Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 27/05/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Francesca Ricardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 582/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. SPEZIALE GIULIO Parte_1 C.F._1 contro
(c.f./p.iva ), CP_1 C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso 26 7 24 esponeva: Parte_1
In data 27/10/2018, la sig.ra cittadina marocchina, contraeva matrimonio religioso in Libano poi ivi Pt_1 trascritto civilmente in data 06.02.2019, con il sig. cittadino libanese, nato a [...] il CP_1
27.10.1991, LIBANO in ABLAH BEQAA, Strada Principale Orientale s.n.c. vicino Università Antonine fronte al posto di controllo della Gendarmeria, come da copia dell'atto di matrimonio tradotto che si allega (all. 1); • I coniugi stabilivano la loro residenza in Libano;
• Successivamente la sig.ra raggiungeva la madre in Pt_1
Italia per una breve vacanza;
• Tuttavia, sopraggiungeva il periodo pandemico Covid-19 e la OR si trovava costretta a rimanere in Italia, essendo impossibile per l'emergenza sanitaria a rientrare in Libano;
• Nel frattempo la OR apprendeva di aspettare un bimbo dal sig. • Ella rimaneva in Italia ed il marito in CP_1
Libano; • In data 02.09.2020, a Sondrio, nasceva la minore c.f. ), con Per_1 C.F._3 pagina 1 di 4
• Successivamente, dopo anche un periodo di permanenza dell'intero nucleo familiare in
Libano, tra i coniugi veniva meno l'affectio maritalis, tanto che gli stessi – di comune accordo – interrompevano la loro relazione e decidevano di vivere definitivamente separatamente;
• Le Parti, sempre di comune accordo, stabilivano pertanto che il sig. sarebbe rimasto a vivere nel suo paese d'origine (ove svolge la propria CP_1 attività lavorativa alle dipendenze dell'esercito libanese), mentre la sig.ra insieme alla minore, avrebbe Pt_1 continuato a vivere a Morbegno (SO), in via dei Tuch n. 25, insieme alla nonna materna, titolare di alloggio
(doc. 2 certificato contestuale di residenza e stato di famiglia); • In seguito al predetto trasferimento, la CP_2 sig.ra si è sempre occupata in via esclusiva della minore, sia per quanto riguarda l'educazione e Pt_1
l'istruzione, sia per quanto riguarda il suo mantenimento;
• La moglie, infatti, pur organizzando frequenti chiamate audio/video tra la figlia e il marito, non ha alcun aiuto del coniuge nello svolgimento delle attività quotidiane, né alcun supporto nell'assunzione delle decisioni di maggior importanza;
• Il sig. , ha CP_3 visto l'ultima volta la figlia nel maggio 2022, in Libano, grazie alla breve vacanza organizzata dalla OR;
•
Il marito mai ha versato alcuna somma per il mantenimento della figlia nonché della moglie;
• La sig.ra Pt_1 da alcuni mesi, svolge l'attività di lavapiatti (con contratto a chiamata). Ella è comunque in grado di provvedere al mantenimento della famiglia, grazie all'aiuto dei suoi parenti, nonché ai sussidi dello Stato Italiano (reddito di cittadinanza, bonus ecc. Ella vive anche con la madre affetta da disabilità e titolare di pensione di invalidità. Si allegano Cud 2024 sig.ra e madre (docc. 3-4); • Tanto premesso, la OR intende procedere alla Pt_1 separazione e al successivo divorzio dal marito, sì da poter formalizzare la situazione ormai cristallizzatasi nel corso del tempo;
• Ella non è infatti intenzionata a riconciliarsi con il marito;
• Si precisa che non è stato possibile tentare un componimento bonario con il marito, in quanto pare che non voglia procedere con la separazione sì da per potersi trasferire in Italia usufruendo dei possibili vantaggi derivanti dal ricongiungimento familiare;
• Nel merito, la sig.ra propone quanto segue, sia per quanto concerne la fase di separazione Pt_1 che di divorzio:
➢ Pronunciare sentenza di separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni: 1) Affidare la minore Per_1
c.f. , nata a [...] il [...]) in via esclusiva alla madre (affido
[...] C.F._3 superesclusivo o, in subordine, esclusivo), con collocazione prevalente a Morbegno (SO) presso la madre;
2)
Disporre modalità di visita padre/figlia, mediante contatti telefonici e eventuale possibilità di visita in Italia solo alla presenza della madre;
3) Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento mensile di euro 200,00 CP_1 rivalutabile secondo gli indici Istat in favore della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il noto
Protocollo del Tribunale di Sondrio;
4) Disporre che eroghi per intero l'assegno unico in favore della sig.ra CP_4
. 5) Divieto di espatrio in Libano per la minore, salvo il consenso di entrambi i genitori;
6) Parte_1
Confermare l'ammissione provvisoria della sig.ra patrocinio a spese dello Stato e liquidare le spese in Pt_1 favore del difensore, come da separata istanza che sarà depositata al termine della fase;
7) Con vittoria di spese legali e accessori (da porsi in favore dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato)
8) Con ogni più ampia riserva di merito ed istruttoria ➢ B) Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice Relatore nella pagina 2 di 4 causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, il tutto con riserva di differentemente concludere, all'esito dell'eventuale istruttoria.
