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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/09/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1166/2022 R.G.L., promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso Parte_1 dagli avvocati Maria Antonietta Canu e Delia Cernigliaro.
- Appellante - C O N T R O
rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Messina. CP_1
-Appellata -
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza dell'11.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04.02.2022 impugnava il provvedimento del CP_1 CP_2
6.8.2021 di riliquidazione dell'assegno sociale e di determinazione di un indebito pari ad
€1.436,86 alla data del 31.08.2021. Il Tribunale di Trapani G.L., con sentenza n.214/2022, pubblicata il 5.5.2022, in accoglimento del ricorso, dichiarava “il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno sociale dalla domanda amministrativa” e la non debenza del “credito di cui al provvedimento di indebito”. Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello l' , con ricorso depositato il CP_2
4.11.2022, lamentando la correttezza dell'impugnato provvedimento amministrativo perché fondato su “una compiuta disamina dell'indebito per cui è causa”, in quanto scaturito “da una rideterminazione del quantum dell'assegno sociale in ragione del computo dei redditi ex ante percepiti anche a titolo di assegno di mantenimento fino al 2017” e per l'anno 2022 per effetto dell'importo (€4.400,00) percepito dalla compravendita di un immobile nel 2021. All'udienza del 20.03.2025 questa Corte, considerato che l , il 7.3.2025, aveva depositato CP_2 esclusivamente alcuni file in formato pdf (ricorso in appello, decreto presidenziale di fissazione dell'udienza e procura alle liti) inviati in pari data all'indirizzo di posta elettronica certificata ha onerato l'Istituto Email_1 appellante di depositare telematicamente il ricorso notificato in file formato eml. Il 7.6.2025 l ha depositato telematicamente copia, in formato eml., della notifica del CP_2 ricorso in appello effettuata in pari data all'indirizzo di posta certificata
Email_2
Con memoria del 24.06.2025 si è costituita in giudizio eccependo in via CP_1 preliminare la “improcedibilità dell'appello per assenza della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione”, stante l'invalidità della notifica del 7.3.2025 in quanto effettuata ad un indirizzo pec inesistente perché non estratto dal registro REGINDE e non riconducibile al Email_1 difensore di primo grado della (identificato, piuttosto, dall'indirizzo di posta elettronica CP_1 certificata di effettiva ricezione della notifica Email_3 del 7.6.2025). Riprendendo un recente pronunciamento della Suprema Corte (Cass. n.10677/2024) ha evidenziato l'appellata che nella vicenda per cui è causa “manca qualunque riferimento tra l'indirizzo utilizzato dall'appellante e il sottoscritto procuratore, per cui si è in presenza di una inesistenza giuridica della notifica”, per essere stato posta in essere ”un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione”. Inesistenza della notifica che, prosegue l'appellata, preclude al giudice di assegnare all'appellante un termine per procedere alla rinnovazione “di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente”; rimessioni in termini, comunque, mai richiesta dall e non Pt_1 autorizzabile in assenza della prova “che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà”. Ha dedotto infine la , in via subordinata, l'inammissibilità dell'appello per mancanza CP_1 dei requisiti di forma e contenuto ex art.434 c.p.c. e l'infondatezza del gravame per essersi il decidente adeguatamente conformato ad una consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di compatibilità tra il riconoscimento dell'assegno e la rinuncia del beneficiario all'assegno di mantenimento in sede di divorzio. All'udienza del 3.7.2025 questa Corte ha onerato l'Istituto appellante di depositare nel proprio fascicolo telematico “la ricevuta della prima notifica del ricorso in appello”. Il 12.07.2025 l' ha depositato la medesima documentazione allegata il 7.3.2025 (files CP_2 formato pdf, contenenti il ricorso in appello, il decreto di fissazione dell'udienza e la procura alle liti, inviati all'indirizzo di postale elettronica certificata e il 7.6.2025 (i documenti inviati in Email_1 formato .xml all'indirizzo PEC , oltre Email_1 alla dichiarazione di accettazione generata dal sistema della notifica del 7.03.2025, deducendo, con note di pari data, che, giusta sentenza della Suprema Corte n.15345/2023, “in caso di invio della notificazione con modalità telematiche da una casella PEC ad una casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, la notifica, in presenza di ricevuta di accettazione” è
