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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla Ciofani
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 782/2023 in grado di appello avverso la sentenza n. 121/2023 del Tribunale di Lanciano pubblicata il 6 aprile 2023, pronunciata nella causa iscritta al n. 662/2021
R.G.A.C., promossa
DA
con sede legale in Rho (MI), Largo Metropolitana, Parte_1
5, (di seguito, per brevità, " ), in persona dei procuratori Pt_1
speciali avv.ti Amelia De Luca e Alessandra Dodde, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo Studio dell'avv. Paolo Petrosillo, dal quale è rappresentata e difesa.
APPELLANTE
CONTRO
nato ad [...] il [...] e Controparte_1
residente a Pietraferrazzana (CH) in Vico Vittorio Veneto n. 6 nella qualità di socio della D2D Service s.n.c. cancellata dal registro delle imprese, e domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Beniamino
Calienno in Vasto (CH) alla via Antonio Bosco 8.
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.
I.1. Si riporta per comodità ed omogeneità descrittiva la sintesi del giudizio di primo grado che si rinviene nella sentenza impugnata:
“Con decreto n.196/2021 del 20.05.2021, n. 497/2021 R.G. notificato il 10.06.2021 Il Tribunale di Lanciano, su richiesta della
[...]
ha ingiunto a , e Parte_2 Controparte_1 CP_2
quali soci della D2D SERVICE S.N.C. cancellata dal registro
[...] delle imprese, di pagare la somma di € 22.284,80, oltre interessi e spese della procedura liquidate in € 540,00 per onorari, € 145,50 per esborsi, oltre accessori come per legge;
La richiesta di pagamento ha tratto le basi dal rapporto di agenzia derivante dal contratto concluso il 01/06/2013 tra (in Pt_1
contratto H3G) , EG De RE e D2D SERVICE S.N.C il
[...]
ha ceduto a D2D SERVICE S.N.C. il contratto di agenzia CP_1
monomandatario sottoscritto dal medesimo (il 28/11/2008) avente ad oggetto la promozione e commercializzazione di prodotti e servizi
H3G; la ricorrente in monitorio ha dedotto che il contratto che era stato dalla stessa risolto in data 11/09/2014 avvalendosi della clausola risolutiva espressa, con la conseguenza che da quel momento l'agente non aveva maturato ulteriori provvigioni;
la richiesta azionata in monitorio ha quindi contemplato la richiesta di restituzione di provvigioni che non erano maturate al momento del versamento e che non erano maturate alla data di risoluzione del contratto, previa compensazione parziale con le provvigioni effettivamente maturate a tale data.
Il Sig. ha presentato opposizione sostenendo Controparte_1
l'illegittimità della pretesa, in quanto contrastante con il disposto dell'art. 1748 co 1 e co 6 CC, richiamando nello specifico la nullità delle clausole contrattuali che prevedono il diniego del diritto dell'agente a mantenere i compensi o rati di compenso successivi alla cessazione del contratto.
Dopo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, le parti non hanno depositato richieste istruttorie nei termini all'uopo richiesti, quindi il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni allo stato degli atti all'udienza del 05/12/2022, tenuta mediante trattazione scritta, al cui esito è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.”.
I.2. Il Tribunale di Lanciano, nella sentenza impugnata, ha delimitato il thema decidendum prendendo atto che nessuna delle parti ha formulato considerazioni di merito in ordine alle reciproche obbligazioni, a quanto avesse versato e a quanto avesse Pt_1 domandato in ripetizione, ponendo l'opponente con il CP_1
proprio atto di citazione solo una questione di diritto relativa alla nullità delle clausole di cui agli articoli 3.8 e 4.8 dell'allegato E del contratto di agenzia, clausole reputate nulle per violazione dell'articolo 1768, comma 6, c.c.
I.3. Mentre, sul fronte opposto, la sosteneva che tali Pt_1
clausole fossero da ritenere valide e che esse configurassero, semmai, una condizione risolutiva dell'insorgenza del diritto dell'agente alle provvigioni ossia un evento che faceva venir meno il diritto dell'agente a trattenere le provvigioni anticipate obbligandolo anzi a restituirle a preponente Non era oggetto di contesa Pt_1
l'intervenuto perfezionamento e la regolare esecuzione da parte del terzo contraente dei contratti conclusi in favore della preponente grazie all'intermediazione della società D2D Snc.
I.4. In questa cornice decisionale, il Tribunale giungeva a ritenere nulle le clausole contestate dall'opponente in quanto derogative in peius per l'agente della disciplina dell'articolo 1768 c.c. e quindi accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo.
