Art. 6.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979, valutato in lire 3.000 milioni, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 1.200 milioni l'apposito accantonamento e per lire 1.800 milioni parte dell'accantonamento predisposto per "Censimenti ISTAT generali".
All'onere valutato in lire 1.800 milioni, relativo all'anno 1980, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 26 luglio 1988, n. 875 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1988, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1980, n. 19 , ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio") nella parte in cui non contempla tra i destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni o assegni privilegiati nella misura e per le infermita' previste dall'art. 1 di detta legge".
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979, valutato in lire 3.000 milioni, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 1.200 milioni l'apposito accantonamento e per lire 1.800 milioni parte dell'accantonamento predisposto per "Censimenti ISTAT generali".
All'onere valutato in lire 1.800 milioni, relativo all'anno 1980, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 26 luglio 1988, n. 875 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1988, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1980, n. 19 , ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio") nella parte in cui non contempla tra i destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni o assegni privilegiati nella misura e per le infermita' previste dall'art. 1 di detta legge".