“nulla e non inesistente, non potendosi presumere - salvo prova contraria - la totale assenza di un inoltro telematico di dati preso il destinatario”. All'udienza dell'11.9.2025, all'esito di discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente. Tanto premesso l'appello deve essere dichiarato improcedibile. Dispone in materia l'art. 435 c.p.c. che:
- “Il Presidente della corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso
[introduttivo del giudizio di appello in materia di lavoro] nomina il giudice relatore e fissa …. l'udienza di discussione dinanzi al collegio” (comma primo);
- “L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato” (comma secondo);
- “Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni” (comma terzo). La scelta del legislatore, come emerge da una complessiva lettura del Titolo IV del Libro II del codice di rito, è evidentemente orientata nel senso di favorire un processo del lavoro rapido e potenzialmente impermeabile a tecniche dilatorie adottate dai contendenti. Esigenza abdicabile solo di fronte a decelerazioni procedimentali estranee alla sfera di diretta responsabilità di una delle parti in causa. Si pensi all'ipotesi di un vizio nella notifica del ricorso sanabile ex art. 291 c.p.c. (analogicamente applicabile anche al rito del lavoro) su richiesta del giudice, il quale autorizza il ricorrente a procedere ad una nuova notifica. Ovvero al caso in cui il ricorso, sebbene tempestivamente notificato a controparte, pervenga nella sfera di diretta conoscibilità di quest'ultima già decorso il termine di venticinque giorni prima dell'udienza di discussione ex art.435, comma 3° c.p.c., eventualità nella quale può essere autorizzata, riscontrata la mancata costituzione in giudizio del resistente, una nuova notifica del ricorso. La questione è stata affrontata in termini dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con un'ordinanza (la n.20721 del 03 ottobre 2007), pienamente condivisa da questo collegio, della quale preme riportare alcuni interessanti passaggi motivazionali:
- “.….la legge costituzionale 23 novembre 1999 n.2, … ha costituzionalizzato il principio della ragionevole durata del processo, già implicito in numerose disposizioni del codice processuale (artt. 40 , 156 …) ed alla base della riforma del processo del lavoro del 1973;
- alla luce di tale principio costituzionale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno proceduto alla revisione dei precedenti orientamenti della Corte di legittimità in materia processuale, specie nel rito del lavoro …le Sezioni Unite (sent. 28 febbraio 2007 n.4636) hanno ritenuto che la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo imponga all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo valore sistematico e per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale;
- l'impugnazione (e l'opposizione a decreto ingiuntivo) nel processo del lavoro non si esaurisce con il deposito del ricorso, ma il ricorrente è tenuto a due adempimenti, l'editio actionis e la vocatio in ius;
i due atti sono distinti, ma costituiscono, insieme con il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza, elementi essenziali della complessa fattispecie impugnatoria introduttiva del processo di appello (o di opposizione), la quale deve essere esaurita nei termini perentori indefettibili propri per qualsiasi tipo di impugnazione;
- tale quadro ricostruttivo è reso necessario dalla esigenza di applicare al processo del lavoro, che inizia con ricorso, i termini per l'impugnazione, rimasti invariati, previsti dal codice di rito per i giudizi che iniziano con l'atto di citazione, nel quale la editio actionis e la vocatio in ius coincidono nel medesimo atto;
- … la fedeltà al tenore testuale dell'art.291 c.p.c. consente le rinnovazioni delle notifiche eseguite ma affette da nullità, e non delle notifiche inesistenti perché mai tentate (Cass. 29 luglio 1993 n.8419, 12 novembre 1993 n.11170, 1 febbraio 1994 n.989). Tale orientamento si riallaccia ad un insegnamento delle Sezioni Unite (decisioni 1 marzo 1988 n.2166 e 12 gennaio 1993 n.271, ma anche Cass. Sez. Lav. 7 febbraio 1990 n.845 e 25 luglio n.7522) per il quale nel rito del lavoro l'omissione della notificazione del ricorso introduttivo e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione è vizio passibile di sanatoria mediante rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art.291 c.p.c., solamente con effetto ex nunc e cioè con salvezza dei diritti quesiti, sicché in fase di impugnazione dell'appello, il giudice qualora rilevi che l'invalidità ha causato l'inidoneità dell'atto di impugnazione ad impedire (per il decorso del termine di appello) il passaggio in giudicato della sentenza, deve definire il giudizio con una pronuncia di mero rito, senza disporre la rinnovazione dell'atto. Principio esteso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24 marzo 2001 n.4291) anche all'ipotesi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, attesa la identità di ratio e l'equivalenza strutturale (entrambi gli istituti sono caratterizzati dalla duplicità necessaria delle fasi della editio actionis e della vocatio in ius). L'esigenza di una rimeditazione dell'ordinamento processuale civile nell'ottica di una ragionevole durata del processo spinge, pertanto, ad escludere, superando un diverso orientamento giurisprudenziale (S.U, 9331 del 15 ottobre 1996; S.U. 6841 del 1996; Cass. 27 maggio 2000 n.7013; Cass, Sez. lav. 24 marzo 2001 n.4291), ogni interpretazione normativa che possa determinare esiti distorsivi e di rallentamento dell'iter dibattimentale, favorendo “un effetto obiettivamente dilatorio dei tempi del processo”. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.20604 del 30/07/2008 alla quale si è da ultima uniformata da Cassazione civile, sez. VI, 30/04/2011, n. 9597) hanno ribadito che:
“Nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare. - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata". Corollario di quanto ora detto è che il ricorso dell'appellante, anche se valido, perde la sua efficacia di fronte alla invalidità degli atti successivi che non sia possibile risanare sicché l'appello stesso va dichiarato improcedibile”. Alla luce della linearità del dato normativo e della giurisprudenza di legittimità, deve essere dichiarata l'improcedibilità del gravame proposto dall il quale - pur avendo CP_2 regolarmente ricevuto comunicazione del decreto presidenziale adottato ai sensi dell'art.435 1° comma c.p.c.- non ha fornito prova di avere tempestivamente notificato all'appellata il ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado. Invero l'Istituto previdenziale, come da documentazione inserita nel fascicolo telematico di parte il 7.6.2025 e poi il 12.07.2025, ha con certezza notificato per la prima volta a controparte il ricorso introduttivo del giudizio di appello unitamente al pedissequo decreto presidenziale ex art.435 c.p.c. proprio il 7.6.2025 e, dunque, in data successiva alla prima udienza discussione. Notifica tardiva alla quale l'istante ha provveduto in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte di questa Corte, la quale, piuttosto, all'udienza del 20.03.2025, aveva onerato l'appellante di depositare il ricorso (evidentemente) già notificato all'Istituto previdenziale. Omissione documentale, non altrimenti sanabile attraverso una rinnovazione della notifica, chiesta con nota del 7.03.2025, per l'impossibilità di procedere a nuova notifica di un atto in precedenza mai notificato, circostanza indirettamente sanzionata dall'art.291 c.p.c. e dalla nuova lettura giurisprudenziale delle disposizioni del codice di rito. Infatti la notifica assertivamente effettuata dall' il 7.03.2025 deve ritenersi inesistente in CP_2 assenza della prova circa la ricezione da parte del procuratore costituito in primo grado quale difensore di (l'avvocata Giovanna Messina) degli atti (ricorso in appello, procura CP_1 alle liti, decreto di fissazione dell'udienza del 20.03.2025, attestazione di conformità delle copie informatiche dei medesimi documenti alle copie in formato digitale estratte dal fascicolo informatico a cura dell'avv. Maria Antonietta Canu), inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_4
Indirizzo quest'ultimo - la cui esistenza nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) è rimasta indimostrata pur a fronte della specifica contestazione sul punto da parte della difesa della - ictu oculi non corrispondente a quello indicato dall'avvocato CP_1
Giovanna Messina nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, (“dichiara di volere ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo Pec: Email_5 Email_6
), mai modificato nel corso dello stesso, presso il quale è stato (tardivamente) Email_7 notificato il 7.06.2025 il ricorso in appello. L'appellante, su sollecitazione di questa Corte, si è limitato a produrre, per la prima volta il 12.07.2025, ricevuta di accettazione dal sistema (datata 7.03.2025) elaborata da Legalmail (servizio di Posta Elettronica Certificata offerto da InfoCert) del messaggio
[denominato "notifica ricorso in appello ( )"] proveniente da CP_1 E " e indirizzato a Email_8
omettendo però di documentare Email_1 l'effettiva consegna dello stesso presso tale indirizzo o le ragioni della mancata ricezione da parte del destinatario. Occorre in proposito ricordare, come sottolineato da Cass. n.29670/2024, “che l'art.3 bis comma 3 della legge n.53/1994, introdotto dalla legge n.228/2012, prevede che la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma l, del d.P.R. n. 68/2005, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, dello stesso d.P.R.: dunque, la notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, mentre la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna”. Orbene, nella fattispecie per cui è oggi causa, la difesa dell'appellante - dopo aver proceduto alla notifica del ricorso di secondo grado a mezzo di posta elettronica certificata - ha provveduto al deposito della sola