I.5. Ne scaturiva il seguente dispositivo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizone e revoca il decreto ingiuntivo del tribunale di Lanciano n 497/2021 rg - 196/2021 di emesso il 20/05/2021, provvisoriamente esecutivo incorso di causa
2. Condanna a rimborsare a Parte_1 CP_1
le spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi, €
[...]
4.696,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed
IVA.se dovuta
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva.” I.6. A proporre appello è dunque che così conclude: Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 121/2023 (R.G. n. 662/2021) pubblicata in data 6 aprile
2023 dal Tribunale di Lanciano In via principale e nel merito: dichiarare la nullità e/o in ogni caso riformare la sentenza impugnata per tutti i motivi esposti nel presente atto di appello e, per l'effetto, previa declaratoria della validità degli artt.
3.8 e 4.8 dell'Allegato E al Contratto di Agenzia sottoscritto dalle parti, rigettare tutte le relative domande di nullità e/o non debenza;
In ogni caso: con vittoria di onorari, spese, anche spese generali ex art. 15 l.p. dei due gradi di giudizio.”
I.7. Si costituisce il la cui difesa conclude come CP_1 segue: “dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado n. 121/2023 (R.G. n.
662/2021) pubblicata in data 6 aprile 2023 a mezzo della quale il
Tribunale di Lanciano, in persona del Giudice On. Avv. Cesare
D'Annunzio definiva il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
196/2021 (R.G. n. 497/2021) emesso dal Tribunale di Lanciano, presentato dalla per tutti i motivi come sopra esposti Parte_3
e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
Sempre in via preliminare:
- confermare l'esecutorietà della sentenza di primo grado, n.
121/2023 (R.G. n. 662/2021) pubblicata in data 6 aprile 2023 a mezzo della quale il Tribunale di Lanciano, in persona del Giudice On. Avv.
Cesare D'Annunzio definiva il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 196/2021 (R.G. n. 497/2021) emesso dal Tribunale di
Lanciano;
Nel merito:
- respingere l'appello proposto dalla avverso la Parte_3
sentenza di primo grado, n. 121/2023 (R.G. n. 662/2021) pubblicata in data 6 aprile 2023 a mezzo della quale il Tribunale di Lanciano, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio definiva il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 196/2021 (R.G. n. 497/2021) emesso dal Tribunale di Lanciano, in quanto illegittimo, generico, non provato, pretestuoso nonché infondato in fatto ed in diritto, e, per
l'effetto, confermare l'appellata sentenza. Con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
II. Motivazioni della decisione.
II.1. Eccezione di inammissibilità dell'appello.
II.2. Sicuramente infondata è l'eccezione di violazione dell'obbligo di specificità dei motivi di impugnazione di cui all'articolo 342 c.p.c. che on richiede un preciso schema di appello con la riproduzione di interi brani della sentenza e la formulazione vera e propria di una decisione alternativa ma solo la puntuale contestazione dei motivi posti a fondamento della decisione di primo grado da cui discenda un effetto di caducazione (totale o anche solo parziale) delle statuizioni della sentenza gravata. Questa, nel caso concreto, si regge sull'interpretazione della norma di cui all'articolo 1748 c.c. posta a confronto con gli articoli 3.8 e 4.8 dell'allegato E del contratto di agenzia intervenuto tra le odierne parti processuali. Su questo le parti contendono in secondo grado sviluppando integralmente il contraddittorio che è sufficientemente definito.
II.3. Unico motivo di impugnazione.
II.4. Come anticipato la sola ed essenziale ragione di gravame riposa sulla diversa interpretazione dell'articolo 1748 c.c. in rapporto alle clausole 3.8 e 4.8 dell'allegato E del contratto di agenzia il cui tenore è il seguente: “Resta inteso che in caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo del Contratto, l'Agente, non avrà diritto di maturare i compensi/ratei di compensi successivi alla cessazione del
Contratto”.
II.5. Preliminarmente, deve chiarirsi l'intera disciplina del compenso dell'agente come regolata in contratto. Essa è appresso riportata: “
1.4.1. I compensi di cui ai punti 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 saranno contabilizzati con cadenza mensile. Il Conteggio dei suddetti compensi maturati nel mese di competenza, sarà inviata all'Agente da
H3G entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. (lo stesso viene riportato all'art. 4.1).