Il resistente rimaneva contumace e non si presentava all'udienza di comparizione parti.
A tale udienza la ricorrente asseriva di aver ricevuto messaggi minacciosi da parte del marito, verosimilmente dopo che lo stesso aveva preso conoscenza del ricorso;
confermava la volontà di separarsi e si riportava agli atti;
affermava che il marito si trovava in Libano e dunque c'erano difficoltà nella gestione della figlia;
insisteva per l'affido super esclusivo e il divieto di espatrio della figlia in Libano.
Con ordinanza 13 12 24 veniva statuito: alla luce di quanto contenuto nel ricorso introduttivo e delle dichiarazioni della ricorrente in udienza, alla quale il convenuto non ha partecipato, tenuto conto della lontananza di quest'ultimo, che risiede e vive in Libano, osservato che la madre si occupa in via esclusiva della figlia minore, nata nel 2020, al fine di consentire alla madre di poter gestire la figlia e di poter prendere con tempestività le relative decisioni, in via temporanea ed urgente, dispone l'affido super esclusivo della piccola alla madre, con collocamento presso la Per_1 stessa, il padre potrà tenere contatti, anche giornalieri, via telefono con la minore e potrà raggiungere la figlia in Italia e frequentarla, allo stato, alla presenza della madre, per l'espatrio della figlia minore sarà necessario il consenso di entrambi i genitori, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento di euro 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al noto Protocollo del
Tribunale di Sondrio, ritenuto non necessario svolgere attività istruttoria, visto l'art. 473 bis ultimo comma,
c.p.c., fissa per discussione l'udienza 9 4 25 ore 12.15.
A tale udienza, sempre nell'assenza del resistente, la ricorrente faceva presente che per poter far visita ai parenti in Marocco o comunque per poter recarsi all'estero la madre dovrebbe poter decidere da sola anche per l'espatrio della figlia.
La causa veniva trattenuta in decisione.
Sussistono le condizioni di legge per dichiarare la separazione delle parti, tenuto conto della volontà espressa in tal senso dalla ricorrente, nella contumacia e assenza del resistente.
Si ritiene di ribadire nella sostanza le condizioni già statuite con ordinanza 13 12 24, salvo che si ritiene sufficientemente tutelante per la figlia minore l'affido esclusivo.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, onde la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi provveda ad acquisire, con la modalità dello pagina 3 di 4 scambio di note scritte, la dichiarazione della ricorrente/delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale di e , alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1 dispone l'affido esclusivo della piccola lla madre, con collocamento presso la stessa, Per_1 il padre potrà tenere contatti, anche giornalieri, via telefono con la minore e potrà raggiungere la figlia in Italia e frequentarla, allo stato, alla presenza della madre, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento di euro 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al noto Protocollo del Tribunale di Sondrio, autorizza la madre a decidere da sola per l'espatrio della figlia, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio 22 5 25
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Licitra
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