ricevuta di accettazione generata dal sistema della notifica tramite p.e.c., omettendo invece di documentare, sebbene sollecitata da questa Corte, neppure in vista dell'odierna udienza, stando agli atti oggi legittimamente disponibili, la ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c.. Tale circostanza impedisce di ritenere correttamente concluso il procedimento notificatorio e, quindi, risultando provata soltanto la tempestività dell'avvio di quello e non pure dimostrato il suo perfezionamento, deve essere riscontrata l'inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 cod. proc civ., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità (cfr., al riguardo, tra le tante, Cass. Sez. U. n. 20604/2008, nonché Cass. n.2722/05, n. 4900/04, n. 8287/2002 e n. 3303/1994). In senso analogo si è recentemente espressa la Suprema Corte (Cass. ord. n.7041/2025) osservando che “In tema di notifica del ricorso per cassazione con modalità telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notifica è necessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato ".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di tali ricevute - che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. - determina l'inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendone inesistente la notificazione, in quanto il ricorrente aveva prodotto copia del messaggio P.E.C. originale, completo di testo ed eventuali allegati, ma non la ricevuta di avvenuta consegna e di accettazione, sicché il processo notificatorio non poteva considerarsi compiuto neppure per il notificante). Al rilievo che precede, di per sé dirimente, si aggiunge che l' sul quale gravava il relativo CP_2 onere a fronte della specifica contestazione sul punto dell'appellata, non ha mai provato che l'indirizzo PEC fosse presente nel Email_1
(ReGIndE) ovvero fosse, comunque, riferibile al difensore, costituito in primo grado, della
. CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore dell'Erario stante l'ammissione dell'appellata al patrocinio a spese dello Stato, seguono la soccombenza. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara improcedibile l'appello proposto dall' avverso la sentenza n.214/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale GL di Trapani il 5 maggio 2022. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in
€1.737,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Così deciso in Palermo l'11 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli
Il Presidente
Cinzia Alcamo
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1166/2022 R.G.L., promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso Parte_1 dagli avvocati Maria Antonietta Canu e Delia Cernigliaro.
- Appellante - C O N T R O
rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Messina. CP_1
-Appellata -
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza dell'11.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04.02.2022 impugnava il provvedimento del CP_1 CP_2
6.8.2021 di riliquidazione dell'assegno sociale e di determinazione di un indebito pari ad
€1.436,86 alla data del 31.08.2021. Il Tribunale di Trapani G.L., con sentenza n.214/2022, pubblicata il 5.5.2022, in accoglimento del ricorso, dichiarava “il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno sociale dalla domanda amministrativa” e la non debenza del “credito di cui al provvedimento di indebito”. Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello l' , con ricorso depositato il CP_2
4.11.2022, lamentando la correttezza dell'impugnato provvedimento amministrativo perché fondato su “una compiuta disamina dell'indebito per cui è causa”, in quanto scaturito “da una rideterminazione del quantum dell'assegno sociale in ragione del computo dei redditi ex ante percepiti anche a titolo di assegno di mantenimento fino al 2017” e per l'anno 2022 per effetto dell'importo (€4.400,00) percepito dalla compravendita di un immobile nel 2021. All'udienza del 20.03.2025 questa Corte, considerato che l , il 7.3.2025, aveva depositato CP_2 esclusivamente alcuni file in formato pdf (ricorso in appello, decreto presidenziale di fissazione dell'udienza e procura alle liti) inviati in pari data all'indirizzo di posta elettronica certificata ha onerato l'Istituto Email_1 appellante di depositare telematicamente il ricorso notificato in file formato eml. Il 7.6.2025 l ha depositato telematicamente copia, in formato eml., della notifica del CP_2 ricorso in appello effettuata in pari data all'indirizzo di posta certificata
Email_2
Con memoria del 24.06.2025 si è costituita in giudizio eccependo in via CP_1 preliminare la “improcedibilità dell'appello per assenza della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione”, stante l'invalidità della notifica del 7.3.2025 in quanto effettuata ad un indirizzo pec inesistente perché non estratto dal registro REGINDE e non riconducibile al Email_1 difensore di primo grado della (identificato, piuttosto, dall'indirizzo di posta elettronica CP_1 certificata di effettiva ricezione della notifica Email_3 del 7.6.2025). Riprendendo un recente pronunciamento della Suprema Corte (Cass. n.10677/2024) ha evidenziato l'appellata che nella vicenda per cui è causa “manca qualunque riferimento tra l'indirizzo utilizzato dall'appellante e il sottoscritto procuratore, per cui si è in presenza di una inesistenza giuridica della notifica”, per essere stato posta in essere ”un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione”. Inesistenza della notifica che, prosegue l'appellata, preclude al giudice di assegnare all'appellante un termine per procedere alla rinnovazione “di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente”; rimessioni in termini, comunque, mai richiesta dall e non Pt_1 autorizzabile in assenza della prova “che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà”. Ha dedotto infine la , in via subordinata, l'inammissibilità dell'appello per mancanza CP_1 dei requisiti di forma e contenuto ex art.434 c.p.c. e l'infondatezza del gravame per essersi il decidente adeguatamente conformato ad una consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di compatibilità tra il riconoscimento dell'assegno e la rinuncia del beneficiario all'assegno di mantenimento in sede di divorzio. All'udienza del 3.7.2025 questa Corte ha onerato l'Istituto appellante di depositare nel proprio fascicolo telematico “la ricevuta della prima notifica del ricorso in appello”. Il 12.07.2025 l' ha depositato la medesima documentazione allegata il 7.3.2025 (files CP_2 formato pdf, contenenti il ricorso in appello, il decreto di fissazione dell'udienza e la procura alle liti, inviati all'indirizzo di postale elettronica certificata e il 7.6.2025 (i documenti inviati in Email_1 formato .xml all'indirizzo PEC , oltre Email_1 alla dichiarazione di accettazione generata dal sistema della notifica del 7.03.2025, deducendo, con note di pari data, che, giusta sentenza della Suprema Corte n.15345/2023, “in caso di invio della notificazione con modalità telematiche da una casella PEC ad una casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, la notifica, in presenza di ricevuta di accettazione” è
“nulla e non inesistente, non potendosi presumere - salvo prova contraria - la totale assenza di un inoltro telematico di dati preso il destinatario”. All'udienza dell'11.9.2025, all'esito di discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente. Tanto premesso l'appello deve essere dichiarato improcedibile. Dispone in materia l'art. 435 c.p.c. che:
- “Il Presidente della corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso
[introduttivo del giudizio di appello in materia di lavoro] nomina il giudice relatore e fissa …. l'udienza di discussione dinanzi al collegio” (comma primo);
- “L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato” (comma secondo);
- “Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni” (comma terzo). La scelta del legislatore, come emerge da una complessiva lettura del Titolo IV del Libro II del codice di rito, è evidentemente orientata nel senso di favorire un processo del lavoro rapido e potenzialmente impermeabile a tecniche dilatorie adottate dai contendenti. Esigenza abdicabile solo di fronte a decelerazioni procedimentali estranee alla sfera di diretta responsabilità di una delle parti in causa. Si pensi all'ipotesi di un vizio nella notifica del ricorso sanabile ex art. 291 c.p.c. (analogicamente applicabile anche al rito del lavoro) su richiesta del giudice, il quale autorizza il ricorrente a procedere ad una nuova notifica. Ovvero al caso in cui il ricorso, sebbene tempestivamente notificato a controparte, pervenga nella sfera di diretta conoscibilità di quest'ultima già decorso il termine di venticinque giorni prima dell'udienza di discussione ex art.435, comma 3° c.p.c., eventualità nella quale può essere autorizzata, riscontrata la mancata costituzione in giudizio del resistente, una nuova notifica del ricorso. La questione è stata affrontata in termini dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con un'ordinanza (la n.20721 del 03 ottobre 2007), pienamente condivisa da questo collegio, della quale preme riportare alcuni interessanti passaggi motivazionali:
- “.….la legge costituzionale 23 novembre 1999 n.2, … ha costituzionalizzato il principio della ragionevole durata del processo, già implicito in numerose disposizioni del codice processuale (artt. 40 , 156 …) ed alla base della riforma del processo del lavoro del 1973;
- alla luce di tale principio costituzionale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno proceduto alla revisione dei precedenti orientamenti della Corte di legittimità in materia processuale, specie nel rito del lavoro …le Sezioni Unite (sent. 28 febbraio 2007 n.4636) hanno ritenuto che la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo imponga all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo valore sistematico e per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale;