3.2.1. I compensi riconosciuti all'Agente, di cui ai punti 11 e 1.2, 2.1 lett. b), 2.2, 2.3, eventualmente erogati da H3H a titolo provvisorio, ossia anche per gli abbonamenti ai Servizi H3G Postpagati e/o Servizi H3G Prepagati, che non si configurano ancora come Contratti Conclusi/Cliente Attivo, saranno successivamente stornati all'Agente ove non si siano verificate tutte le condizioni di cui al Contratto Concluso/Cliente Attivo. (lo stesso viene riportato all'art. 4.2).
3.3. I compensi di cui ai punti 1,2 saranno in ogni caso stornati all'Agente qualora non vengano dallo stesso rispettate in modo puntuale tutte le procedure ed i controlli di attivazione contenuti nel Manuale Procedure Flagship Light. (lo stesso si legge all'art. 4.3).
3.4 H3G pagherà, in base a quanto previsto dall'art.
6.3 del contratto, le fatture emesse dall'Agente sulla base dei conteggi previsti al precedente punto 3.1., entro 30 giorni data fattura fine mese, fatto salvo il diritto di H3g di effettuare eventuali compensazioni come previsto dall'art.
6.5 del Contratto. Nei casi previsti ai precedenti punti 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, l'Agente dovrà emettere entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di storno inviata da H3g, corrispondente nota di credito nei confronti di H3g stessa per i compensi pagati e non dovuti, in quanto sospensivamente condizionati. (lo stesso si legge all'art. 4.4).
3.5. Lo storno dei compensi di cui ai punti 1.1 e 2.1 lett. b) sarà effettuato pro rata in relazione al momento temporale (mese di riferimento rispetto all'ultimo mese di vincolo previsto dal Contratto di abbonamento del
Cliente) in cui avverrà la disattivazione del Usim, ad opera di H3G, per fatto o colpa imputabile al Cliente, e/o recesso e/o risoluzione del
Cliente/H3H. (lo stesso si legge all'art. 4.5).
3.6 in particolare, il calcolo di cui al punto 3.5 verrà effettuato mediante storno, calcolato in misura pari al numero di mesi che mancano alla scadenza del vincolo contrattuale/Contratto Concluso/Cliente Attivo. (lo stesso si legge all'art. 4.6).
3.7 Di conseguenza, i compensi riconosciuti all'Agente di cui sopra si intendono sottoposti alla condizione sospensiva di Contratto Concluso Consumer/Cliente Attivo, ed ove eventualmente erogati, si intendono a titolo di anticipo su un diritto che si intenderà perfezionato, in relazione ai singoli ratei mensili
(ratei di compenso), a seguito del verificarsi, mese per mese di ognuna delle singole condizioni indicate nel presente Allegato. (lo stesso si legge all'art. 4.7).
3.8 Resta inteso che in caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo del Contratto, l'Agente, non avrà diritto di maturare i compensi/ratei di compensi successivi alla cessazione del Contratto” (lo stesso si legge all'art. 4.8). II.6. Il meccanismo che emerge dalla lettura combinata delle clausole citate è compendiabile come segue: poiché l'agente conclude o consente al preponente di concludere contratti di abbonamento periodici a servizi, le provvigioni dell'agente maturano mensilmente fino all'interruzione del contratto tra e il cliente e per un Pt_1
massimo di 30 mesi. Le provvigioni possono anche essere versate anticipatamente da all'agente salvo che, in difetto di Pt_1
conclusione del contratto con il terzo, questi dovrà restituirle così come dovrà restituirle quando, come previsto dagli articoli 3.8 e 4.8, sia anticipatamente cessata l'efficacia del contratto di agenzia, come accaduto in questo caso a seguito della risoluzione comunicata da al in data 11 settembre 2014. Pt_1 CP_1
II.7. In breve, l'appellante sostiene di aver anticipato provvigioni di futura maturazione che, tuttavia, maturate non sono in forza dell'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia. Origina da qui l'indebito di cui chiedeva e chiede la ripetizione.
II.8. In contraddizione con gli assunti del Tribunale di Lanciano,
l'appellante adduce che: a) l'articolo 1748, comma 2, c.c. consente il patto contrario al pagamento delle provvigioni quando il preponente concluda affari con terzi già acquisiti tramite l'agente; b) il credito alle provvigioni corrisposte non era maturato alla data della cessazione del contratto;
c) la cessazione del contratto di agenzia ha fatto venir meno qualsiasi diritto al compenso dell'agente per il periodo successivo alla cessazione medesima.
