tra supplenti e docenti a tempo indeterminato e l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE , sosteneva che non ricorressero profili distintivi, per contenuto e livello qualitativo o funzione, tra la prestazione resa dai docenti nel periodo di precariato e quella da svolgersi dopo l'immissione in ruolo.
Aggiungeva altresì che la mancanza del titolo di abilitazione non poteva assurgere ad elemento idoneo a delineare caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, tali da legittimare la di Spa rità di trattamento, rimanendo identiche le attività, con o senza abilitazione, per contenuto e modalità di svolgimento, rispetto a quelle espletate dal personale in ruolo.
2. La Regione Val d'Aosta ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, resistito da controricorso della lavoratrice.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. L'unico motivo di ricorso adduce la violazione e/o falsa applicazione ( art. 360 c.p.c. , n. 3) del D.Lgs. n. 297 del 1994 , artt. 485 e 526 nonchè della clausola 4, Accordo Quadro allegato alla Direttiva 70/1999, con riferimento ai periodi di servizio prestati in assenza del titolo di abilitazione.
La censura è sviluppata sostenendo che la A.A., avendo conseguito l'abilitazione solo nel maggio 2015 ed avendo fino all'anno scolastico 2014-2015 prestato supplenze, sulla classe di concorso 33/A, senza il titolo di abilitazione, non si troverebbe in una situazione effettivamente comparabile rispetto a quella dei docenti di ruolo, necessariamente muniti di titolo e dunque differenziati sotto il profilo delle condizioni di formazione.
2. Il motivo è infondato.
3. E' pacifico che le supplenze presso la scuola pubblica, come è accaduto nel caso di specie, possano essere svolte, a determinate condizioni, anche da personale ancora privo del titolo di abilitazione.
Ed è parimenti noto che, secondo la contrattazione collettiva interna, ai docenti non di ruolo è destinato un trattamento deteriore sotto il profilo dell'anzianità di servizio, che non viene computata, in quanto ad ogni assunzione la corrispondente componente del calcolo della retribuzione viene azzerata, sicchè questa S.C. ha già ritenuto che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE , di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato ( Cass. 7 novembre 2016, n. 22558 ).
4. La ricorrente, in sostanza, richiede una parziale rivisitazione di tale orientamento, per quanto attiene alla posizione dei supplenti della scuola pubblica assunti senza essere muniti del titolo abilitante e necessario per l'accesso ai ruoli, inteso come elemento differenziale che giustificherebbe la diversità di trattamento.
5. Secondo la Corte di Giustizia, a muovere dall'originaria pronuncia del 13 settembre 2007 , Del Cerro Alonso, punti 47 e 48, l'anzianità di servizio, quale base per il riconoscimento di diritti retributivi differenziati, è "condizione di impiego", rilevante dunque per i fini di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in forza della quale "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Analogamente, poi, Corte di Giustizia 9 luglio 2015, Regojo Dans, ha ritenuto che "le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva".
6.Ciò posto, è noto che "l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale di Spa rità sia giustificata da una ragione obiettiva" ( Cass. 28 novembre 2019, n. 31149 ). Il tutto necessariamente completato, quale presupposto logico giuridico dell'intero ragionamento, dall'apprezzamento della "comparabilità" tra il lavoratore a tempo determinato e quello a tempo indeterminato preso a metro di paragone.
7. Dei diversi trattamenti secondo la contrattazione collettiva già si è detto.
7.1 Quanto alla "comparabilità" si deve ritenere che la prestazione resa da un supplente, svolgendosi nelle medesime classi, scuole, materie e scansioni temporali (le ore di lezione) in cui si svolge la prestazione di un docente di ruolo risponda ai requisiti richiesti dal menzionato art. 4.
8. Nel passaggio tra le (contigue) valutazioni di comparabilità e di ricorrenza di ragioni oggettive utili a sostenere un diverso trattamento non può non osservarsi che, secondo Corte di Giustizia 20 settembre 2018, Motter, l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non sarebbe conciliabile con la scelta del legislatore nazionale - in sede di ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo - di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato;
ed ancora una simile ipotesi, se risultasse verificata, comporterebbe da parte delle autorità nazionali l'organizzazione di concorsi sufficientemente frequenti al fine di provvedere alle esigenze di assunzione, come di fatto non accade.
Sicchè ne conclude la Corte di Giustizia, la situazione sembra difficilmente compatibile con la tesi del governo italiano secondo cui le prestazioni dei docenti a tempo determinato sono inferiori rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso.
9. Proseguendo il ragionamento, le "ragioni oggettive" - secondo la Regione ricorrente - sarebbero da ravvisare appunto nella sussistenza o meno di un titolo abilitante e, più a monte, nel fatto che il conseguimento di quel titolo postula il passaggio di un concorso o lo svolgimento di corsi abilitanti destinati, l'uno o gli altri, ad assicurare l'esistenza di una miglior formazione.