- l'impugnazione (e l'opposizione a decreto ingiuntivo) nel processo del lavoro non si esaurisce con il deposito del ricorso, ma il ricorrente è tenuto a due adempimenti, l'editio actionis e la vocatio in ius;
i due atti sono distinti, ma costituiscono, insieme con il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza, elementi essenziali della complessa fattispecie impugnatoria introduttiva del processo di appello (o di opposizione), la quale deve essere esaurita nei termini perentori indefettibili propri per qualsiasi tipo di impugnazione;
- tale quadro ricostruttivo è reso necessario dalla esigenza di applicare al processo del lavoro, che inizia con ricorso, i termini per l'impugnazione, rimasti invariati, previsti dal codice di rito per i giudizi che iniziano con l'atto di citazione, nel quale la editio actionis e la vocatio in ius coincidono nel medesimo atto;
- … la fedeltà al tenore testuale dell'art.291 c.p.c. consente le rinnovazioni delle notifiche eseguite ma affette da nullità, e non delle notifiche inesistenti perché mai tentate (Cass. 29 luglio 1993 n.8419, 12 novembre 1993 n.11170, 1 febbraio 1994 n.989). Tale orientamento si riallaccia ad un insegnamento delle Sezioni Unite (decisioni 1 marzo 1988 n.2166 e 12 gennaio 1993 n.271, ma anche Cass. Sez. Lav. 7 febbraio 1990 n.845 e 25 luglio n.7522) per il quale nel rito del lavoro l'omissione della notificazione del ricorso introduttivo e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione è vizio passibile di sanatoria mediante rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art.291 c.p.c., solamente con effetto ex nunc e cioè con salvezza dei diritti quesiti, sicché in fase di impugnazione dell'appello, il giudice qualora rilevi che l'invalidità ha causato l'inidoneità dell'atto di impugnazione ad impedire (per il decorso del termine di appello) il passaggio in giudicato della sentenza, deve definire il giudizio con una pronuncia di mero rito, senza disporre la rinnovazione dell'atto. Principio esteso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24 marzo 2001 n.4291) anche all'ipotesi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, attesa la identità di ratio e l'equivalenza strutturale (entrambi gli istituti sono caratterizzati dalla duplicità necessaria delle fasi della editio actionis e della vocatio in ius). L'esigenza di una rimeditazione dell'ordinamento processuale civile nell'ottica di una ragionevole durata del processo spinge, pertanto, ad escludere, superando un diverso orientamento giurisprudenziale (S.U, 9331 del 15 ottobre 1996; S.U. 6841 del 1996; Cass. 27 maggio 2000 n.7013; Cass, Sez. lav. 24 marzo 2001 n.4291), ogni interpretazione normativa che possa determinare esiti distorsivi e di rallentamento dell'iter dibattimentale, favorendo “un effetto obiettivamente dilatorio dei tempi del processo”. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.20604 del 30/07/2008 alla quale si è da ultima uniformata da Cassazione civile, sez. VI, 30/04/2011, n. 9597) hanno ribadito che:
“Nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare. - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata". Corollario di quanto ora detto è che il ricorso dell'appellante, anche se valido, perde la sua efficacia di fronte alla invalidità degli atti successivi che non sia possibile risanare sicché l'appello stesso va dichiarato improcedibile”. Alla luce della linearità del dato normativo e della giurisprudenza di legittimità, deve essere dichiarata l'improcedibilità del gravame proposto dall il quale - pur avendo CP_2 regolarmente ricevuto comunicazione del decreto presidenziale adottato ai sensi dell'art.435 1° comma c.p.c.- non ha fornito prova di avere tempestivamente notificato all'appellata il ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado. Invero l'Istituto previdenziale, come da documentazione inserita nel fascicolo telematico di parte il 7.6.2025 e poi il 12.07.2025, ha con certezza notificato per la prima volta a controparte il ricorso introduttivo del giudizio di appello unitamente al pedissequo decreto presidenziale ex art.435 c.p.c. proprio il 7.6.2025 e, dunque, in data successiva alla prima udienza discussione. Notifica tardiva alla quale l'istante ha provveduto in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte di questa Corte, la quale, piuttosto, all'udienza del 20.03.2025, aveva onerato l'appellante di depositare il ricorso (evidentemente) già notificato all'Istituto previdenziale. Omissione documentale, non altrimenti sanabile attraverso una rinnovazione della notifica, chiesta con nota del 7.03.2025, per l'impossibilità di procedere a nuova notifica di un atto in precedenza mai notificato, circostanza indirettamente sanzionata dall'art.291 c.p.c. e dalla nuova lettura giurisprudenziale delle disposizioni del codice di rito. Infatti la notifica assertivamente effettuata dall' il 7.03.2025 deve ritenersi inesistente in CP_2 assenza della prova circa la ricezione da parte del procuratore costituito in primo grado quale difensore di (l'avvocata Giovanna Messina) degli atti (ricorso in appello, procura CP_1 alle liti, decreto di fissazione dell'udienza del 20.03.2025, attestazione di conformità delle copie informatiche dei medesimi documenti alle copie in formato digitale estratte dal fascicolo informatico a cura dell'avv. Maria Antonietta Canu), inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_4