II.9. Nelle parole dell'appellante: “Pertanto, seguendo la logica contrattuale, alla cessazione del rapporto venivano meno gli obblighi reciproci che trovavano fonte nel contratto stesso: da un Pt_1
lato, non era più tenuta a corrispondere le provvigioni che sarebbero maturate successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia e
l'agente, dall'altro lato, era tenuto a restituire le somme percepite in anticipo, ma non ancora maturate, in quanto relative al periodo di esecuzione del contratto di telefonia da parte del terzo successivo all'interruzione del rapporto di agenzia”.
II.10. L'appellante si riporta poi alla giurisprudenza (Cass. lav. N.
84/2003) che riconosce la legittimità delle clausole “tutto subito” ossia di quelle clausole che consentano all'agente di incassare tutta la provvigione per aver agevolato la conclusione di un contratto poliennale o comunque di durata, salvo la restituzione della parte di provvigione riferibile al periodo successivo all'estinzione del contratto di agenzia.
II.11. Di ciò pare consapevole, in verità, lo stesso Tribunale che afferma: “Nel caso di specie risulta che le parti abbiano pattuito la liquidazione periodica delle provvigioni maturate sui contratti conclusi;
in tale ottica va rammentato che è stata ritenuta (cass.
03/1984) legittima la clausola c.d. “tutto subito” che concede all'agente di scegliere tra la percezione immediata della provvigione, rapportata a tutta la durata del contratto anziché quella periodica.
La scelta della liquidazione periodica quindi, riserva al corso di svolgimento del rapporto contrattuale il progressivo maturarsi e conseguente liquidazione delle provvigioni in favore dell'agente, ma comporta effetti sostanziali per il caso in cui il contratto si sciolga, per l'evidente conseguenza, a discapito dell'agente, sull'ammontare delle provvigioni percepite laddove pur dopo la cessazione del rapporto di agenzia il contratto tra preponente e terzo continui nella regolare esecuzione, ed a vantaggio del preponente che in relazione a quel contratto non verserebbe più le provvigioni il cui computo aveva verosimilmente contemplato nelle valutazioni economiche sottese a determinare le condizioni sia del rapporto d'agenzia che del contratto con il terzo.”
II.12. In questo punto le posizioni della sentenza e dell'appellante divergono.
II.13. Orbene, se è vero che le clausole “tutto subito” sono valide e se da queste discende che in caso di cessazione anticipata del contratto di agenzia, l'agente è tenuto a restituire l'eccedenza, non vi è differenza alcuna con il caso in cui l'agente percepisca periodicamente parte della provvigione solo per il lasso di tempo che termina al momento della cessazione del contratto di agenzia. In entrambi i casi, la provvigione maturerebbe solo per il periodo temporale antecedente alla cessazione del contratto di agenzia.
II.14. Tuttavia, la scelta della liquidazione periodica o di quella totale e immediata attiene alle modalità di pagamento di provvigioni che sono da intendersi comunque come maturate e che divengono esigibili man mano che il contratto con il terzo viene eseguito mese per mese.
II.15. Il compenso dell'agente è in funzione quindi della combinazione dell'acquisizione del cliente/terzo e della durata del rapporto tra cliente/terzo e preponente.
II.16. Secondo l'appellante, la cessazione del contratto di agenzia è una condizione risolutiva che fa venir meno il compenso dell'agente
(pagine 14 dell'atto di appello: “Al di là, dunque, di mere asserzioni di parte prive di fondamento, ciò che è di solare evidenza è che le parti hanno contrattualmente previsto il venir meno del diritto dell'agente a trattenere eventuali anticipazioni provvisionali percepite nel corso del rapporto e ciò alla cessazione degli effetti del contratto”) giustificando in tal modo la richiesta di restituzione. Si tratterebbe, insomma, di determinare solo l'entità dei compensi spettanti all'agente senza impingere nel divieto del sesto comma dell'art. 1748 c.c.
II.17. In contrario deve osservarsi, però, che l'art. 1748 comma sesto c.c. prevede come “l'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente”.
II.18. La clausola n.
3.5 del contratto di agenzia che recita: “
3.5. Lo storno dei compensi di cui ai punti 1.1 e 2.1 lett. b) sarà effettuato pro rata in relazione al momento temporale (mese di riferimento rispetto all'ultimo mese di vincolo previsto dal Contratto di abbonamento del
Cliente) in cui avverrà la disattivazione del Usim, ad opera di H3G, per fatto o colpa imputabile al Cliente, e/o recesso e/o risoluzione del
Cliente/H3H…”, prevede che la provvigione segue la durata del contratto tra e il cliente fino alla disattivazione (qualunque Pt_3
ne sia la causa).