9.1 Non vi è dubbio che il possesso di un titolo, quale attestazione di un complesso di qualità ed abilità individui una forma di qualificazione del docente.
Ed è ragionevole che l'ordinamento, nel prescegliere chi immettere nei ruoli, operi tendenzialmente proprio sulla base della valorizzazione per chi sia munito dei titoli c.d. abilitanti (v. anche Consiglio di Stato 18 luglio 2022, n. 6165).
9.2. La questione però qui è diversa e attiene non all'accesso ai ruoli, ma al rilievo da attribuire all'anzianità di servizio.
Soccorre in proposito una constatazione di fondo, data dal fatto che, fermo quanto detto rispetto all'accesso ai ruoli, non è di regola pensabile che l'ordinamento permetta lo svolgimento della funzione docente con modalità, più o meno occasionalmente, meno efficaci o meno complete, allorquando di esso sia incaricato un supplente a tempo determinato.
Affermarlo, significherebbe avallare l'idea che l'ordinamento possa essere fonte di discriminazioni ed inefficienze sul piano dei beneficiari del servizio, il che evidentemente non può essere.
Al di là di quanto riguarda il buon andamento dell'organizzazione sotto il profilo all'ingresso nei ruoli, i requisiti richiesti per l'accesso alle supplenze esprimono una valutazione basilare di idoneità, del tutto discrezionale, che non tollera distinzioni sul pregio del lavoro prestato. Si vedano, sul tema, analoghi ragionamenti svolti in giurisprudenza, anche amministrativa e riepilogati da Cass. 17 giugno 2019, n. 16174 , quanto alla docenza di sostegno e si veda altresì, per la ricostruzione dell'intero sistema di accesso a ruoli ed alle supplenze, in un contesto nel caso di specie particolarissimo, Cass. 11 maggio 2021, n. 12424 .
9.3 La Corte di Giustizia, sul punto, non preclude ad una posizione parzialmente flessibile, in quanto essa ammette che "giustificazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate rispondenti a un obiettivo legittimo", con richiamo anche al fatto che "l'ordinamento giuridico nazionale attribuisce una particolare rilevanza ai concorsi amministrativi", in ragione della previsione da parte della "Costituzione italiana, al fine di garantire l'imparzialità e l'efficacia dell'amministrazione,... al suo art. 97, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge" (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, Motter, punto 50).
Ma quanto sopra, secondo la Corte di Giustizia, potrebbe avvenire solo se la persecuzione degli "obiettivi precedentemente esaminati" si sviluppi in modo da "raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" (punto 51).
In mancanza di una tale disciplina di equilibrio, l'impianto Eurounitario osta invece - come afferma stessa pronuncia - "ad una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro" (punto 39).
Tale assetto è stato già declinato nel diritto interno ed in fattispecie contigua, allorquando si è ritenuto che "il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE , nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14 , risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato" ( Cass. 28 novembre 2019, n. 31149 ).
Queste conclusioni non possono che essere ribadite rispetto alla vicenda qui considerata in cui - anche ad ammettere che davvero sia possibile una norma di "equilibrio" quale ipotizzata dalla sentenza Motter - una siffatta previsione non c'è e dunque il tratto differenziale - ovverosia l'assenza del titolo abilitante - che la ricorrente intenderebbe doversi valorizzare, è recessivo rispetto alla considerazione che il servizio reso dal docente precario e quello reso dal docente di ruolo, per quanto già sopra detto al punto 9.2, non possono che essere tra loro accomunati.
10. E' dunque evidente l'impossibilità che, nel concreto della disciplina vigente, il titolo abilitante sia ragione oggettiva idonea ad esprimere una differenza utile ai fini di ciò che la retribuzione di anzianità è chiamata a remunerare, ovverosia l'incremento dell'apporto della prestazione derivante dal maturare dell'esperienza, nella materia e nelle capacità di contatto con i discenti e l'organizzazione (su un tale fondamento degli istituti dell'anzianità a fini retributivi, v. Cass. 9 agosto 1996, n. 7379 ; Cass. 6 luglio 1990, n. 7095 ).
Tutto ciò in linea con il costante assetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale richiede che, a giustificare l'eventuale diverso trattamento, stia l'"esistenza di elementi precisi e concreti, che... possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse" (tra le molte, così Corte di Giustizia 18 ottobre 2012, Valenza, punto 51): elementi differenziali che, come si è detto, mancano nella fattispecie su cui si è qui chiamati a decidere. 11. Il ricorso va dunque rigettato e le spese del grado restano regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.