Indirizzo quest'ultimo - la cui esistenza nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) è rimasta indimostrata pur a fronte della specifica contestazione sul punto da parte della difesa della - ictu oculi non corrispondente a quello indicato dall'avvocato CP_1
Giovanna Messina nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, (“dichiara di volere ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo Pec: Email_5 Email_6
), mai modificato nel corso dello stesso, presso il quale è stato (tardivamente) Email_7 notificato il 7.06.2025 il ricorso in appello. L'appellante, su sollecitazione di questa Corte, si è limitato a produrre, per la prima volta il 12.07.2025, ricevuta di accettazione dal sistema (datata 7.03.2025) elaborata da Legalmail (servizio di Posta Elettronica Certificata offerto da InfoCert) del messaggio
[denominato "notifica ricorso in appello ( )"] proveniente da CP_1 E " e indirizzato a Email_8
omettendo però di documentare Email_1 l'effettiva consegna dello stesso presso tale indirizzo o le ragioni della mancata ricezione da parte del destinatario. Occorre in proposito ricordare, come sottolineato da Cass. n.29670/2024, “che l'art.3 bis comma 3 della legge n.53/1994, introdotto dalla legge n.228/2012, prevede che la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma l, del d.P.R. n. 68/2005, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, dello stesso d.P.R.: dunque, la notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, mentre la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna”. Orbene, nella fattispecie per cui è oggi causa, la difesa dell'appellante - dopo aver proceduto alla notifica del ricorso di secondo grado a mezzo di posta elettronica certificata - ha provveduto al deposito della sola ricevuta di accettazione generata dal sistema della notifica tramite p.e.c., omettendo invece di documentare, sebbene sollecitata da questa Corte, neppure in vista dell'odierna udienza, stando agli atti oggi legittimamente disponibili, la ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c.. Tale circostanza impedisce di ritenere correttamente concluso il procedimento notificatorio e, quindi, risultando provata soltanto la tempestività dell'avvio di quello e non pure dimostrato il suo perfezionamento, deve essere riscontrata l'inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 cod. proc civ., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità (cfr., al riguardo, tra le tante, Cass. Sez. U. n. 20604/2008, nonché Cass. n.2722/05, n. 4900/04, n. 8287/2002 e n. 3303/1994). In senso analogo si è recentemente espressa la Suprema Corte (Cass. ord. n.7041/2025) osservando che “In tema di notifica del ricorso per cassazione con modalità telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notifica è necessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato ".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di tali ricevute - che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. - determina l'inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendone inesistente la notificazione, in quanto il ricorrente aveva prodotto copia del messaggio P.E.C. originale, completo di testo ed eventuali allegati, ma non la ricevuta di avvenuta consegna e di accettazione, sicché il processo notificatorio non poteva considerarsi compiuto neppure per il notificante). Al rilievo che precede, di per sé dirimente, si aggiunge che l' sul quale gravava il relativo CP_2 onere a fronte della specifica contestazione sul punto dell'appellata, non ha mai provato che l'indirizzo PEC fosse presente nel Email_1
(ReGIndE) ovvero fosse, comunque, riferibile al difensore, costituito in primo grado, della
. CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore dell'Erario stante l'ammissione dell'appellata al patrocinio a spese dello Stato, seguono la soccombenza. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara improcedibile l'appello proposto dall' avverso la sentenza n.214/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale GL di Trapani il 5 maggio 2022. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in
€1.737,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Così deciso in Palermo l'11 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli
Il Presidente
Cinzia Alcamo