II.19. Pertanto, la clausola n.3.8 (o 4.8) (“Resta inteso che in caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo del Contratto, l'Agente, non avrà diritto di maturare i compensi/ratei di compensi successivi alla cessazione del Contratto”.), opera cancellando la provvigione dell'agente anche per la parte legata alla persistenza dell'abbonamento che non sia stato disattivato, in esplicita contraddizione con il riconoscimento di quella stessa provvigione. In breve, la cessazione del rapporto ha, indipendentemente dalla causa della medesima, un effetto penalizzante per l'agente che perde le commissioni per il periodo successivo allo scioglimento del rpaporto con il preponente e nonostante il preponente continui a lucrare sui contratti conclusi dall'agente. Ne deriva che la menzionata clausola non può che essere apprezzata come una pattuizione sfavorevole all'agente, rispetto a quanto stabilito dal sesto comma dell'art. 1748
c.c., e quindi nulla.
II.20. Continua l'appellante affermando: “E si ribadisce che – questa essendo la cornice contrattuale – a nulla rileverebbe lo stato (attivo o disattivo) della linea telefonica del cliente finale, dal momento che, indipendentemente dalla disattivazione o meno delle utenze finali, la cessazione del rapporto con l'agente si configura come una condizione risolutiva, al cui verificarsi sorge l'obbligo di restituzione delle somme anticipatamente ricevute dall'agente.” (atto di citazione in appello, pagina 12).
II.21. Da questo si deduce che, ad avviso dell'appellante, il diritto alla provvigione della società agente era maturato ma è poi venuto meno per effetto della cessazione del contratto di agenzia che opera come condizione risolutiva. In tal modo viene descritto proprio il risultato che l'articolo 1748, comma 6, c.c. ha inteso vietare.
Prevedere una condizione risolutiva non è soluzione idonea ad evitare l'applicazione del divieto menzionato.
II.22. Diverso sarebbe il caso in cui fossero state anticipate delle provvigioni poi non più esigibili a causa della cessazione sopravvenuta del contratto tra preponente e cliente terzo. In questo caso, la provvigione non è dovuta a prescindere dall'intervenuta cessazione del contratto di agenzia.
II.23. Non risulta - in senso contrario - pertinente il precedente giurisprudenziale della Suprema Corte (pronuncia n. 84 del 2003), richiamato dall'appellante. I motivi di inconferenza del precedente citato emergono dalla lettura di un caso simile deciso dalla Corte
d'appello di LA (Corte appello LA sez. II, 19/10/2022,
n.3275): “In quell'occasione [quella del caso deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 84/2003] la Corte di cassazione ha esaminato la validità di una clausola con la quale veniva riconosciuto all'agente, in anticipo, il compenso provvigionale per l'attività di incasso dei premi, che sarebbero maturati anno per anno con la riscossione da parte dell'agente dei premi versati dai clienti, e si stabiliva che in caso di cessazione del contratto, le provvigioni anticipate sui premi pagati dopo la cessazione del rapporto di agenzia, dovessero essere restituite dall'agente.
In quel caso era pacifico che era stato erogato dalla preponente un compenso provvigionale, in unica soluzione anticipata, per tutte le successive attività di incasso da parte dell'agente, mentre, nella fattispecie in esame, la maturazione della provvigione non è ancorata
a future specifiche attività da compiersi da parte dell'agente.”
II.24. Da quanto sopra illustrato discende in conclusione che l'appello è infondato.
III. Regime delle spese.
III.1. Per effetto del rigetto dell'appello di come Parte_1
rappresentata, questa è tenuta al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado in favore di (nella qualità di socio Controparte_1
della D2D Service s.n.c. cancellata dal registro delle imprese) pari a euro
3.966,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% (tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria).
IV. Contributo unificato.
IV.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 per il pagamento da parte di in persona dei Parte_1
procuratori speciali, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello.
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n.
782/2023 in secondo grado sull'appello proposto da in Parte_1
persona dei procuratori speciali contro avverso la Controparte_1
sentenza n. 121/2023 del Tribunale di Lanciano pubblicata il 6 aprile 2023, pronunciata nella causa iscritta al n. 662/2021 R.G.A.C., così provvede: A. Rigetta l'appello.
B. Condanna in persona dei procuratori speciali al Parte_1
pagamento delle spese di giudizio di secondo grado in favore di
[...]
, pari a euro 3.966,00 oltre iva, cpa e spese generali al Controparte_1
15%.
C. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento da parte di in persona dei procuratori speciali, Parte_1
di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 21 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi